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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10540 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. SO MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 27440/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 10/7/2025 e promosso da:
nato a [...] il [...], C.F. ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], assistito e difeso dall'Avv. Giuseppe de Simone, C.F.
p.e.c.: , presso il cui Studio C.F._2 Email_1 sito in Roma, Via Augusto Bevignani n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro con sede legale in Milano, Via Valtellina nn.15/17, Controparte_1 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale , nella P.IVA_1 qualità di mandataria di on sede a Milano, Via Valtellina 15/17, iscritta Controparte_2 al Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale in virtù di procura P.IVA_2 speciale dell'11 maggio 2021 a rogito del notaio dott. di Milano, rep. Persona_1
144302, racc. 37203, in persona del procuratore avv. a tanto abilitato giusta procura CP_3 conferita con atto autenticato dal notaio dott. di Milano in data 18 maggio Persona_1
2023, rep. 150253, racc. 39801, rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto RG, (C.F.
[...]
) e DO RG, (C.F. ), elettivamente C.F._3 CodiceFiscale_4
1 domiciliata presso il loro studio sito in Roma, viale di Villa Grazioli 15, per delega depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 7044/2023
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO:
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) previo accertamento della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta sub art. 6 della fideiussione sottoscritta dal sig. in data 26 marzo 2013 e, conseguentemente, Parte_1 della decadenza di nei c medesimo sig. per non avere il CP_2 Parte_1 creditore agito, entr mbre 2018, contro il debitore prin e per non CP_4 avere diligentemente continuato la propria azione, accertare e dichiar a deve il medesimo sig. in favore di Parte_1 Controparte_2
3) nella deneg cui si riten n decaduta ex art. 1957 c.c., accertare e dichiarare che il sig. non è debitore nei confronti dell'opposta della somma Parte_1 ingiunta, pari ad euro 11 re interessi e spese, avendo l'opposta stessa riconosciuto e dichiarato, nella propria comparsa di costituzione, di essere creditore dell'opponente della minor somma pari ad euro 39.003,97;
4) sempre nella denegata ipotesi in cui si ritenesse parte opposta non decaduta ex art. 1957 c.c., accertare e dichiarare la temerarietà della domanda monitoria di condanna al pagamento dell'importo pari ad euro 116.285,53, oltre interessi e spese, svolta dall'opposta nei confronti dell'opponente e, per gli effetti, condannare l'opposta stessa, ex art. 96 c.p.c., con valutazione anche equitativa, rimessa al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante;
5) sempre nella denegata ipotesi in cui si ritenesse parte opposta non decaduta ex art. 1957 c.c., accertare e dichiarare che il sig. non è debitore nei confronti dell'opposta della Parte_1 somma di euro 39.003,97, quale iente dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla in data 26 marzo 2013, in quanto credito assolutamente non provato CP_4 dall'o unque estinto per avvenuto pagamento di tutte le relative rate da parte della mediante addebito domiciliato ed irrevocabile a valere sul conto corrente numero CP_4 to alla stessa CP_4
6) sempre nella denegata i si ritenesse parte opposta non decaduta ex art. 1957 c.c., previo accertamento dell'abusività delle clausole del contratto di finanziamento che incidono sulla esistenza e sulla quantificazione del credito oggetto dello stesso decreto ingiuntivo, determinare il legittimo saldo del rapporto dare/avere inter partes secondo equità e giustizia;
7) in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con distrazione in favore dello scrivente difensore anticipatario. In via istruttoria, si chiede di: a) ammettere prova testimoniale sulla seguente circostanza: “Vero che le rate del finanziamento nr. 61925849, sottoscritto dalla in data 26 marzo 2013, sono state tutte pagate con CP_4 addebito domiciliato ed irrevo re sul conto corrente numero 1968, intestato alla stessa . Si indicano a testi: CP_4 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 b) ord posta, ex art. 210 c. i , intestato alla dal 26 aprile 2013 al 26 marzo 2016; CP_4 c) ordinare, c.p.c., ai principali istituti bancari italiani, che si riterrà all'uopo di individuare, di produrre i moduli di fideiussioni specifiche utilizzati con la clientela nello stesso periodo di sottoscrizione della garanzia da parte del sig. (marzo 2013); Parte_1 d) disporre CTU per la determinazione del legittimo sal rto dare/avere inter partes”
per la parte opposta: “Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia:
2 In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente; In via principale:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate, prescritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, Controparte_2 oltre interess monitoria e comunque sempre nei limiti della garanzia prestata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 7/4/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1
quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_2 tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 7044/2023, N.R.G. 12912/2023, con cui intimava alla
, in qualità di debitrice principale, e a quale Parte_2 Parte_1 garante in virtù della fideiussione prestata il 26/3/2013, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 116.285,53, quanto al fideiussore nei limiti della garanzia prestata, oltre ad interessi e spese processuali, di cui:
€ 77.281,56, oltre agli interessi di mora al tasso del 14,25%, quale saldo debitore, alla data del
16/9/2022, del conto corrente n. 1000/1968 acceso in data 8/6/2001 dalla presso la CP_4
Sanpaolo IMI S.p.A., cui era succeduta l' ; Controparte_5
€ 39.003,97, oltre agli interessi di mora pari al TAN contrattuale maggiorato del 2%, quale credito residuo, alla data del 2/10/2022, del finanziamento stipulato il 26/3/2013 tra la CP_4
e l'
[...] Controparte_6
La esponeva che, in virtù del contratto di cessione di rapporti giuridici in Controparte_2 blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 stipulato il 22/11/2019, aveva acquistato pro soluto dall' con effetto dal 25/11/2019, taluni crediti, tra cui quelli di cui Controparte_6 sopra indicati, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
138 del 23 novembre 2019 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni e che la aveva CP_4 agito in giudizio avanti al Tribunale Ordinario di Roma avverso l' Controparte_6 chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1000/1968 e che il relativo giudizio, iscritto al N.R.G. 16002/2015, era stato definito con la sentenza n. 18043/2021 emessa il 18/11/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma di rigetto delle domande attoree.
3 2. Con atto di citazione notificato in data 29/5/2023 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la quale mandataria della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto CP_2 ingiuntivo n. 7044/2023, N.R.G. 12912/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
7/4/2023, chiedendone la revoca, vinte le spese di lite.
L'opponente eccepiva:
- il pagamento della somma pretesa dalla controparte quale residuo del finanziamento sopra indicato, richiamando all'uopo l'estratto del conto corrente n. 1000/1968 del 31/12/2014 intestato all' dando atto che, tra il 15 ed il 23 dicembre 2014, su Controparte_6 sollecitazione del responsabile dell'Agenzia Roma Eur 23 dell' aveva Controparte_6 venduto i propri titoli e fondi custoditi nel deposito amministrato n. 994103 e li aveva accreditati sul conto della società garantita, in modo da consentire alla banca di recuperare il proprio credito, per complessivi € 80.576,29;
- la mancanza di prova della titolarità del credito controverso in capo all'ingiungente;
- la decadenza della controparte dall'escussione della garanzia per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., stante la nullità della clausola di deroga a tale norma per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, evidenziando che l' con lettera raccomandata Controparte_6 dell'1/12/2014, aveva revocato l'apertura di credito sul conto corrente n. 1000/1968, intimando alla il pagamento di € 98.521,95 e che, con lettera raccomandata del 21/5/2018, CP_4 aveva dichiarato risolto il contratto di finanziamento e non aveva agito per il recupero degli asseriti crediti nei successivi sei mesi;
- la mancanza di prova dei crediti controversi;
- l'illegittima applicazione, con il contratto di finanziamento, di interessi non legittimamente pattuiti, anche in considerazione della mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato, ed usurari;
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi non legittimamente pattuita;
- l'incompletezza del contratto di conto corrente, privo di data, e delle condizioni relative alle aperture di credito.
3. Con comparsa del 15/9/2023 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo Controparte_2 il rigetto dell'opposizione.
L'opposta deduceva:
4 - che doveva rispondere, in qualità di fideiussore, del solo saldo negativo Parte_1 del contratto di finanziamento stipulato in data 26/03/2013, che alla data del 2/10/2022 era pari ad € 39.003,97 a debito della correntista, in forza della fideiussione specifica prestata il
26/03/2013, non essendo stato azionato nei suoi confronti il credito costituito dal saldo debitore del conto corrente n. 1000/1968;
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di pagamento, esponendo che le somme indicate dalla controparte erano evidentemente imputabili allo scoperto del conto corrente dell'apertura di credito;
- che la sussisteva la prova della titolarità del credito controverso, avuto riguardo all'avviso pubblicato in G.U., in cui era stato rappresentato che i crediti ceduti erano individuati in quanto elencati in una lista depositata presso il notaio di Milano e pubblicata sui siti web Per_1 www.prelios.com (https://prelios.com/it/cartolarizzazioni) e www.intesasanpaolo.com
(https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html) e produceva a supporto della prova la dichiarazione di cessione dei crediti della relativi Controparte_6 ai rapporti nn. 00/61925849, 00388110000000032 e 00388100000001968, cui corrisponde il codice SNDG 0000000017804293;
- la validità ed efficacia della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., non essendo la fideiussione specifica in oggetto conforme allo schema predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
- la legittimità dei tassi d'interesse applicati, inferiori alla soglia d'usura.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10/7/2025 il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
5. Giova premettere che l' con la comparsa di risposta, ha precisato di Controparte_6 aver agito avverso in qualità di fideiussore, per far valere il solo saldo Parte_1 negativo del contratto di finanziamento sottoscritto in data 26/03/2013, che alla data del
02/10/2022 era pari a - € 39.003,97, e ciò in forza della fideiussione specifica dallo stesso rilasciata in data 26/03/2013.
Tale circostanza emerge anche dal ricorso monitorio, in cui la banca ha dato atto della sola fideiussione specifica prestata dal a garanzia del contratto di finanziamento stipulato Parte_1 tra la e l' il 26/3/2013, senza menzionare la fideiussione CP_4 Controparte_6
5 prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla con la concessione della linea di CP_4 credito transitoria con validità massima 31/8/2007 di € 80.00,00.
6. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente sollevata dal da Parte_1 qualificarsi come contestazione della titolarità dei crediti controversi, è priva di pregio.
La questione sollevata attiene, invero, al difetto di titolarità del diritto sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non avendo l'eccipiente addotto che la controparte abbia esercitato nel presente giudizio in nome proprio un diritto altrui (ex art. 81 c.p.c.), bensì la mancanza di titolarità del credito controverso in capo alla controparte.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte,
6 nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo,
7 che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, l'opposta ha comprovato la titolarità del credito controverso mediante la produzione della copia dell'avviso di cessione di crediti in blocco in suo favore, tra cui quelli originati dall' da parte della in virtù del Controparte_6 Controparte_1 contratto del 22/11/2019, con efficacia giuridica dal 25/11/2019, pubblicato sulla G.U.R.I. parte seconda del 23/11/2019 n. 138, della lista dei crediti ceduti pubblicata sui siti web delle società
e in cui sono riportati i rapporti facenti Controparte_6 Controparte_1 capo alla debitrice principale oggetto di cessione nn. 00/61925849, 00388110000000032 e
00388100000001968, cui corrisponde il codice SNDG 0000000017804293, come emerge dalla lista versata in atti dall'opposta. Corrobora la prova della cessione del credito controverso la dichiarazione dell' del 7/6/2023, con cui la suddetta banca conferma la Controparte_6 cessione dei crediti vantati verso la alla Parte_2 CP_2
7. Nel merito, è documentale che il 26/3/2013 l' concedeva alla Controparte_6 CP_4 un finanziamento dell'importo di € 41.376,00, con la previsione della durata di 36 mesi,
[...]
8 dell'ammortamento a far tempo dal 26/3/2016, del TAN variabile pari all'euribor a un mese, base 360, con lo spread del 9,80% e del tasso d'interesse moratorio pari al TAN maggiorato del
2%, con l'indicazione del TAEG pari al 14,24%.
Il rimborso del finanziamento era garantito da con fideiussione specifica Parte_1 prestata il 26/3/2013 e, con lettera raccomandata dell'1/12/2014, la banca comunicava alla CP_4 la revoca degli affidamenti ed intimava il pagamento del dovuto.
[...]
Orbene, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, la prova del credito derivante dal finanziamento in oggetto emerge dalla proposta contrattuale sottoscritta dalla mutuataria, dall'allegato piano di ammortamento e, quanto alla datio della somma mutuata, dalla dichiarazione di accettazione dell'avversa proposta contrattuale sottoscritta dalla il 26/3/2013, con cui è stato conferito alla mutuante il mandato CP_4 irrevocabile affinché la somma mutuata di € 39.428,80 derivante dall'accredito del finanziamento, fosse trasferita dal suo conto corrente a decurtazione della passività esistente derivante dalle linee di credito a breve termine concesse dall'istituto di credito alla CP_4
I tassi d'interesse – corrispettivo e moratorio – risultano legittimamente pattuiti, così come è indicato in modo espresso il TAEG.
9 Non coglie nel segno la doglianza dell'opponente in ordine alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta.
Sono parimenti infondate le censure relative al piano di ammortamento.
La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati
10 sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”
(cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Corrobora la citata analisi ermeneutica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata (cfr. Cass. civ. n. 16221 del 19/5/2022; App. Milano n.
1830 del 24/4/2019).
Nel caso che ci occupa, dunque, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al tipo di ammortamento applicato non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
In realtà la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata, né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte con la sentenza n. 15130/2024 che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche
11 in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. civ. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. civ. n. 27823/2023).
La produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG sarebbe una patologia, che va specificamente allegata e comprovata dalla parte che la deduce.
Concludendo sul punto, si conferma l'adesione all'orientamento che esclude che il piano di ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo.
L'obbligo in capo al in qualità di garante di corrispondere la somma ingiuntagli Parte_1 emerge, altresì, dalla fideiussione specifica da lui prestata il 26/3/2013.
12 L'eccezione di nullità della clausola n. 6 delle condizioni economiche della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust e la consequenziale eccezione di decadenza della creditrice dall'escussione della garanzia per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1957
c.c. dalla risoluzione del contratto di finanziamento non coglie nel segno.
Giova premettere che non sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, poiché la questione della nullità parziale della fideiussione per cui
è causa per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 è stata sollevata in via di mera eccezione. Ed invero, l'opponente ha chiesto, con l'atto di citazione, con la memoria ex art. 171- ter, n. 1 c.p.c. e con la nota di precisazione delle conclusioni del 4/5/2025, il mero accertamento della nullità della clausola della fideiussione da lui prestata di deroga all'art. 1957 c.c. prodromico alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, quindi in tale ottica devono essere interpretate anche le conclusioni al riguardo rassegnate dall'opponente con la comparsa conclusionale.
La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (cfr. Cass. civ.
n. 3248 del 02/02/2023; Cass. civ. n. 28410 del 05/11/2024).
Nel merito, la questione posta dall'opponente, afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
L'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la
13 garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del
13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
Banca d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI
14 nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Si richiama al riguardo un recente arresto della Suprema Corte, formatosi in materia di contratto autonomo di garanzia, la cui ratio decidendi è estensibile alla fattispecie in esame, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus, pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non ad altri negozi (cfr. Cass. civ. n. 26847 del 16/10/2024; Cass. civ. n.
19401 del 15/7/2024: con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la quaestio nullitatis della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust per motivi di rito, ha tuttavia va rimarcato che la fideiussione sottoposta al suo esame era una
“Fideiussione specifica” della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento).
Corrobora l'orientamento prevalente in giurisprudenza contrario all'estensione della nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 una recente pronunzia della Suprema Corte, che, intervenendo ex professo sulla questione, ha escluso tale estensibilità per due ordini di ragioni: la prima poggia sulla considerazione che l'adozione delle clausole contestate per una serie indefinita e futura di rapporti, come avviene nella fideiussione omnibus, ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in coerenza con gli assetti della materia stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le singole deroghe previste dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie.
La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di Banca d'Italia al punto 78, in ragione
15 della quale l'illiceità, per come argomentata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla
Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Siffatta lettura restrittiva della portata del provvedimento della Banca d'Italia è supportata dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement”, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ. n. 21841 del
2/8/2024).
Il mero dato oggettivo della corrispondenza delle clausole contestate, previste nella fideiussione specifica prestata dall'odierna parte attrice, non è, dunque, idoneo a provare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, di cui la stipulazione del contratto a valle costituisca attuazione.
In assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme delle fideiussioni specifiche, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della prestazione della fideiussione grava sulla parte che ha dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Invero, la domanda attorea ha introdotto un giudizio stand alone, in cui la parte attrice non può
16 giovarsi, come nelle follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, in mancanza di un simile accertamento, gravando, dunque, sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la prova dell'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (cfr. Trib. Milano n. 3111/2024).
Il citato orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte in un recente arresto, secondo cui provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. Cass. civ. n. 1170 del 17/01/2025).
Ed ancora, osserva la Suprema Corte che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
Cass. civ. n. 1851 del
25/01/2025).
La fideiussione prestata dal il 26/3/2013, in quanto specifica, non è attinta dalla Parte_1 nullità parziale in relazione alla clausola n. 6, non essendo attuazione del modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.
E' parimenti infondata l'eccezione di inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in quanto abusiva, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005 (cod. consumo).
Non è applicabile al caso di specie la tutela consumeristica, poiché era, Parte_1 all'epoca della prestazione della fideiussione controversa, amministratore e socio di maggioranza della come emerge non soltanto dagli estratti della visura camerale della società CP_4 inseriti nella memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. dell'opposta, ma anche dal fatto che lo stesso
17 ha sottoscritto il contratto di finanziamento sotteso al monitorio in qualità di legale Parte_1 rappresentante della società mutuataria.
Osserva al riguardo la giurisprudenza prevalente che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
- all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (cfr. Cass. civ. n. 32225 del 13/12/2018). eccepisce il pagamento della somma ingiuntagli. Parte_1
L'eccezione non merita accoglimento.
L'opponente deduce di aver pagato il debito della accreditando in suo favore le CP_4 somme ricavate dalla vendita dei titoli in garanzia su richiesta della banca, come segue: €
55.865,70 con bonifico del 1/12/2014, € 13.847,35 con bonifico del 16/12/2014, € 9.978,74, con bonifico del 16/12/2014 ed € 884,50 con bonifico del 23/12/2014, per complessivi € 80.576,29.
Nondimeno, non vi è prova che i suddetti pagamenti siano imputabili alle rate del mutuo insolute ed al debito residuo per capitale ed interessi, avuto riguardo alla pluralità dei rapporti garantiti dal il quale, oltre ad aver sottoscritto la fideiussione specifica del 26/3/2023, ha Parte_1 prestato anche la fideiussione del 29/3/2007 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP_4 verso la banca con la linea di credito transitoria con validità massima fino al 31/8/2007,
[...] utilizzabile con scoperti di conto corrente di € 80.000,00.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposte da
[...] avverso la quale mandataria della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 29/5/2023 da avverso la Parte_1 [...]
quale mandataria della in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, contrariis reiectis;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7044/2023, N.R.G. 12912/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 7/4/2023 e le domande riconvenzionali proposte da
[...] avverso la quale mandataria della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
18 CONDANNA a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € Parte_1
10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 14/7/2025.
Il Giudice
SO RT
19
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. SO MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 27440/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 10/7/2025 e promosso da:
nato a [...] il [...], C.F. ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], assistito e difeso dall'Avv. Giuseppe de Simone, C.F.
p.e.c.: , presso il cui Studio C.F._2 Email_1 sito in Roma, Via Augusto Bevignani n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro con sede legale in Milano, Via Valtellina nn.15/17, Controparte_1 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale , nella P.IVA_1 qualità di mandataria di on sede a Milano, Via Valtellina 15/17, iscritta Controparte_2 al Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale in virtù di procura P.IVA_2 speciale dell'11 maggio 2021 a rogito del notaio dott. di Milano, rep. Persona_1
144302, racc. 37203, in persona del procuratore avv. a tanto abilitato giusta procura CP_3 conferita con atto autenticato dal notaio dott. di Milano in data 18 maggio Persona_1
2023, rep. 150253, racc. 39801, rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto RG, (C.F.
[...]
) e DO RG, (C.F. ), elettivamente C.F._3 CodiceFiscale_4
1 domiciliata presso il loro studio sito in Roma, viale di Villa Grazioli 15, per delega depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 7044/2023
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO:
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) previo accertamento della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta sub art. 6 della fideiussione sottoscritta dal sig. in data 26 marzo 2013 e, conseguentemente, Parte_1 della decadenza di nei c medesimo sig. per non avere il CP_2 Parte_1 creditore agito, entr mbre 2018, contro il debitore prin e per non CP_4 avere diligentemente continuato la propria azione, accertare e dichiar a deve il medesimo sig. in favore di Parte_1 Controparte_2
3) nella deneg cui si riten n decaduta ex art. 1957 c.c., accertare e dichiarare che il sig. non è debitore nei confronti dell'opposta della somma Parte_1 ingiunta, pari ad euro 11 re interessi e spese, avendo l'opposta stessa riconosciuto e dichiarato, nella propria comparsa di costituzione, di essere creditore dell'opponente della minor somma pari ad euro 39.003,97;
4) sempre nella denegata ipotesi in cui si ritenesse parte opposta non decaduta ex art. 1957 c.c., accertare e dichiarare la temerarietà della domanda monitoria di condanna al pagamento dell'importo pari ad euro 116.285,53, oltre interessi e spese, svolta dall'opposta nei confronti dell'opponente e, per gli effetti, condannare l'opposta stessa, ex art. 96 c.p.c., con valutazione anche equitativa, rimessa al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante;
5) sempre nella denegata ipotesi in cui si ritenesse parte opposta non decaduta ex art. 1957 c.c., accertare e dichiarare che il sig. non è debitore nei confronti dell'opposta della Parte_1 somma di euro 39.003,97, quale iente dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla in data 26 marzo 2013, in quanto credito assolutamente non provato CP_4 dall'o unque estinto per avvenuto pagamento di tutte le relative rate da parte della mediante addebito domiciliato ed irrevocabile a valere sul conto corrente numero CP_4 to alla stessa CP_4
6) sempre nella denegata i si ritenesse parte opposta non decaduta ex art. 1957 c.c., previo accertamento dell'abusività delle clausole del contratto di finanziamento che incidono sulla esistenza e sulla quantificazione del credito oggetto dello stesso decreto ingiuntivo, determinare il legittimo saldo del rapporto dare/avere inter partes secondo equità e giustizia;
7) in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con distrazione in favore dello scrivente difensore anticipatario. In via istruttoria, si chiede di: a) ammettere prova testimoniale sulla seguente circostanza: “Vero che le rate del finanziamento nr. 61925849, sottoscritto dalla in data 26 marzo 2013, sono state tutte pagate con CP_4 addebito domiciliato ed irrevo re sul conto corrente numero 1968, intestato alla stessa . Si indicano a testi: CP_4 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 b) ord posta, ex art. 210 c. i , intestato alla dal 26 aprile 2013 al 26 marzo 2016; CP_4 c) ordinare, c.p.c., ai principali istituti bancari italiani, che si riterrà all'uopo di individuare, di produrre i moduli di fideiussioni specifiche utilizzati con la clientela nello stesso periodo di sottoscrizione della garanzia da parte del sig. (marzo 2013); Parte_1 d) disporre CTU per la determinazione del legittimo sal rto dare/avere inter partes”
per la parte opposta: “Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia:
2 In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente; In via principale:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate, prescritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, Controparte_2 oltre interess monitoria e comunque sempre nei limiti della garanzia prestata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 7/4/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1
quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_2 tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 7044/2023, N.R.G. 12912/2023, con cui intimava alla
, in qualità di debitrice principale, e a quale Parte_2 Parte_1 garante in virtù della fideiussione prestata il 26/3/2013, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 116.285,53, quanto al fideiussore nei limiti della garanzia prestata, oltre ad interessi e spese processuali, di cui:
€ 77.281,56, oltre agli interessi di mora al tasso del 14,25%, quale saldo debitore, alla data del
16/9/2022, del conto corrente n. 1000/1968 acceso in data 8/6/2001 dalla presso la CP_4
Sanpaolo IMI S.p.A., cui era succeduta l' ; Controparte_5
€ 39.003,97, oltre agli interessi di mora pari al TAN contrattuale maggiorato del 2%, quale credito residuo, alla data del 2/10/2022, del finanziamento stipulato il 26/3/2013 tra la CP_4
e l'
[...] Controparte_6
La esponeva che, in virtù del contratto di cessione di rapporti giuridici in Controparte_2 blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 stipulato il 22/11/2019, aveva acquistato pro soluto dall' con effetto dal 25/11/2019, taluni crediti, tra cui quelli di cui Controparte_6 sopra indicati, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
138 del 23 novembre 2019 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni e che la aveva CP_4 agito in giudizio avanti al Tribunale Ordinario di Roma avverso l' Controparte_6 chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1000/1968 e che il relativo giudizio, iscritto al N.R.G. 16002/2015, era stato definito con la sentenza n. 18043/2021 emessa il 18/11/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma di rigetto delle domande attoree.
3 2. Con atto di citazione notificato in data 29/5/2023 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la quale mandataria della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto CP_2 ingiuntivo n. 7044/2023, N.R.G. 12912/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
7/4/2023, chiedendone la revoca, vinte le spese di lite.
L'opponente eccepiva:
- il pagamento della somma pretesa dalla controparte quale residuo del finanziamento sopra indicato, richiamando all'uopo l'estratto del conto corrente n. 1000/1968 del 31/12/2014 intestato all' dando atto che, tra il 15 ed il 23 dicembre 2014, su Controparte_6 sollecitazione del responsabile dell'Agenzia Roma Eur 23 dell' aveva Controparte_6 venduto i propri titoli e fondi custoditi nel deposito amministrato n. 994103 e li aveva accreditati sul conto della società garantita, in modo da consentire alla banca di recuperare il proprio credito, per complessivi € 80.576,29;
- la mancanza di prova della titolarità del credito controverso in capo all'ingiungente;
- la decadenza della controparte dall'escussione della garanzia per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., stante la nullità della clausola di deroga a tale norma per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, evidenziando che l' con lettera raccomandata Controparte_6 dell'1/12/2014, aveva revocato l'apertura di credito sul conto corrente n. 1000/1968, intimando alla il pagamento di € 98.521,95 e che, con lettera raccomandata del 21/5/2018, CP_4 aveva dichiarato risolto il contratto di finanziamento e non aveva agito per il recupero degli asseriti crediti nei successivi sei mesi;
- la mancanza di prova dei crediti controversi;
- l'illegittima applicazione, con il contratto di finanziamento, di interessi non legittimamente pattuiti, anche in considerazione della mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato, ed usurari;
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi non legittimamente pattuita;
- l'incompletezza del contratto di conto corrente, privo di data, e delle condizioni relative alle aperture di credito.
3. Con comparsa del 15/9/2023 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo Controparte_2 il rigetto dell'opposizione.
L'opposta deduceva:
4 - che doveva rispondere, in qualità di fideiussore, del solo saldo negativo Parte_1 del contratto di finanziamento stipulato in data 26/03/2013, che alla data del 2/10/2022 era pari ad € 39.003,97 a debito della correntista, in forza della fideiussione specifica prestata il
26/03/2013, non essendo stato azionato nei suoi confronti il credito costituito dal saldo debitore del conto corrente n. 1000/1968;
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di pagamento, esponendo che le somme indicate dalla controparte erano evidentemente imputabili allo scoperto del conto corrente dell'apertura di credito;
- che la sussisteva la prova della titolarità del credito controverso, avuto riguardo all'avviso pubblicato in G.U., in cui era stato rappresentato che i crediti ceduti erano individuati in quanto elencati in una lista depositata presso il notaio di Milano e pubblicata sui siti web Per_1 www.prelios.com (https://prelios.com/it/cartolarizzazioni) e www.intesasanpaolo.com
(https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html) e produceva a supporto della prova la dichiarazione di cessione dei crediti della relativi Controparte_6 ai rapporti nn. 00/61925849, 00388110000000032 e 00388100000001968, cui corrisponde il codice SNDG 0000000017804293;
- la validità ed efficacia della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., non essendo la fideiussione specifica in oggetto conforme allo schema predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
- la legittimità dei tassi d'interesse applicati, inferiori alla soglia d'usura.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10/7/2025 il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
5. Giova premettere che l' con la comparsa di risposta, ha precisato di Controparte_6 aver agito avverso in qualità di fideiussore, per far valere il solo saldo Parte_1 negativo del contratto di finanziamento sottoscritto in data 26/03/2013, che alla data del
02/10/2022 era pari a - € 39.003,97, e ciò in forza della fideiussione specifica dallo stesso rilasciata in data 26/03/2013.
Tale circostanza emerge anche dal ricorso monitorio, in cui la banca ha dato atto della sola fideiussione specifica prestata dal a garanzia del contratto di finanziamento stipulato Parte_1 tra la e l' il 26/3/2013, senza menzionare la fideiussione CP_4 Controparte_6
5 prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla con la concessione della linea di CP_4 credito transitoria con validità massima 31/8/2007 di € 80.00,00.
6. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente sollevata dal da Parte_1 qualificarsi come contestazione della titolarità dei crediti controversi, è priva di pregio.
La questione sollevata attiene, invero, al difetto di titolarità del diritto sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non avendo l'eccipiente addotto che la controparte abbia esercitato nel presente giudizio in nome proprio un diritto altrui (ex art. 81 c.p.c.), bensì la mancanza di titolarità del credito controverso in capo alla controparte.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte,
6 nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo,
7 che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, l'opposta ha comprovato la titolarità del credito controverso mediante la produzione della copia dell'avviso di cessione di crediti in blocco in suo favore, tra cui quelli originati dall' da parte della in virtù del Controparte_6 Controparte_1 contratto del 22/11/2019, con efficacia giuridica dal 25/11/2019, pubblicato sulla G.U.R.I. parte seconda del 23/11/2019 n. 138, della lista dei crediti ceduti pubblicata sui siti web delle società
e in cui sono riportati i rapporti facenti Controparte_6 Controparte_1 capo alla debitrice principale oggetto di cessione nn. 00/61925849, 00388110000000032 e
00388100000001968, cui corrisponde il codice SNDG 0000000017804293, come emerge dalla lista versata in atti dall'opposta. Corrobora la prova della cessione del credito controverso la dichiarazione dell' del 7/6/2023, con cui la suddetta banca conferma la Controparte_6 cessione dei crediti vantati verso la alla Parte_2 CP_2
7. Nel merito, è documentale che il 26/3/2013 l' concedeva alla Controparte_6 CP_4 un finanziamento dell'importo di € 41.376,00, con la previsione della durata di 36 mesi,
[...]
8 dell'ammortamento a far tempo dal 26/3/2016, del TAN variabile pari all'euribor a un mese, base 360, con lo spread del 9,80% e del tasso d'interesse moratorio pari al TAN maggiorato del
2%, con l'indicazione del TAEG pari al 14,24%.
Il rimborso del finanziamento era garantito da con fideiussione specifica Parte_1 prestata il 26/3/2013 e, con lettera raccomandata dell'1/12/2014, la banca comunicava alla CP_4 la revoca degli affidamenti ed intimava il pagamento del dovuto.
[...]
Orbene, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, la prova del credito derivante dal finanziamento in oggetto emerge dalla proposta contrattuale sottoscritta dalla mutuataria, dall'allegato piano di ammortamento e, quanto alla datio della somma mutuata, dalla dichiarazione di accettazione dell'avversa proposta contrattuale sottoscritta dalla il 26/3/2013, con cui è stato conferito alla mutuante il mandato CP_4 irrevocabile affinché la somma mutuata di € 39.428,80 derivante dall'accredito del finanziamento, fosse trasferita dal suo conto corrente a decurtazione della passività esistente derivante dalle linee di credito a breve termine concesse dall'istituto di credito alla CP_4
I tassi d'interesse – corrispettivo e moratorio – risultano legittimamente pattuiti, così come è indicato in modo espresso il TAEG.
9 Non coglie nel segno la doglianza dell'opponente in ordine alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta.
Sono parimenti infondate le censure relative al piano di ammortamento.
La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati
10 sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”
(cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Corrobora la citata analisi ermeneutica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata (cfr. Cass. civ. n. 16221 del 19/5/2022; App. Milano n.
1830 del 24/4/2019).
Nel caso che ci occupa, dunque, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al tipo di ammortamento applicato non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
In realtà la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata, né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte con la sentenza n. 15130/2024 che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche
11 in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. civ. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. civ. n. 27823/2023).
La produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG sarebbe una patologia, che va specificamente allegata e comprovata dalla parte che la deduce.
Concludendo sul punto, si conferma l'adesione all'orientamento che esclude che il piano di ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo.
L'obbligo in capo al in qualità di garante di corrispondere la somma ingiuntagli Parte_1 emerge, altresì, dalla fideiussione specifica da lui prestata il 26/3/2013.
12 L'eccezione di nullità della clausola n. 6 delle condizioni economiche della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust e la consequenziale eccezione di decadenza della creditrice dall'escussione della garanzia per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1957
c.c. dalla risoluzione del contratto di finanziamento non coglie nel segno.
Giova premettere che non sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, poiché la questione della nullità parziale della fideiussione per cui
è causa per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 è stata sollevata in via di mera eccezione. Ed invero, l'opponente ha chiesto, con l'atto di citazione, con la memoria ex art. 171- ter, n. 1 c.p.c. e con la nota di precisazione delle conclusioni del 4/5/2025, il mero accertamento della nullità della clausola della fideiussione da lui prestata di deroga all'art. 1957 c.c. prodromico alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, quindi in tale ottica devono essere interpretate anche le conclusioni al riguardo rassegnate dall'opponente con la comparsa conclusionale.
La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (cfr. Cass. civ.
n. 3248 del 02/02/2023; Cass. civ. n. 28410 del 05/11/2024).
Nel merito, la questione posta dall'opponente, afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
L'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la
13 garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del
13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
Banca d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI
14 nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Si richiama al riguardo un recente arresto della Suprema Corte, formatosi in materia di contratto autonomo di garanzia, la cui ratio decidendi è estensibile alla fattispecie in esame, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus, pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non ad altri negozi (cfr. Cass. civ. n. 26847 del 16/10/2024; Cass. civ. n.
19401 del 15/7/2024: con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la quaestio nullitatis della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust per motivi di rito, ha tuttavia va rimarcato che la fideiussione sottoposta al suo esame era una
“Fideiussione specifica” della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento).
Corrobora l'orientamento prevalente in giurisprudenza contrario all'estensione della nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 una recente pronunzia della Suprema Corte, che, intervenendo ex professo sulla questione, ha escluso tale estensibilità per due ordini di ragioni: la prima poggia sulla considerazione che l'adozione delle clausole contestate per una serie indefinita e futura di rapporti, come avviene nella fideiussione omnibus, ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in coerenza con gli assetti della materia stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le singole deroghe previste dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie.
La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di Banca d'Italia al punto 78, in ragione
15 della quale l'illiceità, per come argomentata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla
Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Siffatta lettura restrittiva della portata del provvedimento della Banca d'Italia è supportata dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement”, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ. n. 21841 del
2/8/2024).
Il mero dato oggettivo della corrispondenza delle clausole contestate, previste nella fideiussione specifica prestata dall'odierna parte attrice, non è, dunque, idoneo a provare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, di cui la stipulazione del contratto a valle costituisca attuazione.
In assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme delle fideiussioni specifiche, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della prestazione della fideiussione grava sulla parte che ha dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Invero, la domanda attorea ha introdotto un giudizio stand alone, in cui la parte attrice non può
16 giovarsi, come nelle follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, in mancanza di un simile accertamento, gravando, dunque, sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la prova dell'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (cfr. Trib. Milano n. 3111/2024).
Il citato orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte in un recente arresto, secondo cui provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. Cass. civ. n. 1170 del 17/01/2025).
Ed ancora, osserva la Suprema Corte che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
Cass. civ. n. 1851 del
25/01/2025).
La fideiussione prestata dal il 26/3/2013, in quanto specifica, non è attinta dalla Parte_1 nullità parziale in relazione alla clausola n. 6, non essendo attuazione del modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.
E' parimenti infondata l'eccezione di inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in quanto abusiva, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005 (cod. consumo).
Non è applicabile al caso di specie la tutela consumeristica, poiché era, Parte_1 all'epoca della prestazione della fideiussione controversa, amministratore e socio di maggioranza della come emerge non soltanto dagli estratti della visura camerale della società CP_4 inseriti nella memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. dell'opposta, ma anche dal fatto che lo stesso
17 ha sottoscritto il contratto di finanziamento sotteso al monitorio in qualità di legale Parte_1 rappresentante della società mutuataria.
Osserva al riguardo la giurisprudenza prevalente che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
- all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (cfr. Cass. civ. n. 32225 del 13/12/2018). eccepisce il pagamento della somma ingiuntagli. Parte_1
L'eccezione non merita accoglimento.
L'opponente deduce di aver pagato il debito della accreditando in suo favore le CP_4 somme ricavate dalla vendita dei titoli in garanzia su richiesta della banca, come segue: €
55.865,70 con bonifico del 1/12/2014, € 13.847,35 con bonifico del 16/12/2014, € 9.978,74, con bonifico del 16/12/2014 ed € 884,50 con bonifico del 23/12/2014, per complessivi € 80.576,29.
Nondimeno, non vi è prova che i suddetti pagamenti siano imputabili alle rate del mutuo insolute ed al debito residuo per capitale ed interessi, avuto riguardo alla pluralità dei rapporti garantiti dal il quale, oltre ad aver sottoscritto la fideiussione specifica del 26/3/2023, ha Parte_1 prestato anche la fideiussione del 29/3/2007 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP_4 verso la banca con la linea di credito transitoria con validità massima fino al 31/8/2007,
[...] utilizzabile con scoperti di conto corrente di € 80.000,00.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposte da
[...] avverso la quale mandataria della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 29/5/2023 da avverso la Parte_1 [...]
quale mandataria della in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, contrariis reiectis;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7044/2023, N.R.G. 12912/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 7/4/2023 e le domande riconvenzionali proposte da
[...] avverso la quale mandataria della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
18 CONDANNA a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € Parte_1
10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 14/7/2025.
Il Giudice
SO RT
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