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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 7030/23 RG avente ad oggetto: Risarcimento danni da infortunio;
TRA
, assistito e difeso dall'Avv.to Parte_1
MA EN SO come in atti RICORRENTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. , CP_1
Assistita e rappresentata dall'Avv.to Filippo Menichino e dall'Avv.to Luca Menichino come in atti
RESISTENTE
nonché CONTRO
(già Controparte_2 [...]
, in persona del legale rap.te Controparte_3
p.t. assistita e rappresentata dall'Avv.to Mario Chiumenti come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 novembre 2023 la parte
1 ricorrente in epigrafe indicata, adiva questo Tribunale convenendo in giudizio la e la CP_1 Controparte_2 per ottenere l'accertam a r risarcimento del danno sofferto a seguito di lesioni permanenti riportante a causa della svolgimento dell'attività lavorativa svolta;
in particolare deduceva: di aver prestato attività lavorativa per la società con CP_1 mansioni di carpentiere addetto alla movi e di vano travi;
che alla società era stata avanzata richiesta di risarcimento danno derivante da lesioni permanenti riportate nell'esercizio dell'attività lavorativa;
che i dipendenti della società era assicurati per il caso di infortuni o malattie professionali con la a cui era CP_2 stata avanzata richiesta di liquidazione del danno;
che a fronte della mancata liquidazione era stata inoltrata istanza di negoziazione assistita senza esito;
precisava inoltre di essere affetto da “esiti di laminectomia cervicale con placca di titanio di C3-C4, C4-C5, C5-C6, esiti di discectomia L3-L4, esiti di lesione inveretrata della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, trattata chirurgicamente, esiti di lesione dei rotatori della spalla destra”, patologie riconducibili all'attività lavorativa, atteso che era addetto alla movimentazione ed al posizionamento dei carichi pesanti con continuo sforzo a carico dell'apparato muscolo scheletrico, che gli avevano cagionato un danno biologico agli arti superiore;
che l gli aveva riconosciuto invalidità parziale, in tal CP_4 essendogli preclusa la domanda per il riconoscimento del danno biologico ovvero della rendita;
ritenendo che le patologie da cui era affetto erano state cagionate da condotte colpose e negligenti del datore di lavoro invocava tutela ex art 2087 cc. Sulla scorta di tali premesse chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la dipendenza delle affezioni riferire nella premessa del presente atto (esiti di laminectomia cervicale con placca di titanio di C3-C4, C4- C5, C5-C6, esiti di discectomia L3- L4, esiti di lesione inveretrata della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, trattata chirurgicamente, esiti di lesione dei rotatori della spalla destra) dipendenti in misura prevalente o esclusiva dalla attività lavorativa svolta alle dipendenze della b) Dichiarare per l' CP_5
2 effetto operante la polizza stipulata tra e CP_5
, società appartenente al Controparte_3
e per l' effetto Controparte_2 condannare i resistenti, ciascuno in funzione delle proprie responsabilità ed attribuzioni, al pagamento in favore dell' istante delle somme dovute a titolo di ristoro per le affezioni contratte in conseguenza della attività lavorativa svolta alle dipendenze della CP_6 quantificate in €. 11251.39 come meglio specificate al punto S) della premessa che deve intendersi qui per ripetuta e trascritta, o di qualsiasi altra somma il Giudice riterrà congrua ed opportuna, anche a seguito di CTU ed in applicazione di diverso metodo valutativo rispetto a quello innanzi indicato, nonchè il danno non patrimoniale che vorrà quantificate in via equitativa;
Col favore delle spese e dei compensi con attribuzione”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio la e la che, CP_1 CP_2 sulla scorta di ampie e arti-colate motivazioni, chiedevano il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la decorrenza del termine di prescrizione e nel merito l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda. In via preliminare va rilevato che parte resistente ha versato in atti la sentenza di cui al Numero RG 1290/23 Rg con cui il GdL Sede aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda per nullità del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento e ciò per le ragioni che di seguito si esporranno. Si osserva che, con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, il ricorrente propone nei confronti del proprio ex datore di lavoro nonché del responsabile civile domanda di accertamento della natura professionale delle patologie da cui è affetto e domanda di risarcimento del conseguente danno ex art 2087 c.c. Vale la pena premettere che il risarcimento del danno in ambito lavoristico è contraddistinto da un'articolazione complessa in quanto si fonda su un doppio binario: da un lato vi è la tutela indennitaria erogata dall' che CP_4 rinviene il suo fondamento nell'art 38 Cost., la cui finalità è quella di garantire al lavora-tore infortunato sul lavoro
3 un sostegno adeguato di tipo economico e sanitario per liberarlo dal bisogno in un momento in cui è impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa;
dall'altro, vi è il diritto al risarcimento del danno integrale, esperibile nei confronti del datore di lavoro che, nel caso di pregiudizio alla salute, rinviene il suo fondamento nell'art 32 Cost.. La tutela del lavoratore infortunato viene, pertanto, garantita dalla sinergia di una pluralità di azioni, ciascuna caratterizzata da autonomi presupposti e specifiche regole sostanziali e processuali: quella esperibile nei confronti dell'Istituto assicuratore per far valere il diritto alle prestazioni indennitarie e quel-la di c.d. danno differenziale esercitabile nei confronti del datore di lavoro per completare l'integralità del risarcimento del danno, nelle due diverse accezioni del danno differenziale quantitativo e qualitativo, definito anche danno complementare. I fattori che portano ad una non coincidenza tra il risarcimento del danno e l'indennizzo erogato dall e CP_4 pertanto danno luogo alla problematica del danno differenziale consistono nel fatto che l'indennità non CP_4 ristora e non copre tutte le voci di danno coperte dal risarcimento del danno liquidato in sede civilistica. Anche la liquidazione della tutela indennitaria è ancorata a parametri diversi da quelli utilizzati per la liquidazione del danno in sede civilistica: ad esempio, in tema di danno non patrimoniale, l'indennizzo si limita alla CP_4 copertura del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità fisico-psichica medicalmente accertabile, che pur includendo gli aspetti dinamici-relazionali medi, non contempla la c.d. personalizzazione, né tanto meno le voci di danno morale, esistenziale o da perdita del diritto alla vita, cd terminale. Infine, diversi sono i presupposti cui è ancorata la spettanza della tutela assicurativa e del risarcimento CP_4 del danno. Difatti, la tutela indennitaria spetta a prescindere da CP_4 un accertamento in merito ad una responsabilità del datore di la-voro, ovvero di un terzo, operando anche nei casi in cui l'evento assicurato sia riconducibile a negligenza o imperizia dello stesso lavoratore, che
4 abbiano contribuito alla verifica-zione dell'infortunio (cfr. Cass. n. 3763 del 2021) e, pertanto, tale tutela è riconosciuta anche in presenza del caso fortuito, fatte salve solo le ipotesi di cd rischio elettivo. Il risarcimento del danno anche differenziale, invece, presuppone l'accertamento di una responsabilità in capo al datore di lavoro per l'infortunio occorso, riconducibile ad una violazione dei doveri datoriali di cui all'art 2087 c.c..
Tanto chiarito, nel caso in esame, al fine di pronunciarsi sulla sussistenza o meno del diritto al risarcimento del danno vantato dal ricorrente, occorrerà verificare preliminarmente se la patologia da cui è affetto sia conseguenza dell'attività lavorativa svolta e conseguentemente se sussista una responsabilità riconducibile al datore di lavoro ex art. 2087 c.c.. La disposizione di cui all'art. 2087 c.c., prevista dal legislatore ad integrazione "ex lege" delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, non configura un caso di responsabilità oggettiva. In realtà l'art. 2087 c.c. prevede un'obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che la prestazione del datore di lavoro è quella di adottare certe misure (non specificamente indicate, ma individuate in quelle necessarie a tutelare l'integrità fisica secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica) e non quella di impedire il verificarsi di infortuni;
ciò significa che se le misure doverose sono state adottate, ma l'infortunio e/o la malattia si verificano egualmente per caso fortuito, forza maggiore o responsabilità di terzi, il datore di lavoro non è responsabile. Di conseguenza non basta assumere che vi è stato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale ma occorre individuare le misure necessarie, dopo di che spetterà al datore di lavoro provare di averle adottate. A ciò aggiungasi che, se è vero che l'imprenditore deve porre in essere tutti i sistemi e i controlli idonei a neutralizzare i rischi, tutto ciò deve rispondere, comunque, a criteri di ragionevolezza e prevedibilità; non può invero non incidere la circostanza che il lavoratore per anni abbia ad esempio omesso di segnalare e/o
5 evidenziare problematiche o criticità nel processo lavorativo idonee ad incidere sull'integrità della salute e, nel caso di specie, vi è totale difetto di allegazione. Il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni ex contractu. Da ciò consegue che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno e/o del danno differenziale da infortunio / malattia deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. Ebbene calando tali premesse nel caso di specie ritiene questo Giudice che il ricorrente non sia riuscito ad assolvere l'onere probatorio e, ancor prima all'onere di compiuta e specifica allegazione cui è tenuto, che riguarda specificamente il rapporto di causalità fra la (dedotta) mancata adozione di specifiche misure di sicurezza da parte del datore di lavoro ed il verificarsi dell'evento dannoso. In particolare, nel ricorso è genericamente dedotto – in punto di nesso causale – che “la correlazione delle patologie con la attività svolta è attestata anche dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
[...]
, versata in atti e che deve intendersi qui per Per_1 ripetuta e trascritta”; tale generica formula di stile peraltro non è supportata da riscontri documentali atteso che non risulta versata in atti la richiamata consulenza. Ritiene questo Giudice, peraltro, che non è provata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
invero quanto alle mansioni svolte si fa generico riferimento a mansioni di sollevamento e movimentazione ma nulla è specificato sulle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa, in primis non dedotte e neanche provate, in difetto di richieste istruttorie sul punto. Orbene, la domanda risarcitoria è stata avanzata sulla base di una generica ed incompleta prospettazione dei fatti, avendo il ricorrente dedotto unicamente di aver
6 lavorato alle dipendenze della società resistente e di aver svolto mansioni di carpentiere addetto alla movimentazione di vano travi;
è di immediata evidenza che le allegazioni degli elementi di fatto a fondamento della domanda appaiono del tutto inidonee a fondare l'accertamento della responsabilità ex art 2087 c,c, mancando qualsiasi indicazione in ordine al nesso tra l'attività svolta e la patologia, contenendo mere petizioni di principio. Le descritte carenze espositive, invero, lungi dal riflettersi sulla validità dell'atto introduttivo della lite - conseguendo la nullità dello stesso, ex art. 156 comma 2, c.p.c., alla sola impossibilità di individuare la causa petendi, che, viceversa, nella specie appare compiutamente definita- determinano l'irrilevanza della richiesta di CTU, il cui concreto espletamento è stato di fatto pregiudicato irrimediabilmente proprio da tale insufficiente allegazione. Gli unici elementi di fatto allegati in ricorso attengono, per un verso, alla dedotta continuità dell'attività lavorativa e, per altro verso, alle mansioni svolte dal ricorrente, circostanze che devono ritenersi in considerazione della genericità del tutto insufficienti a fondare l'accertamento richiesto, vieppiù in considerazione della carenza della documentazione versata in atti. Le considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda e rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle parti Nulla per le spese ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese. Così deciso in Torre Annunziata il 3 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
7
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 7030/23 RG avente ad oggetto: Risarcimento danni da infortunio;
TRA
, assistito e difeso dall'Avv.to Parte_1
MA EN SO come in atti RICORRENTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. , CP_1
Assistita e rappresentata dall'Avv.to Filippo Menichino e dall'Avv.to Luca Menichino come in atti
RESISTENTE
nonché CONTRO
(già Controparte_2 [...]
, in persona del legale rap.te Controparte_3
p.t. assistita e rappresentata dall'Avv.to Mario Chiumenti come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 novembre 2023 la parte
1 ricorrente in epigrafe indicata, adiva questo Tribunale convenendo in giudizio la e la CP_1 Controparte_2 per ottenere l'accertam a r risarcimento del danno sofferto a seguito di lesioni permanenti riportante a causa della svolgimento dell'attività lavorativa svolta;
in particolare deduceva: di aver prestato attività lavorativa per la società con CP_1 mansioni di carpentiere addetto alla movi e di vano travi;
che alla società era stata avanzata richiesta di risarcimento danno derivante da lesioni permanenti riportate nell'esercizio dell'attività lavorativa;
che i dipendenti della società era assicurati per il caso di infortuni o malattie professionali con la a cui era CP_2 stata avanzata richiesta di liquidazione del danno;
che a fronte della mancata liquidazione era stata inoltrata istanza di negoziazione assistita senza esito;
precisava inoltre di essere affetto da “esiti di laminectomia cervicale con placca di titanio di C3-C4, C4-C5, C5-C6, esiti di discectomia L3-L4, esiti di lesione inveretrata della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, trattata chirurgicamente, esiti di lesione dei rotatori della spalla destra”, patologie riconducibili all'attività lavorativa, atteso che era addetto alla movimentazione ed al posizionamento dei carichi pesanti con continuo sforzo a carico dell'apparato muscolo scheletrico, che gli avevano cagionato un danno biologico agli arti superiore;
che l gli aveva riconosciuto invalidità parziale, in tal CP_4 essendogli preclusa la domanda per il riconoscimento del danno biologico ovvero della rendita;
ritenendo che le patologie da cui era affetto erano state cagionate da condotte colpose e negligenti del datore di lavoro invocava tutela ex art 2087 cc. Sulla scorta di tali premesse chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la dipendenza delle affezioni riferire nella premessa del presente atto (esiti di laminectomia cervicale con placca di titanio di C3-C4, C4- C5, C5-C6, esiti di discectomia L3- L4, esiti di lesione inveretrata della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, trattata chirurgicamente, esiti di lesione dei rotatori della spalla destra) dipendenti in misura prevalente o esclusiva dalla attività lavorativa svolta alle dipendenze della b) Dichiarare per l' CP_5
2 effetto operante la polizza stipulata tra e CP_5
, società appartenente al Controparte_3
e per l' effetto Controparte_2 condannare i resistenti, ciascuno in funzione delle proprie responsabilità ed attribuzioni, al pagamento in favore dell' istante delle somme dovute a titolo di ristoro per le affezioni contratte in conseguenza della attività lavorativa svolta alle dipendenze della CP_6 quantificate in €. 11251.39 come meglio specificate al punto S) della premessa che deve intendersi qui per ripetuta e trascritta, o di qualsiasi altra somma il Giudice riterrà congrua ed opportuna, anche a seguito di CTU ed in applicazione di diverso metodo valutativo rispetto a quello innanzi indicato, nonchè il danno non patrimoniale che vorrà quantificate in via equitativa;
Col favore delle spese e dei compensi con attribuzione”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio la e la che, CP_1 CP_2 sulla scorta di ampie e arti-colate motivazioni, chiedevano il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la decorrenza del termine di prescrizione e nel merito l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda. In via preliminare va rilevato che parte resistente ha versato in atti la sentenza di cui al Numero RG 1290/23 Rg con cui il GdL Sede aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda per nullità del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento e ciò per le ragioni che di seguito si esporranno. Si osserva che, con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, il ricorrente propone nei confronti del proprio ex datore di lavoro nonché del responsabile civile domanda di accertamento della natura professionale delle patologie da cui è affetto e domanda di risarcimento del conseguente danno ex art 2087 c.c. Vale la pena premettere che il risarcimento del danno in ambito lavoristico è contraddistinto da un'articolazione complessa in quanto si fonda su un doppio binario: da un lato vi è la tutela indennitaria erogata dall' che CP_4 rinviene il suo fondamento nell'art 38 Cost., la cui finalità è quella di garantire al lavora-tore infortunato sul lavoro
3 un sostegno adeguato di tipo economico e sanitario per liberarlo dal bisogno in un momento in cui è impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa;
dall'altro, vi è il diritto al risarcimento del danno integrale, esperibile nei confronti del datore di lavoro che, nel caso di pregiudizio alla salute, rinviene il suo fondamento nell'art 32 Cost.. La tutela del lavoratore infortunato viene, pertanto, garantita dalla sinergia di una pluralità di azioni, ciascuna caratterizzata da autonomi presupposti e specifiche regole sostanziali e processuali: quella esperibile nei confronti dell'Istituto assicuratore per far valere il diritto alle prestazioni indennitarie e quel-la di c.d. danno differenziale esercitabile nei confronti del datore di lavoro per completare l'integralità del risarcimento del danno, nelle due diverse accezioni del danno differenziale quantitativo e qualitativo, definito anche danno complementare. I fattori che portano ad una non coincidenza tra il risarcimento del danno e l'indennizzo erogato dall e CP_4 pertanto danno luogo alla problematica del danno differenziale consistono nel fatto che l'indennità non CP_4 ristora e non copre tutte le voci di danno coperte dal risarcimento del danno liquidato in sede civilistica. Anche la liquidazione della tutela indennitaria è ancorata a parametri diversi da quelli utilizzati per la liquidazione del danno in sede civilistica: ad esempio, in tema di danno non patrimoniale, l'indennizzo si limita alla CP_4 copertura del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità fisico-psichica medicalmente accertabile, che pur includendo gli aspetti dinamici-relazionali medi, non contempla la c.d. personalizzazione, né tanto meno le voci di danno morale, esistenziale o da perdita del diritto alla vita, cd terminale. Infine, diversi sono i presupposti cui è ancorata la spettanza della tutela assicurativa e del risarcimento CP_4 del danno. Difatti, la tutela indennitaria spetta a prescindere da CP_4 un accertamento in merito ad una responsabilità del datore di la-voro, ovvero di un terzo, operando anche nei casi in cui l'evento assicurato sia riconducibile a negligenza o imperizia dello stesso lavoratore, che
4 abbiano contribuito alla verifica-zione dell'infortunio (cfr. Cass. n. 3763 del 2021) e, pertanto, tale tutela è riconosciuta anche in presenza del caso fortuito, fatte salve solo le ipotesi di cd rischio elettivo. Il risarcimento del danno anche differenziale, invece, presuppone l'accertamento di una responsabilità in capo al datore di lavoro per l'infortunio occorso, riconducibile ad una violazione dei doveri datoriali di cui all'art 2087 c.c..
Tanto chiarito, nel caso in esame, al fine di pronunciarsi sulla sussistenza o meno del diritto al risarcimento del danno vantato dal ricorrente, occorrerà verificare preliminarmente se la patologia da cui è affetto sia conseguenza dell'attività lavorativa svolta e conseguentemente se sussista una responsabilità riconducibile al datore di lavoro ex art. 2087 c.c.. La disposizione di cui all'art. 2087 c.c., prevista dal legislatore ad integrazione "ex lege" delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, non configura un caso di responsabilità oggettiva. In realtà l'art. 2087 c.c. prevede un'obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che la prestazione del datore di lavoro è quella di adottare certe misure (non specificamente indicate, ma individuate in quelle necessarie a tutelare l'integrità fisica secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica) e non quella di impedire il verificarsi di infortuni;
ciò significa che se le misure doverose sono state adottate, ma l'infortunio e/o la malattia si verificano egualmente per caso fortuito, forza maggiore o responsabilità di terzi, il datore di lavoro non è responsabile. Di conseguenza non basta assumere che vi è stato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale ma occorre individuare le misure necessarie, dopo di che spetterà al datore di lavoro provare di averle adottate. A ciò aggiungasi che, se è vero che l'imprenditore deve porre in essere tutti i sistemi e i controlli idonei a neutralizzare i rischi, tutto ciò deve rispondere, comunque, a criteri di ragionevolezza e prevedibilità; non può invero non incidere la circostanza che il lavoratore per anni abbia ad esempio omesso di segnalare e/o
5 evidenziare problematiche o criticità nel processo lavorativo idonee ad incidere sull'integrità della salute e, nel caso di specie, vi è totale difetto di allegazione. Il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni ex contractu. Da ciò consegue che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno e/o del danno differenziale da infortunio / malattia deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. Ebbene calando tali premesse nel caso di specie ritiene questo Giudice che il ricorrente non sia riuscito ad assolvere l'onere probatorio e, ancor prima all'onere di compiuta e specifica allegazione cui è tenuto, che riguarda specificamente il rapporto di causalità fra la (dedotta) mancata adozione di specifiche misure di sicurezza da parte del datore di lavoro ed il verificarsi dell'evento dannoso. In particolare, nel ricorso è genericamente dedotto – in punto di nesso causale – che “la correlazione delle patologie con la attività svolta è attestata anche dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
[...]
, versata in atti e che deve intendersi qui per Per_1 ripetuta e trascritta”; tale generica formula di stile peraltro non è supportata da riscontri documentali atteso che non risulta versata in atti la richiamata consulenza. Ritiene questo Giudice, peraltro, che non è provata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
invero quanto alle mansioni svolte si fa generico riferimento a mansioni di sollevamento e movimentazione ma nulla è specificato sulle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa, in primis non dedotte e neanche provate, in difetto di richieste istruttorie sul punto. Orbene, la domanda risarcitoria è stata avanzata sulla base di una generica ed incompleta prospettazione dei fatti, avendo il ricorrente dedotto unicamente di aver
6 lavorato alle dipendenze della società resistente e di aver svolto mansioni di carpentiere addetto alla movimentazione di vano travi;
è di immediata evidenza che le allegazioni degli elementi di fatto a fondamento della domanda appaiono del tutto inidonee a fondare l'accertamento della responsabilità ex art 2087 c,c, mancando qualsiasi indicazione in ordine al nesso tra l'attività svolta e la patologia, contenendo mere petizioni di principio. Le descritte carenze espositive, invero, lungi dal riflettersi sulla validità dell'atto introduttivo della lite - conseguendo la nullità dello stesso, ex art. 156 comma 2, c.p.c., alla sola impossibilità di individuare la causa petendi, che, viceversa, nella specie appare compiutamente definita- determinano l'irrilevanza della richiesta di CTU, il cui concreto espletamento è stato di fatto pregiudicato irrimediabilmente proprio da tale insufficiente allegazione. Gli unici elementi di fatto allegati in ricorso attengono, per un verso, alla dedotta continuità dell'attività lavorativa e, per altro verso, alle mansioni svolte dal ricorrente, circostanze che devono ritenersi in considerazione della genericità del tutto insufficienti a fondare l'accertamento richiesto, vieppiù in considerazione della carenza della documentazione versata in atti. Le considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda e rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle parti Nulla per le spese ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese. Così deciso in Torre Annunziata il 3 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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