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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N.
9802/2024 R.G.L. promossa da nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...]. cod. fisc.: , Parte_3 C.F._3
res.ti in Villabate (PA) in via Generale di Maria n. 2, eredi del sig. Persona_1
nato a [...] il [...], cod. fisc.: ,
[...] C.F._4
e ivi deceduto il 23/12/22, tutti elett.te dom.ti in Palermo via S.re Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Greco dal quale sono rappresentati e difesi
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento pensione di inabilità
All'udienza del 28.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Mediante lettura del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Vincenzo Greco, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024 la ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento della pensione ordinaria di inabilità, giusta sentenza n. CP_1
257/2023, reso da questo Tribunale il 27.01.2023.
CP_ L' costituendosi in giudizio ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che la prestazione è stata liquidata.
Rinviato il procedimento al fine di verificare l'avvenuto adempimento della prestazione, all'udienza di oggi le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite, l' ne CP_1
ha chiesto la compensazione.
*
Il Giudice, esaminati gli atti, preso atto che è venuto meno l'interesse ad agire in capo a parte ricorrente, avendo l' documentato atteso l'intervenuto CP_1
pagamento della prestazione, dichiara cessata la materia del contendere.
Per il principio della soccombenza virtuale, condanna l' al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida al minimo della tariffa, ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate, e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 28.01.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente