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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 11 dicembre 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.394/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Ciriello presso il quale Parte_1
domicilia in Polla alla via della Noce n. 5
Ricorrente
CONTRO
CP_
in persona del legale rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Gambino e avvocato Anna Oliva ed elettivamente domiciliato in Nola presso l'ufficio legale della
CP_ sede di Nola alla via Variante 7 bis
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 23.01.2023 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato adiva questa Giustizia chiedendo che si procedesse all' annullamento dell'avviso di addebito n. 371 2022 0015040455 000 ad oggetto io pagamento della somma di euro 23.756,96 riferita a presunti crediti previdenziali per l'anno 2014 gestione commercianti. Avviso basato su un accertamento fiscale effettuato dalla Agenzia delle Entrate . Eccepiva in via preliminare vari vizi formali attinenti l'avviso di addebito impugnato e la prescrizione dei contribuiti impugnati, Concludeva per l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato per infondatezza e nullità , nonché per l'eccepita decadenza e prescrizione.
L' regolarmente chiamato in giudizio si costituiva con propria memoria CP_1 difensiva impugnando sia in punto di fatto che di diritto tutto quanto dedotto dalla parte ricorrente ritenendo del tutto infondate le pretese così come articolate nell'ambito del ricorso introduttivo. Concludeva per il rigetto della domanda .non si costituiva per cui rimaneva contumace.
Preliminarmente occorre evidenziare che L'attività di riscossione relativa al recupero di somme assertivamente dovute all' è effettuata direttamente CP_1 dall'Istituto mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, il quale sostituisce la c.d. cartella di pagamento (art. 30, comma 1, del D.L. 31/5/2010 n. 78). Occorre altresì tener presente che l'Amministrazione finanziaria è autorizzata e tenuta ad effettuare delle verifiche sulla correttezza delle dichiarazione dei redditi presentate dai cittadini. Una volta eseguiti i controlli e rilevate eventuali difformità, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente l'avviso di accertamento e all' gli esiti di tali verifiche. In CP_1 particolare, il presente contributo si occupa degli accertamenti fiscali relativi al superamento dei minali per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
(commercianti e artigiani) o alla gestione separata. Infatti, qualora risultasse un imponibile maggiore rispetto a quello dichiarato, l' provvede Controparte_2 alla rideterminazione dei contributi dovuti emettendo, per l'appunto, il c.d. avviso di addebito. In questi casi, il problema che si pone attiene al coordinamento tra gli esiti dell'accertamento fiscale e la riscossione previdenziale. Una prima questione si collega a quanto previsto dall'art. 24 c. 3 del d.lsg. 46/1999 a mente del quale “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Tale norma è stata interpretata dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 8379/2014 , mai smentita, nei seguenti termini: l'accertamento a cui la norma si riferisce non è solo quello eseguito dall' , ma anche quello operato da altro ufficio pubblico, come CP_1
l'Agenzia delle Entrate;
ai fini dell'iscrivibili a ruolo non è necessario che l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti CP_1 all'Agenzia delle Entrate o alle Commissioni Tributarie. Ciò significa che l' non può procedere con la notifica dell'avviso di addebito se il CP_1 contribuente ha nel frattempo proposto impugnazione nelle sedi di revisione fiscale. Qualora ciò dovesse accadere, il contribuente potrebbe opporsi all'avviso di addebito contestando la non iscrivibilità a ruolo dell'asserito credito per violazione dell'art. 24 c. 3 d.lsg. 46/1999. CP_1
Secondo l'orientamento della Suprema Corte “ In tema dell'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali , l'art. 24 comma 3 del d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice , qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnata davanti all'autorità giudiziaria , va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce , non quello eseguito dall' , ma anche Controparte_2 quello operato da altro ufficio pubblico , come l'Agenzia delle entrate , né è necessario , ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al CP_1 giudice tributario”.
Dunque , all'istituto , è preclusa l'iscrizione a ruolo, in pendenza dell'impugnativa innanzi al giudice tributario.
Pur tuttavia, nell'ipotesi in cui l' ha proceduto comunque all'iscrizione CP_1
Pur tuttavia. nell'ipotesi in cui ha comunque all'iscrizione a ruolo, l*orientamento CP_3
espresso dalla Suprema Corte con la n. 14149/2012 è quello di doversi procedere alla disamina nel merito: “ In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi , il . giudice dell'opposizione a cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art 24 del d.lgs. n. 46 del• 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità , ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.”.
Da ultimo, la, Suprema Corte con ordinanza del 24.07.2012 n, 18262 richiamando Cass.
6.8. 2012 n. 14149 e Cass. 1506.2015 n. 12333. ha espressamente ritenuto che l'illegittima iscrizione a ruolo, in quanto effettuata nonostante l'impugnazione dell'accertamento fiscale;
non preclude nel merito della pretesa Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata,- 1a pretesa dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria dell'atto di accertamento presupposto integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, tale da comportare la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cpc ma implica che il giudice del lavoro proceda al vaglio nel merito della pretesa creditoria , risolvendo la questione sulla base dei principi generali in tema di CP_ onere probatorio ex art. 2697 cpc gravante sull' , in ordine alla sussistenza dell'obbligazione contributiva .
Tutto ciò posto, va sottolineato che nel merito della vicenda. l'unico elemento fornito dall'IÑPS a fondamento dell'obbligazione contributiva è proprio (soltanto) quello relativo all'accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate senza l'indicazione di ulteriori specifici elementi in ordine alla sussistenza della propria pretesa creditoria , in base alla quale il convenuto sostanziale (odierna parte opponente nel presente giudizio ) sarebbe nei suoi confronti obbligato.
CP_ Alla luce delle considerazioni che precedono , dunque, non avendo l' (attore in senso sostanziale) dato prova della propria pretesa contributiva va annullato l'avviso di addebito impugnato , tenuto conto che non è stato possibile accertare il maggior reddito cui consegue
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta .
PQM
Il Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando , ai sensi dell'art. 429 cpc , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa così provvede
1) Dichiara illegittima l'iscrizione al ruolo dei contributi previdenziali e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito . 371 2022 0015040455 000 notificato il 17.2.2022 e per l'effetto annulla tale atto;
2) Condanna l' alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente CP_1 che liquida complessivamente in euro 1.908,00 - di cui euro 43 per esborsi ed euro
1865,00 per compensi professionali in favore della parte ricorrente e del suo procuratore antistatario oltre accessori come per legge
Nola lì 23.12.2025
Il Giudice dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 11 dicembre 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.394/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Ciriello presso il quale Parte_1
domicilia in Polla alla via della Noce n. 5
Ricorrente
CONTRO
CP_
in persona del legale rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Gambino e avvocato Anna Oliva ed elettivamente domiciliato in Nola presso l'ufficio legale della
CP_ sede di Nola alla via Variante 7 bis
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 23.01.2023 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato adiva questa Giustizia chiedendo che si procedesse all' annullamento dell'avviso di addebito n. 371 2022 0015040455 000 ad oggetto io pagamento della somma di euro 23.756,96 riferita a presunti crediti previdenziali per l'anno 2014 gestione commercianti. Avviso basato su un accertamento fiscale effettuato dalla Agenzia delle Entrate . Eccepiva in via preliminare vari vizi formali attinenti l'avviso di addebito impugnato e la prescrizione dei contribuiti impugnati, Concludeva per l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato per infondatezza e nullità , nonché per l'eccepita decadenza e prescrizione.
L' regolarmente chiamato in giudizio si costituiva con propria memoria CP_1 difensiva impugnando sia in punto di fatto che di diritto tutto quanto dedotto dalla parte ricorrente ritenendo del tutto infondate le pretese così come articolate nell'ambito del ricorso introduttivo. Concludeva per il rigetto della domanda .non si costituiva per cui rimaneva contumace.
Preliminarmente occorre evidenziare che L'attività di riscossione relativa al recupero di somme assertivamente dovute all' è effettuata direttamente CP_1 dall'Istituto mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, il quale sostituisce la c.d. cartella di pagamento (art. 30, comma 1, del D.L. 31/5/2010 n. 78). Occorre altresì tener presente che l'Amministrazione finanziaria è autorizzata e tenuta ad effettuare delle verifiche sulla correttezza delle dichiarazione dei redditi presentate dai cittadini. Una volta eseguiti i controlli e rilevate eventuali difformità, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente l'avviso di accertamento e all' gli esiti di tali verifiche. In CP_1 particolare, il presente contributo si occupa degli accertamenti fiscali relativi al superamento dei minali per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
(commercianti e artigiani) o alla gestione separata. Infatti, qualora risultasse un imponibile maggiore rispetto a quello dichiarato, l' provvede Controparte_2 alla rideterminazione dei contributi dovuti emettendo, per l'appunto, il c.d. avviso di addebito. In questi casi, il problema che si pone attiene al coordinamento tra gli esiti dell'accertamento fiscale e la riscossione previdenziale. Una prima questione si collega a quanto previsto dall'art. 24 c. 3 del d.lsg. 46/1999 a mente del quale “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Tale norma è stata interpretata dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 8379/2014 , mai smentita, nei seguenti termini: l'accertamento a cui la norma si riferisce non è solo quello eseguito dall' , ma anche quello operato da altro ufficio pubblico, come CP_1
l'Agenzia delle Entrate;
ai fini dell'iscrivibili a ruolo non è necessario che l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti CP_1 all'Agenzia delle Entrate o alle Commissioni Tributarie. Ciò significa che l' non può procedere con la notifica dell'avviso di addebito se il CP_1 contribuente ha nel frattempo proposto impugnazione nelle sedi di revisione fiscale. Qualora ciò dovesse accadere, il contribuente potrebbe opporsi all'avviso di addebito contestando la non iscrivibilità a ruolo dell'asserito credito per violazione dell'art. 24 c. 3 d.lsg. 46/1999. CP_1
Secondo l'orientamento della Suprema Corte “ In tema dell'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali , l'art. 24 comma 3 del d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice , qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnata davanti all'autorità giudiziaria , va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce , non quello eseguito dall' , ma anche Controparte_2 quello operato da altro ufficio pubblico , come l'Agenzia delle entrate , né è necessario , ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al CP_1 giudice tributario”.
Dunque , all'istituto , è preclusa l'iscrizione a ruolo, in pendenza dell'impugnativa innanzi al giudice tributario.
Pur tuttavia, nell'ipotesi in cui l' ha proceduto comunque all'iscrizione CP_1
Pur tuttavia. nell'ipotesi in cui ha comunque all'iscrizione a ruolo, l*orientamento CP_3
espresso dalla Suprema Corte con la n. 14149/2012 è quello di doversi procedere alla disamina nel merito: “ In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi , il . giudice dell'opposizione a cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art 24 del d.lgs. n. 46 del• 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità , ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.”.
Da ultimo, la, Suprema Corte con ordinanza del 24.07.2012 n, 18262 richiamando Cass.
6.8. 2012 n. 14149 e Cass. 1506.2015 n. 12333. ha espressamente ritenuto che l'illegittima iscrizione a ruolo, in quanto effettuata nonostante l'impugnazione dell'accertamento fiscale;
non preclude nel merito della pretesa Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata,- 1a pretesa dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria dell'atto di accertamento presupposto integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, tale da comportare la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cpc ma implica che il giudice del lavoro proceda al vaglio nel merito della pretesa creditoria , risolvendo la questione sulla base dei principi generali in tema di CP_ onere probatorio ex art. 2697 cpc gravante sull' , in ordine alla sussistenza dell'obbligazione contributiva .
Tutto ciò posto, va sottolineato che nel merito della vicenda. l'unico elemento fornito dall'IÑPS a fondamento dell'obbligazione contributiva è proprio (soltanto) quello relativo all'accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate senza l'indicazione di ulteriori specifici elementi in ordine alla sussistenza della propria pretesa creditoria , in base alla quale il convenuto sostanziale (odierna parte opponente nel presente giudizio ) sarebbe nei suoi confronti obbligato.
CP_ Alla luce delle considerazioni che precedono , dunque, non avendo l' (attore in senso sostanziale) dato prova della propria pretesa contributiva va annullato l'avviso di addebito impugnato , tenuto conto che non è stato possibile accertare il maggior reddito cui consegue
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta .
PQM
Il Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando , ai sensi dell'art. 429 cpc , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa così provvede
1) Dichiara illegittima l'iscrizione al ruolo dei contributi previdenziali e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito . 371 2022 0015040455 000 notificato il 17.2.2022 e per l'effetto annulla tale atto;
2) Condanna l' alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente CP_1 che liquida complessivamente in euro 1.908,00 - di cui euro 43 per esborsi ed euro
1865,00 per compensi professionali in favore della parte ricorrente e del suo procuratore antistatario oltre accessori come per legge
Nola lì 23.12.2025
Il Giudice dott. Aristide Perrino