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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9202 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 10.12.2025, dopo aver proceduto alla riunione al presente giudizio di opposizione dei due procedimenti per ATP n. RG
23586/2023 + 23773/2023 già riuniti, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 23465/ 2024 R.G. Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to RENINO CIRO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to ELBERTI CP_1
MAURO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di
ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°. La domanda è inammissibile.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui
Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
Nella presente fattispecie, la parte ricorrente ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, con riferimento alla patologia oculistica, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nel ricorso introduttivo, non è stato messo in alcun modo in evidenza l'erroneità sotto un profilo scientifico delle valutazioni operate dal CTU, effettuando critiche all'operato del CTU del tutto vaghe, non supportate da alcun riferimento a criteri medico- legali a fronte di un elaborato peritale redatto dal ctu dott. che appare completo ed esaustivo, in quanto basato su di un attento esame Per_1 obiettivo della perizianda oltre che della documentazione medica in atti.
In conclusione, la parte opponente ha proposto censure generiche, prive di qualunque riscontro medico-legale, per cui la domanda va dichiarata inammissibile.
Ne discende che va dichiarata l'insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92
In assenza di dichiarazione ex art. 152 C.P.C. disp att. C.P.C. tenuto conto dello stato patologico comunque accertato compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' e della parte ricorrente in solido. CP_1
Così deciso in Napoli il 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola