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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2024, n. 17337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17337 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PI ST nato a [...] il [...] IU ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17337 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RU AN e CO GI hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la penale responsabilità dei predetti- e di VI RO - in ordine ad una rapina in banca ed al furto dell'autovettura utilizzata per la commissione della stessa, con le conseguenti condanne alle pene ritenute di giustizia. 2. Il RU ha fondato il suo ricorso su tre motivi di impugnazione: 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità degli imputati in procedimento connesso CO e VI, sotto il profilo della loro intrinseca credibilità e della sussistenza di elementi di riscontro alle loro dichiarazioni, con riferimento ad entrambi i reati ascritti al ricorrente. Il ricorrente valorizza anche la circostanza - già dedotta in appello - costituita da due assoluzioni ricevute per fatti analoghi dai Tribunali di Livorno e La Spezia in ordine a rapine oggetto di chiamate in correità degli stessi CO e VI. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'utilizzazione di dati esteriori della comunicazione telefonica reperibili dai tabulati telefonici., alla luce del D.L. 132/2021 conv. in I. 178/2021. Si assume che la responsabilità del ricorrente non può essere riconosciuta sulla base dei soli dati ricavati dai tabulati telefonici, né questi possono essere utilizzati per riscontrare la chiamate telefoniche o viceversa. 2.3. Mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. A sostegno del suo ricorso il CO ha dedotto: 3.1. Violazione di legge per non essersi rilevata l'assenza di querela in ordine al reato di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., contestato al capo B). 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il furto dell'autovettura di cui al capo b), nonostante il VI abbia dichiarato di aver rubato lui la vettura utilizzata per la rapina. 4. Con requisitoria scritta del 19/12/2023 l'ufficio del Pubblico Ministero, in persona del sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, ha chiesto il rigel:to dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Il primo motivo del ricorso posto a sostegno del ricorso del RU, in particolare, è inammissibile perché reitera censure già disattese dalla Corte territoriale ed attinenti esclusivamente al merito della sentenza impugnata„ così prospettando una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, in quanto valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare i. 2 il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza la diversità del quadro probatorio posto a fondamento della decisione da quello posto alla base delle pronunce assolutorie evocate dal ricorrente, atteso che una di queste aveva evidenziato diverse versioni dei fatti fornite dal VI, non del tutto compatibili tra loro, mentre nell'altra si rilevava che le dichiarazioni del CO smentivano quelle del VI. Nel caso in esame, invece, il RU risulta raggiunto da chiamate in correità di entrambi i coimputati, ritenute attendibili e convergenti tra loro, tanto da riscontrarsi a vicenda, oltre ad essere riscontrate da altri elementi. Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti richiesti anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità affinché la chiamata in correità perché possa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, costituiti, oltre che da un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, da "riscontri estrinseci". Questi, dal punto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura e, pertanto, possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Per converso, non è invece richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perchè, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità (Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004, Rv. 231301). Nel caso di specie le chiamate in correità del VI e del CO sono state ritenute riscontrarsi a vicenda, ed essere ulteriormente riscontrate anche dal noleggio di un furgone effettuato dal RU a La Spezia, come da racconto del CO, e dalle risultanze dei tabulati telefonici che, lungi dal costituire unico elemento di prova, come appare assumere il ricorrente, comunque riscontrano le chiamate i correità, perché rivelano la presenza del RU in luoghi del tutto compatibili con la narrazione dei due coimputati. Inammissibile, infine, è la censura con la quale il RU si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte territoriale uniformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015„ Rv. 266460). 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del CO è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto di come, a seguito dell'entrata in vigore del D. I.vo 10/10/2022 n. 150, che ha reso procedibile a querela di parte il reato di cui 4 3 all'art. 625 n. 7 cod. pen., sia stata ritualmente interpellata la persona offesa, che ha fatto pervenire querela all'udienza del 17/4/2023. Manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di censure già proposte e disattese dal giudice di merito, è anche il secondo motivo del ricorso del CO, atteso che, come emerge dalla sentenza impugnata, se è vero che il 'VI ha dichiarato di aver prelevato la vettura utilizzata per la fuga dopo la rapina di cui si tratta, comunque Io stesso ha riferito anche di aver agito di concerto con i correi, come tali responsabili del furto a titolo di concorso morale. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17337 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RU AN e CO GI hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la penale responsabilità dei predetti- e di VI RO - in ordine ad una rapina in banca ed al furto dell'autovettura utilizzata per la commissione della stessa, con le conseguenti condanne alle pene ritenute di giustizia. 2. Il RU ha fondato il suo ricorso su tre motivi di impugnazione: 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità degli imputati in procedimento connesso CO e VI, sotto il profilo della loro intrinseca credibilità e della sussistenza di elementi di riscontro alle loro dichiarazioni, con riferimento ad entrambi i reati ascritti al ricorrente. Il ricorrente valorizza anche la circostanza - già dedotta in appello - costituita da due assoluzioni ricevute per fatti analoghi dai Tribunali di Livorno e La Spezia in ordine a rapine oggetto di chiamate in correità degli stessi CO e VI. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'utilizzazione di dati esteriori della comunicazione telefonica reperibili dai tabulati telefonici., alla luce del D.L. 132/2021 conv. in I. 178/2021. Si assume che la responsabilità del ricorrente non può essere riconosciuta sulla base dei soli dati ricavati dai tabulati telefonici, né questi possono essere utilizzati per riscontrare la chiamate telefoniche o viceversa. 2.3. Mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. A sostegno del suo ricorso il CO ha dedotto: 3.1. Violazione di legge per non essersi rilevata l'assenza di querela in ordine al reato di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., contestato al capo B). 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il furto dell'autovettura di cui al capo b), nonostante il VI abbia dichiarato di aver rubato lui la vettura utilizzata per la rapina. 4. Con requisitoria scritta del 19/12/2023 l'ufficio del Pubblico Ministero, in persona del sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, ha chiesto il rigel:to dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Il primo motivo del ricorso posto a sostegno del ricorso del RU, in particolare, è inammissibile perché reitera censure già disattese dalla Corte territoriale ed attinenti esclusivamente al merito della sentenza impugnata„ così prospettando una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, in quanto valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare i. 2 il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza la diversità del quadro probatorio posto a fondamento della decisione da quello posto alla base delle pronunce assolutorie evocate dal ricorrente, atteso che una di queste aveva evidenziato diverse versioni dei fatti fornite dal VI, non del tutto compatibili tra loro, mentre nell'altra si rilevava che le dichiarazioni del CO smentivano quelle del VI. Nel caso in esame, invece, il RU risulta raggiunto da chiamate in correità di entrambi i coimputati, ritenute attendibili e convergenti tra loro, tanto da riscontrarsi a vicenda, oltre ad essere riscontrate da altri elementi. Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti richiesti anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità affinché la chiamata in correità perché possa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, costituiti, oltre che da un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, da "riscontri estrinseci". Questi, dal punto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura e, pertanto, possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Per converso, non è invece richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perchè, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità (Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004, Rv. 231301). Nel caso di specie le chiamate in correità del VI e del CO sono state ritenute riscontrarsi a vicenda, ed essere ulteriormente riscontrate anche dal noleggio di un furgone effettuato dal RU a La Spezia, come da racconto del CO, e dalle risultanze dei tabulati telefonici che, lungi dal costituire unico elemento di prova, come appare assumere il ricorrente, comunque riscontrano le chiamate i correità, perché rivelano la presenza del RU in luoghi del tutto compatibili con la narrazione dei due coimputati. Inammissibile, infine, è la censura con la quale il RU si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte territoriale uniformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015„ Rv. 266460). 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del CO è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto di come, a seguito dell'entrata in vigore del D. I.vo 10/10/2022 n. 150, che ha reso procedibile a querela di parte il reato di cui 4 3 all'art. 625 n. 7 cod. pen., sia stata ritualmente interpellata la persona offesa, che ha fatto pervenire querela all'udienza del 17/4/2023. Manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di censure già proposte e disattese dal giudice di merito, è anche il secondo motivo del ricorso del CO, atteso che, come emerge dalla sentenza impugnata, se è vero che il 'VI ha dichiarato di aver prelevato la vettura utilizzata per la fuga dopo la rapina di cui si tratta, comunque Io stesso ha riferito anche di aver agito di concerto con i correi, come tali responsabili del furto a titolo di concorso morale. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente