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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/12/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n.2726/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE NE
EL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. BERARDINO MARIA FRANCA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
; CP_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 09/12/2025 – all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato – ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - La domanda attorea – diretta ad ottenere, previo accertamento della illegittimità, infondatezza ed irripetibilità della somma richiesta dall' a titolo di ripetizione di indebito (pari ad CP_1
Euro 10.048,81), la condanna dell' al pagamento delle somme CP_1 spettanti a titolo di invalidità civile dal mese di luglio 2022
(data di sospensione del pagamento dell'assegno di invalidità civile), sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge – è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
1 II. - A fondamento della sua pretesa la parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07150627 a far data dal 01°/03/2016 e titolare di rendita dal CP_2
18/10/1988; che in data 27/07/2022 l' le aveva notificato un CP_1 atto di accertamento di somme percepite indebitamente per complessivi Euro 10.048,81; che, in particolare, l' CP_3 previdenziale aveva affermato di essere creditore della predetta somma per i seguenti motivi: “da maggio 2017 ad aprile 2019 è invalida parziale e nel contempo titolare di rendita Da CP_2 maggio 2019 a gennaio 2021 percepisce pensione per invalidi totali. Da febbraio 2021 torna invalida parziale. Poiché l'assegno mensile di assistenza e la rendita sono incompatibili, si CP_2 chiede di opta”; che, in via amministrativa, aveva proposto, senza alcun esito positivo, ricorso avverso tale atto, deducendo l'infondatezza di quanto sostenuto dall' , “atteso che le due CP_1 prestazioni, la rendita da un lato, e la pensione di CP_2 invalidità civile dall'altra, hanno natura diversa e, quindi, sono da considerarsi perfettamente compatibili”.
III. - Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Al riguardo, occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza
n. 6054 del 13/03/2018 (Rv. 647377 - 01)], «In tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, essendo irrilevante la diversità degli eventi invalidanti e non potendosi applicare in modo estensivo o analogico l'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando detta previsione le sole prestazioni previdenziali a carico
2 dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali».
In motivazione, la S.C. ha evidenziato che «…è ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1,1. n. 407/1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non
è configurabile una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 1, comma 43, 1. n. 335/1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali
(Cass. n. 3240 del 2011; più recentemente Cass. 1079/2015)».
III.2. - È evidente che – avendo le due prestazioni natura assistenziale e non potendosi applicare in modo estensivo o analogico l'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità (ex L. n.222/1984) ove siano originate da eventi differenti – deve escludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990, il cumulo tra la rendita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 concessa a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio e la pensione cat. INVCIV n. 07150627 in godimento a far data dal 01°/03/2016, avente anch'essa natura di prestazione assistenziale.
III.3. - Deve essere, inoltre, rigettata la richiesta di accertamento della “Illegittimità dell'azione di ripetibilità
3 dell'indebito per carenza di dolo omissivo del pensionato”, in quanto non può trovare applicazione in tale ambito l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 – secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato –, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali in senso stretto
(ovverosia l'indebito pensionistico), in quanto provvidenze che presuppongono un rapporto di lavoro e l'esistenza di un certo montante contributivo.
III.4. - Pure infondata è la richiesta di accertamento della
“Tardività e decadenza dell'azione di ripetizione d'indebito”, in quanto il caso in esame rientra in una particolare categoria di indebiti assistenziali, che riguarda le ipotesi in cui vengano percepite due prestazioni fra loro incompatibili in forza di espressa previsione normativa. In questo caso non possono trovare applicazione le norme speciali c.d. di chiusura di cui all'art.3ter del d.l. n. 850 del 1976 ed all'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, dal momento che esse presuppongono l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti fondanti il diritto alla prestazione assistenziale. Invece, nel caso dell'incompatibilità, come quello oggetto di causa, la parte ricorrente avrebbe astrattamente diritto ad entrambe le prestazioni, ma la percezione di una delle due costituisce un impedimento all'erogazione dell'altra prestazione, che comporta la facoltà, per l'assistito, di optare per il trattamento più favorevole [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022
(Rv. 665837 - 01): «In tema di prestazioni assistenziali,
l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art.2033
c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole»].
4 Ne discende l'illimitata ripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale, che sia incompatibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
III.5. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, rimanendo assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione.
IV. - Attesa la mancata costituzione in giudizio dell' , nulla CP_1 si dispone in merito alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- RIGETTA integralmente il ricorso;
- dispone a titolo di spese processuali. Pt_2
Trani, 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
GE NE EL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE NE
EL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. BERARDINO MARIA FRANCA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
; CP_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 09/12/2025 – all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato – ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - La domanda attorea – diretta ad ottenere, previo accertamento della illegittimità, infondatezza ed irripetibilità della somma richiesta dall' a titolo di ripetizione di indebito (pari ad CP_1
Euro 10.048,81), la condanna dell' al pagamento delle somme CP_1 spettanti a titolo di invalidità civile dal mese di luglio 2022
(data di sospensione del pagamento dell'assegno di invalidità civile), sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge – è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
1 II. - A fondamento della sua pretesa la parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07150627 a far data dal 01°/03/2016 e titolare di rendita dal CP_2
18/10/1988; che in data 27/07/2022 l' le aveva notificato un CP_1 atto di accertamento di somme percepite indebitamente per complessivi Euro 10.048,81; che, in particolare, l' CP_3 previdenziale aveva affermato di essere creditore della predetta somma per i seguenti motivi: “da maggio 2017 ad aprile 2019 è invalida parziale e nel contempo titolare di rendita Da CP_2 maggio 2019 a gennaio 2021 percepisce pensione per invalidi totali. Da febbraio 2021 torna invalida parziale. Poiché l'assegno mensile di assistenza e la rendita sono incompatibili, si CP_2 chiede di opta”; che, in via amministrativa, aveva proposto, senza alcun esito positivo, ricorso avverso tale atto, deducendo l'infondatezza di quanto sostenuto dall' , “atteso che le due CP_1 prestazioni, la rendita da un lato, e la pensione di CP_2 invalidità civile dall'altra, hanno natura diversa e, quindi, sono da considerarsi perfettamente compatibili”.
III. - Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Al riguardo, occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza
n. 6054 del 13/03/2018 (Rv. 647377 - 01)], «In tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, essendo irrilevante la diversità degli eventi invalidanti e non potendosi applicare in modo estensivo o analogico l'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando detta previsione le sole prestazioni previdenziali a carico
2 dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali».
In motivazione, la S.C. ha evidenziato che «…è ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1,1. n. 407/1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non
è configurabile una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 1, comma 43, 1. n. 335/1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali
(Cass. n. 3240 del 2011; più recentemente Cass. 1079/2015)».
III.2. - È evidente che – avendo le due prestazioni natura assistenziale e non potendosi applicare in modo estensivo o analogico l'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità (ex L. n.222/1984) ove siano originate da eventi differenti – deve escludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990, il cumulo tra la rendita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 concessa a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio e la pensione cat. INVCIV n. 07150627 in godimento a far data dal 01°/03/2016, avente anch'essa natura di prestazione assistenziale.
III.3. - Deve essere, inoltre, rigettata la richiesta di accertamento della “Illegittimità dell'azione di ripetibilità
3 dell'indebito per carenza di dolo omissivo del pensionato”, in quanto non può trovare applicazione in tale ambito l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 – secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato –, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali in senso stretto
(ovverosia l'indebito pensionistico), in quanto provvidenze che presuppongono un rapporto di lavoro e l'esistenza di un certo montante contributivo.
III.4. - Pure infondata è la richiesta di accertamento della
“Tardività e decadenza dell'azione di ripetizione d'indebito”, in quanto il caso in esame rientra in una particolare categoria di indebiti assistenziali, che riguarda le ipotesi in cui vengano percepite due prestazioni fra loro incompatibili in forza di espressa previsione normativa. In questo caso non possono trovare applicazione le norme speciali c.d. di chiusura di cui all'art.3ter del d.l. n. 850 del 1976 ed all'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, dal momento che esse presuppongono l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti fondanti il diritto alla prestazione assistenziale. Invece, nel caso dell'incompatibilità, come quello oggetto di causa, la parte ricorrente avrebbe astrattamente diritto ad entrambe le prestazioni, ma la percezione di una delle due costituisce un impedimento all'erogazione dell'altra prestazione, che comporta la facoltà, per l'assistito, di optare per il trattamento più favorevole [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022
(Rv. 665837 - 01): «In tema di prestazioni assistenziali,
l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art.2033
c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole»].
4 Ne discende l'illimitata ripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale, che sia incompatibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
III.5. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, rimanendo assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione.
IV. - Attesa la mancata costituzione in giudizio dell' , nulla CP_1 si dispone in merito alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- RIGETTA integralmente il ricorso;
- dispone a titolo di spese processuali. Pt_2
Trani, 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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