Art. 2.
Il decreto legislativo 2 maggio 1948, n. 824 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennita' medesima e' stabilita in lire 1200 nette mensili".
Il decreto legislativo 2 maggio 1948, n. 824 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennita' medesima e' stabilita in lire 1200 nette mensili".