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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1644/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1644/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Esposito, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta De Sena, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025; il P.M. in sede, con atto del 18/07/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che: 1) in data 09/12/1989, si univano in matrimonio e dalla loro unione nasceva, il 19/09/1991, un unico figlio, , ormai maggiorenne ed attualmente autosufficiente;
2) Per_1
1 i rapporti matrimoniali si deterioravano progressivamente, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale;
3) conseguentemente, decidevano di separarsi consensualmente, senza richiesta di assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, stante la loro condizione economica (specificamente indicata in ricorso).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) Separazione personale dei coniugi. Le parti convengono di separarsi consensualmente, senza addebiti reciproci.
2) Residenza e domicilio. Entrambi i coniugi manterranno la propria residenza e domicilio presso gli indirizzi attuali, senza alcuna interferenza reciproca.
3) Assegno di mantenimento. Nessuna delle parti richiede assegni di mantenimento, stante l'autonomia economica di entrambi.
4) Beni comuni. I coniugi dichiarano di non avere beni in comunione da dividere.
5) Figli. Il figlio è maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente, pertanto non sussistono obblighi di mantenimento nei suoi confronti”.
Il 24/10/2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata in pari data, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Successivamente, il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto C.F._1 Controparte_1 C.F._2
n. 24, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1989);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Limatola (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1644/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Esposito, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta De Sena, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025; il P.M. in sede, con atto del 18/07/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che: 1) in data 09/12/1989, si univano in matrimonio e dalla loro unione nasceva, il 19/09/1991, un unico figlio, , ormai maggiorenne ed attualmente autosufficiente;
2) Per_1
1 i rapporti matrimoniali si deterioravano progressivamente, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale;
3) conseguentemente, decidevano di separarsi consensualmente, senza richiesta di assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, stante la loro condizione economica (specificamente indicata in ricorso).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) Separazione personale dei coniugi. Le parti convengono di separarsi consensualmente, senza addebiti reciproci.
2) Residenza e domicilio. Entrambi i coniugi manterranno la propria residenza e domicilio presso gli indirizzi attuali, senza alcuna interferenza reciproca.
3) Assegno di mantenimento. Nessuna delle parti richiede assegni di mantenimento, stante l'autonomia economica di entrambi.
4) Beni comuni. I coniugi dichiarano di non avere beni in comunione da dividere.
5) Figli. Il figlio è maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente, pertanto non sussistono obblighi di mantenimento nei suoi confronti”.
Il 24/10/2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata in pari data, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Successivamente, il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto C.F._1 Controparte_1 C.F._2
n. 24, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1989);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Limatola (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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