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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT TO FR, Presidente
MA LA, RE
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1759/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione In Persona Del Liquidatore L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3387/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 27/10/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030406508 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030406508 IVA-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 2174 depositata il 3 luglio 2018,rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti avverso gli avvisi di accertamento n.TVF030406508/2014 e n. TVF010406521/2014, conseguenti rispettivamente alla rettifica, per la societa Ricorrente_1, del reddito di impresa per il periodo di imposta 2007 ai sensi dell'art. 39, comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, e alla correlata determinazione per il socio unico, Rappresentante_1, dei reddito di capitale imponibile per l'anno 2007 ex artt. 45-47, comma primo, D.P.R. n. 917/1986). Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi.
La Ricorrente_1 srlu in liquidazione resisteva con controricorso.
Con ordinanza del 28.9.22, depositata il 15.12.2022, la Corte di Cassazione dichiarava estinto il giudizio nei confronti di Rappresentante_1 per avvenuta definizione della lite ed accoglieva il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che venivano trattati congiuntamente;
cassava quindi la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinviava a questa Corte, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità così motivando:
“…l'Ufficio ha fondato il recupero delle imposte, relativamente alle operazioni soggettivamente inesistenti, sulla scorta di elementi presuntivi gravi precisi concordanti, riportati integralmente alle pagine 15 - 18 del ricorso per cassazione: la spedizione doganale della merce attestata dalle fatture attive emesse nei confronti dell'impresa Kosovara Società_1 era stata effettuata dalla società in verifica nella medesima data di acquisto della merce dalla Società_2 s.r.l. Unipersonale;
con riferimento al trasporto della merce oggetto delle fatture attive non era stata rinvenuta documentazione idonea a provare l'effettuazione del trasporto della merce dalla ditta in verifica allo spedizioniere doganale;
il pagamento delle merce destinata al'impresa Kosovara era stato effettuato in contanti;
dal raffronto delle fatture acquisite presso la Ricorrente_1 e quelle rinvenute presso Società_2 era emerso che le firme apposte in corrispondenza del conducente e del destinatario erano risultate sostanzialmente diverse e non risultava alcuna indicazione dell'automezzo utilizzato per il trasporto della merce dalla sede del cedente a quella dell'acquirente; i rappresentanti legali ed unici soci della Ricorrente_1 e della Società_2 erano legati da rapporti di parentela essendo padre e figlio e l'attività svolta era la stessa;
il legale rappresentante della Società_2 era intervenuto nell'attività della Ricorrente_1. Si tratta di elementi tipici (che danno luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l'inversione dell'onere della prova a carico della società contribuente, nel senso che quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare che «non avrebbe potuto sapere» pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile: questi elementi, invece, sono stati (illegittimamente) trascurati dalla Commissione tributaria regionale, con il conseguente errore di diritto, correttamente c e n s u r a t o dall'Agenzia ricorrente.
6.4 In proposito, va richiamato il principio consolidato di questa Corte secondo cui «In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr. Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020,
n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27566).
6.5 Nella specie, dunque, la Commissione tributaria regionale non si è attenuta al suddetto principio di diritto, avendo affermato che l'attività accertatrice operata dall'Ufficio era stata effettuata in assoluto difetto dei presupposti di cui all'art. 39, comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, in base ad un operato giudizio non conforme ai criteri elaborati al riguardo dal condivisibile orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
7. In conclusione, vanno accolti il terzo e quarto motivo;
il primo motivo va rigettato e il secondo motivo va dichiarato inammissibile;
la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda di merito alla luce dei sopra richiamati principi. La Ricorrente_1 ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, attinente alla nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, (con il quale si lamenta che la
Commissione territoriale avrebbe attribuito valore di giudicato esterno ad una sentenza che aveva risolto una controversia riguardante un soggetto giuridico distinto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale) mentre ha accolto il terzo e quarto motivo che per la loro intima connessione sono stati trattato congiuntamente.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, la Corte di Cassazione ha ritenuto provata la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, sulla scorta di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, riportati integralmente alle pagine 15 - 18 del ricorso per cassazione e riassuntivamente elencati nell'ordinanza che comportavano l'inversione dell'onere della prova a carico della società contribuente, nel senso che quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare che «non avrebbe potuto sapere» pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile, elementi, erroneamente trascurati dalla Commissione tributaria regionale.
La Corte di Cassazione ha dunque cassato la sentenza impugnata assegnando a questa Corte il compito di accertare se, fermo restando la prova presuntiva in ordine alla esistenza di fatture emesse per operazioni inesistenti, la società contribuente abbia fornito “ la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Rileva questo giudice che nella presente fase la società contribuente non ha fornito la prova richiesta dal giudice remittente reiterando le argomentazioni già esposte nei precedenti gradi di giudizio e disattese dal giudice remittente dimenticando che Il percorso indicato al giudice del rinvio non può che correre sui binari dei principi affermati nella ordinanza della Corte di Cassazione che, non può consistere in una valutazione ex novo delle questioni già esaminate nelle precedenti fasi del giudizio sulle quali sia intervenuta la
Cassazione cassando i punti della sentenza impugnata non ritenuti aderenti alla ricostruzione operata da quest'ultima.
In tale prospettiva del tutto inammissibile è il tentativo della contribuente di provare l'esistenza delle operazioni alle quali si riferiscono le fatture di cui è causa invocando la sentenza penale di assoluzione n. 1006/15/2014, resa a favore della Società_2, la cui rilevanza nel presente giudizio è stata esaminata dal giudice della legittimità che ha escluso l'efficacia di giudicato esterno nel predetto giudizio attribuendo alla medesima il valore di un elemento di prova valorizzato dal giudice dell'appello per accogliere la tesi difensiva della società ma che la Corte di Cassazione ha ritenuto contrastato e superato da una serie di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine all'inesistenza delle operazioni a cui si riferiscono le fatture in esame ritrascritti nella parte motiva che precede.
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene a tutte le altre argomentazioni difensive contenute nell'atto di riassunzione e nella successiva memoria difensiva depositata in corso di causa nei quali la contribuente anziché portare argomenti di prova in ordine a quanto indicato nella richiamata ordinanza si affanna ad indicare gli elementi di prova a sostegno della effettività delle operazioni contestate non considerando che gli stessi sono stati esaminati dalla Corte di Cassazione e ritenuti contrastati dai numerosi elementi indiziari indicati dall'Ufficio nel ricorso per cassazione e ritenuti pienamente probanti della fondatezza della tesi dell'Ufficio in ordine all'inesistenza delle operazioni di cui è causa. In definitiva, sul punto, deve concludersi che la società non ha assolto all'onere della prova su quanto indicato dal giudice della legittimità
e cioè non ha offerto “la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” ed in ogni caso non ha offerto elementi di prova convincenti in ordine alla effettività delle prestazioni, come evidenziato dall'Ufficio nella memoria di costituzione in giudizio anche alla luce del consolidato principio giurisprudenziale per cui l'onere probatorio che grava sul contribuente, in relazione all'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non può consistere nella mera esibizione della fattura, nella mancanza di benefici dalla rivendita delle merci, nella dimostrazione di aver regolarmente e sistematicamente tenuto le scritture contabili o, piuttosto, nell'esibizione dei mezzi utilizzati per il pagamento dei documenti asseritamente falsi, posto che tali mezzi di prova vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Per quanto attiene agli altri motivi del ricorso originario, non esaminati dal primo giudice d'appello, in quanto assorbiti dal motivo accolto, e che in questa sede viene disatteso per le ragioni sopraindicate, deve osservarsi quanto segue.
La società ha eccepito la nullità,rilevabile d'ufficio, dell'atto di accertamento in quanto sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Nominativo_1, che non aveva il potere di firma in quanto non aveva la funzione dirigenziale a seguito del superamento di un pubblico concorso, requisito necessario per la legittimità degli atti così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 25 marzo 2015. L'eccezione
è infondata come si evince dal documento relativo alla stampa dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate in cui, diversamente da quanto asserito dalla difesa della società, è compresa la dirigente protempore dott.ssa Nominativo_1.
Parimenti è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di accertamento per violazione dell'articolo 145 del cod. proc. civ alla luce di quanto dispone l'articolo 156 cpc in base al quale la nullità di un atto processuale o amministrativo non può essere dichiarata se questo ha comunque raggiunto il suo scopo in quanto l'atto seppure in base ad una notifica nulla è comunque pervenuto al destinatario e questi, avutane conoscenza, ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, così come avvenuto nel caso di specie.
La società ha eccepito anche la nullità dell'atto impugnato per scadenza dei termini dell'accertamento. Anche tale eccezione è infondato alla stregua di quanto previsto dall'art 2 co. 3 d.lgs. n. 128 del 2015, atteso che l'avviso di accertamento di cui è causa è stato notificato, in data antecedente l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo. Infondata è altresì l'eccezione di nullità dell'atto di accertamento per vizio di contraddittorio alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale in base al quale il mancato rispetto del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto impositivo solo se il contribuente dimostra, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato ipotesi nel caso di specie non sussistente.
Del tutto inconsistente è infine l'eccezione di nullità dell'accertamento per vizio di motivazione atteso che, come si evince dalle corpose difese della società, la stessa è stata posta in condizione di comprendere le ragioni sottese alla pretesa impositiva e di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata con il conseguente rigetto del ricorso proposto dalla società.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 4.800,00 per il primo grado in € 5.600 per ciascuno dei due giudizi di appello ed in € 4.400,00 per il giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 srl;
spese come da motivazione
Bari.15.12.2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT TO FR, Presidente
MA LA, RE
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1759/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione In Persona Del Liquidatore L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3387/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 27/10/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030406508 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030406508 IVA-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 2174 depositata il 3 luglio 2018,rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti avverso gli avvisi di accertamento n.TVF030406508/2014 e n. TVF010406521/2014, conseguenti rispettivamente alla rettifica, per la societa Ricorrente_1, del reddito di impresa per il periodo di imposta 2007 ai sensi dell'art. 39, comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, e alla correlata determinazione per il socio unico, Rappresentante_1, dei reddito di capitale imponibile per l'anno 2007 ex artt. 45-47, comma primo, D.P.R. n. 917/1986). Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi.
La Ricorrente_1 srlu in liquidazione resisteva con controricorso.
Con ordinanza del 28.9.22, depositata il 15.12.2022, la Corte di Cassazione dichiarava estinto il giudizio nei confronti di Rappresentante_1 per avvenuta definizione della lite ed accoglieva il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che venivano trattati congiuntamente;
cassava quindi la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinviava a questa Corte, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità così motivando:
“…l'Ufficio ha fondato il recupero delle imposte, relativamente alle operazioni soggettivamente inesistenti, sulla scorta di elementi presuntivi gravi precisi concordanti, riportati integralmente alle pagine 15 - 18 del ricorso per cassazione: la spedizione doganale della merce attestata dalle fatture attive emesse nei confronti dell'impresa Kosovara Società_1 era stata effettuata dalla società in verifica nella medesima data di acquisto della merce dalla Società_2 s.r.l. Unipersonale;
con riferimento al trasporto della merce oggetto delle fatture attive non era stata rinvenuta documentazione idonea a provare l'effettuazione del trasporto della merce dalla ditta in verifica allo spedizioniere doganale;
il pagamento delle merce destinata al'impresa Kosovara era stato effettuato in contanti;
dal raffronto delle fatture acquisite presso la Ricorrente_1 e quelle rinvenute presso Società_2 era emerso che le firme apposte in corrispondenza del conducente e del destinatario erano risultate sostanzialmente diverse e non risultava alcuna indicazione dell'automezzo utilizzato per il trasporto della merce dalla sede del cedente a quella dell'acquirente; i rappresentanti legali ed unici soci della Ricorrente_1 e della Società_2 erano legati da rapporti di parentela essendo padre e figlio e l'attività svolta era la stessa;
il legale rappresentante della Società_2 era intervenuto nell'attività della Ricorrente_1. Si tratta di elementi tipici (che danno luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l'inversione dell'onere della prova a carico della società contribuente, nel senso che quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare che «non avrebbe potuto sapere» pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile: questi elementi, invece, sono stati (illegittimamente) trascurati dalla Commissione tributaria regionale, con il conseguente errore di diritto, correttamente c e n s u r a t o dall'Agenzia ricorrente.
6.4 In proposito, va richiamato il principio consolidato di questa Corte secondo cui «In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr. Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020,
n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27566).
6.5 Nella specie, dunque, la Commissione tributaria regionale non si è attenuta al suddetto principio di diritto, avendo affermato che l'attività accertatrice operata dall'Ufficio era stata effettuata in assoluto difetto dei presupposti di cui all'art. 39, comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, in base ad un operato giudizio non conforme ai criteri elaborati al riguardo dal condivisibile orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
7. In conclusione, vanno accolti il terzo e quarto motivo;
il primo motivo va rigettato e il secondo motivo va dichiarato inammissibile;
la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda di merito alla luce dei sopra richiamati principi. La Ricorrente_1 ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, attinente alla nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, (con il quale si lamenta che la
Commissione territoriale avrebbe attribuito valore di giudicato esterno ad una sentenza che aveva risolto una controversia riguardante un soggetto giuridico distinto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale) mentre ha accolto il terzo e quarto motivo che per la loro intima connessione sono stati trattato congiuntamente.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, la Corte di Cassazione ha ritenuto provata la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, sulla scorta di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, riportati integralmente alle pagine 15 - 18 del ricorso per cassazione e riassuntivamente elencati nell'ordinanza che comportavano l'inversione dell'onere della prova a carico della società contribuente, nel senso che quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare che «non avrebbe potuto sapere» pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile, elementi, erroneamente trascurati dalla Commissione tributaria regionale.
La Corte di Cassazione ha dunque cassato la sentenza impugnata assegnando a questa Corte il compito di accertare se, fermo restando la prova presuntiva in ordine alla esistenza di fatture emesse per operazioni inesistenti, la società contribuente abbia fornito “ la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Rileva questo giudice che nella presente fase la società contribuente non ha fornito la prova richiesta dal giudice remittente reiterando le argomentazioni già esposte nei precedenti gradi di giudizio e disattese dal giudice remittente dimenticando che Il percorso indicato al giudice del rinvio non può che correre sui binari dei principi affermati nella ordinanza della Corte di Cassazione che, non può consistere in una valutazione ex novo delle questioni già esaminate nelle precedenti fasi del giudizio sulle quali sia intervenuta la
Cassazione cassando i punti della sentenza impugnata non ritenuti aderenti alla ricostruzione operata da quest'ultima.
In tale prospettiva del tutto inammissibile è il tentativo della contribuente di provare l'esistenza delle operazioni alle quali si riferiscono le fatture di cui è causa invocando la sentenza penale di assoluzione n. 1006/15/2014, resa a favore della Società_2, la cui rilevanza nel presente giudizio è stata esaminata dal giudice della legittimità che ha escluso l'efficacia di giudicato esterno nel predetto giudizio attribuendo alla medesima il valore di un elemento di prova valorizzato dal giudice dell'appello per accogliere la tesi difensiva della società ma che la Corte di Cassazione ha ritenuto contrastato e superato da una serie di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine all'inesistenza delle operazioni a cui si riferiscono le fatture in esame ritrascritti nella parte motiva che precede.
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene a tutte le altre argomentazioni difensive contenute nell'atto di riassunzione e nella successiva memoria difensiva depositata in corso di causa nei quali la contribuente anziché portare argomenti di prova in ordine a quanto indicato nella richiamata ordinanza si affanna ad indicare gli elementi di prova a sostegno della effettività delle operazioni contestate non considerando che gli stessi sono stati esaminati dalla Corte di Cassazione e ritenuti contrastati dai numerosi elementi indiziari indicati dall'Ufficio nel ricorso per cassazione e ritenuti pienamente probanti della fondatezza della tesi dell'Ufficio in ordine all'inesistenza delle operazioni di cui è causa. In definitiva, sul punto, deve concludersi che la società non ha assolto all'onere della prova su quanto indicato dal giudice della legittimità
e cioè non ha offerto “la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” ed in ogni caso non ha offerto elementi di prova convincenti in ordine alla effettività delle prestazioni, come evidenziato dall'Ufficio nella memoria di costituzione in giudizio anche alla luce del consolidato principio giurisprudenziale per cui l'onere probatorio che grava sul contribuente, in relazione all'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non può consistere nella mera esibizione della fattura, nella mancanza di benefici dalla rivendita delle merci, nella dimostrazione di aver regolarmente e sistematicamente tenuto le scritture contabili o, piuttosto, nell'esibizione dei mezzi utilizzati per il pagamento dei documenti asseritamente falsi, posto che tali mezzi di prova vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Per quanto attiene agli altri motivi del ricorso originario, non esaminati dal primo giudice d'appello, in quanto assorbiti dal motivo accolto, e che in questa sede viene disatteso per le ragioni sopraindicate, deve osservarsi quanto segue.
La società ha eccepito la nullità,rilevabile d'ufficio, dell'atto di accertamento in quanto sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Nominativo_1, che non aveva il potere di firma in quanto non aveva la funzione dirigenziale a seguito del superamento di un pubblico concorso, requisito necessario per la legittimità degli atti così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 25 marzo 2015. L'eccezione
è infondata come si evince dal documento relativo alla stampa dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate in cui, diversamente da quanto asserito dalla difesa della società, è compresa la dirigente protempore dott.ssa Nominativo_1.
Parimenti è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di accertamento per violazione dell'articolo 145 del cod. proc. civ alla luce di quanto dispone l'articolo 156 cpc in base al quale la nullità di un atto processuale o amministrativo non può essere dichiarata se questo ha comunque raggiunto il suo scopo in quanto l'atto seppure in base ad una notifica nulla è comunque pervenuto al destinatario e questi, avutane conoscenza, ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, così come avvenuto nel caso di specie.
La società ha eccepito anche la nullità dell'atto impugnato per scadenza dei termini dell'accertamento. Anche tale eccezione è infondato alla stregua di quanto previsto dall'art 2 co. 3 d.lgs. n. 128 del 2015, atteso che l'avviso di accertamento di cui è causa è stato notificato, in data antecedente l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo. Infondata è altresì l'eccezione di nullità dell'atto di accertamento per vizio di contraddittorio alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale in base al quale il mancato rispetto del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto impositivo solo se il contribuente dimostra, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato ipotesi nel caso di specie non sussistente.
Del tutto inconsistente è infine l'eccezione di nullità dell'accertamento per vizio di motivazione atteso che, come si evince dalle corpose difese della società, la stessa è stata posta in condizione di comprendere le ragioni sottese alla pretesa impositiva e di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata con il conseguente rigetto del ricorso proposto dalla società.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 4.800,00 per il primo grado in € 5.600 per ciascuno dei due giudizi di appello ed in € 4.400,00 per il giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 srl;
spese come da motivazione
Bari.15.12.2025