Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3661/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SCALPELLI SARA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. BUCCI VITTORIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
I coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, nel reciproco rispetto sia materiale che morale e con facoltà, per ciascuno, di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2. CASA CONIUGALE.
La già casa coniugale sita a RA (AN), in Via C. Battisti n. 17, di proprietà della famiglia di origine della Sig.ra con gli arredi ed i mobili ivi presenti, è Parte_1
assegnata in uso esclusivo alla medesima che continuerà a viverci insieme ai figli Per_1
e e, comunque, seguirà il diritto dominicale.
[...] Persona_2
Il Sig. su espresso accordo con la Sig.ra si è già trasferito Parte_2 Parte_1 altrove, in particolare presso l'abitazione della propria famiglia di origine, sita a Recanati
(MC), in Contrada Chiarino.
- 1 -
presente ricorso, intraprenderà il procedimento diretto a modificare la propria residenza anagrafica.
Il Sig. inoltre, rinuncia ad ogni pretesa e ad ogni somma dallo stesso Parte_2
sostenuta ed affrontata per i lavori in muratura, per le finiture interne, per l'acquisto di materiali edili, per l'acquisto dei mobili e per ogni altro lavoro edile eseguito nel predetto immobile, e dichiara di non aver più nulla a che pretendere nei confronti della Sig.ra e di tutti coloro i quali vantano dei diritti reali sul bene immobile costituente Parte_1
già casa familiare.
3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI.
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo la disciplina prevista dal Per_1
c.d affido condiviso, con collocazione prevalente presso la Sig.ra ove avrà Parte_1
la residenza anagrafica.
I coniugi si impegnano, inoltre, a mantenere una serena comunicazione tra loro e a garantire un rapporto continuativo della figlia minore con ciascuno di essi, così da favorire l'effettiva attuazione del principio di bigenitorialità.
In ragione del raggiungimento della maggiore età del figlio , nulla andrà previsto in Per_2
ordine alla disciplina dell'affidamento, delle visite e dei tempi di frequentazione dei genitori con il figlio medesimo.
4. MODALITA' DI VISITA.
Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse della figlia e delle esigenze lavorative dei ricorrenti, il padre “genitore non collocatario” potrà vedere e tenere con sè la figlia , previo congruo avviso alla Per_1
Sig.ra due giorni a settimana, dalle ore 19,30 circa alle ore 22,30 circa, Parte_1 prelevandola dall'abitazione materna e riaccompagnandola presso l'abitazione materna e,
a settimane alterne, durante il fine settimana, l'intera giornata del sabato oppure l'intera giornata della domenica.
In ogni caso sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore.
Durante i periodi di festività natalizie e pasquali la minore rimarrà con il padre o con Per_1
la madre, sulla base di accordi presi di volta in volta da entrambi i genitori;
in ogni caso trascorrerà, ad anni alterni, con il padre o con la madre, il giorno della Vigilia o il Per_1
giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano o di Capodanno ed il giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo.
- 2 - Nei giorni festivi diversi da quelli fin qui considerati, la minore resterà con i genitori a cadenza alternata.
Anche in questi casi, sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore.
Il padre avrà il diritto di comunicare telefonicamente con la figlia tutte le volte che vorrà.
I genitori possono concordare tra loro, nell'interesse esclusivo della figlia, ulteriori e/o differenti periodi in cui la minore potrà stare con il padre o con la madre, da determinare volta per volta secondo la disponibilità dei periodi di ferie e degli impegni lavorativi dei predetti e, soprattutto, sempre nel rispetto e nella tutela dell'interesse e delle esigenze della minore stessa e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima.
In ogni caso, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate congiuntamente da entrambi i coniugi, i quali si impegnano a consultarsi preventivamente in merito alle decisioni più importanti su ogni esigenza materiale e morale della figlia medesima, nonché sull'avviamento agli studi.
Ciascun coniuge, comunque, assumerà le decisioni inerenti gli ordinari atti della vita quotidiana della figlia minore nel tempo in cui la avrà con sé.
5. MANTENIMENTO DEI FIGLI E . Per_1 Per_2
Il Sig. si impegna e si obbliga, a far data della sottoscrizione del presente Parte_2
ricorso, a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei figli, la somma mensile di € 375,00 per ciascun figlio, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico bancario sulla carta Postepay Evolution a lei intestato, Codice
Iban [...], finché e non diverranno autonomi ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
la somma complessiva di € 750,00 mensili per entrambi i figli minori dovrà essere adeguata annualmente secondo gli indici ufficiali Istat, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
I coniugi concordemente pattuiscono che la Sig.ra sarà l'esclusiva Parte_1
beneficiaria dell'assegno unico universale o di qualsivoglia erogazione differentemente denominata che dovesse sostituire o integrare tale contributo.
Inoltre il Sig. entro e non oltre il 15.09.2024, si impegna e si obbliga a Parte_2
corrispondere alla Sig.ra gli arretrati delle spese ordinarie e straordinarie Parte_1
non ancora corrisposti ed anticipati dalla stessa in favore dei figli, mediante il versamento, in favore della Sig.ra della somma complessiva, forfettaria e concordata Parte_1
- 3 - di € 750,00, tramite bonifico bancario sulla carta Postepay Evolution alla stessa intestata,
Codice Iban [...].
6. SPESE STRAORDINARIE.
Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse e per le esigenze dei figli e , Per_1 Per_2
previamente concordate, salvo ragioni di necessità ed urgenza, e salvo se imposte da norme di legge o regolamenti, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento da parte del genitore che l'ha anticipata e che, quindi, avrà diritto al rimborso per la quota di ½.
Devono intendersi per spese straordinarie tutte quelle ricomprese nel protocollo in uso dal
Tribunale di Ancona, che in questa sede si intende interamente richiamato e trascritto.
In particolare:
A) Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari.
B) Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari.
C) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico;
gite scolastiche;
trasporto pubblico;
servizio mensa.
D) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria.
E) Spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione;
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze, spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per quanto non contemplato nel presente ricorso le parti rinviano ogni accordo al Protocollo stilato dal Tribunale di Ancona.
- 4 - Tuttavia i coniugi pattuiscono espressamente che il Sig. si farà Parte_2
esclusivamente carico del pagamento delle rate residue del finanziamento acceso per l'acquisto della vettura tg. DY278WC, in uso al figlio , ed in scadenza nel mese di Per_2
dicembre 2024, delle spese e dei costi relativi al bollo ed all'assicurazione della vettura stessa, mentre le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria verranno suddivise al
50% tra i coniugi, il tutto sino a quando il figlio non sarà economicamente autonomo. Per_2
I ricorrenti pattuiscono che il genitore che anticiperà la spesa dovrà esibire e consegnare la relativa documentazione entro un mese dall'esborso all'altro genitore il quale, entro il mese successivo, dovrà provvedere al rimborso del 50% della spesa.
7. MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento personale, essendo ciascuno, indipendente economicamente.
8. CONSENSO ALL'ESPATRIO.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
9. ACCORDI PATRIMONIALI.
Ciascun coniuge si farà interamente carico di ogni prestito, obbligazione, mutuo, finanziamento dallo stesso personalmente contratto durante il matrimonio e non ancora estinto, impegnandosi affinchè eventuali debiti e/o inadempimenti non gravino anche sull'altro coniuge.
In particolare il Sig. si farà interamente carico di tutti i finanziamenti Parte_2
indicati in premessa, anche se contratti per esigenze familiari.
I coniugi pattuiscono che le somme depositate nel conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sig.ra rimarranno nella sua esclusiva proprietà e Parte_1
disponibilità e, pertanto, il Sig. non potrà rivendicare alcunchè in ordine a Parte_2
detti importi.
Inoltre, pattuiscono che le somme depositate nel conto corrente bancario e/o postale intestato al Sig. rimarranno nella sua esclusiva proprietà e disponibilità e, Parte_2
pertanto, la Sig.ra non potrà rivendicare alcunchè in ordine a detti importi. Parte_1
Il cane maschio di razza labrador retriver, regolarmente registrato all'anagrafe canina, pur essendo di proprietà della Sig.ra verrà affidato al Sig. Parte_1 Parte_2
salvo la possibilità per la Sig.ra di prelevarlo e tenerlo con sé ogni volta Parte_1
che lo vorrà, previo accordo con il Sig. Parte_2
- 5 - Inoltre i coniugi pattuiscono che tutte le somme necessarie per il cibo del predetto cane, saranno a carico della parte che lo avrà con sé.
Invece le spese mediche e veterinarie, ordinarie e straordinarie, del predetto cane, previamente concordate salvo casi di necessità ed urgenza, saranno ripartite in parti uguali tra i coniugi medesimi, previa esibizione, da parte del coniuge che le ha anticipate, della relativa ricevuta di pagamento.
I ricorrenti dichiarano, altresì, salvo quanto previsto nella condizione n. 5, di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo e/o ragione.
Gli effetti ed oggetti personali sono stati assegnati secondo appartenenza.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia espressa dei rispettivi difensori alla solidarietà passiva di cui all'art. 13 L. Professionale Forense.
I ricorrenti chiedono che venga ordinato alla cancelleria la trasmissione della copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA affinché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a RA (AN) il 12/09/1999, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli , maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente e minorenne. Per_1
- 6 - Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come stabilito dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a RA (AN) il 12/09/1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RA (AN) al n. 26, parte 2, serie A dell'anno 1999; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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