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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11090 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la parte insiste
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.3.2025 la Ricorrente_1 impugnava l'avviso notificato in data dal 18.12.2024 dal Comune di Siracusa con cui veniva richiesto il pagamento di complessivi euro 93.521,07 per omesso o insufficiente versamento dell'IMU per l'anno 2019 in relazione a n.13 immobili siti in Siracusa eccependo, preliminarmente, la nullità per mancata instaurazione del preventivo contraddittorio, il difetto di motivazione stante che non di tutti gli immobili la congregazione ricorrente aveva la disponibilità e per l'intero periodo, rilevando peraltro che, trattandosi di un istituto religioso, aveva diritto alla esenzione. In particolare eccepiva che nell'immobile di Indirizzo_1, (il n.1 dei 13 accertati), erano residenti dal 2019 quattro suore mentre per l'immobile (n.11 di 13), sito in Indirizzo_2, immotivata doveva ritenersi la richiesta in quanto tale fabbricato anche per il 2019 era stato costantemente destinato alle attività di culto proprie dell'ente religioso, nonché ad attività didattiche con la Scuola Materna “Nominativo_1”, circostanza di cui il Comune di Siracusa era pienamente consapevole in quanto documentato. Per gli immobili siti in Indirizzo_4 e Indirizzo_3,veniva chiesta la riduzione del tributo al 50% essendo inagibili ed inutilizzati.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso e delle relative sanzioni irrogate.
Si costituiva il Comune di Siracusa eccependo la non obbligatorietà del preventivo contraddittorio mentre per la chiesta esenzione eccepiva cha la congregazione ricorrente non aveva mai chiesto formalmente la stessa né dato prova di attività non commerciali e lo stesso poteva dirsi per gli immobili ritenuti fatiscenti.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
In merito al diritto alla esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili utilizzati dagli Enti Ecclesiastici si rileva (V. Cass. 17679/24) che la questione affrontata attiene all'applicabilità dell'esenzione dall'Imu prevista dalla lettera g) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in favore degli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir) per lo svolgimento di una serie di attività agevolate (educative, ricreative, sportive, culturali, eccerera), con modalità non commerciali. L'esenzione riguarda anche gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 16, lettera a, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in base alla quale: «Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana
(...)». Uno dei requisiti richiesti dalla norma è che l'attività sia svolta con modalità non commerciali, ossia in forma gratuita o con corrispettivi simbolici che rappresentino una parziale copertura dei costi (corrispettivi che, secondo il Dm 200/2012, in molti casi devono essere comunque inferiori alla metà della media dei corrispettivi di mercato per le relative attività). Le attività religiose e di culto, secondo la Corte, in senso stretto non hanno di per sé natura commerciale, dovendo escludersi in re ipsa il perseguimento di una finalità speculativa o lucrativa;
ciò in quanto non è logicamente concepibile lo svolgimento di un'attività di religione o di culto con modalità commerciali;
nel senso, cioè, che la sussistenza di un profilo remuneratorio esclude, in radice, la stessa configurabilità di una pratica religiosa o cultuale. Alla disposizione sopra citata va ad aggiungersi l'esenzione prevista dalla lettera d) del medesimo comma 759, in favore dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione
e le loro pertinenze così come sono esenti anche gli immobili destinati ad abitazione dei membri di una congregazione religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari. Questi immobili sono infatti destinati alla formazione del clero e dei religiosi
(articolo 16, lettera a, legge 222/1985) e sono altresì destinati ad attività ricettiva, parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) citata e da intendersi riferita all'ospitalità e accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario.
In merito alla opposizione in oggetto avverso l'avviso per IMU 2019 per 13 immobili rileva questa Corte che, per quanto attiene la prima eccezione circa il difetto del preventivo contraddittorio nessuna obbligatorietà sussiste in quanto, secondo l'elenco dell'Associazione_1, sono esenti dal preventivo contraddittorio “gli accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento se la quantificazione dipende dalla dichiarazione del contribuente o dai dati nella disponibilità dell'Ente” come nel caso in esame e rilevato che non risulta provato che la ricorrente abbia mai formalmente richiesto e/o provato il diritto alla esenzione. .
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione circa il difetto di motivazione non avendo il Comune l'obbligo di verificare o di sapere quale attività vengano svolte negli immobili e se le stesse possano essere oggetto di esenzione laddove il contribuente non abbia mai comunicato alcunchè all'ente impositore ed essendo chiari i riferimenti agli immobili sogegtti a tributo.
Si ritiene di dover aggiungere e precisare che se è vero che l'art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lgs. n. 504/1992 dispone che sono esenti dall'IMU gli immobili destinati, fra l'altro, ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, sportive e religiose, è anche vero che l'applicazione della eventuale esenzione, non è automatica in quanto presuppone la sussistenza di due requisiti, quello soggettivo e quello oggettivo. Il primo relativo alla natura non commerciale dell'ente ed il secondo relativo alla diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento di una delle attività previste dal citato art. 7.
In merito alle singole contestazioni si osserva, per quanto attiene l'immobile sito in Indirizzo_1, (il n.1 dei 13 accertati) che, secondo la versione della ricorrente, lo stesso sarebbe adibito in parte a residenza di quattro OR ( i cui nominativi sono stai specificati in corso d causa con relativa identificazione) con la conseguenza che limitatamente alla porzione di immobile adibita ad abitazione delle religiose la stessa potrebbe andare esente dal tributo. Ma invero anche dalla documentazione in atti e dalle eccezioni del
Comune (non confutate) emerge che l'immobile in oggetto, censito in catasto al foglio n. 167, particella n. 4629, è adibito per la massima parte a struttura ricettiva denominata “Nominativo_2” con evidente finalità commerciali stante la presenza all'interno della struttura ricettiva di un centro benessere /SPA, centro congressi, bar, ristorante e camera di livello superiore denominate “suite”. Peraltro dalla planimetria depositata sembrerebbe evincersi che il terzo piano di mq 305 sia adibito a residenza delle suore ma non risulta che una richiesta in tal senso sia stata mai formalizzata con conseguente richiesta al Comune di esenzione, avendo sempre la ricorrente ripetutamente contestato la debenza del tributo per tale immobile, senza peraltro precisare che la maggior parte dello stesso è adibita ad attività ricettiva con fini commerciali, delegando invece al Comune l'onere di procedere al relativo calcolo previa verifica. Ne discende che la produzione della semplice planimetria non appare elemento sufficiente per ritenere fondata l'eccezione.
Relativamente all'immobile n 11 (di 13),, sito Indirizzo_2, che sarebbe destinato ad attività di culto nonché attività didattiche con la Scuola Materna “Nominativo_1 ”,riconosciuta paritaria con decreto dell'Assessorato regionale ai BB.CC.AA. n.720 del 2003, e la cui imposta ammonterebbe ad euro 10.817,78, osserva questa Corte che la relativa eccezione appare fondata con la conseguenza che solo la porzione dell'immobile destinato alla scuola materna potrà essere esente, stante invece la presenza nello stesso plesso di una scuola gestita dalla Provincia (liceo classico) che va soggetta invece a tributo. In merito poi ai due immobili ritenuti fatiscenti e inagibili siti in Indirizzo_4 e Indirizzo_3, per cui viene richiesta la riduzione del tributo al 50% rileva questa Corte che ostinatamente parte ricorrente continua a reiterae tale richiesta senza però fornire alcun elemento concreto circa la inagibilità e/o inutilizzabilità di tali immobili e sopratutto senza aver mai presentato in tutti questi anni alcuna richiesta formale al Comune corredata dalla relativa documentazione ma confidando esclusivamente nella possibile conoscenza dello stato dei luoghi da parte del Comune. Anche in questa sede nessuna perizia in merito è stata prodotta né prova dell'assenza di servizi ed utenze .
Appare evidente che dal punto di vista probatorio il contribuente che chiede la esenzione del tributo in quanto istituto religioso deve dimostrare la sua natura di ente non commerciale, ente ecclesiastico, e, sul piano oggettivo, la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività di religione o di culto, essendo intrinseca la natura non commerciale dell'attività svolta, laddove graverà sull'ente impositore di provare a contrario l'eventuale esercizio di un'attività commerciale. Ma nel caso in esame parte ricorrente si è limitata ( come si ritiene nei precedenti giudizi) a contestare genericamente la debenza del tributo non corredando la contestazione con elementi probatori, ritenendo, verosmilmente, che spettasse al “Comune di Siracusa
l'onere di conoscere quale tipo di attività fosse svolta all'interno dei locali, ovvero di quale tipologia di possessore si trattasse”, pur in mancanza di alcuna denunzia in tal senso.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e stante la carenza probatoria relativa alle contestazioni mosse, va accolto il ricorso parzialmente e limitatamene alla porzione dell'immobile sito in Indirizzo_2 destinato a scuola paritaria per ciu il Comune dovrà procedere al ricalcolo, mentre va rigettato per il resto, stante la infondatezza delle eccezioni .
Le spese, che si liquidano in complessivi € 6000,00 oltre accessori, vanno compensate tra le parti per ¼ rimanendo la differenza a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso limitatamente all'immobile sito in Indirizzo_2 e per la porzione adibita a scuola paritaria, come in motivazione;
rigetta per il resto.
Compensa tra le parti ¼ delle spese di giudizio che si liquidano in € 6000,00 oltre accessori rimanendo i ¾
a carico della ricorrente .
Siracusa, 18.11.2025
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11090 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la parte insiste
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.3.2025 la Ricorrente_1 impugnava l'avviso notificato in data dal 18.12.2024 dal Comune di Siracusa con cui veniva richiesto il pagamento di complessivi euro 93.521,07 per omesso o insufficiente versamento dell'IMU per l'anno 2019 in relazione a n.13 immobili siti in Siracusa eccependo, preliminarmente, la nullità per mancata instaurazione del preventivo contraddittorio, il difetto di motivazione stante che non di tutti gli immobili la congregazione ricorrente aveva la disponibilità e per l'intero periodo, rilevando peraltro che, trattandosi di un istituto religioso, aveva diritto alla esenzione. In particolare eccepiva che nell'immobile di Indirizzo_1, (il n.1 dei 13 accertati), erano residenti dal 2019 quattro suore mentre per l'immobile (n.11 di 13), sito in Indirizzo_2, immotivata doveva ritenersi la richiesta in quanto tale fabbricato anche per il 2019 era stato costantemente destinato alle attività di culto proprie dell'ente religioso, nonché ad attività didattiche con la Scuola Materna “Nominativo_1”, circostanza di cui il Comune di Siracusa era pienamente consapevole in quanto documentato. Per gli immobili siti in Indirizzo_4 e Indirizzo_3,veniva chiesta la riduzione del tributo al 50% essendo inagibili ed inutilizzati.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso e delle relative sanzioni irrogate.
Si costituiva il Comune di Siracusa eccependo la non obbligatorietà del preventivo contraddittorio mentre per la chiesta esenzione eccepiva cha la congregazione ricorrente non aveva mai chiesto formalmente la stessa né dato prova di attività non commerciali e lo stesso poteva dirsi per gli immobili ritenuti fatiscenti.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
In merito al diritto alla esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili utilizzati dagli Enti Ecclesiastici si rileva (V. Cass. 17679/24) che la questione affrontata attiene all'applicabilità dell'esenzione dall'Imu prevista dalla lettera g) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in favore degli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir) per lo svolgimento di una serie di attività agevolate (educative, ricreative, sportive, culturali, eccerera), con modalità non commerciali. L'esenzione riguarda anche gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 16, lettera a, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in base alla quale: «Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana
(...)». Uno dei requisiti richiesti dalla norma è che l'attività sia svolta con modalità non commerciali, ossia in forma gratuita o con corrispettivi simbolici che rappresentino una parziale copertura dei costi (corrispettivi che, secondo il Dm 200/2012, in molti casi devono essere comunque inferiori alla metà della media dei corrispettivi di mercato per le relative attività). Le attività religiose e di culto, secondo la Corte, in senso stretto non hanno di per sé natura commerciale, dovendo escludersi in re ipsa il perseguimento di una finalità speculativa o lucrativa;
ciò in quanto non è logicamente concepibile lo svolgimento di un'attività di religione o di culto con modalità commerciali;
nel senso, cioè, che la sussistenza di un profilo remuneratorio esclude, in radice, la stessa configurabilità di una pratica religiosa o cultuale. Alla disposizione sopra citata va ad aggiungersi l'esenzione prevista dalla lettera d) del medesimo comma 759, in favore dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione
e le loro pertinenze così come sono esenti anche gli immobili destinati ad abitazione dei membri di una congregazione religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari. Questi immobili sono infatti destinati alla formazione del clero e dei religiosi
(articolo 16, lettera a, legge 222/1985) e sono altresì destinati ad attività ricettiva, parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) citata e da intendersi riferita all'ospitalità e accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario.
In merito alla opposizione in oggetto avverso l'avviso per IMU 2019 per 13 immobili rileva questa Corte che, per quanto attiene la prima eccezione circa il difetto del preventivo contraddittorio nessuna obbligatorietà sussiste in quanto, secondo l'elenco dell'Associazione_1, sono esenti dal preventivo contraddittorio “gli accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento se la quantificazione dipende dalla dichiarazione del contribuente o dai dati nella disponibilità dell'Ente” come nel caso in esame e rilevato che non risulta provato che la ricorrente abbia mai formalmente richiesto e/o provato il diritto alla esenzione. .
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione circa il difetto di motivazione non avendo il Comune l'obbligo di verificare o di sapere quale attività vengano svolte negli immobili e se le stesse possano essere oggetto di esenzione laddove il contribuente non abbia mai comunicato alcunchè all'ente impositore ed essendo chiari i riferimenti agli immobili sogegtti a tributo.
Si ritiene di dover aggiungere e precisare che se è vero che l'art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lgs. n. 504/1992 dispone che sono esenti dall'IMU gli immobili destinati, fra l'altro, ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, sportive e religiose, è anche vero che l'applicazione della eventuale esenzione, non è automatica in quanto presuppone la sussistenza di due requisiti, quello soggettivo e quello oggettivo. Il primo relativo alla natura non commerciale dell'ente ed il secondo relativo alla diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento di una delle attività previste dal citato art. 7.
In merito alle singole contestazioni si osserva, per quanto attiene l'immobile sito in Indirizzo_1, (il n.1 dei 13 accertati) che, secondo la versione della ricorrente, lo stesso sarebbe adibito in parte a residenza di quattro OR ( i cui nominativi sono stai specificati in corso d causa con relativa identificazione) con la conseguenza che limitatamente alla porzione di immobile adibita ad abitazione delle religiose la stessa potrebbe andare esente dal tributo. Ma invero anche dalla documentazione in atti e dalle eccezioni del
Comune (non confutate) emerge che l'immobile in oggetto, censito in catasto al foglio n. 167, particella n. 4629, è adibito per la massima parte a struttura ricettiva denominata “Nominativo_2” con evidente finalità commerciali stante la presenza all'interno della struttura ricettiva di un centro benessere /SPA, centro congressi, bar, ristorante e camera di livello superiore denominate “suite”. Peraltro dalla planimetria depositata sembrerebbe evincersi che il terzo piano di mq 305 sia adibito a residenza delle suore ma non risulta che una richiesta in tal senso sia stata mai formalizzata con conseguente richiesta al Comune di esenzione, avendo sempre la ricorrente ripetutamente contestato la debenza del tributo per tale immobile, senza peraltro precisare che la maggior parte dello stesso è adibita ad attività ricettiva con fini commerciali, delegando invece al Comune l'onere di procedere al relativo calcolo previa verifica. Ne discende che la produzione della semplice planimetria non appare elemento sufficiente per ritenere fondata l'eccezione.
Relativamente all'immobile n 11 (di 13),, sito Indirizzo_2, che sarebbe destinato ad attività di culto nonché attività didattiche con la Scuola Materna “Nominativo_1 ”,riconosciuta paritaria con decreto dell'Assessorato regionale ai BB.CC.AA. n.720 del 2003, e la cui imposta ammonterebbe ad euro 10.817,78, osserva questa Corte che la relativa eccezione appare fondata con la conseguenza che solo la porzione dell'immobile destinato alla scuola materna potrà essere esente, stante invece la presenza nello stesso plesso di una scuola gestita dalla Provincia (liceo classico) che va soggetta invece a tributo. In merito poi ai due immobili ritenuti fatiscenti e inagibili siti in Indirizzo_4 e Indirizzo_3, per cui viene richiesta la riduzione del tributo al 50% rileva questa Corte che ostinatamente parte ricorrente continua a reiterae tale richiesta senza però fornire alcun elemento concreto circa la inagibilità e/o inutilizzabilità di tali immobili e sopratutto senza aver mai presentato in tutti questi anni alcuna richiesta formale al Comune corredata dalla relativa documentazione ma confidando esclusivamente nella possibile conoscenza dello stato dei luoghi da parte del Comune. Anche in questa sede nessuna perizia in merito è stata prodotta né prova dell'assenza di servizi ed utenze .
Appare evidente che dal punto di vista probatorio il contribuente che chiede la esenzione del tributo in quanto istituto religioso deve dimostrare la sua natura di ente non commerciale, ente ecclesiastico, e, sul piano oggettivo, la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività di religione o di culto, essendo intrinseca la natura non commerciale dell'attività svolta, laddove graverà sull'ente impositore di provare a contrario l'eventuale esercizio di un'attività commerciale. Ma nel caso in esame parte ricorrente si è limitata ( come si ritiene nei precedenti giudizi) a contestare genericamente la debenza del tributo non corredando la contestazione con elementi probatori, ritenendo, verosmilmente, che spettasse al “Comune di Siracusa
l'onere di conoscere quale tipo di attività fosse svolta all'interno dei locali, ovvero di quale tipologia di possessore si trattasse”, pur in mancanza di alcuna denunzia in tal senso.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e stante la carenza probatoria relativa alle contestazioni mosse, va accolto il ricorso parzialmente e limitatamene alla porzione dell'immobile sito in Indirizzo_2 destinato a scuola paritaria per ciu il Comune dovrà procedere al ricalcolo, mentre va rigettato per il resto, stante la infondatezza delle eccezioni .
Le spese, che si liquidano in complessivi € 6000,00 oltre accessori, vanno compensate tra le parti per ¼ rimanendo la differenza a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso limitatamente all'immobile sito in Indirizzo_2 e per la porzione adibita a scuola paritaria, come in motivazione;
rigetta per il resto.
Compensa tra le parti ¼ delle spese di giudizio che si liquidano in € 6000,00 oltre accessori rimanendo i ¾
a carico della ricorrente .
Siracusa, 18.11.2025
dott. Adriana Puglisi