Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
Valeria Rosetti giudice
Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8798 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Irene Cossu e dall'avv. Serafina Mollo presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. VASATURO IMMACOLATA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data 07/04/2021 la ricorrente in epigrafe, premesso:
di avere contratto matrimonio con il resistente in Napoli il 07/04/2004; Per_ che dal matrimonio erano nate due figlie: del 14/09/2004 e , del 03/05/2007; Per_2
che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge;
chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido condiviso delle figlie, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie pari a € 5.000,00, oltre il 100% delle spese straordinarie, la previsione di un assegno per il proprio mantenimento di € 1.500,00 e la condanna del resistente al risarcimento del danno in suo favore e in favore delle figlie di €
100.000,00.
Si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale andava individuata nel comportamento della moglie;
pertanto, concludeva: per la dichiarazione di separazione personale con addebito alla ricorrente;
l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento paritario presso entrambi i genitori;
l'assegnazione della casa familiare;
la previsione di un assegno a titolo di contributo al loro mantenimento e a suo carico di
€ 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Le parti comparivano all'udienza del 07.07.2021 innanzi al Presidente il quale, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti in istruttoria.
Ammesse le istanze istruttorie e ascoltata la minore, all'udienza del 14/11/2024 davanti al giudice istruttore, le parti sottoscrivevano un accordo e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
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La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“rinuncia alle rispettive domande di addebito e reciproca accettazione delle rinunce;
rinuncia alla assegnazione della casa familiare;
rinuncia all'assegno di mantenimento da parte della sig.ra in quanto non economicamente autosufficiente;
fermo restando, Parte_1
l'affido condiviso della minore , quasi maggiorenne, i tempi di frequentazione con il Per_2
padre saranno autodeterminati dalla stessa;
a carico del sig. è posto un assegno di CP_1 mantenimento per entrambe le figlie di € 1.350,00, rivalutabile secondo indici Istat automaticamente dall'anno successivo all'emissione della sentenza;
inoltre, a carico del sig.
è posto l'obbligo di versare mensilmente l'importo di € 100,00 per ogni figlia, al fine di CP_1
sopperire alle spese legate alla loro vita sociale;
le parti prevedono che qualora tale importo non venga versato sulle carte ricaricabili in uso alle ragazze permane la legittimazione attiva della sig.ra per il recupero degli importi non versati;
si conferma che le spese Parte_1
straordinarie saranno ripartite al 50% e si applicherà la disciplina del Protocollo fra
Tribunale e COA;
per quanto riguarda la scelta della psicoterapeuta dott.ssa Per_3
il sig. prende atto dell'attuale scelta della professionista da parte della figlia,
[...] CP_1
ma chiede che sia revocato il provvedimento di attribuzione del potere esclusivo di scelta alla madre;
si impegna a rispettare la volontà della figlia almeno sino a quando la stessa abbia raggiunto la maggiore età; la sig.ra MI prende atto e rinuncia al potere esclusivo concesso dal giudice in proprio favore, non ricorrendone più i presupposti;
le parti si impegnano a non rimettere in discussione l'accordo raggiunto nel giudizio divorzile, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni dell'accordo di separazione;
spese compensate”.
Il Tribunale di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
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Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 27, parte II,
Serie A, Sez. AR, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29/11/2024
Il presidente est.
Raffaele Sdino
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