Sentenza 12 giugno 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2019, n. 25980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25980 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2019 |
Testo completo
• 711'f" .
SENTENZA
12 01;! 2319 sul ricorso proposto da BO AB, nato in [...] il [...] avverso la sentenza in data 10/10/2018 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 10 ottobre 2018, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di AB BO per i reati di cessione di grammi 1,476 di marijuana e di illecita detenzione di oltre ventitré grammi della medesima sostanza, commessi il 17 febbraio 2018, ha riqualificato il fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ridotto la pena a un anno di reclusione e 1.800,00 euro di multa, applicata la diminuente per il rito, ma con diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Davide Mosso, quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si contesta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'esigenza primaria del ricorrente di procurarsi del cibo.
3. Il ricorso è inammissibile. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l'imputato è stato controllato mentre cedeva ad una persona grammi 1,476 di marijuana e deteneva altra sostanza del medesimo tipo, per un quantitativo complessivo pari a 24,830 grammi, da cui erano ricavabili 111,8 dosi medie giornaliere. La Corte d'appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che il ricorrente: 1) ha commesso il reato per cui si procede immediatamente dopo essere stato scarcerato per analogo reato commesso il giorno precedente, e mentre si trovava nella stessa città in relazione alla quale gli era stato impartito il divieto di dimora;
2) è stato più volte arrestato per analoghi reati;
3) ha ammesso solo la condotta di spaccio, ma non anche quella di detenzione. Si tratta di motivazione immune da vizi logici e giuridici, a fronte della quale la denuncia dell'omessa considerazione di primarie esigenze alimentari, tra l'altro meramente asserite, costituisce richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 febbraio 2019 Il Co