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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Modifica delle
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno condizioni di
19/02/2025, nelle persone dei magistrati: divorzio dott. Riccardo Greco Presidente rel. (contenzioso) dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1711/2023 R.G., sulla domanda proposta da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato PAPADIA FRANCESCO V., C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato PALAZZO ANTONIO, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 novembre 2023, chiedeva la Parte_1
modifica dei suoi obblighi economici assunti in sede di pronuncia di divorzio dal coniuge Controparte_1
In particolare, deduceva che il figlio era passato a vivere con lui e Persona_1
assumeva inoltre che le sue capacità di spesa erano peggiorate sia per la contrazione dei suoi guadagni che per la nascita di un'altra figlia. Così chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento da lui dovuto alla per il figlio CP Persona_1 dalla data di ripresa della convivenza con lui, restando fermo l'obbligo reciproco di provvedere ciascuno ai bisogni del figlio convivente, in modo da persistere a suo carico il mantenimento del solo e a carico della il mantenimento del Persona_1 CP
secondogenito, , stante la convivenza con lei. Persona_2
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva la la quale, attribuito CP
all' un continuato inadempimento delle sue obbligazioni, che aveva Parte_1
comportato l'esercizio di un'azione esecutiva per la riscossione dei crediti maturati, contestava la data d'inizio della convivenza del figlio con il padre, Persona_1
aderiva alle conclusioni dell circa la modifica degli accordi di divorzio con Parte_1
l'attribuzione a ciascuno di loro del mantenimento del figlio convivente, disciplinando in tal senso l'affidamento secondo il regime condiviso e il collocamento della prole, chiedeva la restituzione di una somma che ella aveva speso per il primogenito quando già conviveva con il padre, e chiedeva non di meno un accertamento fiscale a carico del ricorrente, in ragione dell'inadempimento maturato sulle obbligazioni antecedenti.
All'esito della prima udienza che vedeva le parti ribadire le rispettive posizioni, si procedeva all'ascolto dei figli della coppia e poi veniva assunto il giuramento decisorio deferito all Parte_1
Esaurita così la trattazione della causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e in esito al deposito delle memorie conclusive, la causa veniva rimessa a sentenza il 31 gennaio 2025, con celebrazione dell'udienza a trattazione scritta.
Il P.M. ha concluso come da nota del 4 febbraio 2025.
Osserva il Collegio che sia il ricorrente che la resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno modificato in parte le loro domande. In particolare,
l' ha esteso le sue richieste a una reciprocità degli apporti verso i due figli, Parte_1
mediante una comparizione degli esborsi necessari tanto per l'uno che per l'altro, con un calcolo fatto a suo vantaggio, in dipendenza dei maggiori costi universitari che egli sostiene di dover affrontare per e specificando, ancora, la data della Persona_1
revoca del suo obbligo di contribuzione dal giugno 2021. La invece, le ha modificate volendo che si disponga a suo carico la CP
contribuzione di mantenimento del figlio e a carico dell Persona_1 Parte_1
quella a favore del figlio , senza tuttavia specificare l'importo, e con Persona_2
l'aggiunta delle spese straordinarie in misura pari fra loro genitori. Ha poi ripetuto la richiesta di restituzione di euro 1.807,42 e quella istruttoria diretta al controllo delle disponibilità economiche dell a mezzo della P.T.. Parte_1
Ancora più tardi, con la comparsa conclusionale, l'NI ha ulteriormente aggiunto la richiesta di attribuzione dell'assegno unico universale in una somma ripartita con la e rapportata alla convivenza con l'uno o l'altro figlio. CP
Così concluse le difese di parte, va richiamato il disposto dell'art. 473bis n. 19
c.p.c., che rinnovando le preclusioni di cui all'art. 473bis n. 17 c.p.c., ne esenta le domande relative ai figli minori, e fino al momento delle precisazioni delle conclusioni, anche quelle riferite ai contributi economici in favore della prole maggiorenne non economicamente autonoma se ricorrono “mutamenti nelle circostanze”.
Nulla quaestio, dunque, rispetto alle modifiche che le parti hanno apportato alle loro conclusioni relativamente ad , che è ancora minorenne;
Persona_2
diversamente da quanto può disporsi con riguardo a che ora è Persona_1
maggiorenne. Peraltro, ai sensi dell'art. 473bis n. 2 c.p.c., rispetto al figlio minorenne il giudice può sempre “adottare i provvedimenti opportuni” senza essere vincolato alle domande di parte, mentre per il maggiorenne è vincolato dalla necessaria corrispondenza fra “il richiesto e il pronunciato” ai sensi dell'art. 112 c.p.c..
Considerando, quindi, la domanda iniziale riferita a l' Persona_1 Parte_1
ha chiesto la revoca dell'assegno che costituiva il suo obbligo verso la e CP
solo in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che la resistente sia chiamata a contribuire alle spese del loro primogenito (“la madre corrisponderebbe l'assegno di mantenimento al padre per il figlio ”,..“differenziandone l'importo”). La Persona_1
novità intervenuta a giustificare la diversa domanda, è l'inizio della frequentazione universitaria a Genova e cioè un fatto obiettivamente sopraggiunto e tale da consentire conclusioni aggiuntive. Di fatto, la stessa si dichiara disposta a contribuire, CP così come assicurato nelle sue note di precisazione delle conclusioni, salvo osservare, come meglio ha esposto nelle successive difese, che l si sottrae pure dal Parte_1
sostenere il figlio all'università, omettendo finanche di pagare le tasse di iscrizione. In qualunque modo, però, possano intendersi le deduzioni della comparsa conclusionale della eventualmente dirette a sanzionare comportamenti omissivi CP
dell con la previsione di obblighi di mantenimento diversi dal Parte_1
mantenimento diretto di non possono influire sulla domanda giudiziale Persona_1
fissata in sede di precisazione delle conclusioni perché tardive a questo effetto.
C'è di più, che pure le domande corrette dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, non adducono in effetti un vero mutamento delle istanze originarie perché, indeterminate nel quantum con riferimento a non si sottraggono Persona_1
adducono un domanda scrutinabile dal giudice in applicazione del principio di corrispondenza di cui al citato art. 112 c.p.c..
Conclusivamente, l'unica domanda a cui può accedere il collegio con riguardo a
è la revoca dell'assegno di mantenimento che era stato stabilito a suo Persona_1
carico in sede di divorzio mediante il relativo pagamento alla CP
In istruttoria, sia con l'ascolto del ragazzo, che con il giuramento decisorio si è chiarito che ha preso a vivere con il padre in modo stabile dal settembre Persona_1
2021, e tuttavia la domanda non può avere effetto retroattivo rispetto all'introduzione del giudizio, di modo che la revoca dell'obbligo deve fissarsi a decorrere dalla mensilità di dicembre 2023, perché immediatamente successiva al deposito del ricorso.
Si ha come corollario che la domanda restitutoria della è infondata, CP
perché mantenendo il diritto all'assegno, aveva ella il dovere di pagare le spese per alla data in cui le ha sopportate. Persona_1
Quanto al riparto delle spese conseguenti al mutamento della condizione del ragazzo, ora studente fuori sede, nulla può disporsi senza una precisa domanda che sia formulata con riferimento a una somma determinata in termini pecuniari, perché contrasterebbe con la corrispondenza fra chiesto e pronunciato. E occorrerà eventualmente nel futuro, anche con riferimento alla possibilità di un ulteriore spostamento di sede di da Genova all'Università di Torino, che sia Persona_1
formulata una nuova domanda da parte di chi vi avrà interesse, con le dovute motivazioni. Va accolta invece, la domanda precisata dalla con riguardo alle CP
spese straordinarie che vanno in effetti ripartite fra i due genitori in ragione del 50% ciascuno, rimettendo alla classificazione delle linee guida del CNF la loro determinazione e ricorrenza.
Quanto al figlio minorenne , qualsiasi siano le domande delle parti, Persona_2
il giudice ha, come detto, un potere autonomo di determinazione dell'obbligo.
Per lui va stabilito sia il regime dell'affidamento, che del collocamento. Le parti concordano su entrambi i punti, riconoscendo il ricorrere dei presupposti per l'affidamento condiviso e per il collocamento con la madre, pur con domicilio presso Cont la zia materna . Parte_2
D'altra parte, il minore, in sede di ascolto, ha espresso in modo chiaro di avere come riferimenti familiari la madre e la zia e di voler vivere con quest'ultima, Pt_2
in attesa di andare anche lui all'Università, preferibilmente a Torino, così da ricongiungersi con la madre. Tenuto conto dell'età prossima ai diciotto anni e delle dinamiche relazionali con il padre di cui ha dato conto in sede di ascolto, gli incontri fra loro possono essere affidati a una libera regolamentazione.
A favore di va così stabilito il mantenimento diretto della madre e Persona_2
confermato l'obbligo di contribuzione a carico del padre.
Rispetto all'ammontare dell'obbligo paterno, deve ancora disattendersi la richiesta di indagini di P.T. ripetuta in tutte le difese dalla sulla base CP
dell'osservazione già espressa con l'ordinanza del 17 febbraio 2024, a mente della quale la richiesta non è pertinente con il contenuto decisorio del presente giudizio in quanto riferita “alla conoscenza delle disponibilità del ricorrente nel tempo in cui egli ha accumulato la debitoria oggetto di precetto”, e quindi con riferimento al passato e per un debito di cui la ha già un titolo esecutivo, che di fatto lei ha già CP
attivato. Con riguardo ai temi qui contesi, comunque va rilevato che la CP
ugualmente non ha mai quantificato la richiesta di assegno per il loro secondogenito, e quindi ha fatto mancare alla discussione una propria valutazione della possidenza dell e del giusto contributo a lui imputabile in base al suo reddito, mentre Parte_1
c'è già un dato di partenza ed è l'accordo di divorzio, che costituisce un elemento certo sia della possibilità di spesa dell in quanto da lui accettato, sia della Parte_1
corrispondenza ai bisogni di accudimento, in quanto valutato adeguato dalla CP
Questo importo, fissato all'epoca in euro 300,00 (quale metà della cifra totale di euro 600,00 per i due figli) deve però essere ridimensionato considerando la nascita della ultimogenita dell' e del maggior esborso che l' dovrà Parte_1 Parte_1
affrontare per il mantenimento del figlio all'università. Persona_1
Trattandosi di figlio minore, il contributo dell non potrà comunque Parte_1
mai essere inferiore a un assegno alimentare, che per età e bisogni di crescita di R_
, deve essere fissato in euro 200,00 mensili oltre aggiornamento annuale Istat.
[...]
Ciò non toglie che ove dovessero mutare le esigenze del ragazzo, eventualmente con il suo percorso universitario, o risolversi in meglio le condizioni dell' Parte_1
in caso di omissione del mantenimento diretto del figlio si Persona_1
verificherebbero circostanze nuove suscettibile di altra domanda di modifica.
Da ultimo, in coerenza con il riferimento genitoriale che ha ciascuno dei due figli, all' va attribuito la quota di assegno unico universale riferibile a Parte_1 [...]
e alla la quota di assegno unico universale riferibile ad PE CP R_
.
[...]
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle conclusioni non immediatamente definite dalle parti e più volte corrette, risulta consentita la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 27/11/2023 da e Parte_1 CP
, ogni altra istanza rigettata, così provvede:
[...] 1) Affida il minore in forma condivisa a entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento privilegiato presso la madre e domicilio presso la zia Parte_3
autorizzando incontri liberi con il padre;
[...]
2) Revoca, a decorrere dalla mensilità di dicembre 2023, l'obbligo di contribuzione stabilito a carico di in sede di divorzio e Parte_1
a favore di , per il mantenimento del figlio , Controparte_1 Persona_1
disponendo che egli vi provveda direttamente fino al raggiungimento dell'autonomia economica del medesimo;
3) conferma l'obbligo a carico di del pagamento a favore Parte_1
di del mantenimento del figlio riducendo Controparte_1 Persona_2
l'importo a euro 200,00 mensili a decorrere dalla mensilità di dicembre 2023, oltre aggiornamento annuali secondo indici Istat;
4) dispone la ripartizione fra e Parte_1 Controparte_1
dell'assegno unico universale riferito ai figli, nei termini di cui in motivazione;
5) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 19/02/2025 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco