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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/07/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1189/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Stefano Chichiarelli
contro
:
Controparte_1
Avv. Rocco Cuda
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, propose opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4673/2020 emesso dal Tribunale di Bologna con il quale ad essa era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di € 15.036,79, attestata dalla fattura n. 10175 del 31.8.2011 per la fornitura della merce “bobina preprint E. gr. 80 H.25.5/100/15 70%-SA-PEFC/COC-001996”, a Pt_2 favore di (d'ora in poi, ), convenendo quest'ultima Controparte_2 CP_1 innanzi al medesimo giudice ed esponendo che:
- in data 5.7.2011 AGB 1881 s.r.l. aveva ordinato, in persona del legale rappresentante CP_3
ad la fornitura dell'indicata merce concordando il pagamento al momento e nel
[...] CP_1 luogo della consegna mediante assegno bancario;
pagina 1 di 6 - la merce era stata consegnata il giorno 31.8.2011 presso la sede di AGB 1881 s.r.l. in Tivoli (RM), ed il legale rappresentante della stessa aveva consegnato degli assegni per il pagamento di quanto ordinato;
- aveva, tuttavia, erroneamente emesso la fattura a carico dell'opponente – a CP_1 CP_1 causa di pregressi rapporti commerciali che quest'ultima aveva avuto con l'opposta negli anni precedenti al 2011 – ma il legale rappresentante di AGB 1881 s.r.l. aveva dichiarato di aver già provveduto al pagamento in favore di e che avrebbe preso contatti con quest'ultima per il CP_1 cambio di intestazione della fattura.
In via pregiudiziale, parte opponente eccepì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, individuando come fori alternativi ex art. 19 c.p.c. il Tribunale di Avezzano, avendo essa la sede in
Scurcola (AQ), ed il Tribunale di Tivoli ex art. 20 c.p.c. quale luogo in cui la società AGB 1881 s.r.l. aveva la propria sede legale e nel quale era sotta l'obbligazione e dovevano avvenire la consegna della merce ed il pagamento del prezzo mediante assegni.
Nel merito, contestò la sussistenza del credito vantato da nei propri confronti, dichiarandosi CP_1 essa del tutto estranea alla fornitura oggetto della fattura e ritenendo che, per costante giurisprudenza in materia, “la semplice produzione delle fatture e degli estratti autentici delle scritture contabili non può ritenersi sufficiente prova del credito in caso di contestazione.”
Concluse, pertanto, chiedendo di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore di quello di Avezzano e di Tivoli e, in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo. si costituì contestando l'eccezione preliminare e l'opposizione Controparte_2 di cui chiese il rigetto;
rilevò la valenza confessoria delle dichiarazioni di parte opponente in merito alla effettiva consegna della merce “presso la sede concordata della AGB 1881 s.r.l.” da parte di , CP_1 all'epoca in bonis, e contestò la consegna di un assegno e l'assenza di prove in merito al pagamento.
Rispetto all'eccezione di incompetenza territoriale, affermò che ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 comma III c.c., “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. […] Dal combinato disposto delle due norme e considerato che ha sede legale in Bologna, Via del Fonditore, 16, consegue che la CP_1 competenza ad emettere il decreto spetta anche al Tribunale felsineo.”
L'adito Tribunale, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e disposta la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. di AGB 1881 s.r.l., rimasta contumace, con sentenza n. 1253/2023 ritenne infondata l'eccezione preliminare, dato che “Nell'ipotesi in cui, come in questo caso, l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto una somma di denaro l'art. 20 c.p.c. deve essere, tuttavia, interpretato in combinato disposto con l'art. 1182 comma III c.c. secondo cui l'obbligazione avente ad pagina 2 di 6 oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza.
Dunque, se il giudizio verte in materia di obbligazione di pagamento di denaro ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 1182 III comma c.c. può essere adito il Giudice del luogo di residenza, domicilio o sede del creditore, nella fattispecie, Bologna sede di . CP_1
Il criterio di cui all'art. 1182 comma III c.c. trova applicazione con riferimento a qualsiasi obbligazione di pagamento in denaro, purché, le dette obbligazioni siano liquide ed esigibili che dipendano da un titolo giuridico o convenzionale (come in questo caso) che ne abbia stabilito
l'ammontare e la scadenza senza bisogno di ulteriori indagini da parte del Giudice”.
Nel merito, il Tribunale osservò che “ non ha giammai contestato, Parte_1 neppure in sede di opposizione, l'esistenza del credito ex adverso azionato. Invero, sia nella missiva del 2/9/2019 allegata in atti (doc. 3) che in sede di opposizione, l'opponente ha semplicemente affermato che il detto credito, prescindendo da qualsiasi disconoscimento in riguardo alla sua esistenza, sarebbe stato contratto da una tipografia sua fornitrice di proprietà della sig.ra CP_3
la quale, lo avrebbe pagato a mezzo assegni;
di tali circostanze, ossia debito contratto da terzi,
[...] in nome e per conto di altra società diversa da e del suo avvenuto Parte_1 pagamento con assegni, l'opponente non ha dato prova. […] Si può, dunque, ritenere che le pretese fatte valere da parte attrice opponente nel presente giudizio non hanno trovato inequivoco riscontro probatorio, oltre che nei fatti, neppure, nella documentazione allegata così, per contro, operando un vero e proprio riconoscimento di quanto ex adverso preteso”.
Il giudice, quindi, rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannò parte opponente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte opposta. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi. Parte_1
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello di cui ha Controparte_2 chiesto il rigetto.
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 9.5.2025.
Ragioni della decisione
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
1) la sentenza è errata laddove non accerta l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Avezzano ex art. 19 c.p.c., in quanto luogo in cui ha sede la società appellante, od in alternativa quello di Tivoli ex art. 20 c.p.c. - in combinato disposto con l'art. 1498 c.c. - quale luogo in cui la società AGB 1881 s.r.l. aveva la propria sede legale e in cui dovevano pagina 3 di 6 avvenire la consegna della merce ed il pagamento del prezzo mediante assegni. Inoltre, richiamando la giurisprudenza delle S.U. della Cassazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1182 comma III
c.c. e dell'art. 20 c.p.c., “in assenza di titolo negoziale (contratto), sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3
c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta.
Ciò in quanto, come noto, la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalla Sezione Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale…”;
2) la sentenza è errata laddove accerta la sussistenza del credito in capo a Parte_1
essendo parte appellante totalmente estranea alla fornitura oggetto della fattura e non essendo
[...] sufficiente, nel giudizio a cognizione piena, in caso di contestazione, la semplice produzione delle fatture e degli estratti autentici delle scritture contabili ai fini della prova del credito;
nella fattispecie, infatti, si tratta di fornitura di merce ad altra società, ovvero la terza chiamata A.G.B. 1881 s.r.l., talché
avrebbe dovuto necessariamente fornire “la prova dell'accordo delle parti in ordine alla CP_1 effettiva debenza della la quale, giova ribadirlo, era ed è assolutamente Parte_1 estranea alla fornitura oggetto della fattura n. 10175 del 31.8.2011 azionata nel procedimento monitorio”.
***
La Corte ritiene il primo motivo infondato.
La competenza territoriale del giudice dev'essere accertata in base alla domanda che propone la parte attrice, in disparte ogni questione circa la legittimazione, attiva o passiva, o la fondatezza della stessa e nella fattispecie in decisione, la domanda proposta dalla venditrice è quella di condanna CP_1 dell'acquirente al pagamento del prezzo di acquisto della merce che, Parte_1 per accordo fra le parti, furono consegnate presso “la sede concordata” della società AGS 1881 s.r.l.
Orbene, l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata da è Parte_1 infondata, perché non è stata ritualmente proposta sotto tutti profili, ossia in relazione a tutti i fori alternativi. In relazione alla domanda proposta da , infatti, ha CP_1 Parte_1 sollevato l'eccezione solo con riferimento al foro ex art. 19 c.p.c. in relazione alla propria sede legale in
Scurcola Marsicana (AQ) e alla mancanza di propri stabilimenti in Bologna;
quanto ai fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c., invece, non ha ritualmente sollevato l'eccezione d'incompetenza territoriale in relazione alla domanda proposta dall'attrice , bensì in relazione ai fatti dalla stessa CP_1 opponente prospettati, ossia in relazione al luogo dove – secondo la Parte_1
pagina 4 di 6 propria tesi – sarebbe sorta l'obbligazione a carico di AGS 1881 s.r.l. o al luogo dove essa avrebbe dovuto eseguita da parte di AGS 1881 s.r.l.
In punto a competenza territoriale, dunque, si conferma la sentenza, sebbene con diversa motivazione.
Il secondo motivo è fondato.
Sin dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo – e, ancora prima, con Parte_1 la lettera del proprio legale in data 2.9.2019, doc. 3 – ha contestato il titolo sul quale fonda la CP_1 propria domanda, dichiarandosi del tutto estranea ai rapporti contrattuali e di fornitura della merce intercorsi tra l'appellata e la terza chiamata in causa AGB 1881 s.r.l.
A fronte della precisa e ferma contestazione del credito, grava sulla parte opposta l'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale tra le parti e tale onere non ha assolto, non avendo CP_1 fornito prova del credito fatto valere nei confronti di ad eccezione Parte_1 della fattura depositata in sede monitoria di cui al doc. 2, peraltro mancante di documento di trasporto, che, tuttavia, non è sufficiente a provare il rapporto fondamentale. Nel giudizio di opposizione,
ha ridepositato unicamente i documenti prodotti in allegato al ricorso monitorio (fattura, CP_1 estratto autenticato del registro IVA, lettera di sollecito del pagamento inviata a Parte_1 del 17.7.2019, visura commerciale della società ingiunta e provvedimento MISE di
[...] declaratoria della l.c.a. pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 11/2015) e non ha formulato alcuna istanza istruttoria.
Per pacifica giurisprudenza, la fattura – in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore – non costituisce di per sé sufficiente prova del credito contestato, idoneo a dimostrarne l'esistenza, dovendo colui che intende far valere una pretesa economica provarlo con gli ordinari mezzi di prova. Si veda, per tutte, la recente prenuncia della Corte di Cassazione n. 19944/2023: “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Per le stesse ragioni, non è idoneo a provare il credito nemmeno la lettera di sollecito di pagamento inviata da , in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore cui, peraltro, CP_1 [...]
a replicato contestando il credito con lettera in data 2.9.2019. Parte_1
Pertanto, in difetto di prova del contratto di vendita della merce dall'appellata all'appellante, non avendo la prima dato prova alcuna della sussistenza del titolo contestato dalla seconda, la domanda proposta da risulta infondata e deve essere rigettata. Parte_1
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione. pagina 5 di 6 Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte, tenuto conto dell'assenza di istruzione probatoria, ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1253/2023, ed in parziale riforma della stessa:
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna n. 4673/2020 a favore di
[...]
amministrativa; Controparte_1
- condanna alla rifusione a favore Controparte_1 di delle spese processuali del primo grado che liquida in € 145,50 per Parte_1 spese ed in € 3.300 per compensi ed in € 382,50 per spese ed € 4.500 per compensi per il presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie e accessori di legge, per entrambi i gradi, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 24.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1189/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Stefano Chichiarelli
contro
:
Controparte_1
Avv. Rocco Cuda
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, propose opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4673/2020 emesso dal Tribunale di Bologna con il quale ad essa era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di € 15.036,79, attestata dalla fattura n. 10175 del 31.8.2011 per la fornitura della merce “bobina preprint E. gr. 80 H.25.5/100/15 70%-SA-PEFC/COC-001996”, a Pt_2 favore di (d'ora in poi, ), convenendo quest'ultima Controparte_2 CP_1 innanzi al medesimo giudice ed esponendo che:
- in data 5.7.2011 AGB 1881 s.r.l. aveva ordinato, in persona del legale rappresentante CP_3
ad la fornitura dell'indicata merce concordando il pagamento al momento e nel
[...] CP_1 luogo della consegna mediante assegno bancario;
pagina 1 di 6 - la merce era stata consegnata il giorno 31.8.2011 presso la sede di AGB 1881 s.r.l. in Tivoli (RM), ed il legale rappresentante della stessa aveva consegnato degli assegni per il pagamento di quanto ordinato;
- aveva, tuttavia, erroneamente emesso la fattura a carico dell'opponente – a CP_1 CP_1 causa di pregressi rapporti commerciali che quest'ultima aveva avuto con l'opposta negli anni precedenti al 2011 – ma il legale rappresentante di AGB 1881 s.r.l. aveva dichiarato di aver già provveduto al pagamento in favore di e che avrebbe preso contatti con quest'ultima per il CP_1 cambio di intestazione della fattura.
In via pregiudiziale, parte opponente eccepì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, individuando come fori alternativi ex art. 19 c.p.c. il Tribunale di Avezzano, avendo essa la sede in
Scurcola (AQ), ed il Tribunale di Tivoli ex art. 20 c.p.c. quale luogo in cui la società AGB 1881 s.r.l. aveva la propria sede legale e nel quale era sotta l'obbligazione e dovevano avvenire la consegna della merce ed il pagamento del prezzo mediante assegni.
Nel merito, contestò la sussistenza del credito vantato da nei propri confronti, dichiarandosi CP_1 essa del tutto estranea alla fornitura oggetto della fattura e ritenendo che, per costante giurisprudenza in materia, “la semplice produzione delle fatture e degli estratti autentici delle scritture contabili non può ritenersi sufficiente prova del credito in caso di contestazione.”
Concluse, pertanto, chiedendo di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore di quello di Avezzano e di Tivoli e, in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo. si costituì contestando l'eccezione preliminare e l'opposizione Controparte_2 di cui chiese il rigetto;
rilevò la valenza confessoria delle dichiarazioni di parte opponente in merito alla effettiva consegna della merce “presso la sede concordata della AGB 1881 s.r.l.” da parte di , CP_1 all'epoca in bonis, e contestò la consegna di un assegno e l'assenza di prove in merito al pagamento.
Rispetto all'eccezione di incompetenza territoriale, affermò che ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 comma III c.c., “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. […] Dal combinato disposto delle due norme e considerato che ha sede legale in Bologna, Via del Fonditore, 16, consegue che la CP_1 competenza ad emettere il decreto spetta anche al Tribunale felsineo.”
L'adito Tribunale, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e disposta la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. di AGB 1881 s.r.l., rimasta contumace, con sentenza n. 1253/2023 ritenne infondata l'eccezione preliminare, dato che “Nell'ipotesi in cui, come in questo caso, l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto una somma di denaro l'art. 20 c.p.c. deve essere, tuttavia, interpretato in combinato disposto con l'art. 1182 comma III c.c. secondo cui l'obbligazione avente ad pagina 2 di 6 oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza.
Dunque, se il giudizio verte in materia di obbligazione di pagamento di denaro ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 1182 III comma c.c. può essere adito il Giudice del luogo di residenza, domicilio o sede del creditore, nella fattispecie, Bologna sede di . CP_1
Il criterio di cui all'art. 1182 comma III c.c. trova applicazione con riferimento a qualsiasi obbligazione di pagamento in denaro, purché, le dette obbligazioni siano liquide ed esigibili che dipendano da un titolo giuridico o convenzionale (come in questo caso) che ne abbia stabilito
l'ammontare e la scadenza senza bisogno di ulteriori indagini da parte del Giudice”.
Nel merito, il Tribunale osservò che “ non ha giammai contestato, Parte_1 neppure in sede di opposizione, l'esistenza del credito ex adverso azionato. Invero, sia nella missiva del 2/9/2019 allegata in atti (doc. 3) che in sede di opposizione, l'opponente ha semplicemente affermato che il detto credito, prescindendo da qualsiasi disconoscimento in riguardo alla sua esistenza, sarebbe stato contratto da una tipografia sua fornitrice di proprietà della sig.ra CP_3
la quale, lo avrebbe pagato a mezzo assegni;
di tali circostanze, ossia debito contratto da terzi,
[...] in nome e per conto di altra società diversa da e del suo avvenuto Parte_1 pagamento con assegni, l'opponente non ha dato prova. […] Si può, dunque, ritenere che le pretese fatte valere da parte attrice opponente nel presente giudizio non hanno trovato inequivoco riscontro probatorio, oltre che nei fatti, neppure, nella documentazione allegata così, per contro, operando un vero e proprio riconoscimento di quanto ex adverso preteso”.
Il giudice, quindi, rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannò parte opponente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte opposta. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi. Parte_1
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello di cui ha Controparte_2 chiesto il rigetto.
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 9.5.2025.
Ragioni della decisione
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
1) la sentenza è errata laddove non accerta l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Avezzano ex art. 19 c.p.c., in quanto luogo in cui ha sede la società appellante, od in alternativa quello di Tivoli ex art. 20 c.p.c. - in combinato disposto con l'art. 1498 c.c. - quale luogo in cui la società AGB 1881 s.r.l. aveva la propria sede legale e in cui dovevano pagina 3 di 6 avvenire la consegna della merce ed il pagamento del prezzo mediante assegni. Inoltre, richiamando la giurisprudenza delle S.U. della Cassazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1182 comma III
c.c. e dell'art. 20 c.p.c., “in assenza di titolo negoziale (contratto), sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3
c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta.
Ciò in quanto, come noto, la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalla Sezione Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale…”;
2) la sentenza è errata laddove accerta la sussistenza del credito in capo a Parte_1
essendo parte appellante totalmente estranea alla fornitura oggetto della fattura e non essendo
[...] sufficiente, nel giudizio a cognizione piena, in caso di contestazione, la semplice produzione delle fatture e degli estratti autentici delle scritture contabili ai fini della prova del credito;
nella fattispecie, infatti, si tratta di fornitura di merce ad altra società, ovvero la terza chiamata A.G.B. 1881 s.r.l., talché
avrebbe dovuto necessariamente fornire “la prova dell'accordo delle parti in ordine alla CP_1 effettiva debenza della la quale, giova ribadirlo, era ed è assolutamente Parte_1 estranea alla fornitura oggetto della fattura n. 10175 del 31.8.2011 azionata nel procedimento monitorio”.
***
La Corte ritiene il primo motivo infondato.
La competenza territoriale del giudice dev'essere accertata in base alla domanda che propone la parte attrice, in disparte ogni questione circa la legittimazione, attiva o passiva, o la fondatezza della stessa e nella fattispecie in decisione, la domanda proposta dalla venditrice è quella di condanna CP_1 dell'acquirente al pagamento del prezzo di acquisto della merce che, Parte_1 per accordo fra le parti, furono consegnate presso “la sede concordata” della società AGS 1881 s.r.l.
Orbene, l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata da è Parte_1 infondata, perché non è stata ritualmente proposta sotto tutti profili, ossia in relazione a tutti i fori alternativi. In relazione alla domanda proposta da , infatti, ha CP_1 Parte_1 sollevato l'eccezione solo con riferimento al foro ex art. 19 c.p.c. in relazione alla propria sede legale in
Scurcola Marsicana (AQ) e alla mancanza di propri stabilimenti in Bologna;
quanto ai fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c., invece, non ha ritualmente sollevato l'eccezione d'incompetenza territoriale in relazione alla domanda proposta dall'attrice , bensì in relazione ai fatti dalla stessa CP_1 opponente prospettati, ossia in relazione al luogo dove – secondo la Parte_1
pagina 4 di 6 propria tesi – sarebbe sorta l'obbligazione a carico di AGS 1881 s.r.l. o al luogo dove essa avrebbe dovuto eseguita da parte di AGS 1881 s.r.l.
In punto a competenza territoriale, dunque, si conferma la sentenza, sebbene con diversa motivazione.
Il secondo motivo è fondato.
Sin dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo – e, ancora prima, con Parte_1 la lettera del proprio legale in data 2.9.2019, doc. 3 – ha contestato il titolo sul quale fonda la CP_1 propria domanda, dichiarandosi del tutto estranea ai rapporti contrattuali e di fornitura della merce intercorsi tra l'appellata e la terza chiamata in causa AGB 1881 s.r.l.
A fronte della precisa e ferma contestazione del credito, grava sulla parte opposta l'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale tra le parti e tale onere non ha assolto, non avendo CP_1 fornito prova del credito fatto valere nei confronti di ad eccezione Parte_1 della fattura depositata in sede monitoria di cui al doc. 2, peraltro mancante di documento di trasporto, che, tuttavia, non è sufficiente a provare il rapporto fondamentale. Nel giudizio di opposizione,
ha ridepositato unicamente i documenti prodotti in allegato al ricorso monitorio (fattura, CP_1 estratto autenticato del registro IVA, lettera di sollecito del pagamento inviata a Parte_1 del 17.7.2019, visura commerciale della società ingiunta e provvedimento MISE di
[...] declaratoria della l.c.a. pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 11/2015) e non ha formulato alcuna istanza istruttoria.
Per pacifica giurisprudenza, la fattura – in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore – non costituisce di per sé sufficiente prova del credito contestato, idoneo a dimostrarne l'esistenza, dovendo colui che intende far valere una pretesa economica provarlo con gli ordinari mezzi di prova. Si veda, per tutte, la recente prenuncia della Corte di Cassazione n. 19944/2023: “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Per le stesse ragioni, non è idoneo a provare il credito nemmeno la lettera di sollecito di pagamento inviata da , in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore cui, peraltro, CP_1 [...]
a replicato contestando il credito con lettera in data 2.9.2019. Parte_1
Pertanto, in difetto di prova del contratto di vendita della merce dall'appellata all'appellante, non avendo la prima dato prova alcuna della sussistenza del titolo contestato dalla seconda, la domanda proposta da risulta infondata e deve essere rigettata. Parte_1
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione. pagina 5 di 6 Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte, tenuto conto dell'assenza di istruzione probatoria, ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1253/2023, ed in parziale riforma della stessa:
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna n. 4673/2020 a favore di
[...]
amministrativa; Controparte_1
- condanna alla rifusione a favore Controparte_1 di delle spese processuali del primo grado che liquida in € 145,50 per Parte_1 spese ed in € 3.300 per compensi ed in € 382,50 per spese ed € 4.500 per compensi per il presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie e accessori di legge, per entrambi i gradi, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 24.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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