Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2246/2025
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 2246/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARONI GUIDO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
BARONI GUIDO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARONI Parte_2 C.F._2
GUIDO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BARONI GUIDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONI Parte_3 C.F._3
GUIDO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BARONI GUIDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONI Parte_4 C.F._4
GUIDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARONI GUIDO
RICORRENTI contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIA M. E G. SAVARE', 1 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPOTORTI VALERIA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di eredi del defunto hanno convenuto in giudizio Parte_4 Persona_1
l' al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare: nei CP_1 confronti dell' in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore Presidente in carica, come sopra corrente, il diritto del Sig. Per_1
a beneficiare, a suo tempo, della riduzione contributiva ex art. 59, comma 15, della L. n.
[...]
449/1997 e ciò nel periodo compreso tra il 1.8.2019 ed il 20.8.2024;
2. conseguentemente: revocare e/o annullare il provvedimento datato 19.8.2019 dell' di CP_1
reiezione della domanda amministrativa dello stesso 19.8.2019 di accesso alla riduzione contributiva ex art. 59, comma 15, della L. n. 449/1997;
3. condannare: l' , in persona e corrente c.s., a Controparte_2
rimborsare ai Ricorrenti, nella loro qualità di eredi del Sig. , la somma pari al 50% Persona_1
dei contributi versati alla Gestione Commercianti nel periodo compreso tra il 1.8.2019 ed il
20.8.2024 dal citato de cuius, pari ad € 9.915,89 (€ 19.831,78 : 2), di cui € 3.305,30 a favore della Sig.ra ed € 2.203,53 ciascuno a favore dei Sigg. Parte_1 Pt_2
e e/o a quelle diverse più esatte somme che, anche
[...] Parte_3 Parte_4
riferite ad un diverso periodo, verranno accertate come dovute in corso di Giudizio;
4. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario nonché con interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al saldo”.
Nel ricorso è riferito che:
ha esercitato, in vita, attività professionale comportante l'iscrizione alla Gestione Persona_1
Commercianti alla quale è stato iscritto dal 1996;
a far data dal 1.5.2019, era altresì titolare della pensione cat. UT (pensione di Persona_1
vecchiaia dei lavoratori parasubordinati) interamente liquidata con il sistema contributivo ex L. n.
335/1995;
con domanda amministrativa del 19.8.2019, allora ultrasessantacinquenne e Persona_1
pensionato, ha chiesto all'Istituto di poter accedere ai benefici di cui all'art. 59 della L. n.
449/1997me di poter versare la contribuzione con lo sgravio del 50%; la Sede territorialmente competente ha però respinto la domanda in quanto “…le CP_1
pensioni di categoria UT non rientrano nelle riduzioni 50%”;
il rigetto si fonda su un'interpretazione errata dell'art. 59 comma 15 della L. n. 449/1997.
Parte ricorrente ha, quindi, argomentato in merito alle ragioni per le quali il beneficio dovrebbe spettare anche ai ricorrente, o meglio, ai suoi eredi.
L' si è costituito con memoria con cui ha contestato le allegazioni avversarie e con cui ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, avente natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
L'oggetto del contendere è il diritto o meno del de cuius, pacificamente ultrasessantacinquenne e pensionato al momento della domanda, di poter accedere ai benefici di cui all'art. 59, comma 15 della L. n. 449/1997.
Preliminarmente, va detto che i ricorrenti hanno documentato la loro qualità di eredi, comunque non contestata dalla parte resistente (v. doc.ti 9, 10 e 19 ric.).
Altrettanto documentale e incontestato è che il de cuius fosse titolare di pensione cat. UT
(pensione di vecchiaia dei lavoratori parasubordinati) interamente liquidata con il sistema contributivo ex L. n. 335/1995 e che, con domanda amministrativa del 19.8.2019, abbia chiesto all' – che ha respinto la domanda - di poter accedere ai benefici di cui all'art. 59 comma CP_2
15 della L. n. 449/1997, consistenti nella possibilità di versare la contribuzione con lo sgravio del
50% (doc. 3 e 4 ric.).
Quest'ultima norma prevede: “Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell' sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate CP_1
di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato CP_1
nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”.
La parte evidenziata è quella oggetto di contrasto.
Il ricorso merita accoglimento.
Come osservato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 36/22, allegata al ricorso quale doc. 11 e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.: “Secondo il beneficio CP_1
de quo è subordinato sia all'essere il richiedente lavoratore autonomo già pensionato con oltre
65 anni di età, sia al godimento di una pensione calcolata con il sistema retributivo.
Secondo [l'appellato], invece, la tipologia di calcolo della pensione in godimento è, invece, del tutto irrilevante.
Il problema, quindi, si riduce a comprendere se la “e”, posta nell'ultima parte della norma fra
“misura della metà” e “per i lavoratori per cui la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento...” ha valore disgiuntivo, ovvero se ci trovi di fronte ad una endiade.
L'utilizzo dell'aggettivo “relativo”, invero, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia implicitamente considerato il supplemento di pensione calcolato con il sistema retributivo come uno dei requisiti necessari per accedere al beneficio.
Il Collegio ritiene però che la soluzione corretta sia invece la prima.
Dal punto di vista meramente letterale, infatti, fra i due concetti (“titolarità di pensione in costanza di lavoro autonomo” e “sistema di calcolo della pensione in godimento”) vi è distinzione;
essi attengono a fattispecie diverse.
Nulla avrebbe certamente impedito al legislatore di imporre, come condizione per la riduzione dei contributi, l'una e l'altro (quindi il requisito soggettivo della titolarità di pensione unito alla qualità di lavoratore autonomo ultrasessantacinquenne e quello oggettivo del calcolo della pensione con il sistema retributivo); in tal caso, però, è ragionevole pensare che ciò sarebbe stato oggetto di una disposizione espressa, che stabilisse semplicemente che la riduzione può essere richiesta dai lavoratori titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo. Al di là del mero dato letterale, tuttavia, soccorre quella che il Collegio ritiene essere la ratio giustificatrice della norma.
Secondo il Collegio, il legislatore ha voluto in qualche modo agevolare i lavoratori autonomi che, pur titolari già di un trattamento pensionistico, continuando a lavorare, continuano anche a versare contribuzione, “alleggerendo” gli oneri sugli stessi gravanti.
La ratio è condivisibile ed equa. Per questo non si riterrebbe equo limitare tale agevolazione, impedendone il godimento solo ai pensionati che percepiscono un emolumento calcolato con il sistema contributivo, meno favorevole del retributivo.
E' invece giustificabile che, versando somme minori, ai pensionati che percepiscono un supplemento calcolato con il più favorevole sistema retributivo, venga ridotta, appunto, proporzionalmente, quest'ultima voce. Così può spiegarsi il ruolo della seconda parte della norma in esame, ed il suo riferimento al sistema di calcolo retributivo»”.
In definitiva, condividendosi l'interpretazione della norma fornita dalla Corte di Appello, il ricorso va accolto e va condannato a corrispondere ai ricorrenti, pro quota, la somma – non CP_1
contestata nel quantum – di euro 9.915,89 (€ 19.831,78 : 2), di cui € 3.305,30 a favore della
Sig.ra ed € 2.203,53 ciascuno a favore dei Sigg. Parte_1 Parte_2
e , oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_3 Parte_4
Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso condanna a corrispondere ai ricorrenti euro 9.915,89, di cui € CP_1 3.305,30 a favore della Sig.ra ed € 2.203,53 ciascuno a favore dei Parte_1
Sigg. e , oltre interessi legali dal dovuto al Parte_2 Parte_3 Parte_4 saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per spese, € 2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli