Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 24/04/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2025, proposto da:
- Hf Solar 8 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide De Caro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);
- Ministero della cultura (MIC);
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza datata 31.5.2022, presentata dalla HF Solar 8 s.r.l. al Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell’ambiente, e al Ministero della cultura, per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico in materia ambientale, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato ET HV” della potenza di 63.784,00 kWp (60.000,00 kW in immissione), da realizzarsi nel Comune di NO (FG), in località Lamia e nel Comune di UC dei Sauri (FG), in località Posta Contessa, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN ricadenti nei territori comunali di NO (FG), UC dei Sauri (FG) e IC (FG).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. LO CO e udito, per la difesa erariale, l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli.
Premesso che :
- con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., depositato l’11 aprile 2025, Hf Solar 8 s.r.l. ha agito in giudizio per l’accertamento del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e dal Ministero della cultura (MIC) in ordine all’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico in materia ambientale, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato ET HV”, della potenza di 63.784,00 kWp (60.000,00 kW in immissione), da realizzarsi – unitamente alle opere di connessione alla RTN – nei territori comunali di NO (FG), UC dei Sauri (FG) e IC (FG);
- si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, sia il MASE che il MIC;
Considerato che :
- con memoria del 10 marzo 2026, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuta rimessione del procedimento di VIA alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c- bis ), della l. n. 400/1988, a fronte di pareri contrastanti tra il MASE (positivo) e il MIC (negativo) in ordine alla compatibilità ambientale del progetto proposto;
- all’udienza del 24 marzo 2026 la causa è stata mandata in decisione;
Ritenuto che :
- per quanto esposto sopra, il ricorso vada dichiarato improcedibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., con compensazione delle spese di lite avuto riguardo all’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, nonché alla natura in rito della presente decisione e alla giurisprudenza della Sezione in analoghi casi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
MA PA, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
LO CO, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LO CO | MA PA |
IL SEGRETARIO