Sentenza breve 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 10/02/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00262/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Alvaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito alla richiesta di convocazione del ricorrente ai fini degli adempimenti funzionali al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 T.U.I.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, con la relativa documentazione e la distinta memoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il dott. VO LE e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- con rituale ricorso ex art. 117 c.p.a. a questo Tribunale, il cittadino extracomunitario in epigrafe lamentava il silenzio opposto dall’Amministrazione a sua istanza per ottenere la convocazione ai fini degli adempimenti funzionali al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 T.U.I.;
- il ricorrente, in sintesi, affermava di avere ottenuto il nulla osta per lavoro dipendente ma che la Prefettura non aveva dato seguito alla richiesta del datore di lavoro di un appuntamento ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, così che egli stesso aveva avanzato la richiesta di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche questa non riscontrata dall’Amministrazione;
- il ricorrente, quindi, chiedeva di dichiarare l’illegittimità del silenzio/inadempimento formatosi sulla richiesta di convocazione ai fini degli adempimenti funzionali al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 T.U.I. e di stabilire l’obbligo dell’Amministrazione convenuta a pronunciarsi sulla predetta istanza,
- si costituiva in giudizio la Prefettura di Cosenza, rappresentando che il ricorrente non si era presentato nel termine di legge allo S.U.I. per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, tanto che l’Amministrazione aveva avviato il procedimento di revoca del nulla osta e poi provveduto alla revoca in questione il -OMISSIS-, con la conseguenza per la quale tale conclusione del procedimento attraverso un atto espresso destituiva di fondamento la denunciata condotta omissiva lamentata;
- alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- appare condivisibile l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione costituita;
- la richiesta di essere convocato per il rilascio del titolo di soggiorno avanzata dal ricorrente, si scontra, infatti, con la decisione dell’Amministrazione di procedere alla revoca del nulla osta, con conseguente adozione di un provvedimento idoneo a rappresentare la posizione dell’Amministrazione stessa in ordine alla domanda del ricorrente e improcedibilità della presente fattispecie sul lamentato “silenzio”, per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto il ricorrente non avrebbe alcun interesse a una conclusione del procedimento sul rilascio di un titolo di soggiorno se la sua permanenza sul t.n. è stata già esclusa con la revoca a “monte” del nulla osta per l’ingresso in Italia;
- le spese di lite possono comunque compensarsi per la peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.