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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/10/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 528/2024 RGA avverso la sentenza n. 208/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa il 26/02/2024 e pubblicata il 06/03/2024, a definizione della causa 1729/2022 R.G.; avente ad oggetto: appalto di manodopera;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02/10/2025; promossa da:
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Vito Tirrito e Francesca Fanciullacci ed elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi PEC;
appellante; contro (di seguito anche “ Controparte_1 CP_1
o la ”), in persona dei Dott.ri e
[...] CP_2 CP_3 [...]
nella qualità, rispettivamente, di e CP_4 Controparte_5 [...]
nonché di Controparte_6 procuratori speciali della società, con sede legale in Sant'Agata Bolognese (BO), alla Via Modena n. 12, c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
pag. 1 di 15 NC FA, AF ON e CO CC De ER ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, alla Via Saragozza n. 147; appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in data 01/01/2014 dava in appalto a Controparte_1 Controparte_7
i «servizi di portierato, controllo accessi di mezzi e materiali» dello stabilimento Lamborghini di S. Agata Bolognese (BO), 40019, Via Modena 12 Italia. L'appalto tra e cessava a far data dal Controparte_1 Controparte_7
31/01/2022, in tesi dell'odierno appellante, quando sarebbe stata “notoria l'imminente iniziativa” di contestare la genuinità del suddetto appalto “da parte di un certo numero di lavoratori.” Nella gestione dei predetti servizi di vigilanza, a partire dal 01/02/2022 subentrava come nuovo appaltatore la società Controparte_8
In ragione del cambio di appalto venivano, dunque, attivate le procedure di cui agli artt. 2 e ss. del CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari in forza delle quali il sig.
e altri lavoratori impiegati nell'appalto passavano alle Parte_1 dipendenze del nuovo appaltatore Controparte_8
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al n. 1729/2022 R.G.L., il Sig. Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro,
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) Controparte_1
Accertare e dichiarare che tra la società e Controparte_1 [...]
è intercorso un appalto illecito e/o di somministrazione irregolare e, CP_7 per l'effetto, 2) condannare la come in epigrafe, Controparte_1 alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – full time, livello D2 CCNL Industria Metalmeccanica con il ricorrente a far data dal 07/02/2014 e al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente e quanto spettante in base all'inquadramento e livello rivendicato, ovvero il diverso provvedimento / diverso periodo / diverso inquadramento e livello, diversa pag. 2 di 15 quantificazione di giustizia, con riserva di quantificazione in separato giudizio in base al relativo accertamento. 3) Con vittoria di spese e competenze professionali». A fondamento delle sue pretese, l'allora ricorrente affermava che l'appalto concluso tra d sarebbe stato illecito, poiché Controparte_1 CP_7 la società appaltante aveva organizzato e gestito Controparte_1 direttamente le attività di vigilanza eseguite dai dipendenti di CP_7
Precisava, in particolare, sul punto che aveva Controparte_1 selezionato direttamente il personale da impiegare nelle singole postazioni di lavoro, ossia nelle portinerie e nella sala controllo, dove si trovavano i monitor di vigilanza dei vari accessi dello stabilimento, ed i dipendenti di si CP_7 sarebbero interfacciati con i responsabili della sicurezza di CP_1
Dott.ri e con cadenza
[...] Persona_1 Persona_2 settimanale, nell'ambito di una apposita riunione, oltre ad aver fatto riferimento ai predetti responsabili in caso di anomalie o necessità. L'allora ricorrente allegava ancora che i medesimi Dott.ri e Per_1 Per_2 avrebbero impartito direttamente ordini gerarchici al personale di CP_7 impiegato presso la Portineria Centrale, anche esso selezionato direttamente da
, indicando i soggetti e le auto da verificare. Allegava, Controparte_1 poi, che aveva unilateralmente definito il personale Controparte_1 da impiegare alla Portineria OOCC ed al servizio di rottamazione svolto all'esterno del perimetro aziendale, ed i responsabili della sicurezza e della logistica di
Controparte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
e avevano quotidianamente fornito istruzioni al CP_9 Controparte_10 personale impiegato da nell'appalto, con riferimento al personale CP_7 delle ditte esterne da controllare, alle operazioni di verifica dei mezzi in entrata e uscita dallo stabilimento, alla chiusura delle sbarre e dei tornelli alle portinerie, ai sigilli da apporre alle telecamere dei telefoni introdotti da persone esterne che accedevano allo stabilimento. Il sig. allegava ulteriormente che i responsabili della Parte_1 sicurezza e della logistica di avevano individuato e Controparte_1 contattato direttamente i dipendenti di da impiegare in eventuali CP_7 trasferte, ed avevano esercitato il potere disciplinare nei confronti del medesimo pag. 3 di 15 personale di impiegato nell'appalto, con richiami e rimproveri. CP_7
L'allora ricorrente precisava ancora che lui, al pari dei suoi colleghi, aveva sempre utilizzato divise da lavoro fornite da simili a quelle utilizzate dal CP_1 personale di ed aveva utilizzato strumenti di lavoro Controparte_1 di proprietà di quali computer e telefoni, oltre ad essere Controparte_1 fornito, come i colleghi, di un indirizzo email con dominio della società committente, ed il mansionario relativo alle attività appaltate era stato predisposto da Precisava ancora che i Dott.ri e Controparte_1 Per_1 avevano predisposto direttamente i turni di lavoro nonché definito le Per_2 ferie del personale di impiegato nell'appalto. CP_7
Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza Controparte_1 delle domande svolte dall'allora ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Contestava quanto affermato da parte ricorrente, e precisava che i preposti ed i dipendenti della stazione appaltante, non si erano mai ingeriti nella gestione dell'attività appaltata, né si erano mai interfacciati direttamente con i lavoratori di né avevano mai impartito loro ordini CP_11
o direttive sul lavoro, rapportandosi unicamente con i Coordinatori ed i Supervisori della società appaltante, presenti sul cantiere. Il processo di prime cure si svolgeva alle udienze del 27-03-2023, 21-06-2023, 04- 07-2023, 12-02 2024, 26-02-2024. Venivano sentiti come testi Persona_2
, , , ,
[...] Persona_1 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. Testimone_4
All'esito di tale attività istruttoria, il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 208/2024 R.S., così statuendo: “(…) respinge le domande proposte da contro . Parte_2 Controparte_1
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore della società convenuta, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. (…)” Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riepilogato lo svolgimento del processo ed analizzato il compendio probatorio in atti, ha concluso che: “(…) dalla lunga istruttoria testimoniale e documentale svolta è emersa con evidenza la genuinità dell'appalto oggetto del giudizio”. Con ricorso depositato in data 12 agosto 2024 il sig. ha Parte_1
pag. 4 di 15 promosso appello avverso la predetta sentenza sostenendo, innanzitutto, che il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla spiegata eccezione di asserita nullità dell'appalto per pretesa inesistenza del relativo oggetto. Il sig. ha poi eccepito che il Giudice di prime cure avrebbe Parte_1 erroneamente applicato i principi vigenti in materia, oltre ad aver pretesamente errato nell'interpretazione delle risultanze istruttorie;
tanto rilevato, l'odierno appellante ha quindi insistito per l'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, in questa sede riproposte.
ritualmente costituitasi in giudizio, dopo un lungo Controparte_1 resoconto sull'andamento del giudizio di prime cure, in via principale, ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata. La società appellata, in subordine, ha eccepito “che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo ad ex adverso rivendicato sarebbe Controparte_1 in ogni caso cessato il 31 gennaio 2022”. La società appellata, in particolare, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In ragione di tutto quanto precede si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, Voglia così pronunciare: Nel merito - respingere l'Appello avversario, perché infondato in fatto e diritto, e comunque non provato, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 208/2024 resa dal Tribunale di Bologna, Giudice del Lavoro, Dott. Maurizio Marchesini, in data 26 febbraio 2024 e pubblicata il 6 marzo successivo e/o comunque assolvere da ogni e qualsiasi domanda svolta dal Sig. Controparte_1
nel presente giudizio. Parte_1
In ogni caso con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del corposo compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per Parte_1 le ragioni appresso indicate. Al riguardo si osserva che, a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto con pag. 5 di 15 cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionata da un'altra parte – committente -
, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale. L'appalto è un contratto a forma libera, non rientrando nel novero dei negozi per i quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta (fatte salve le speciali disposizioni relative agli appalti pubblici naturalmente non applicabili alla fattispecie in esame), sicché per il suo perfezionamento è sufficiente lo scambio tra proposta ed accettazione e non occorre alcun ulteriore adempimento formale. Come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, dunque,: «La stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia»1 Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, nel distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato. Nel contratto di somministrazione di manodopera - cui sarebbe, nella sostanza, riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi -, per contro, l'impresa datrice di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi. Pertanto, nel contratto di appalto, i lavoratori debbono rimanere nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne deve curare la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è, invece, l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo 1 Cfr. da ultimo Cass., Sez. II, 26 gennaio 2023, n. 2386; pag. 6 di 15 loro le direttive da eseguire. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma, in realtà, dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto quella svolta dai dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività. Se, pertanto, va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore. Si ha, invece, un fittizio contratto di appalto che maschera un'interposizione illecita di manodopera nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali. L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nei c.d. “appalti leggeri”, intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (Cass. n. 14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che, in capo all'appaltatore, sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694/2018). Si è ritenuto, pertanto, che, se, da un lato, l'appaltatore, in relazione alla particolarità dell'opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione del committente la propria professionalità, intesa quale capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall'altro, è requisito imprescindibile per la pag. 7 di 15 configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale. Viceversa, si è configurata una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. n. 7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018). Si è ritenuto, infine, che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, posto che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo deve escludersi l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (Cass. n. 11720/2009). Tanto rammentato, alla luce dei richiamati principi giuridici, è di tutta evidenza la piena legittimità e genuinità dell'appalto per cui è causa. Le doglianze sollevate dall'odierno appellante a pretesa confutazione di tale necessaria conclusione sono invece prive di pregio e come tali devono senz'altro essere respinte. Quanto all'eccezione dell'appellante di pretesa nullità del contratto di appalto per mancanza dell'oggetto, in disparte ogni valutazione sulla tempestività di tale eccezione, si osserva, innanzitutto, che il primo Giudice, nel concludere per la legittimità e genuinità del contratto in esame, ha implicitamente respinto la suddetta eccezione;
nessun vizio di omessa pronuncia è dunque riscontrabile nell'impugnata sentenza2. Peraltro, pienamente corretta è la decisione del Giudice di prime cure sul punto;
2 Del resto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151). pag. 8 di 15 l'eccezione in commento va senza dubbio disattesa. Invero, come pacifico in causa a far tempo dal gennaio 2014 CP_1 ha affidato ad il servizio di vigilanza e controllo accessi
[...] CP_7 dello stabilimento aziendale, oltre che dei diversi siti esterni di volta in volta individuati dalla Committente, a fronte di un corrispettivo economico;
l'oggetto del contratto è dunque certo e inequivocabile. A dispetto di quanto sostiene l'odierno appellante l'oggetto in questione è inoltre chiaramente indicato in contratto ove è precisato che affida ad i Controparte_1 CP_7
«servizi di portierato, controllo accessi di mezzi e materiali» (cfr. la premessa nonché i punti 2.1.e 2.4 del contratto sub doc. 2 fasc. di primo grado di parte appellata). Ad abundantiam si evidenzia che, in ogni caso, eventuali imprecisioni nella definizione dell'oggetto anche ove riscontrabili in contratto sarebbero in ogni caso irrilevanti non richiedendo il contratto di appalto – come detto – la forma scritta ad substantiam né, tantomeno, ad probationem. Ciò detto circa l'infondatezza della prima eccezione formulata in questa sede dall'odierno appellante, va, poi, evidenziato che il Tribunale di Bologna ha fatto corretta applicazione nella fattispecie in esame dei principi dettati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, innanzi richiamati, svolgendo un'attenta e meticolosa disamina del compendio probatorio in atti. Ed invero, il Giudice a quo, a confutazione delle censure espresse dall'allora ricorrente, ha rilevato: “(…) Osserva il Tribunale che dalla lunga istruttoria testimoniale e documentale, svolta, è emersa con evidenza la genuinità dell'appalto oggetto del giudizio. In particolare è emerso che dal gennaio 2014 ha affidato Controparte_1 alla società specializzata il servizio di vigilanza e controllo accessi CP_7 dello stabilimento aziendale e di alcuni siti esterni, di volta in volta individuati dalla Committente, a fronte di un corrispettivo economico. E' provato documentalmente e confermato dalla testimonianza (di)
[...]
Direttore Commerciale di che la società appaltante è Tes_3 CP_7 CP_7 un'importante società specializzata nel settore, e nel periodo in oggetto, aveva altri importanti clienti, con 130 dipendenti, e le dimensioni della stessa non sono mutate dopo la perdita dell'appalto di . Lo stesso teste Controparte_1
pag. 9 di 15 ha confermato che il costo dell'appalto come dedotto in contratto, era parametrato sul costo del lavoro in funzione del CCNL applicato e dei superminimi concessi oltre ad un margine lordo, e che il contratto si è poi risolto nel gennaio 2022, poiché un'altra azienda di settore, la ha vinto il nuovo appalto, Controparte_12 ed è subentrata ad CP_7
Dal contratto di appalto è emerso che le parti hanno previsto espressamente che il Responsabile dell'Appaltatore gestirà, organizzerà e dirigerà direttamente ed esclusivamente gli Ausiliari, i quali saranno soggetti esclusivamente alle direttive e/o al controllo e/o alle indicazioni e/o al coordinamento del suddetto Responsabile dell'Appaltatore medesimo, anche in ordine agli orari da osservare, alle ferie, ai riposi settimanali, alle assenze, alle infrazioni disciplinari ed all'applicazione di ogni altro istituto previsto dalla disciplina legale e contrattuale in materia, e l'istruttoria orale ha pienamente confermato tali circostanze, evidenziando che il potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare, è sempre stato esercitato direttamente da senza alcuna ingerenza da CP_7 parte dei preposti di . Controparte_1
Uniformi e concordi sul punto le testimonianze. In particolare i testi hanno confermato che gli addetti all'appalto sono stati selezionati direttamente da
[...]
senza alcuna ingerenza della stazione appaltante. CP_7
Hanno poi confermato che aveva dei responsabili in CP_11 CP_1 mutati nel corso degli anni, tra cui la signora , , Parte_3 Tes_2 Tes_1
con la precisazione che erano in particolare gli ultimi due ad
[...] organizzare i servizi dei lavoratori di ed a stabilirne le mansioni e CP_7 le postazioni, senza alcuna ingerenza dei Preposti di , Controparte_1
e ciò anche per le mansioni di Addetto alla Sala di Controllo. Sul punto hanno ancora precisato che ad un certo punto venne inviato in Azienda anche un Supervisore generale, tale . Persona_3
Hanno ulteriormente confermato che era sempre stata la società appaltante
[...]
a selezionare le risorse da impiegare in trasferta, mentre CP_7 [...]
, nella persona del Dott. illustrava ad in Controparte_1 Per_1 CP_7 persona del Dott. il servizio di presidio richiesto, con indicazione del Tes_3 numero di risorse ad assegnare a ciascuna missione, e la missione in trasferta era coordinata dal lavoratore più anziano ed esperto. pag. 10 di 15 E' poi emerso anche documentalmente, che aveva Controparte_1 appaltato a tra gli altri, il servizio di accoglienza della Controparte_13 clientela e di registrazione delle chiavi dei locali aziendali, che è stato dunque sempre svolto presso la reception e le ER da personale appositamente dedicato, e non dal personale di con intervento del personale di CP_7 [...]
solo quando erano assenti, ad esempio durante la notte dopo le 22.00, i CP_7 dipendenti di . Controparte_13
Anche le ferie ed i permessi, sono sempre stati concordati dal ricorrente e dagli altri Addetti all'appalto, con i propri referenti aziendali, senza alcuna ingerenza della committente. Per quanto riguarda la fornitura dell'abbigliamento, è emerso che forse nella fase iniziale dell'appalto, il personale di indossava delle divise fornite da CP_7 ma successivamente la stessa ha cominciato a fornire CP_1 CP_11
l'abbigliamento e anche le scarpe anti infortunistiche. In buona sostanza è sempre stata la società appaltatrice e datrice di lavoro del ricorrente sig. , a dirigere e gestire la prestazione lavorativa dello Parte_1 stesso e degli altri addetti all'appalto, senza nessuna ingerenza dei Parte_1
Preposti di , ed è rimasta radicalmente smentita la Controparte_1 ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, nel ricorso introduttivo, circa lo svolgimento dell'appalto. Appaiono poi del tutto generiche e vaghe, ma soprattutto infondate e prive di riscontro, le affermazioni di parte ricorrente secondo cui non avrebbe CP_7 assunto alcun rischio di impresa nella conclusione ed esecuzione dell'appalto in esame, poiché nel contratto di appalto è espressamente previsto un corrispettivo che copre i costi del servizio e conseguentemente un utile, e comunque la sussistenza di un'alea imprenditoriale è dimostrata dal fatto che dopo 8 anni,
ha affidato l'appalto ad un fornitore diverso e più Controparte_1 competitivo. Pertanto, le domande proposte da
contro
Parte_2
sono infondate e devono essere respinte. (…)”. Controparte_1
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione pag. 11 di 15 delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'allora ricorrente, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni compiute dal Tribunale di Bologna nella sentenza gravata. Del resto, l'infondatezza della tesi di parte appellante secondo cui sarebbe stata l'odierna appellata a esercitare il potere direttivo nei confronti del sig. Pt_1
e degli altri addetti impiegati nell'appalto – tesi che, peraltro, anche parte
[...] appellante cerca di “minimizzare” nel presente grado di giudizio, evidentemente ben consapevole della sua pretestuosità - risulta confermata dal fatto che nessuna documentazione attestante qualsivoglia comunicazione organizzativa eventualmente trasmessa da al sig. è stata Controparte_1 Parte_1 depositata in atti. In proposito, si osserva che, a dispetto di quanto parte appellante tenta vanamente di sostenere, dalle comunicazioni e-mail da lui versate in atti non emerge in alcun modo l'esercizio del potere direttivo da parte dell'odierna appellata. Si tratta, infatti, di comunicazioni: (i) essenzialmente rivolte a indirizzi di posta collettivi;
(ii) aventi ad oggetto richieste di informazioni, chiarimenti o indicazioni legate ad esigenze estemporanee e che dunque non attengono minimamente all'organizzazione del servizio tout court considerata e/o alle modalità di resa della prestazione lavorativa. Ebbene, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia, l'ingerenza direttiva del committente non sussiste se le sue indicazioni rientrano, come nel caso di specie, nei limiti di un indispensabile coordinamento funzionale fra l'attività della propria impresa e quella dell'appaltatrice, che nulla toglie circa la titolarità del potere di controllo sui dipendenti dell'appaltatrice, restando sulla soglia del rapporto di lavoro per garantire una necessaria armonizzazione fra le diverse attività in campo;
di tal che nessuna censura può essere sollevata all'indirizzo dell'odierna appellata. In altri termini, è perfettamente legittimo che, ad esempio, il Dott. Per_1 referente aziendale dell'appalto, abbia trasmesso alle ER (si badi: a un indirizzo mail collettivo!) una comunicazione con cui autorizzava l'ingresso di una ditta esterna all'interno dello stabilimento aziendale;
ciò, inevitabilmente, rientra pag. 12 di 15 nell'intrinseca attività di coordinamento operativo tra appaltatore e committente. Del resto, l'avere contatti reciproci non integra, ovviamente, la sussistenza di una interposizione illecita, ma anzi la fisiologica dinamica dell'esecuzione di un appalto di servizi (a meno che non si voglia sostenere che è lecito solo quell'appalto che non prevede contatti nella sua esecuzione). Si evidenzia, poi, l'infondatezza dell'ulteriore eccezione di parte appellante secondo cui non avrebbe assunto un rischio di impresa nella conclusione CP_7 ed esecuzione dell'appalto in esame. In realtà nel caso di specie l'appaltatrice, nel prevedere contrattualmente un determinato corrispettivo, ha integralmente assunto il rischio dell'economicità dell'attività, nonché della sua competitività. E che ciò sia vero lo dimostra insuperabilmente il fatto che 8 (otto) anni dopo a è stata preferito un altro Pt_4 appaltatore, evidentemente capace di un'offerta complessivamente più competitiva agli occhi del committente. Peraltro, tale carattere genuinamente imprenditoriale ha contraddistinto non solo formalmente, ma anche effettivamente l'attività oggetto dell'appalto: come visto,
ha sempre esercitato il potere direttivo, organizzativo e disciplinare nei CP_7 confronti del sig. e degli altri addetti impiegati nell'appalto, Parte_1 ponendo la relativa intera organizzazione aziendale a servizio della realizzazione delle attività appaltate;
anche sotto tale profilo – e non già solo dunque con riferimento alle singole persone impiegate nell'appalto – è dunque ravvisabile il rischio di impresa concretamente assunto dalla (ex) datrice di lavoro dell'odierno appellante. Si evidenzia, poi, che del tutto infondata è l'eccezione di parte appellante secondo cui la conclusione del primo Giudice sulla questione in esame sarebbe in contrasto con la deposizione resa dal teste il quale – come visto - ha precisato che Tes_3 il costo dell'appalto, come dedotto in contratto, era parametrato sul costo del lavoro in funzione del CCNL applicato e dei superminimi concessi, oltre ad un margine lordo. La predetta dichiarazione testimoniale conferma, innanzitutto, che E.B. Esse ha determinato liberamente la propria offerta, tenendo conto anche dell'utile che avrebbe voluto conseguire dall'operazione, così sopportando il rischio – poi effettivamente concretizzatosi – che una diversa offerta venisse preferita alla propria. Il testimone ha inoltre confermato che, per il periodo in cui pag. 13 di 15 il contratto ha avuto esecuzione, l'appaltatrice ha poi assunto un rischio di impresa fisiologico e proprio di qualsiasi affare: eseguire il servizio convenuto senza garanzia di ricevere dal committente il corrispettivo per l'attività svolta. La conclusione del primo Giudice, in punto di ritenuta sussistenza di un rischio di impresa, nel caso di specie risulta dunque esente da ogni censura. Infine, a prescindere da ogni valutazione sulla sua tempestività, risulta parimenti infondata anche l'eccezione dell'odierno appellante di pretesa violazione del disposto di cui all'art. 26, comma 5, D.lgs. 81/2008 atteso che la predetta disposizione legislativa trova applicazione solo in ipotesi di interferenze delle lavorazioni, nel caso di specie – come visto – insussistenti. Peraltro, a dispetto di quanto preteso dall'odierno appellante, anche in ipotesi di eventuale nullità del contratto di appalto per omessa indicazione dei costi di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (e così non è per quanto detto) non potrebbe trovare accoglimento la domanda attrice di costituzione di un rapporto di lavoro del sig. alle dipendenze di Parte_1 CP_1
stante, in ogni caso, come visto, il mancato esercizio, da parte di
[...] quest'ultima, del potere direttivo e di controllo nei confronti dell'allora ricorrente.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della società appellata). Da ultimo, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 14 di 15 La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente Parte_1 integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado che si liquidano in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 02.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 528/2024 RGA avverso la sentenza n. 208/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa il 26/02/2024 e pubblicata il 06/03/2024, a definizione della causa 1729/2022 R.G.; avente ad oggetto: appalto di manodopera;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02/10/2025; promossa da:
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Vito Tirrito e Francesca Fanciullacci ed elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi PEC;
appellante; contro (di seguito anche “ Controparte_1 CP_1
o la ”), in persona dei Dott.ri e
[...] CP_2 CP_3 [...]
nella qualità, rispettivamente, di e CP_4 Controparte_5 [...]
nonché di Controparte_6 procuratori speciali della società, con sede legale in Sant'Agata Bolognese (BO), alla Via Modena n. 12, c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
pag. 1 di 15 NC FA, AF ON e CO CC De ER ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, alla Via Saragozza n. 147; appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in data 01/01/2014 dava in appalto a Controparte_1 Controparte_7
i «servizi di portierato, controllo accessi di mezzi e materiali» dello stabilimento Lamborghini di S. Agata Bolognese (BO), 40019, Via Modena 12 Italia. L'appalto tra e cessava a far data dal Controparte_1 Controparte_7
31/01/2022, in tesi dell'odierno appellante, quando sarebbe stata “notoria l'imminente iniziativa” di contestare la genuinità del suddetto appalto “da parte di un certo numero di lavoratori.” Nella gestione dei predetti servizi di vigilanza, a partire dal 01/02/2022 subentrava come nuovo appaltatore la società Controparte_8
In ragione del cambio di appalto venivano, dunque, attivate le procedure di cui agli artt. 2 e ss. del CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari in forza delle quali il sig.
e altri lavoratori impiegati nell'appalto passavano alle Parte_1 dipendenze del nuovo appaltatore Controparte_8
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al n. 1729/2022 R.G.L., il Sig. Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro,
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) Controparte_1
Accertare e dichiarare che tra la società e Controparte_1 [...]
è intercorso un appalto illecito e/o di somministrazione irregolare e, CP_7 per l'effetto, 2) condannare la come in epigrafe, Controparte_1 alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – full time, livello D2 CCNL Industria Metalmeccanica con il ricorrente a far data dal 07/02/2014 e al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente e quanto spettante in base all'inquadramento e livello rivendicato, ovvero il diverso provvedimento / diverso periodo / diverso inquadramento e livello, diversa pag. 2 di 15 quantificazione di giustizia, con riserva di quantificazione in separato giudizio in base al relativo accertamento. 3) Con vittoria di spese e competenze professionali». A fondamento delle sue pretese, l'allora ricorrente affermava che l'appalto concluso tra d sarebbe stato illecito, poiché Controparte_1 CP_7 la società appaltante aveva organizzato e gestito Controparte_1 direttamente le attività di vigilanza eseguite dai dipendenti di CP_7
Precisava, in particolare, sul punto che aveva Controparte_1 selezionato direttamente il personale da impiegare nelle singole postazioni di lavoro, ossia nelle portinerie e nella sala controllo, dove si trovavano i monitor di vigilanza dei vari accessi dello stabilimento, ed i dipendenti di si CP_7 sarebbero interfacciati con i responsabili della sicurezza di CP_1
Dott.ri e con cadenza
[...] Persona_1 Persona_2 settimanale, nell'ambito di una apposita riunione, oltre ad aver fatto riferimento ai predetti responsabili in caso di anomalie o necessità. L'allora ricorrente allegava ancora che i medesimi Dott.ri e Per_1 Per_2 avrebbero impartito direttamente ordini gerarchici al personale di CP_7 impiegato presso la Portineria Centrale, anche esso selezionato direttamente da
, indicando i soggetti e le auto da verificare. Allegava, Controparte_1 poi, che aveva unilateralmente definito il personale Controparte_1 da impiegare alla Portineria OOCC ed al servizio di rottamazione svolto all'esterno del perimetro aziendale, ed i responsabili della sicurezza e della logistica di
Controparte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
e avevano quotidianamente fornito istruzioni al CP_9 Controparte_10 personale impiegato da nell'appalto, con riferimento al personale CP_7 delle ditte esterne da controllare, alle operazioni di verifica dei mezzi in entrata e uscita dallo stabilimento, alla chiusura delle sbarre e dei tornelli alle portinerie, ai sigilli da apporre alle telecamere dei telefoni introdotti da persone esterne che accedevano allo stabilimento. Il sig. allegava ulteriormente che i responsabili della Parte_1 sicurezza e della logistica di avevano individuato e Controparte_1 contattato direttamente i dipendenti di da impiegare in eventuali CP_7 trasferte, ed avevano esercitato il potere disciplinare nei confronti del medesimo pag. 3 di 15 personale di impiegato nell'appalto, con richiami e rimproveri. CP_7
L'allora ricorrente precisava ancora che lui, al pari dei suoi colleghi, aveva sempre utilizzato divise da lavoro fornite da simili a quelle utilizzate dal CP_1 personale di ed aveva utilizzato strumenti di lavoro Controparte_1 di proprietà di quali computer e telefoni, oltre ad essere Controparte_1 fornito, come i colleghi, di un indirizzo email con dominio della società committente, ed il mansionario relativo alle attività appaltate era stato predisposto da Precisava ancora che i Dott.ri e Controparte_1 Per_1 avevano predisposto direttamente i turni di lavoro nonché definito le Per_2 ferie del personale di impiegato nell'appalto. CP_7
Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza Controparte_1 delle domande svolte dall'allora ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Contestava quanto affermato da parte ricorrente, e precisava che i preposti ed i dipendenti della stazione appaltante, non si erano mai ingeriti nella gestione dell'attività appaltata, né si erano mai interfacciati direttamente con i lavoratori di né avevano mai impartito loro ordini CP_11
o direttive sul lavoro, rapportandosi unicamente con i Coordinatori ed i Supervisori della società appaltante, presenti sul cantiere. Il processo di prime cure si svolgeva alle udienze del 27-03-2023, 21-06-2023, 04- 07-2023, 12-02 2024, 26-02-2024. Venivano sentiti come testi Persona_2
, , , ,
[...] Persona_1 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. Testimone_4
All'esito di tale attività istruttoria, il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 208/2024 R.S., così statuendo: “(…) respinge le domande proposte da contro . Parte_2 Controparte_1
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore della società convenuta, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. (…)” Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riepilogato lo svolgimento del processo ed analizzato il compendio probatorio in atti, ha concluso che: “(…) dalla lunga istruttoria testimoniale e documentale svolta è emersa con evidenza la genuinità dell'appalto oggetto del giudizio”. Con ricorso depositato in data 12 agosto 2024 il sig. ha Parte_1
pag. 4 di 15 promosso appello avverso la predetta sentenza sostenendo, innanzitutto, che il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla spiegata eccezione di asserita nullità dell'appalto per pretesa inesistenza del relativo oggetto. Il sig. ha poi eccepito che il Giudice di prime cure avrebbe Parte_1 erroneamente applicato i principi vigenti in materia, oltre ad aver pretesamente errato nell'interpretazione delle risultanze istruttorie;
tanto rilevato, l'odierno appellante ha quindi insistito per l'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, in questa sede riproposte.
ritualmente costituitasi in giudizio, dopo un lungo Controparte_1 resoconto sull'andamento del giudizio di prime cure, in via principale, ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata. La società appellata, in subordine, ha eccepito “che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo ad ex adverso rivendicato sarebbe Controparte_1 in ogni caso cessato il 31 gennaio 2022”. La società appellata, in particolare, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In ragione di tutto quanto precede si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, Voglia così pronunciare: Nel merito - respingere l'Appello avversario, perché infondato in fatto e diritto, e comunque non provato, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 208/2024 resa dal Tribunale di Bologna, Giudice del Lavoro, Dott. Maurizio Marchesini, in data 26 febbraio 2024 e pubblicata il 6 marzo successivo e/o comunque assolvere da ogni e qualsiasi domanda svolta dal Sig. Controparte_1
nel presente giudizio. Parte_1
In ogni caso con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del corposo compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per Parte_1 le ragioni appresso indicate. Al riguardo si osserva che, a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto con pag. 5 di 15 cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionata da un'altra parte – committente -
, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale. L'appalto è un contratto a forma libera, non rientrando nel novero dei negozi per i quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta (fatte salve le speciali disposizioni relative agli appalti pubblici naturalmente non applicabili alla fattispecie in esame), sicché per il suo perfezionamento è sufficiente lo scambio tra proposta ed accettazione e non occorre alcun ulteriore adempimento formale. Come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, dunque,: «La stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia»1 Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, nel distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato. Nel contratto di somministrazione di manodopera - cui sarebbe, nella sostanza, riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi -, per contro, l'impresa datrice di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi. Pertanto, nel contratto di appalto, i lavoratori debbono rimanere nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne deve curare la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è, invece, l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo 1 Cfr. da ultimo Cass., Sez. II, 26 gennaio 2023, n. 2386; pag. 6 di 15 loro le direttive da eseguire. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma, in realtà, dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto quella svolta dai dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività. Se, pertanto, va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore. Si ha, invece, un fittizio contratto di appalto che maschera un'interposizione illecita di manodopera nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali. L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nei c.d. “appalti leggeri”, intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (Cass. n. 14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che, in capo all'appaltatore, sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694/2018). Si è ritenuto, pertanto, che, se, da un lato, l'appaltatore, in relazione alla particolarità dell'opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione del committente la propria professionalità, intesa quale capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall'altro, è requisito imprescindibile per la pag. 7 di 15 configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale. Viceversa, si è configurata una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. n. 7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018). Si è ritenuto, infine, che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, posto che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo deve escludersi l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (Cass. n. 11720/2009). Tanto rammentato, alla luce dei richiamati principi giuridici, è di tutta evidenza la piena legittimità e genuinità dell'appalto per cui è causa. Le doglianze sollevate dall'odierno appellante a pretesa confutazione di tale necessaria conclusione sono invece prive di pregio e come tali devono senz'altro essere respinte. Quanto all'eccezione dell'appellante di pretesa nullità del contratto di appalto per mancanza dell'oggetto, in disparte ogni valutazione sulla tempestività di tale eccezione, si osserva, innanzitutto, che il primo Giudice, nel concludere per la legittimità e genuinità del contratto in esame, ha implicitamente respinto la suddetta eccezione;
nessun vizio di omessa pronuncia è dunque riscontrabile nell'impugnata sentenza2. Peraltro, pienamente corretta è la decisione del Giudice di prime cure sul punto;
2 Del resto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151). pag. 8 di 15 l'eccezione in commento va senza dubbio disattesa. Invero, come pacifico in causa a far tempo dal gennaio 2014 CP_1 ha affidato ad il servizio di vigilanza e controllo accessi
[...] CP_7 dello stabilimento aziendale, oltre che dei diversi siti esterni di volta in volta individuati dalla Committente, a fronte di un corrispettivo economico;
l'oggetto del contratto è dunque certo e inequivocabile. A dispetto di quanto sostiene l'odierno appellante l'oggetto in questione è inoltre chiaramente indicato in contratto ove è precisato che affida ad i Controparte_1 CP_7
«servizi di portierato, controllo accessi di mezzi e materiali» (cfr. la premessa nonché i punti 2.1.e 2.4 del contratto sub doc. 2 fasc. di primo grado di parte appellata). Ad abundantiam si evidenzia che, in ogni caso, eventuali imprecisioni nella definizione dell'oggetto anche ove riscontrabili in contratto sarebbero in ogni caso irrilevanti non richiedendo il contratto di appalto – come detto – la forma scritta ad substantiam né, tantomeno, ad probationem. Ciò detto circa l'infondatezza della prima eccezione formulata in questa sede dall'odierno appellante, va, poi, evidenziato che il Tribunale di Bologna ha fatto corretta applicazione nella fattispecie in esame dei principi dettati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, innanzi richiamati, svolgendo un'attenta e meticolosa disamina del compendio probatorio in atti. Ed invero, il Giudice a quo, a confutazione delle censure espresse dall'allora ricorrente, ha rilevato: “(…) Osserva il Tribunale che dalla lunga istruttoria testimoniale e documentale, svolta, è emersa con evidenza la genuinità dell'appalto oggetto del giudizio. In particolare è emerso che dal gennaio 2014 ha affidato Controparte_1 alla società specializzata il servizio di vigilanza e controllo accessi CP_7 dello stabilimento aziendale e di alcuni siti esterni, di volta in volta individuati dalla Committente, a fronte di un corrispettivo economico. E' provato documentalmente e confermato dalla testimonianza (di)
[...]
Direttore Commerciale di che la società appaltante è Tes_3 CP_7 CP_7 un'importante società specializzata nel settore, e nel periodo in oggetto, aveva altri importanti clienti, con 130 dipendenti, e le dimensioni della stessa non sono mutate dopo la perdita dell'appalto di . Lo stesso teste Controparte_1
pag. 9 di 15 ha confermato che il costo dell'appalto come dedotto in contratto, era parametrato sul costo del lavoro in funzione del CCNL applicato e dei superminimi concessi oltre ad un margine lordo, e che il contratto si è poi risolto nel gennaio 2022, poiché un'altra azienda di settore, la ha vinto il nuovo appalto, Controparte_12 ed è subentrata ad CP_7
Dal contratto di appalto è emerso che le parti hanno previsto espressamente che il Responsabile dell'Appaltatore gestirà, organizzerà e dirigerà direttamente ed esclusivamente gli Ausiliari, i quali saranno soggetti esclusivamente alle direttive e/o al controllo e/o alle indicazioni e/o al coordinamento del suddetto Responsabile dell'Appaltatore medesimo, anche in ordine agli orari da osservare, alle ferie, ai riposi settimanali, alle assenze, alle infrazioni disciplinari ed all'applicazione di ogni altro istituto previsto dalla disciplina legale e contrattuale in materia, e l'istruttoria orale ha pienamente confermato tali circostanze, evidenziando che il potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare, è sempre stato esercitato direttamente da senza alcuna ingerenza da CP_7 parte dei preposti di . Controparte_1
Uniformi e concordi sul punto le testimonianze. In particolare i testi hanno confermato che gli addetti all'appalto sono stati selezionati direttamente da
[...]
senza alcuna ingerenza della stazione appaltante. CP_7
Hanno poi confermato che aveva dei responsabili in CP_11 CP_1 mutati nel corso degli anni, tra cui la signora , , Parte_3 Tes_2 Tes_1
con la precisazione che erano in particolare gli ultimi due ad
[...] organizzare i servizi dei lavoratori di ed a stabilirne le mansioni e CP_7 le postazioni, senza alcuna ingerenza dei Preposti di , Controparte_1
e ciò anche per le mansioni di Addetto alla Sala di Controllo. Sul punto hanno ancora precisato che ad un certo punto venne inviato in Azienda anche un Supervisore generale, tale . Persona_3
Hanno ulteriormente confermato che era sempre stata la società appaltante
[...]
a selezionare le risorse da impiegare in trasferta, mentre CP_7 [...]
, nella persona del Dott. illustrava ad in Controparte_1 Per_1 CP_7 persona del Dott. il servizio di presidio richiesto, con indicazione del Tes_3 numero di risorse ad assegnare a ciascuna missione, e la missione in trasferta era coordinata dal lavoratore più anziano ed esperto. pag. 10 di 15 E' poi emerso anche documentalmente, che aveva Controparte_1 appaltato a tra gli altri, il servizio di accoglienza della Controparte_13 clientela e di registrazione delle chiavi dei locali aziendali, che è stato dunque sempre svolto presso la reception e le ER da personale appositamente dedicato, e non dal personale di con intervento del personale di CP_7 [...]
solo quando erano assenti, ad esempio durante la notte dopo le 22.00, i CP_7 dipendenti di . Controparte_13
Anche le ferie ed i permessi, sono sempre stati concordati dal ricorrente e dagli altri Addetti all'appalto, con i propri referenti aziendali, senza alcuna ingerenza della committente. Per quanto riguarda la fornitura dell'abbigliamento, è emerso che forse nella fase iniziale dell'appalto, il personale di indossava delle divise fornite da CP_7 ma successivamente la stessa ha cominciato a fornire CP_1 CP_11
l'abbigliamento e anche le scarpe anti infortunistiche. In buona sostanza è sempre stata la società appaltatrice e datrice di lavoro del ricorrente sig. , a dirigere e gestire la prestazione lavorativa dello Parte_1 stesso e degli altri addetti all'appalto, senza nessuna ingerenza dei Parte_1
Preposti di , ed è rimasta radicalmente smentita la Controparte_1 ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, nel ricorso introduttivo, circa lo svolgimento dell'appalto. Appaiono poi del tutto generiche e vaghe, ma soprattutto infondate e prive di riscontro, le affermazioni di parte ricorrente secondo cui non avrebbe CP_7 assunto alcun rischio di impresa nella conclusione ed esecuzione dell'appalto in esame, poiché nel contratto di appalto è espressamente previsto un corrispettivo che copre i costi del servizio e conseguentemente un utile, e comunque la sussistenza di un'alea imprenditoriale è dimostrata dal fatto che dopo 8 anni,
ha affidato l'appalto ad un fornitore diverso e più Controparte_1 competitivo. Pertanto, le domande proposte da
contro
Parte_2
sono infondate e devono essere respinte. (…)”. Controparte_1
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione pag. 11 di 15 delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'allora ricorrente, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni compiute dal Tribunale di Bologna nella sentenza gravata. Del resto, l'infondatezza della tesi di parte appellante secondo cui sarebbe stata l'odierna appellata a esercitare il potere direttivo nei confronti del sig. Pt_1
e degli altri addetti impiegati nell'appalto – tesi che, peraltro, anche parte
[...] appellante cerca di “minimizzare” nel presente grado di giudizio, evidentemente ben consapevole della sua pretestuosità - risulta confermata dal fatto che nessuna documentazione attestante qualsivoglia comunicazione organizzativa eventualmente trasmessa da al sig. è stata Controparte_1 Parte_1 depositata in atti. In proposito, si osserva che, a dispetto di quanto parte appellante tenta vanamente di sostenere, dalle comunicazioni e-mail da lui versate in atti non emerge in alcun modo l'esercizio del potere direttivo da parte dell'odierna appellata. Si tratta, infatti, di comunicazioni: (i) essenzialmente rivolte a indirizzi di posta collettivi;
(ii) aventi ad oggetto richieste di informazioni, chiarimenti o indicazioni legate ad esigenze estemporanee e che dunque non attengono minimamente all'organizzazione del servizio tout court considerata e/o alle modalità di resa della prestazione lavorativa. Ebbene, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia, l'ingerenza direttiva del committente non sussiste se le sue indicazioni rientrano, come nel caso di specie, nei limiti di un indispensabile coordinamento funzionale fra l'attività della propria impresa e quella dell'appaltatrice, che nulla toglie circa la titolarità del potere di controllo sui dipendenti dell'appaltatrice, restando sulla soglia del rapporto di lavoro per garantire una necessaria armonizzazione fra le diverse attività in campo;
di tal che nessuna censura può essere sollevata all'indirizzo dell'odierna appellata. In altri termini, è perfettamente legittimo che, ad esempio, il Dott. Per_1 referente aziendale dell'appalto, abbia trasmesso alle ER (si badi: a un indirizzo mail collettivo!) una comunicazione con cui autorizzava l'ingresso di una ditta esterna all'interno dello stabilimento aziendale;
ciò, inevitabilmente, rientra pag. 12 di 15 nell'intrinseca attività di coordinamento operativo tra appaltatore e committente. Del resto, l'avere contatti reciproci non integra, ovviamente, la sussistenza di una interposizione illecita, ma anzi la fisiologica dinamica dell'esecuzione di un appalto di servizi (a meno che non si voglia sostenere che è lecito solo quell'appalto che non prevede contatti nella sua esecuzione). Si evidenzia, poi, l'infondatezza dell'ulteriore eccezione di parte appellante secondo cui non avrebbe assunto un rischio di impresa nella conclusione CP_7 ed esecuzione dell'appalto in esame. In realtà nel caso di specie l'appaltatrice, nel prevedere contrattualmente un determinato corrispettivo, ha integralmente assunto il rischio dell'economicità dell'attività, nonché della sua competitività. E che ciò sia vero lo dimostra insuperabilmente il fatto che 8 (otto) anni dopo a è stata preferito un altro Pt_4 appaltatore, evidentemente capace di un'offerta complessivamente più competitiva agli occhi del committente. Peraltro, tale carattere genuinamente imprenditoriale ha contraddistinto non solo formalmente, ma anche effettivamente l'attività oggetto dell'appalto: come visto,
ha sempre esercitato il potere direttivo, organizzativo e disciplinare nei CP_7 confronti del sig. e degli altri addetti impiegati nell'appalto, Parte_1 ponendo la relativa intera organizzazione aziendale a servizio della realizzazione delle attività appaltate;
anche sotto tale profilo – e non già solo dunque con riferimento alle singole persone impiegate nell'appalto – è dunque ravvisabile il rischio di impresa concretamente assunto dalla (ex) datrice di lavoro dell'odierno appellante. Si evidenzia, poi, che del tutto infondata è l'eccezione di parte appellante secondo cui la conclusione del primo Giudice sulla questione in esame sarebbe in contrasto con la deposizione resa dal teste il quale – come visto - ha precisato che Tes_3 il costo dell'appalto, come dedotto in contratto, era parametrato sul costo del lavoro in funzione del CCNL applicato e dei superminimi concessi, oltre ad un margine lordo. La predetta dichiarazione testimoniale conferma, innanzitutto, che E.B. Esse ha determinato liberamente la propria offerta, tenendo conto anche dell'utile che avrebbe voluto conseguire dall'operazione, così sopportando il rischio – poi effettivamente concretizzatosi – che una diversa offerta venisse preferita alla propria. Il testimone ha inoltre confermato che, per il periodo in cui pag. 13 di 15 il contratto ha avuto esecuzione, l'appaltatrice ha poi assunto un rischio di impresa fisiologico e proprio di qualsiasi affare: eseguire il servizio convenuto senza garanzia di ricevere dal committente il corrispettivo per l'attività svolta. La conclusione del primo Giudice, in punto di ritenuta sussistenza di un rischio di impresa, nel caso di specie risulta dunque esente da ogni censura. Infine, a prescindere da ogni valutazione sulla sua tempestività, risulta parimenti infondata anche l'eccezione dell'odierno appellante di pretesa violazione del disposto di cui all'art. 26, comma 5, D.lgs. 81/2008 atteso che la predetta disposizione legislativa trova applicazione solo in ipotesi di interferenze delle lavorazioni, nel caso di specie – come visto – insussistenti. Peraltro, a dispetto di quanto preteso dall'odierno appellante, anche in ipotesi di eventuale nullità del contratto di appalto per omessa indicazione dei costi di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (e così non è per quanto detto) non potrebbe trovare accoglimento la domanda attrice di costituzione di un rapporto di lavoro del sig. alle dipendenze di Parte_1 CP_1
stante, in ogni caso, come visto, il mancato esercizio, da parte di
[...] quest'ultima, del potere direttivo e di controllo nei confronti dell'allora ricorrente.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della società appellata). Da ultimo, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 14 di 15 La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente Parte_1 integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado che si liquidano in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 02.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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