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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.254/2922 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
dr. Annamaria Lastella Presidente relatore dr. Monica Sgarro Consigliere dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “lavoro subordinato_inquadramento -differenze retributive”,
tra
rappr. e dif. da avv. Adriano De Franco Appellante Parte_1
contro in persona del Direttore generale p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
ES IS
nonchè
(già , in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 Controparte_3 rappr. e dif. da avv. Giovanni Matarrese Appellati
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 1 luglio 2022 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 30 giugno 2022 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda del ricorrente il quale, previo accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della dal giugno 1998 al giugno 2020 con CP_1 inquadramento di assistente amministrativo categoria C livello VI, e sebbene fosse formalmente assunto dalla Cooperativa “ ”, poi incorporata ne “ e in CP_4 Controparte_3 Cont
con mansioni di pulitore, la fosse condannata a pagargli le differenze CP_2 retributive dovutegli;
in via subordinata chiedeva il pagamento delle sopra dette differenze retributive da parte della cooperativa convenuta.
Si sono costituiti in questa sede di gravame gli appellati e . CP_1 CP_2 La causa, all'udienza del 22 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§§ooo§§§---
Censura in primis parte appellante il punto di sentenza in cui il Giudice di prime cure - dopo aver dato atto che dalla istruttoria svolta, è emerso che i testi escussi hanno confermato che “il
operava alle dipendenze della , osservando le direttive impartitegli da Parte_1 CP_1 responsabili di questo ente , ed anche mansioni aventi ad oggetto l'attività propria dell'ente, quali la catalogazione e conservazione di documentazione” - statuisce che tuttavia la domanda proposta Cont nei confronti della non può trovare accoglimento in quanto: 1) va valutata ai sensi dell'art.2126 comma 1 c.c., atteso il divieto di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni in violazione dell'art. 97 ultimo comma Cost. e per tale ragione attratta nella prescrizione quinquennale;
2) è stato omesso ogni riferimento ai parametri cui commisurare le eventuali differenze retributive: parte ricorrente si è limitata ad indicare un profilo professionale semplicemente denominandolo (Assistente amministrativo categoria C livello VI), omettendo del tutto di descriverlo nel suo contenuto professionale e nelle mansioni ad esso riferibili, al fine di consentire la comparazione tra mansioni svolte ed inquadramento, come richiesto dalla Suprema
Corte con sent. n. 30580 del 2019, secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto i risultati di tali due indagini”.
A conforto della detta doglianza l'appellante eccepisce la omessa ed erronea valutazione delle domande del ricorso di primo grado in relazione alle risultanze della prova testimoniale ed alla documentazione prodotta in ordine allo svolgimento delle mansioni espletate – motivazione insufficiente e contraddittoria.
Ora, rileva questa Corte, dalla disamina del ricorso di primo grado in primo luogo, che il ricorrente ivi rappresenta di essere inquadrato presso “ , ai sensi dell'art. 10 parte 8 II livello Controparte_3
CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia, ai sensi della seguente declaratoria contrattuale
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione, mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici, e tra i profili professionali rientra il pulitore.
Esponeva testualmente l'appellante, in ricorso di primo grado, che le mansioni cui era addetto presso il Reparto di Medicina e Pediatria dell'Ospedale di erano: rifacimento dei letti dei CP_5 pazienti, distribuzione dei pasti, accompagnamento di pazienti su sedia a rotelle o in barella presso gli ambulatori specialistici per visite di chirurgia, ostetricia, radiologia, e ciò a volte con l'ausilio di flebo e quasi sempre con le cartelle cliniche e/o i dati sensibili del paziente;
ritiro dei farmaci dalla farmacia ospedaliera e deposito degli stessi nella medicheria del reparto: e tali mansioni sono in verità di “ausiliario socio-sanitario”: categoria non richiesta dall'appellante, e che può rientrare nelle mansioni/competenze, note, di altre figure di cui non è stato chiesto il riconoscimento e che richiedono specifiche competenze.
Come si è detto in principio, uno dei vizi della domanda rilevati dal Giudice di primo grado era la omessa allegazione dei conteggi di parte e la mancata indicazione del contenuto della declaratoria di cui si invocava il riconoscimento, solo indicata ma mai riportata e comparata con le mansioni di fatto svolte dall'appellante. E' accaduto tuttavia che, in sede di ricorso in appello ed allegati, sono stati depositati dall'appellante i propri conteggi, e sono state indicate le mansioni rientranti nella declaratoria rivendicata negli allegati (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità 2008/2011).
Dà atto questa Corte, in relazione a tale integrazione di allegazione, dei principi statuiti fra le altre da Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, n.10878, secondo cui in base al potere-dovere di integrazione probatoria del giudice nel rito del lavoro, il giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria, ex officio, con l'acquisizione della documentazione offerta contestualmente con l'atto di impugnazione sulla base di allegazione effettuata già in primo grado, laddove tale documentazione sia indispensabile per provare i fatti costitutivi, motivando sulla decisività delle produzioni;
con applicazione dell'affermato principio anche in riferimento alle prove orali.
Ciò necessariamente precisato, segue quanto allegato dall'appellante e veriifcato da questo Collegio.
Categoria C – Declaratoria.
Appartengono a questa declaratoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze tecniche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri dipendenti con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. Vi rientrano quelle di “Assistente tecnico”, a mente del quale “Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività, quali ad esempio indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza;
assiste il personale delle posizioni superiori nella progettazione e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione dei capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche”.
---§§ooo§§--- Per totale dovere motivazionale questa Corte, e ferma restando la già sottolineata prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, esaminate le dichiarazioni dei testimoni uditi in primo grado rileva che dalle stesse emerge: che (teste dal marzo 2003 il era stato incaricato dal Direttore generale di istituire Tes_1 Parte_1 l'archivio generale del presidio (che istituì, non essendo presente), recuperare vecchie scaffalature non più utilizzate, selezionare il materiale in faldoni numerati progressivamente il cui contenuto veniva riportato su registri cartacei e supporti magnetici per la successiva ricerca quando ne veniva fatta richiesta scritta da parte degli operatori sanitari;
fu assegnato a mansioni di fotocopista;
che (teste ) il svolse solo le attività di cui lo incaricava “ ”; Tes_2 Parte_1 Controparte_3 di non sapere chi gli dava le direttive e che le mansioni che svolgeva erano distribuzione pasti, sistemazione dell'archivio, e tale attività si protrasse per tre/quattro anni sino al 2010; che (teste ), dopo aver svolto le mansioni di infermiere e successivamente di amministratore Tes_3 presso il Distretto SS), conobbe il , che svolgeva insieme a lui mansioni di redazione del Parte_1 protocollo in entrata e in uscita della corrispondenza e degli atti amministrativi, consegna dei ricettari ai medici di Medicina Generale, compilazione dei relativi cedolini rimborso ticket agli utenti;
tali attività venivano disposte dal Direttore del Distretto;
che (teste dipendente de ” e successivamente de “ dal 1.1.1996 al Tes_4 CP_4 CP_3 Cont 2003) la chiedeva alla un numero di dipendenti che potessero essere occupati presso i CP_4 vari Distretti;
di non sapere quali mansioni svolgesse il , perché assegnato presso il Parte_1 Cont Cont servizio, era la nell'ambito dell'appalto a dare le direttive, e che quando la aveva necessità di lavoro straordinario, cambio di reparto dei lavoratori delle cooperative, ne faceva richiesta;
Cont che (teste dipendente dell' dal 1991) il – dal teste incontrato presso il Tes_5 Parte_1
Reparto di Medicina e Pediatria –svoleva presso tale reparto le mansioni di cui al punto 9 della narrativa (rifacimento dei letti dei pazienti, distribuzione dei pasti, accompagnamento di pazienti su sedia a rotelle o in barella presso gli ambulatori specialistici per visite di chirurgia, ostetricia, radiologia, e ciò a volte con l'ausilio di flebo;
ritiro dei farmaci dalla farmacia ospedaliera) ma non il trasporto le cartelle cliniche e/o i dati sensibili del paziente e del deposito dei medicinali;
successivamente l'appellante fu trasferito in archivio;
Cont che (teste dipendente della dal 1.6.1981 al 2018 con mansioni di ausiliaria socio- Tes_6 sanitaria) conosciuto l'appellante come collega, le mansioni disimpegnate da quest'ultimo erano quelle già riferite dal teste e riceveva disposizioni da primari, medici, caposala;
che Tes_5
l'istane svolgeva le mansioni già riferite dal teste;
poiché non c'era l'archivio generale de Tes_3 P.O. l'appellante ebbe l'incarico relativo, ed anche in quel periodo la teste ed il Parte_1 lavorarono insieme;
ha confermato le dichiarazioni rese dal teste Tes_1 che (teste , coordinatore d'Area prima per “ ” e poi per “ ” ) dal 2002 al Tes_7 CP_4 CP_3 2014) il era addetto al servizio di pulizia e a richiesta dell'ente movimentava Parte_1 documentazione, e tali mansioni ultime almeno una volta al mese;
a seguito delle richieste di modifiche la cooperativa dava disposizioni ai dipendenti interessati di cambiare reparti o svolgere il Cont lavoro come concordato con la In caso di disponibilità del lavoratore alla esecuzione del Cont lavoro, veniva fatturato e pagato dalla che (teste ): l'istante svolgeva mansioni di rifacimento dei letti dei pazienti, Tes_8 distribuzione dei pasti, accompagnamento di pazienti su sedia a rotelle o in barella presso gli ambulatori specialistici per visite di chirurgia, ostetricia, radiologia, e ciò a volte con l'ausilio di flebo e quasi sempre con le cartelle cliniche e/o i dati sensibili del paziente;
ritiro dei farmaci dalla farmacia ospedaliera e deposito degli stessi nella medicheria del reparto;
riceveva la direttive dal caposala, dal primario e dagli infermieri;
mansioni di redazione del protocollo in entrata e in uscita della corrispondenza e degli atti amministrativi, consegna dei ricettari ai medici di Medicina Generale firmati “per ricevuta” , e che dal 2003 al 2010 fu incaricato di istituire l'archivio, che fu poi smantellato e trasferito all'ex ospedale di Mottola, e tutti i faldoni vennero imballati dall'appellante e dalle signore e non avendo ricevuto alcuna disposizione: Pt_2 Tes_6 successivamente il nuovo Direttore Sanitario dr. ordinò all'istante di continuare a svolgere CP_6 l'attività di archivista.
---§§ooo§§---
Ciò necessariamente esposto, deve convenirsi con il Giudice di primo grado che, sia pure in maniera estremamente sintetica, ha asseverato che “i testi escussi hanno confermato che il ricorrente operava alle dipendenze della , osservando le direttive impartitegli dai CP_1 responsabili di questo Ente ed anche con mansioni aventi ad oggetto l'attività propria dell'Ente, quali la catalogazione e conservazione della documentazione”. Sia consentito comunque a questa Corte che, ove anche fosse ammissibile la domanda di accertamento dell'appellante di inquadramento nella declaratoria C livello VI Comparto Sanità, mancano i requisiti per tale inquadramento, atteso che la Categoria C richiede;
Appartengono a questa declaratoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze tecniche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri dipendenti con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. E per l' “Assistente tecnico”, questi “Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività, quali ad esempio indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza;
assiste il personale delle posizioni superiori nella progettazione e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione dei capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche”.
Ebbene, nulla di tutto questo è ravvisabile nelle mansioni disimpegnate dal , Parte_1
La domanda sarebbe comunque da rigettarsi.
---§§ooo§§---
La domanda, tendente ad ottenere (v. conclusioni in primo grado ed in appello) di accertare e dichiarare che l'appellante deve considerarsi lavoratore subordinato alle dipendenze della CP_1 con il profilo indicato, non può comunque trovare accoglimento, in tal senso condividendosi pienamente, da parte di questa Corte, quanto ritenuto dal Giudice di prime cure ai sensi dell'art.2126 comma 1 c.c., atteso il divieto di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni in violazione dell'art. 97 ultimo comma Cost. Da ciò deriva che neppure può trovare accoglimento la domanda, anche a titolo di risarcimento del danno, di condanna della al pagamento di differenze retributive e TFR a far data dal CP_1
20.6.1998. E' corretta a giudizio di questa Corte, e già ritenuta dal Giudice di primo grado, la sussistenza della prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi ribadita nella comparsa di costituzione della , che testualmente si rileva che: CP_1
1.L'art 2934 C.C. comma 4. dispone :“ tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi è soggetto a prescrizione quinquennale”, e per pacifica dottrina e giurisprudenza, i crediti da lavori, rientranti nella suddetta categoria, sono assoggettati alla prescrizione estintiva breve quinquennale;
2.l' appellante è stato assunto dalla (successivamente (successivamente fusasi Controparte_7 per incorporazione alla oggi il 20.06.1998 e si è dimesso Controparte_3 CP_2 il 29.06.2010.
Dalla data di dimissione sino al data di proposizione del ricorso introduttivo di giudizio, il
, per mezzo del legale di fiducia, ha inviato, esclusivamente, alla soc. Parte_1 Controparte_3
la nota del 25.02.2014 nella quale genericamente e in maniera non esaustiva, rivendicava
[...] differenze retributive nei confronti della in solido con la società esponente, per un periodo, Pt_3 ore e importi non specificati.
Evidentemente tale nota non può considerarsi interruttiva della prescrizione del diritto, in quanto, priva degli elementi necessari per essere considerata idonea ad interrompere la prescrizione.
3.Altrettanto non condivisibile, a giudizio di questa Corte, è la domanda subordinata di condanna de
“ al pagamento delle differenze retributive, TFR e contributive, nella misura da Controparte_3 accertarsi mediante apposita CTU: le differenze retributive richieste (ferma la già rilevata prescrizione quinquennale) riguardano evidentemente il profilo richiesto presso la , non CP_1 avendo l'appellante dichiarato che, per il profilo rivestito presso “ , non abbia CP_3 ricevuto la retribuzione da contratto applicato. 4.Censura inoltre l'appellante la omessa pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla domanda ulteriormente gradata di corresponsione in proprio favore di un indennizzo commisurato all'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. oltre interessi legali e danno da svalutazione. Con riguardo a tale azione, rileva la Corte la mancanza di elementi (stante a monte la mancanza di allegazioni sul punto incombenti alla parte attrice) da cui desumere l'effettiva sussidiarietà dell'azione nel caso concreto.
“In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (Cassazione civile sez. III, 14/05/2025, n.12943). Per tutti tali motivi l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e parzialmente distratte come da dispositivo, gravano sull'appellante ed in favore degli appellati.
Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati della spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.210,00 in favore di ciascuno degli appellati, con distrazione in favore dell'avv. ES IS (ASL) dichiaratosi anticipante, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 22 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
dr. Annamaria Lastella Presidente relatore dr. Monica Sgarro Consigliere dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “lavoro subordinato_inquadramento -differenze retributive”,
tra
rappr. e dif. da avv. Adriano De Franco Appellante Parte_1
contro in persona del Direttore generale p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
ES IS
nonchè
(già , in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 Controparte_3 rappr. e dif. da avv. Giovanni Matarrese Appellati
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 1 luglio 2022 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 30 giugno 2022 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda del ricorrente il quale, previo accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della dal giugno 1998 al giugno 2020 con CP_1 inquadramento di assistente amministrativo categoria C livello VI, e sebbene fosse formalmente assunto dalla Cooperativa “ ”, poi incorporata ne “ e in CP_4 Controparte_3 Cont
con mansioni di pulitore, la fosse condannata a pagargli le differenze CP_2 retributive dovutegli;
in via subordinata chiedeva il pagamento delle sopra dette differenze retributive da parte della cooperativa convenuta.
Si sono costituiti in questa sede di gravame gli appellati e . CP_1 CP_2 La causa, all'udienza del 22 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§§ooo§§§---
Censura in primis parte appellante il punto di sentenza in cui il Giudice di prime cure - dopo aver dato atto che dalla istruttoria svolta, è emerso che i testi escussi hanno confermato che “il
operava alle dipendenze della , osservando le direttive impartitegli da Parte_1 CP_1 responsabili di questo ente , ed anche mansioni aventi ad oggetto l'attività propria dell'ente, quali la catalogazione e conservazione di documentazione” - statuisce che tuttavia la domanda proposta Cont nei confronti della non può trovare accoglimento in quanto: 1) va valutata ai sensi dell'art.2126 comma 1 c.c., atteso il divieto di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni in violazione dell'art. 97 ultimo comma Cost. e per tale ragione attratta nella prescrizione quinquennale;
2) è stato omesso ogni riferimento ai parametri cui commisurare le eventuali differenze retributive: parte ricorrente si è limitata ad indicare un profilo professionale semplicemente denominandolo (Assistente amministrativo categoria C livello VI), omettendo del tutto di descriverlo nel suo contenuto professionale e nelle mansioni ad esso riferibili, al fine di consentire la comparazione tra mansioni svolte ed inquadramento, come richiesto dalla Suprema
Corte con sent. n. 30580 del 2019, secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto i risultati di tali due indagini”.
A conforto della detta doglianza l'appellante eccepisce la omessa ed erronea valutazione delle domande del ricorso di primo grado in relazione alle risultanze della prova testimoniale ed alla documentazione prodotta in ordine allo svolgimento delle mansioni espletate – motivazione insufficiente e contraddittoria.
Ora, rileva questa Corte, dalla disamina del ricorso di primo grado in primo luogo, che il ricorrente ivi rappresenta di essere inquadrato presso “ , ai sensi dell'art. 10 parte 8 II livello Controparte_3
CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia, ai sensi della seguente declaratoria contrattuale
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione, mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici, e tra i profili professionali rientra il pulitore.
Esponeva testualmente l'appellante, in ricorso di primo grado, che le mansioni cui era addetto presso il Reparto di Medicina e Pediatria dell'Ospedale di erano: rifacimento dei letti dei CP_5 pazienti, distribuzione dei pasti, accompagnamento di pazienti su sedia a rotelle o in barella presso gli ambulatori specialistici per visite di chirurgia, ostetricia, radiologia, e ciò a volte con l'ausilio di flebo e quasi sempre con le cartelle cliniche e/o i dati sensibili del paziente;
ritiro dei farmaci dalla farmacia ospedaliera e deposito degli stessi nella medicheria del reparto: e tali mansioni sono in verità di “ausiliario socio-sanitario”: categoria non richiesta dall'appellante, e che può rientrare nelle mansioni/competenze, note, di altre figure di cui non è stato chiesto il riconoscimento e che richiedono specifiche competenze.
Come si è detto in principio, uno dei vizi della domanda rilevati dal Giudice di primo grado era la omessa allegazione dei conteggi di parte e la mancata indicazione del contenuto della declaratoria di cui si invocava il riconoscimento, solo indicata ma mai riportata e comparata con le mansioni di fatto svolte dall'appellante. E' accaduto tuttavia che, in sede di ricorso in appello ed allegati, sono stati depositati dall'appellante i propri conteggi, e sono state indicate le mansioni rientranti nella declaratoria rivendicata negli allegati (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità 2008/2011).
Dà atto questa Corte, in relazione a tale integrazione di allegazione, dei principi statuiti fra le altre da Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, n.10878, secondo cui in base al potere-dovere di integrazione probatoria del giudice nel rito del lavoro, il giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria, ex officio, con l'acquisizione della documentazione offerta contestualmente con l'atto di impugnazione sulla base di allegazione effettuata già in primo grado, laddove tale documentazione sia indispensabile per provare i fatti costitutivi, motivando sulla decisività delle produzioni;
con applicazione dell'affermato principio anche in riferimento alle prove orali.
Ciò necessariamente precisato, segue quanto allegato dall'appellante e veriifcato da questo Collegio.
Categoria C – Declaratoria.
Appartengono a questa declaratoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze tecniche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri dipendenti con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. Vi rientrano quelle di “Assistente tecnico”, a mente del quale “Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività, quali ad esempio indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza;
assiste il personale delle posizioni superiori nella progettazione e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione dei capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche”.
---§§ooo§§--- Per totale dovere motivazionale questa Corte, e ferma restando la già sottolineata prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, esaminate le dichiarazioni dei testimoni uditi in primo grado rileva che dalle stesse emerge: che (teste dal marzo 2003 il era stato incaricato dal Direttore generale di istituire Tes_1 Parte_1 l'archivio generale del presidio (che istituì, non essendo presente), recuperare vecchie scaffalature non più utilizzate, selezionare il materiale in faldoni numerati progressivamente il cui contenuto veniva riportato su registri cartacei e supporti magnetici per la successiva ricerca quando ne veniva fatta richiesta scritta da parte degli operatori sanitari;
fu assegnato a mansioni di fotocopista;
che (teste ) il svolse solo le attività di cui lo incaricava “ ”; Tes_2 Parte_1 Controparte_3 di non sapere chi gli dava le direttive e che le mansioni che svolgeva erano distribuzione pasti, sistemazione dell'archivio, e tale attività si protrasse per tre/quattro anni sino al 2010; che (teste ), dopo aver svolto le mansioni di infermiere e successivamente di amministratore Tes_3 presso il Distretto SS), conobbe il , che svolgeva insieme a lui mansioni di redazione del Parte_1 protocollo in entrata e in uscita della corrispondenza e degli atti amministrativi, consegna dei ricettari ai medici di Medicina Generale, compilazione dei relativi cedolini rimborso ticket agli utenti;
tali attività venivano disposte dal Direttore del Distretto;
che (teste dipendente de ” e successivamente de “ dal 1.1.1996 al Tes_4 CP_4 CP_3 Cont 2003) la chiedeva alla un numero di dipendenti che potessero essere occupati presso i CP_4 vari Distretti;
di non sapere quali mansioni svolgesse il , perché assegnato presso il Parte_1 Cont Cont servizio, era la nell'ambito dell'appalto a dare le direttive, e che quando la aveva necessità di lavoro straordinario, cambio di reparto dei lavoratori delle cooperative, ne faceva richiesta;
Cont che (teste dipendente dell' dal 1991) il – dal teste incontrato presso il Tes_5 Parte_1
Reparto di Medicina e Pediatria –svoleva presso tale reparto le mansioni di cui al punto 9 della narrativa (rifacimento dei letti dei pazienti, distribuzione dei pasti, accompagnamento di pazienti su sedia a rotelle o in barella presso gli ambulatori specialistici per visite di chirurgia, ostetricia, radiologia, e ciò a volte con l'ausilio di flebo;
ritiro dei farmaci dalla farmacia ospedaliera) ma non il trasporto le cartelle cliniche e/o i dati sensibili del paziente e del deposito dei medicinali;
successivamente l'appellante fu trasferito in archivio;
Cont che (teste dipendente della dal 1.6.1981 al 2018 con mansioni di ausiliaria socio- Tes_6 sanitaria) conosciuto l'appellante come collega, le mansioni disimpegnate da quest'ultimo erano quelle già riferite dal teste e riceveva disposizioni da primari, medici, caposala;
che Tes_5
l'istane svolgeva le mansioni già riferite dal teste;
poiché non c'era l'archivio generale de Tes_3 P.O. l'appellante ebbe l'incarico relativo, ed anche in quel periodo la teste ed il Parte_1 lavorarono insieme;
ha confermato le dichiarazioni rese dal teste Tes_1 che (teste , coordinatore d'Area prima per “ ” e poi per “ ” ) dal 2002 al Tes_7 CP_4 CP_3 2014) il era addetto al servizio di pulizia e a richiesta dell'ente movimentava Parte_1 documentazione, e tali mansioni ultime almeno una volta al mese;
a seguito delle richieste di modifiche la cooperativa dava disposizioni ai dipendenti interessati di cambiare reparti o svolgere il Cont lavoro come concordato con la In caso di disponibilità del lavoratore alla esecuzione del Cont lavoro, veniva fatturato e pagato dalla che (teste ): l'istante svolgeva mansioni di rifacimento dei letti dei pazienti, Tes_8 distribuzione dei pasti, accompagnamento di pazienti su sedia a rotelle o in barella presso gli ambulatori specialistici per visite di chirurgia, ostetricia, radiologia, e ciò a volte con l'ausilio di flebo e quasi sempre con le cartelle cliniche e/o i dati sensibili del paziente;
ritiro dei farmaci dalla farmacia ospedaliera e deposito degli stessi nella medicheria del reparto;
riceveva la direttive dal caposala, dal primario e dagli infermieri;
mansioni di redazione del protocollo in entrata e in uscita della corrispondenza e degli atti amministrativi, consegna dei ricettari ai medici di Medicina Generale firmati “per ricevuta” , e che dal 2003 al 2010 fu incaricato di istituire l'archivio, che fu poi smantellato e trasferito all'ex ospedale di Mottola, e tutti i faldoni vennero imballati dall'appellante e dalle signore e non avendo ricevuto alcuna disposizione: Pt_2 Tes_6 successivamente il nuovo Direttore Sanitario dr. ordinò all'istante di continuare a svolgere CP_6 l'attività di archivista.
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Ciò necessariamente esposto, deve convenirsi con il Giudice di primo grado che, sia pure in maniera estremamente sintetica, ha asseverato che “i testi escussi hanno confermato che il ricorrente operava alle dipendenze della , osservando le direttive impartitegli dai CP_1 responsabili di questo Ente ed anche con mansioni aventi ad oggetto l'attività propria dell'Ente, quali la catalogazione e conservazione della documentazione”. Sia consentito comunque a questa Corte che, ove anche fosse ammissibile la domanda di accertamento dell'appellante di inquadramento nella declaratoria C livello VI Comparto Sanità, mancano i requisiti per tale inquadramento, atteso che la Categoria C richiede;
Appartengono a questa declaratoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze tecniche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri dipendenti con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. E per l' “Assistente tecnico”, questi “Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività, quali ad esempio indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza;
assiste il personale delle posizioni superiori nella progettazione e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione dei capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche”.
Ebbene, nulla di tutto questo è ravvisabile nelle mansioni disimpegnate dal , Parte_1
La domanda sarebbe comunque da rigettarsi.
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La domanda, tendente ad ottenere (v. conclusioni in primo grado ed in appello) di accertare e dichiarare che l'appellante deve considerarsi lavoratore subordinato alle dipendenze della CP_1 con il profilo indicato, non può comunque trovare accoglimento, in tal senso condividendosi pienamente, da parte di questa Corte, quanto ritenuto dal Giudice di prime cure ai sensi dell'art.2126 comma 1 c.c., atteso il divieto di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni in violazione dell'art. 97 ultimo comma Cost. Da ciò deriva che neppure può trovare accoglimento la domanda, anche a titolo di risarcimento del danno, di condanna della al pagamento di differenze retributive e TFR a far data dal CP_1
20.6.1998. E' corretta a giudizio di questa Corte, e già ritenuta dal Giudice di primo grado, la sussistenza della prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi ribadita nella comparsa di costituzione della , che testualmente si rileva che: CP_1
1.L'art 2934 C.C. comma 4. dispone :“ tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi è soggetto a prescrizione quinquennale”, e per pacifica dottrina e giurisprudenza, i crediti da lavori, rientranti nella suddetta categoria, sono assoggettati alla prescrizione estintiva breve quinquennale;
2.l' appellante è stato assunto dalla (successivamente (successivamente fusasi Controparte_7 per incorporazione alla oggi il 20.06.1998 e si è dimesso Controparte_3 CP_2 il 29.06.2010.
Dalla data di dimissione sino al data di proposizione del ricorso introduttivo di giudizio, il
, per mezzo del legale di fiducia, ha inviato, esclusivamente, alla soc. Parte_1 Controparte_3
la nota del 25.02.2014 nella quale genericamente e in maniera non esaustiva, rivendicava
[...] differenze retributive nei confronti della in solido con la società esponente, per un periodo, Pt_3 ore e importi non specificati.
Evidentemente tale nota non può considerarsi interruttiva della prescrizione del diritto, in quanto, priva degli elementi necessari per essere considerata idonea ad interrompere la prescrizione.
3.Altrettanto non condivisibile, a giudizio di questa Corte, è la domanda subordinata di condanna de
“ al pagamento delle differenze retributive, TFR e contributive, nella misura da Controparte_3 accertarsi mediante apposita CTU: le differenze retributive richieste (ferma la già rilevata prescrizione quinquennale) riguardano evidentemente il profilo richiesto presso la , non CP_1 avendo l'appellante dichiarato che, per il profilo rivestito presso “ , non abbia CP_3 ricevuto la retribuzione da contratto applicato. 4.Censura inoltre l'appellante la omessa pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla domanda ulteriormente gradata di corresponsione in proprio favore di un indennizzo commisurato all'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. oltre interessi legali e danno da svalutazione. Con riguardo a tale azione, rileva la Corte la mancanza di elementi (stante a monte la mancanza di allegazioni sul punto incombenti alla parte attrice) da cui desumere l'effettiva sussidiarietà dell'azione nel caso concreto.
“In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (Cassazione civile sez. III, 14/05/2025, n.12943). Per tutti tali motivi l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e parzialmente distratte come da dispositivo, gravano sull'appellante ed in favore degli appellati.
Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati della spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.210,00 in favore di ciascuno degli appellati, con distrazione in favore dell'avv. ES IS (ASL) dichiaratosi anticipante, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 22 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella