Art. 30. (Comunicazione dei provvedimenti in materia disciplinare)
I provvedimenti relativi alla irrogazione della sanzione di cui al precedente articolo 23 ovvero alla sospensione cautelare dall'incarico sono comunicati dall'organo che ha emanato il provvedimento al competente ordine dei medici.
I provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio dell'ordine dei medici a carico dei medici incaricati debbono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia.
I provvedimenti relativi alla irrogazione della sanzione di cui al precedente articolo 23 ovvero alla sospensione cautelare dall'incarico sono comunicati dall'organo che ha emanato il provvedimento al competente ordine dei medici.
I provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio dell'ordine dei medici a carico dei medici incaricati debbono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia.