Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2025, proposto dal sig. Yassine Er Rami, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia di Isernia, notificato il 12/3/2025, prot. CAT.A12/2025/Imm.n.04, di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente in data 29/4/2024; e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi del 4/9/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Questore della Provincia di Isernia ha respinto la sua istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentata in data 29.4.2024; l’impugnativa giurisdizionale è estesa ad ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi del 4.9.2024
A motivo del su indicato provvedimento questorile di rigetto, adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 d.lgs. n. 286/1998 “ vigente all’atto dell’ottenimento del permesso di soggiorno nonché all’atto della richiesta di rinnovo/conversione dello stesso, nonché dell’art. 5 comma 5 del medesimo d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione ha rappresentato:
a) “ che alla data di presentazione della richiesta, il suddetto titolo di soggiorno era scaduto da oltre 3 mesi e che, prima del termine della sua validità, lo straniero avrebbe dovuto chiederne il rinnovo/conversione sempreché avesse avuto dalla locale Prefettura UTG, l’assegnazione della prescritta quota governativa ( flussi annuali di ingresso)per la conversione del permesso di soggiorno di cui è argomento, in virtù di quanto previsto dal D.P.C.M. 27/09/2024 c.d. “Decreto Flussi” che prevedeva, tra l’altro, con comunicazioni successive, le richieste di rilascio del nulla osta al lavoro o di conversione nella prestabilita data del 21/03/2024 e comunque entro lo stesso anno 2024 ”;
b) “ che, in data 04/09/2024, pertanto, questo Ufficio dava avvio al procedimento amministrativo di rifiuto del permesso di soggiorno ex Legge 241/90, mediante consegna “brevi manu” all’interessato della comunicazione relativa alla documentazione mancante da esibire ” ;
c) “ che, a seguito della suddetta notifica, non perveniva alcuna memoria, giustificazione o documentazione che potesse indurre questo Ufficio al rilascio di un permesso di soggiorno ”.
2. Assumendo l’illegittimità del suddetto provvedimento e degli altri atti in epigrafe indicati, l’interessato ha quindi proposto il presente ricorso, affidato ad un unico ed articolato motivo, così rubricato:
ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO PROT. CAT.A12/2025/IMM.N.04 PER VIOLAZIONE: DELL’ART. 24, COMMA 8, T.U.I.; DELL’ART. 5, COMMA 5, TUI; DELL’ART. 3 LEGGE 241/1990: CARENZA DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE
In estrema sintesi, il ricorrente ha, in primis, dedotto che in data 4.9.2024 l’Amministrazione gli aveva notificato “brevi manu” la comunicazione, ex art. 10 bis l. n.241/1990, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza con cui venivano indicate alcune lacune nella documentazione esibita relative a: titolo di alloggio/dichiarazione di ospitalità; marca da bollo; nulla osta della Prefettura; “tassa” di 40,00 euro: cionondimeno il provvedimento finale di diniego risulta fondato su motivazione che non avevano formato oggetto della comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/1990.
Il ricorrente ha contestato altresì che l’ “ l’attestazione della disponibilità di una quota, nell'ambito del numero complessivo annuale dei flussi d'ingresso per lavoro subordinato non stagionale, nel caso di rinnovo o conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, non costituisce onere del richiedente, dovendo il lavoratore dimostrare solo il possesso dei requisiti generali stabiliti per il rilascio del permesso di soggiorno (t.a.r. firenze, (toscana) sez. ii, 17/04/2024, n.465)” ( cfr. ricorso, pag. 6).
Nel ricorso è stato altresì dedotto, ancora, che “ il ricorrente, alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva in corso un regolare contratto di lavoro della durata di quattro mesi, con decorrenza 30.11.2023 – 31.3.2024, ulteriormente prorogato sino al 18.5.2024 e successivamente sino al 28.2.2025 (attualmente in essere, con scadenza al 31.12.2025).. Il nulla osta rilasciato in favore del ricorrente doveva intendersi quindi prorogato e il permesso di soggiorno avrebbe dovuto essere rinnovato, senza la necessità per il ricorrente, di ottemperare all’obbligo di rientro in patria ” (cfr. ricorso, pagg. 7-8).
Evocando alcuni arresti giurisprudenziali a sostegno delle proprie tesi, l’interessato ha conclusivamente lamentato che: “ la motivazione adottata dalla Questura di Isernia, così come indicata nel provvedimento di rigetto impugnato, è chiaramente errata e illegittima. La Questura avrebbe dovuto accogliere la domanda perché il ricorrente era esonerato dall’obbligo di rientro nel Paese di origine.
Nel caso che ci occupa il ricorrente ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale:
- all’epoca della presentazione della domanda e del rigetto del 12/3/2025, era in corso un contratto di lavoro a tempo determinato (scadenza 31.12.2025);
- disponeva (e dispone) di rediti sufficienti;
- le spese relative al vitto e all’alloggio erano e sono a carico del datore di lavoro ” ( cfr. ricorso, pag. 9).
3. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio, nell’interesse dell’Amministrazione intimata, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha dedotto la radicale infondatezza del gravame.
4. All’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025 il Tribunale, con l’ordinanza n. 45/2025, ha accolto l’istanza cautelare recata dal ricorso introduttivo, ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
Con tale ordinanza il Tribunale ha quindi ritenuto necessario “ disporre la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di rinnovo/conversione del permesso per “lavoro stagionale” presentata dal ricorrente in data 29.4.2024 alla luce delle considerazioni” ivi esposte nella parte motiva, e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’11 febbraio 2026.
5. E alla suddetta udienza pubblica, uditi i difensori delle parti come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è meritevole di accoglimento, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
7. In primis, il Collegio rileva che, come già evidenziato peraltro in sede cautelare, nel provvedimento impugnato si afferma che al momento dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso per “ lavoro stagionale ” presentata dal ricorrente in data 29.4.2024, il suddetto titolo era già “ scaduto da oltre 3 mesi ”: orbene, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ai fini di cui si tratta il predetto termine è non già perentorio, bensì solo sollecitatorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III n. 4332/2018; TAR Molise, sentenza n. 382/2020), sicché l’interessato non era tenuto indefettibilmente a proporre la richiesta di rinnovo/conversione in discorso prima della scadenza del permesso in precedenza rilasciatogli a suo favore.
L’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, dunque, in assenza di una espressa declaratoria di perentorietà del termine di cui all’art. 5 comma 4 Decreto legislativo n. 286 del 25.07.1998 non può ritenersi, ex se ostativa alla conversione (cfr. Tar Calabria – Sezione di Reggio Calabria, sentenza n. 319/2025).
7.1. Peraltro, l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo/conversione, pur essendo posta a fondamento del gravato provvedimento questorile di diniego, non era stata indicata, come correttamente dedotto da parte ricorrente, nel novero dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza nella comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 notificata in data 4.9.2024, sicché in relazione al detto profilo non aveva potuto dispiegarsi il contraddittorio procedimentale.
7.2. Sotto altro profilo, deve porsi in rilievo che il ricorrente ha documentato di aver sempre svolto regolare attività lavorativa, producendo altresì copia del contratto attualmente in essere, con scadenza in data 31.12.2025: sicché l’Amministrazione, come condivisibilmente dedotto dall’interessato, avrebbe dovuto provvedere sulla sua istanza tenendo conto che “ le uniche condizioni per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale sono la capienza delle quote fissate periodicamente con d.P.C.M. [requisito, peraltro, oggi non più necessario in forza della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 6), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187] e l’avvenuta assunzione del cittadino extracomunitario per almeno tre mesi in occasione dell'ingresso autorizzato per il lavoro stagionale, oltre che l'effettività del nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, dovendo lo straniero dimostrare solo di avere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno (T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 26/02/2024, n. 228)” ( cfr. ricorso, pag. 8).
7.3. Ciò posto, il Collegio osserva che, per contro, devono ritenersi prive di pregio le controdeduzioni formulate dalla difesa erariale; quest’ultima ha, in particolare, osservato che “ se è vero che – come messo in luce nel ricorso avversario in forza di quanto disposto dall’art. 24, comma 8, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allo straniero è offerta la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale, senza obbligo di rientro nello Stato di provenienza, è anche testualmente previsto dalla norma in parola che detta possibilità è ammessa “fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7”, in quanto “il menzionato comma 7 dell’art. 24 del T.U.I. dispone che “il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi ” (cfr. memoria del 3.5.2025, pag. 4): la previsione di cui al comma 7 dell’art. 24 del T.U.I. non risulta tuttavia far parte dell’apparato motivazionale del provvedimento impugnato, sicché il richiamo ad essa, da parte della difesa pubblica, contrasterebbe con il notorio divieto di motivazione postuma in sede giudiziale dei provvedimenti amministrativi (per tutte, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3666/2021).
8. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessato in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione, e per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in complessivi euro 1.000,00, oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI AL, Presidente FF
GI NE, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NE | GI AL |
IL SEGRETARIO