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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/08/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6092/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale titolare della ditta A.K.V. DI Parte_1 C.F._1
ON IC, elettivamente domiciliato in Scorrano (LE), Via O. Del Balzo n. 3, presso e nello studio dell'Avv. BLANDOLINO MARIO ANTONIO del Foro di Lecce, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: - P.IVA: CP_1 P.IVA_1
), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Contrada dei Torretti n. 12, presso e nello P.IVA_2
studio dell'Avv. TONELATO ALESSANDRA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'On.leTribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo illegittimo ingiusto ed inefficace;
in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito e per l'effetto adottare ogni tipo di provvedimento consequenziale;
dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
accertare e dichiarare l'inadempimento della per non aver messo la società opponente nelle CP_1 condizioni di poter adempiere alle richieste dei propri clienti per le riparazioni e/o garanzie degli attrezzi venduti;
per l'effetto dell'inadempimento della parte opposta, dichiarare risolto il contratto accertando e dichiarando l'obbligo della società opposta di ritirare la merce consegnata con la fornitura di cui all'ingiunzione di pagamento per essere stata impossibilitata la società opponente ad effettuare la commercializzazione del prodotto, le richieste riparazioni in garanzia o le semplici riparazioni quale svolgimento della propria attività di impresa;
in via subordinata, dichiarare la mancanza di gravità dell'inadempimento dell'opponente e per l'effetto dichiarare il contratto pienamente valido ed efficace;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il danno subito dalla società opponente per effetto delle omissioni compiute dalla opposta ammonta ad euro 8.000,00 per le causali di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto condannarla al pagamento della predetta somma oltre interessi;
il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale di Vicenza, respinta ogni diversa istanza, eccezione e domanda, preliminarmente
1. respingere l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito;
in principalità
2. respingere l'opposizione così e come proposta, rigettando tutte le eccezioni e le domande della A.K.V. di GO , e confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 1845/2022 – R.G. n. Parte_1
5058/2022 del Tribunale di Vicenza del 06.10.2022 emesso nei confronti della CO
;
[...]
3. respingere le domande proposte in via riconvenzionale, anche in via subordinata, da CO
per assoluta genericità di tutti i profili indicati e per assoluta infondatezza degli stessi;
[...] in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, 4. accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da di CP [...]
, respingendo tutte le eccezioni e le domande proposte in atto di citazione anche in via CP riconvenzionale, per assoluta genericità sotto tutti i profili e per assoluta infondatezza delle stesse;
pagina 2 di 6
5. accertare e dichiarare che va creditrice nei confronti di di CP_1 CP CO della somma richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo di € 9.413,99 (i.v.a. compresa), già dedotto l'acconto ricevuto per € 1.500,00 per le causali di cui alle fatture di vendita n. 1/22-003911 del 28.02.22 per € 4.336,27, n. 1/22-006306 del 31.03.22 per € 3.647,65, n. 1/22-008476 del 29.04.22 per € 2.930,07, oltre interessi moratori per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. del 09 ottobre 2002 n. 231 e rivalutazione ex art. 1224, c. 1 e 2, c.c. dalle scadenze di fattura al saldo effettivo;
6. conseguentemente condannare a corrispondere a per le CO CP_1 causali di cui al punto 5 la somma di € 9.413,99 oltre interessi moratori per ritardato pagamento ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. del 09 ottobre 2002 n. 231 e rivalutazione ex art. 1224, c. 1 e 2, c.c. dalle scadenze di fattura al saldo effettivo;
in ogni caso
7. condannare al risarcimento dei danni in favore di ex art. CO CP_1
96, c. 1, c.p.c. o in subordine al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.; 8. condannare alla rifusione delle spese di giudizio”. CP CO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e in qualità di titolare della CO
ditta individuale di , proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1845/2022 del CP CP
06.10.2022, con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 9.469,99 a titolo di saldo di tre fatture emesse nei suoi confronti da parte della società per la fornitura CP_1
di merci e attrezzature agricole. L'opponente eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lecce e, nel merito, esponeva: che in base alle medesime fatture azionate in via monitoria risultava al limite ancora dovuto il minor importo di € 9.413,99 oltre eventuali accessori;
che comunque la documentazione allegata al ricorso monitorio non era idonea a comprovare la fondatezza della pretesa creditoria nell'ambito del giudizio di opposizione;
che nell'ambito del loro consolidato rapporto commerciale le parti di prassi prorogavano le scadenze dei pagamenti delle forniture commissionate annualmente;
che, in particolare, all'inizio del 2022 l'opponente aveva effettuato un ordine del valore di circa € 10.000,00 non rispettando però le scadenze fissate per il relativo pagamento;
che pertanto aveva chiesto a luglio 2022 di poter provvedere ad un rientro del debito versando rate settimanali di € 1.000,00 ciascuna;
che tuttavia a giugno 2022 la fornitrice aveva oscurato il portale “Weborder” impedendo, di fatto, alla ditta di di commercializzare i propri CP CP
prodotti ed effettuare sugli stessi eventuali riparazioni;
che il portare rimaneva oscurato anche nonostante il pagamento medio tempore di € 1.500,00 e nonostante le rassicurazioni di controparte di segno contrario;
che la condotta di integrava un inadempimento al contratto quadro CP_1
pagina 3 di 6 stipulato tra le parti, il quale non era stato oggetto di risoluzione pur essendo la relativa facoltà prevista dalla sua clausola 11; che il predetto inadempimento aveva cagionato un danno grave ed irreparabile all'opponente, il quale non aveva potuto evadere gli ordini dei propri clienti. CO
pertanto chiedeva, oltre all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento della risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento della società opposta e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno cagionato, nella misura di € 8.000,00 oltre interessi.
Costituitasi in giudizio, ribadiva la competenza del Tribunale di Vicenza e, nel merito, CP_1
replicava: che la prassi pregressa di accettare pagamenti oltre le scadenze pattuite era stata progressivamente superata in ragione delle difficoltà economiche in cui si era di recente trovata l'opponente, registrando insoluti anche a seguito di ripetuti solleciti;
che l'accesso al portale “Weborder” era stato concesso ex contractu non alla ditta opponente, ma alla distinta società A.K.V. Ricambi s.r.l. fondata dai due figli di;
che per contro la fornitrice aveva sempre garantito CO
l'assistenza rispetto ai prodotti venduti alla controparte;
che comunque il primo inadempimento era imputabile all'opponente, per cui era legittimata a sospendere l'esecuzione delle proprie CP_1
prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c.; che non era stata dimostrata la sussistenza dei danni di cui era stato chiesto il risarcimento in via riconvenzionale. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna di controparte, in subordine, sia al pagamento della somma di € 9.413,99 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, sia al risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'istanza formulata ex art. 6548 c.p.c. dalla società convenuta. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., invece, la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e in parte delegata al Tribunale di Lecce in accoglimento della relativa istanza attorea. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente. Il contratto intercorso tra le parti si qualifica infatti alla stregua di un contratto di compravendita, con conseguente applicazione dell'art. 1498, c. 3, c.c. secondo il quale “Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna [come appunto nel caso di specie] il pagamento si fa al domicilio del venditore”. Presso il domicilio del venditore viene così individuato ex lege il c.d. forum destinatae solutionis, con conseguente competenza del Tribunale di Vicenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre innanzitutto rigettare l'eccezione svolta dall'opponente secondo cui non vi sarebbe corrispondenza tra l'importo monitoriamente ingiunto, pari ad € 9.469,99 oltre interessi e spese, e l'importo giustificato dai documenti contabili allegati al ricorso monitorio, che risulterebbe pari a € 9.413,99: la maggior somma di cui è stato intimato il pagamento, infatti, include, come richiesto, anche le spese di autenticazione notarile delle fatture azionate nella misura di € 56,00. Il decreto ingiuntivo opposto è conseguentemente corretto sotto il profilo del quantum debeatur, non altrimenti contestato dall'opponente.
Parimenti non contestate sono l'avvenuta consegna delle merci da parte di e la loro CP_1
conformità rispetto all'ordine dell'opponente.
Questi contesta piuttosto che contravvenendo ad un proprio obbligo contrattuale e in CP_1
violazione del principio di buona fede, gli avrebbe impedito l'accesso ad un portale online denominato
“WebOrder”, così negandogli la possibilità sia di commercializzare i prodotti forniti dalla medesima società opposta sia di assistere la propria clientela che acquistava i prodotti in questione. Tale inadempimento, nella prospettazione attorea, avrebbe giustificato la sospensione del pagamento delle fatture monitoriamente azionate.
Tuttavia, l'asserito obbligo in capo a di assicurare alla controparte l'accesso al portale CP_1
“WebOrder” non risulta da alcun documento presente agli atti di causa. Né la sua sussistenza può essere desunta dagli esiti delle prove orali assunte in corso di causa (i testi , , Testimone_1 Testimone_2
e hanno infatti descritto le funzioni del portale, senza accennare ad alcun Tes_3 Tes_4
accordo che obbligasse la società opposta a garantirne l'accesso alla di ). CP CP
Alcun inadempimento è imputabile dunque all'odierna società opposta. Nè alcuna violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale di cui all'art. 1375 c.c.: l'oscuramento del portale è avvenuto infatti dopo un conclamato e perdurante inadempimento della controparte pagina 5 di 6 all'obbligazione di pagamento delle forniture precedentemente ordinate (non risulta infatti che CP_1
abbia infatti mai acconsentito al piano di rientro rateale menzionato in atto di citazione, che risulta
[...]
anzi smentito dalla documentazione in atti – doc. 16 ed era dunque legittimo quantomeno ai CP_1
sensi dell'art. 1460 c.c. (norma che disciplina un rimedio conservativo del contratto, legittimamente alternativo a quello distruttivo della dichiarazione di risoluzione, di cui l'opponente lamenta infondatamente l'omissione da parte della società convenuta).
L'opposizione va dunque integralmente rigettata, ivi inclusa la – peraltro genericamente dedotta – domanda riconvenzionale risarcitoria, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va rigettata per conto la domanda svolta dalla società opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti giuridici per ravvisare nella fattispecie una lite temeraria intentata con dolo o colpa grave.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con aumento della fase istruttoria, in ragione della prova delegata presso il Tribunale di Lecce, fino al limite di quanto richiesto dalla difesa della società opposta con la propria nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e in qualità di titolare CO
dell'impresa individuale , e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. CO
1845/2022 del Tribunale di Vicenza di data 6.10.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna , in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale CO CP
di , a rifondere in favore di le spese di lite del presente giudizio di CP CP_1
opposizione, liquidate in € 60,00 per esborsi e in € 5.635,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 1 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale titolare della ditta A.K.V. DI Parte_1 C.F._1
ON IC, elettivamente domiciliato in Scorrano (LE), Via O. Del Balzo n. 3, presso e nello studio dell'Avv. BLANDOLINO MARIO ANTONIO del Foro di Lecce, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: - P.IVA: CP_1 P.IVA_1
), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Contrada dei Torretti n. 12, presso e nello P.IVA_2
studio dell'Avv. TONELATO ALESSANDRA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'On.leTribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo illegittimo ingiusto ed inefficace;
in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito e per l'effetto adottare ogni tipo di provvedimento consequenziale;
dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
accertare e dichiarare l'inadempimento della per non aver messo la società opponente nelle CP_1 condizioni di poter adempiere alle richieste dei propri clienti per le riparazioni e/o garanzie degli attrezzi venduti;
per l'effetto dell'inadempimento della parte opposta, dichiarare risolto il contratto accertando e dichiarando l'obbligo della società opposta di ritirare la merce consegnata con la fornitura di cui all'ingiunzione di pagamento per essere stata impossibilitata la società opponente ad effettuare la commercializzazione del prodotto, le richieste riparazioni in garanzia o le semplici riparazioni quale svolgimento della propria attività di impresa;
in via subordinata, dichiarare la mancanza di gravità dell'inadempimento dell'opponente e per l'effetto dichiarare il contratto pienamente valido ed efficace;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il danno subito dalla società opponente per effetto delle omissioni compiute dalla opposta ammonta ad euro 8.000,00 per le causali di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto condannarla al pagamento della predetta somma oltre interessi;
il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale di Vicenza, respinta ogni diversa istanza, eccezione e domanda, preliminarmente
1. respingere l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito;
in principalità
2. respingere l'opposizione così e come proposta, rigettando tutte le eccezioni e le domande della A.K.V. di GO , e confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 1845/2022 – R.G. n. Parte_1
5058/2022 del Tribunale di Vicenza del 06.10.2022 emesso nei confronti della CO
;
[...]
3. respingere le domande proposte in via riconvenzionale, anche in via subordinata, da CO
per assoluta genericità di tutti i profili indicati e per assoluta infondatezza degli stessi;
[...] in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, 4. accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da di CP [...]
, respingendo tutte le eccezioni e le domande proposte in atto di citazione anche in via CP riconvenzionale, per assoluta genericità sotto tutti i profili e per assoluta infondatezza delle stesse;
pagina 2 di 6
5. accertare e dichiarare che va creditrice nei confronti di di CP_1 CP CO della somma richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo di € 9.413,99 (i.v.a. compresa), già dedotto l'acconto ricevuto per € 1.500,00 per le causali di cui alle fatture di vendita n. 1/22-003911 del 28.02.22 per € 4.336,27, n. 1/22-006306 del 31.03.22 per € 3.647,65, n. 1/22-008476 del 29.04.22 per € 2.930,07, oltre interessi moratori per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. del 09 ottobre 2002 n. 231 e rivalutazione ex art. 1224, c. 1 e 2, c.c. dalle scadenze di fattura al saldo effettivo;
6. conseguentemente condannare a corrispondere a per le CO CP_1 causali di cui al punto 5 la somma di € 9.413,99 oltre interessi moratori per ritardato pagamento ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. del 09 ottobre 2002 n. 231 e rivalutazione ex art. 1224, c. 1 e 2, c.c. dalle scadenze di fattura al saldo effettivo;
in ogni caso
7. condannare al risarcimento dei danni in favore di ex art. CO CP_1
96, c. 1, c.p.c. o in subordine al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.; 8. condannare alla rifusione delle spese di giudizio”. CP CO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e in qualità di titolare della CO
ditta individuale di , proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1845/2022 del CP CP
06.10.2022, con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 9.469,99 a titolo di saldo di tre fatture emesse nei suoi confronti da parte della società per la fornitura CP_1
di merci e attrezzature agricole. L'opponente eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lecce e, nel merito, esponeva: che in base alle medesime fatture azionate in via monitoria risultava al limite ancora dovuto il minor importo di € 9.413,99 oltre eventuali accessori;
che comunque la documentazione allegata al ricorso monitorio non era idonea a comprovare la fondatezza della pretesa creditoria nell'ambito del giudizio di opposizione;
che nell'ambito del loro consolidato rapporto commerciale le parti di prassi prorogavano le scadenze dei pagamenti delle forniture commissionate annualmente;
che, in particolare, all'inizio del 2022 l'opponente aveva effettuato un ordine del valore di circa € 10.000,00 non rispettando però le scadenze fissate per il relativo pagamento;
che pertanto aveva chiesto a luglio 2022 di poter provvedere ad un rientro del debito versando rate settimanali di € 1.000,00 ciascuna;
che tuttavia a giugno 2022 la fornitrice aveva oscurato il portale “Weborder” impedendo, di fatto, alla ditta di di commercializzare i propri CP CP
prodotti ed effettuare sugli stessi eventuali riparazioni;
che il portare rimaneva oscurato anche nonostante il pagamento medio tempore di € 1.500,00 e nonostante le rassicurazioni di controparte di segno contrario;
che la condotta di integrava un inadempimento al contratto quadro CP_1
pagina 3 di 6 stipulato tra le parti, il quale non era stato oggetto di risoluzione pur essendo la relativa facoltà prevista dalla sua clausola 11; che il predetto inadempimento aveva cagionato un danno grave ed irreparabile all'opponente, il quale non aveva potuto evadere gli ordini dei propri clienti. CO
pertanto chiedeva, oltre all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento della risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento della società opposta e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno cagionato, nella misura di € 8.000,00 oltre interessi.
Costituitasi in giudizio, ribadiva la competenza del Tribunale di Vicenza e, nel merito, CP_1
replicava: che la prassi pregressa di accettare pagamenti oltre le scadenze pattuite era stata progressivamente superata in ragione delle difficoltà economiche in cui si era di recente trovata l'opponente, registrando insoluti anche a seguito di ripetuti solleciti;
che l'accesso al portale “Weborder” era stato concesso ex contractu non alla ditta opponente, ma alla distinta società A.K.V. Ricambi s.r.l. fondata dai due figli di;
che per contro la fornitrice aveva sempre garantito CO
l'assistenza rispetto ai prodotti venduti alla controparte;
che comunque il primo inadempimento era imputabile all'opponente, per cui era legittimata a sospendere l'esecuzione delle proprie CP_1
prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c.; che non era stata dimostrata la sussistenza dei danni di cui era stato chiesto il risarcimento in via riconvenzionale. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna di controparte, in subordine, sia al pagamento della somma di € 9.413,99 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, sia al risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'istanza formulata ex art. 6548 c.p.c. dalla società convenuta. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., invece, la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e in parte delegata al Tribunale di Lecce in accoglimento della relativa istanza attorea. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente. Il contratto intercorso tra le parti si qualifica infatti alla stregua di un contratto di compravendita, con conseguente applicazione dell'art. 1498, c. 3, c.c. secondo il quale “Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna [come appunto nel caso di specie] il pagamento si fa al domicilio del venditore”. Presso il domicilio del venditore viene così individuato ex lege il c.d. forum destinatae solutionis, con conseguente competenza del Tribunale di Vicenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre innanzitutto rigettare l'eccezione svolta dall'opponente secondo cui non vi sarebbe corrispondenza tra l'importo monitoriamente ingiunto, pari ad € 9.469,99 oltre interessi e spese, e l'importo giustificato dai documenti contabili allegati al ricorso monitorio, che risulterebbe pari a € 9.413,99: la maggior somma di cui è stato intimato il pagamento, infatti, include, come richiesto, anche le spese di autenticazione notarile delle fatture azionate nella misura di € 56,00. Il decreto ingiuntivo opposto è conseguentemente corretto sotto il profilo del quantum debeatur, non altrimenti contestato dall'opponente.
Parimenti non contestate sono l'avvenuta consegna delle merci da parte di e la loro CP_1
conformità rispetto all'ordine dell'opponente.
Questi contesta piuttosto che contravvenendo ad un proprio obbligo contrattuale e in CP_1
violazione del principio di buona fede, gli avrebbe impedito l'accesso ad un portale online denominato
“WebOrder”, così negandogli la possibilità sia di commercializzare i prodotti forniti dalla medesima società opposta sia di assistere la propria clientela che acquistava i prodotti in questione. Tale inadempimento, nella prospettazione attorea, avrebbe giustificato la sospensione del pagamento delle fatture monitoriamente azionate.
Tuttavia, l'asserito obbligo in capo a di assicurare alla controparte l'accesso al portale CP_1
“WebOrder” non risulta da alcun documento presente agli atti di causa. Né la sua sussistenza può essere desunta dagli esiti delle prove orali assunte in corso di causa (i testi , , Testimone_1 Testimone_2
e hanno infatti descritto le funzioni del portale, senza accennare ad alcun Tes_3 Tes_4
accordo che obbligasse la società opposta a garantirne l'accesso alla di ). CP CP
Alcun inadempimento è imputabile dunque all'odierna società opposta. Nè alcuna violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale di cui all'art. 1375 c.c.: l'oscuramento del portale è avvenuto infatti dopo un conclamato e perdurante inadempimento della controparte pagina 5 di 6 all'obbligazione di pagamento delle forniture precedentemente ordinate (non risulta infatti che CP_1
abbia infatti mai acconsentito al piano di rientro rateale menzionato in atto di citazione, che risulta
[...]
anzi smentito dalla documentazione in atti – doc. 16 ed era dunque legittimo quantomeno ai CP_1
sensi dell'art. 1460 c.c. (norma che disciplina un rimedio conservativo del contratto, legittimamente alternativo a quello distruttivo della dichiarazione di risoluzione, di cui l'opponente lamenta infondatamente l'omissione da parte della società convenuta).
L'opposizione va dunque integralmente rigettata, ivi inclusa la – peraltro genericamente dedotta – domanda riconvenzionale risarcitoria, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va rigettata per conto la domanda svolta dalla società opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti giuridici per ravvisare nella fattispecie una lite temeraria intentata con dolo o colpa grave.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con aumento della fase istruttoria, in ragione della prova delegata presso il Tribunale di Lecce, fino al limite di quanto richiesto dalla difesa della società opposta con la propria nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e in qualità di titolare CO
dell'impresa individuale , e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. CO
1845/2022 del Tribunale di Vicenza di data 6.10.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna , in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale CO CP
di , a rifondere in favore di le spese di lite del presente giudizio di CP CP_1
opposizione, liquidate in € 60,00 per esborsi e in € 5.635,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 1 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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