Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 526
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza delle operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte di Cassazione ha ritenuto provata la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, invertendo l'onere della prova a carico della società. La società non ha fornito la prova contraria richiesta, reiterando argomentazioni già disattese e invocando una sentenza penale di assoluzione non ritenuta rilevante. Le altre eccezioni sollevate dalla società (nullità dell'atto di accertamento per sottoscrizione, violazione dell'art. 145 c.p.c., scadenza dei termini, vizio di contraddittorio e di motivazione) sono state ritenute infondate.

  • Accolto
    Fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte di Cassazione ha ritenuto provata la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, invertendo l'onere della prova a carico della società. La società non ha fornito la prova contraria richiesta, reiterando argomentazioni già disattese e invocando una sentenza penale di assoluzione non ritenuta rilevante. Le altre eccezioni sollevate dalla società (nullità dell'atto di accertamento per sottoscrizione, violazione dell'art. 145 c.p.c., scadenza dei termini, vizio di contraddittorio e di motivazione) sono state ritenute infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 526
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 526
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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