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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/12/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1013 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. , C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, , C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
C.F. , , C.F. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
, C.F. , , C.F. ,
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
C.F. , rappresentati e difesi dagli Avvocati Parte_11 C.F._11
AN DE e LI TI
ATTORI contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato TANIA Controparte_1 C.F._12
MELOTTI
IL TETTO DEL MONDO S.R.L.S., P. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato ELISA BALDACCINI
AT PILATI, C.F. C.F. , C.F._13 Parte_12 C.F._14
C.F. , C.F. Parte_13 C.F._15 Parte_14
, , C.F. , C.F._16 Parte_15 C.F._17 [...]
, C.F. , C.F. Pt_16 C.F._18 CP_2 C.F._19
1 , C.F. ), , C.F. CP_3 C.F._20 Controparte_4
, rappresentati e difesi dall'Avvocato MATTIA VERNA C.F._21
CONVENUTI
OGGETTO: impugnazione di delibera condominiale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: gli attori e il convenuto come nelle Controparte_5 rispettive memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.; come in foglio depositato Controparte_1 telematicamente il 13/05/2025; gli altri convenuti difesi dall'Avvocato Mattia Verna come in foglio depositato telematicamente il 12/09/2023.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. In data 14/02/2022, gli attori hanno impugnato la delibera del 20/01/2022 di nomina de Il Tetto del
Mondo Srls quale Amministratore del Condominio Riviera di Modena, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 1137 c.c.
2. Con ordinanza del 19/04/2022: a) è stata sospesa l'efficacia della delibera impugnata;
b) gli attori sono stati invitati a dare corso a mediazione (invito da essi raccolto); c) è stata proposta alle parti una possibile conciliazione della lite.
3. La materia del contendere è in seguito cessata, poiché gli effetti della delibera impugnata sono venuti meno per accordo intervenuto tra le parti. Della circostanza, di cui hanno dato atto tutti i contendenti, il Tribunale prende atto, così come viene recepito il relativo accordo di compensazione integrale delle spese di lite, cui non ha preso parte la sola Controparte_1
4. Occorre ora dunque unicamente ripartire le spese di lite tra gli attori e la suddetta convenuta secondo il noto principio della soccombenza virtuale, in base al quale la fondatezza della domanda deve essere valutata al momento della notifica dell'atto introduttivo (cfr. tra le tante Cass.,
19/10/2018, n. 23537).
5. Ciò premesso, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla CP_6 convenuta, essendo l'Amministratore del condominio il solo legittimato passivo nel giudizio, quale quello in esame, di impugnazione di delibera assembleare e dovendosi escludere litisconsorzio necessario dei singoli condomini che, al più, possono, ma non certamente devono, intervenire (cfr. ex multis Cass. 04/02/2021, n. 2636).
Tale consolidato principio non è derogato dall'essere stata la relativa riunione autoconvocata dai condomini ex art. 66 disp. att. c.c., a maggior ragione nel caso di specie in cui l'Amministratore del
Condominio è sempre stato presente e individuabile.
2 6. Le spese di lite sono pertanto poste a carico degli attori ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e spese di registrazione della sentenza, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna gli attori a rifondere le spese di lite alla condomina convenuta liquidate Controparte_1 in euro 4.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA,
22% per IVA, oltre spese di registrazione della sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le ulteriori parti in causa.
Modena, 03/12/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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