Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05533/2025REG.PROV.COLL.
N. 09018/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9018 del 2023, proposto da NI NT e NA AU, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Bartolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA AU e RO ES, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00283/2023, resa tra le parti, avente ad oggetto l’annullamento del permesso di costruire n. 39766 rilasciato dal Comune di Spoleto in data 8 maggio 2020 alla signora AU IA volto alla demolizione di vari fabbricati e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 1/2015 di un edificio residenziale di classe "A" di sostenibilità ambientale con annessi locali accessori e serre di captazione solare sul lotto di terreno sito in Spoleto, Loc. San Nicolò.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spoleto e dei sig.ri IA AU e RO ES;
Vista l’atto di rinuncia all’appello depositato in data 14 maggio 2024 e notificato a mezzo p.e.c., con il quale parte appellante dichiara di voler rinunciare all’appello;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i sig.ri NT NI e AU NA hanno proposto un ricorso al T.a.r. Umbria nei confronti del Comune di Spoleto e dei controinteressati AU IA e ES RO;
- con sentenza n. 283 del 2023, il T.a.r. ha respinto il ricorso;
- con ricorso in appello, i sig.ri NT NI e AU NA hanno impugnato la sentenza;
- con atto depositato in data 14 maggio 2025 e notificato a mezzo p.e.c., la parte appellante ha rinunciato all’appello, con richiesta di compensazione delle spese di lite, a cui hanno aderito le controparti;
Considerato, inoltre, che:
- sussistono i presupposti e le formalità della rinuncia rituale di cui all’art. 84 c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla circostanza dell’intervenuto accordo delle parti sul punto;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 2, lett. c) e dell’art. 84 c.p.a., con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO