Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3441/2022 R.G. promossa da:
C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Paternò, via Presidente Einaudi n. 33, in persona del Curatore Avv. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Vincenza Bonaviri (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Via C.F._1
G. D'Annunzio n. 15, è elettivamente domiciliata.
ATTRICE
Contro
, nata a [...] lo [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Palumbo (C.F. presso il cui studio C.F._3 in Paternò, Via Circumvallazione n. 525, è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15.07.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale
[...] al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice CP_1 adito: revocare e dichiarare inefficace nei confronti di parte attrice l'atto pubblico di compravendita del 4 aprile 2019, in notaio , Rep. N. 89769 e n. 18032 Racc, con il quale il signor Persona_1
, nato a [...] il [...], quale Amministratore Unico e legale Controparte_2 rappresentante della società e socio unico (all.to n. 2 visura della società) Parte_1 vendeva alla signora , nata a [...] il 1° agosto 1999, residente in [...]
(CT), via Vincenzo Monti, 56, C.F. , la piena proprietà del seguente CodiceFiscale_4 immobile: - Tratto di terreno rustico sito in agro di Belpasso, contrada Palazzolo, ricedente in zona agricola dell'estensione catastale di are ventuno e centiare sei (are 21.06), confinante nel suo insieme: a nord ed est con proprietà ; a sud con proprietà delle sorelle , e Per_2 Persona_3 Per_4
, ad ovest con asse della rasola comune di accesso cui segue proprietà dei coniugi e Per_5 Pt_3
(particella 372). In catasto Terreni del Comune di Belpasso, al foglio 52, particella 373, di Ha Pt_4
00.17.77, ed in parte al catasto Fabbricati di Belpasso foglio 52, particella 378- Contrada Palazzolo s.n.- P.T.- area urbana di mq 329. condannare la signora , alla consegna del Controparte_1 bene di cui al suddetto atto;
Condannare la convenuta al pagamento dei frutti civili dalla data revocatoria all'effettiva consegna;
per l'effetto, ordinarsi al Signor Conservatore dei R.RI.I. di Catania di annotare la declaratoria di nullità o di inefficacia a margine del contratto sopra indicato Con vittoria di spese e compensi.”.
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Rep. N. 89769 e n. 18032 Racc., , quale amministratore unico e legale
[...] Controparte_2 rappresentante e socio unico della vendeva a -nipote Parte_1 Controparte_1 dell'Amministratore unico- la piena proprietà dell'immobile sito in agro Belpasso, costituito da un terreno ricedente in zona agricola dell'estensione catastale di are ventuno e centiare sei (are 21.06). Il prezzo era stato convenuto tra le parti a corpo in € 5.000,00 ed era stato corrisposto a mezzo assegno di c/c data n. 0231687152-8 della , emesso nella stessa data con la clausola “Non CP_3 Trasferibile”, di cui tuttavia non risultava l'avvenuto incasso nei conti correnti intestati alla società. La curatela osservava, quindi, che successivamente con sentenza del 28 gennaio 2021, pubblicata in data 29 gennaio 2021, il Tribunale di Catania, sez. Fallimentare, aveva dichiarato il la quale era risultata priva di altri beni in quanto l'unico cespite Controparte_4 era costituito dall'anzidetto immobile venduto prima della dichiarazione di fallimento. Ciò a fronte di un ammontare di debiti accertati superiori a € 380.000,00. Sicché, stante quanto sopra nonché l'assenza di corrispettivo per la citata vendita poiché l'assegno di c/c di cui sopra non risultava negoziato, la Curatela riteneva che l'atto di trasferimento del bene immobile dovesse qualificarsi a titolo gratuito. Pertanto, deduceva l'esistenza tanto dell'elemento oggettivo del danno delle ragioni dei creditori sociali che di quello soggettivo della scientia damni per il debitore e per il terzo e, dunque, dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. La costituitasi in giudizio con comparsa del 13.09.2022, confutava le avverse censure CP_1 eccependo l'inammissibilità della proposta azione per la nullità assoluta dell'atto di compravendita avendo avuto ad oggetto un terreno con fabbricato urbano senza che nell'atto fosse stata fatta alcuna menzione circa la relativa concessione edilizia o una sua eventuale sanatoria, con conseguente nullità dell'atto stesso e ciò in quanto il fabbricato era privo di qualsiasi permesso a costruire o sanatoria e, quindi, del tutto abusivo. Lamentava, inoltre, l'assoluta carenza di interesse ad agire della Curatela, data la natura del bene e lo stato di incommerciabilità dello stesso alla luce della assoluta non sanabile natura di costruzione abusiva per come in atti eccepito e rilevato, poiché nessuna utilità poteva derivarne ai creditori dal recupero di un bene che non aveva alcun valore commerciale non essendo trasferibile ad alcuno. Conseguentemente, chiedeva “il rigetto della domanda attorea per le ragioni di diritto sopra spiegate, con ogni conseguenza in ordine alle spese competenze ed onorario di giudizio.”. Alla prima udienza venivano, quindi, concessi alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183 c.p.c., rinviandosi al 06.02.2023. Depositate le relative memorie ex art. 183 c.p.c., l'attrice precisava le proprie conclusioni insistendo in quelle già formulate nell'atto di citazione e, dunque, nella revocatoria dell'atto di compravendita, chiedendo in subordine, qualora fosse stata ritenuta la nullità dell'atto, la condanna alla restituzione dell'immobile in favore della Curatela, oltre il risarcimento del danno per la detenzione senza titolo. Istruita la causa a mezzo di CTU al fine di determinare “il valore dell'immobile oggetto di causa al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita;
i frutti civili dell'immobile dal sopra indicato momento sino alla data della domanda”, alla successiva udienza del 04.03.2024 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio essendo in corso trattative di bonario componimento. Sicché, all'udienza del 17.06.2024 le parti domandavano che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, ordinandosi al Direttore
pagina 2 di 3 dell'Agenzia del Territorio di Catania la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione e, al contempo, un breve rinvio per integrare la documentazione. Disposto il rinvio, veniva depositata in data 09.07.2024 un'istanza congiunta delle parti con la quale si dava atto di aver definito bonariamente le rispettive posizioni sostanziali e parte attrice chiedeva la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. Alla successiva udienza del 15.7.2024 la causa andava, dunque, in riserva e con ordinanza, emessa in pari data, era posta in decisione con i termini di legge.
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Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che ai fini del decidere si debba prioritariamente esaminare la questione afferente all'intervenuta transazione stragiudiziale della controversia. Ebbene, il raggiungimento dell'accordo a mezzo del quale le parti hanno bonariamente definito le posizioni sostanziali -come precisato nell'istanza congiunta depositata in data 09.07.2024- comporta inevitabilmente una sopravvenuta carenza di interesse delle medesime alla prosecuzione del procedimento e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere. All'uopo, va segnatamente richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della suprema Corte con la sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, il quale dispone che: “nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato”; e ciò tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso
(Cfr. anche Cass. n. 1089/2003).
Pertanto, posto quanto sopra e assorbita ogni ulteriore questione, si dichiara la cessazione della materia del contendere, ordinandosi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, presentata il 22.03.2022, Registro Generale n. 12290 e Registro Particolare n. 9277 (v. nota depositata il 09.07.2024).
Le spese del presente giudizio, su richiesta delle parti, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata e assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Catania con esonero da ogni responsabilità la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, presentata il 22.03.2022, registro Generale n. 12290 e Particolare n. 9277.
- Compensa per intero le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il PRESIDENTE
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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