Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2320/2024, in materia di adozione di maggiorenne, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Nativi
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Silvia Nativi
- convenuto -
Intervento del Pubblico Ministero in data 24.10.2024.
Conclusioni del ricorrente: “l'Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia fissare, ai sensi dell'art. 311,
l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottanda, nonché dei genitori dell'adottanda,
(madre) SI.ra nata il [...] a [...], residente in [...]d'Orba, Cascina Persona_1
1
l'assenso alla predetta adozione”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 12.9.2024, il SI. ha rappresentato: che “intende adottare Parte_1 la SI.ra ”; che “ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di oltre Controparte_1 diciotto anni quella dell'adottanda”; che “il coniuge del SI. SI.ra è Pt_1 Persona_1 madre dell'adottanda SI.ra , e che quest'ultima è stata cresciuta, ha Controparte_1 convissuto e ha regolarmente frequentato dall'età di quattro anni anche il marito della madre, SI. ; che “pertanto tra il ricorrente SI. e l'adottanda SI.ra sono Pt_1 Pt_1 _1 legati da un rapporto affettivo, che dura da quando l'adottanda aveva quattro anni e che è stato mantenuto nel tempo” e che “il padre biologico della SI.ra , SI. _1 [...]
è deceduto a Basaluzzo in data 24.11.2020”. Persona_2
2. Nel verbale dell'udienza del 26.2.2025, si legge: “[…] sono comparsi, il SI. Parte_1 adottante, con l'Avv. Silvia Nativi, la SI.ra , adottanda, il SI. Controparte_1 Per_3
, marito della SI.ra , il SI. , figlio della SI.ra
[...] Controparte_1 Parte_2
e la SI.ra madre della SI.ra e moglie del Controparte_1 Persona_1 Controparte_1
SI. Il SI. dichiara: “voglio adottare la SI.ra Parte_1 Parte_1 _1
, abbiamo vissuto insieme da quando aveva quattro anni fino a quando si è sposata.
[...]
Non ho figli, nemmeno adottati”. La SI.ra dichiara: “voglio essere Controparte_1
adottata dal SI. Ho figli, , è figlio solo mio, nato il Parte_1 Parte_2
4.7.1998. Non ho altri figli, nemmeno adottati”. La SI.ra dichiara: “voglio Persona_1 che mio marito, il SI. adotti mia figlia, la SI.ra ”. Il SI. Parte_1 Controparte_1
dichiara: “voglio che mia moglie, SI.ra , sia adottata dal Persona_3 Controparte_1
SI. . Il SI. dichiara: “voglio che mia madre, SI.ra Parte_1 Parte_2
, sia adottata dal SI. . L'Avv. Silvia Nativi rappresenta che Controparte_1 Parte_1
ha depositato tutta la documentazione necessaria e, comunque, tutta la documentazione indicata nel decreto in data 17.10.2024 e che nessuno degli intervenuti è cittadino straniero.
L'Avv. Silvia Nativi deposita procura analogica rilasciata in suo favore dalla SI.ra _1
, costituita in udienza […]”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui
[...]
decide, nei termini che seguono.
3. Il Collegio, alla luce dell'istruttoria, ritiene che siano state adempiute tutte le condizioni di legge e che l'adozione convenga all'adottando. Ne consegue, in forza dell'art. 299 c.c.,
l'acquisto del cognome.
2 4. Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, in difetto di un resistente sostanziale e considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dispone ai sensi dell'art. 313 c.c. farsi luogo all'adozione della SI.ra (C.F. Controparte_1
), nata a [...], il [...] da parte del (C.F. C.F._2 Parte_1
), nato a [...], il [...]; C.F._1
- dispone, conseguentemente, in conformità a quanto disposto dall'art. 299 c.c., che la SI.ra
(C.F. ), nata a [...], il [...] assuma il Controparte_1 C.F._2 cognome dell'adottante, SI. (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
25.12.1948, anteponendolo al proprio;
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il l'11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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