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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente BOLOGNESI MAURO PARENTINI MIRKO, Relatore
, IC SC ANGELO
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 933/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentato da
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306B405094/2024 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2018
- sul ricorso n. 934/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentato da
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306B405134 2024 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2019
2 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1117/2025 depositato il 11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. La società ricorrente, la quale ha in gestione da moltissimi anni, in regime di concessione demaniale nell'ambito del porto di Genova, un terminal per la movimentazione di rinfuse liquide, riceveva in data 6 giugno 2025, in relazione all'attività svolta nell'area portuale, la notificazione di due avvisi di accertamento mediante i quali l'Agenzia delle Entrate: a) per l'anno 2018, accertava ai fini Iva a carico della ricorrente un maggior volume d'affari imponibile per € 970.208, da assoggettare all'aliquota ordinaria del 22% e, conseguentemente, un'Iva dovuta pari a € 213.446, oltre ai relativi interessi ed irrogando sanzioni per complessivi € 240.126,75 e b) per l'anno 2019, accertava, ai fini IVA, un maggior volume d'affari imponibile per
€ 1.605.523,52, da assoggettare all'aliquota ordinaria del 22%, da cui è conseguita un'IVA dovuta per € 213.446, oltre interessi, nonché una sanzione irrogata di € 353.215,17. I due avvisi ivi impugnati scaturivano dal processo verbale di constatazione n. 681/ 2024, redatto dall'Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Genova il quale contestava alla ricorrente di aver illegittimamente fatturato i corrispettivi per le prestazioni di servizio rese (affitto di serbatoi e prestazioni accessorie quali pulizia, riscaldamento per mantenimento della temperatura, movimentazione in/out, …ecc.) come non imponibili ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6) del D.P.R. n. 633/1972. In particolare i verificatori ritenevano, all'esito della disamina dei contratti stipulati dalla Società con i propri clienti, che i servizi di messa a disposizione in via continuativa ed esclusiva di determinati serbatoi (identificati per numero e capacità) per lo stoccaggio delle merci liquide di proprietà di alcuni clienti (ed operazioni ad esse accessorie), non potessero rientrare nel regime di non imponibilità del citato art. 9 poiché si sarebbe trattato di esecuzione di prestazioni non riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero la movimentazione dei beni
3 e mezzi di trasporto (requisito richiesto dall'art. 9, c.1, n. 6) del DPR n. 633/1972). Nei due ricorsi riuniti la ricorrente, in via preliminare, eccepisce che nonostante avesse presentato puntuali rilievi e osservazioni critiche agli schemi di avviso notificati, l'Agenzia delle Entrate negli avvisi impugnati non aveva compiutamente preso posizione su tali osservazioni violando in tal modo l'art.
6-bis che, all'ultimo comma prescrive espressamente che “l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”. Nel merito con un unico articolato motivo viene dedotta l'illegittimità dei due avvisi impugnati poiché avrebbero disconosciuto la sussistenza del regime di non imponibilità IVA di cui al citato art. 9 nonostante, ad avviso della società ricorrente, sussistessero tutti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie. In particolare la ricorrente, dopo aver illustrato analiticamente l'attività resa ai propri clienti – consistente nella gestione in via esclusiva del terminal “al servizio” di quattro punti di approdo per le navi cisterne, in cui i prodotti liquidi movimentati vengono sbarcati o imbarcati, ove dispone di circa 80 serbatoi di dimensioni molto diverse tra di loro, ove depositare temporaneamente le merci in movimentazione, come reso necessario dai differenti tempi di imbarco o di sbarco delle navi rispetto a quelli richiesti dai mezzi terrestri (autobotti) – deduce che trattasi di attività che rientra a pieno titolo nel regime di non imponibilità di cui all'art. 9, punto 6, del D.P.R. 633/1972, il quale – contrariamente a quanto si asserisce negli avvisi impugnati – prefigura quale unico presupposto per l'applicazione del regime il collegamento della prestazione o servizio svolti con i siti portuali o aeroportuali senza richiedere che sia altresì necessaria una valutazione “della funzionalità diretta” della prestazione o del servizio con l'attività del porto. L'Agenzia delle Entrate chiedeva, nelle proprie controdeduzioni il rigetto dei due ricorsi riuniti, deducendo che l'attività resa dalla ricorrente, benché localizzata su banchina portuale, non era strettamente strumentale all'imbarco e sbarco di merci, ma sostanziandosi nella mera messa a disposizione dei serbatoi per materiali liquidi – come plasticamente sarebbe stato reso evidente dalla clausola “vuoto per pieno” (la quale impone al cliente di riconoscere un corrispettivo per la messa a disposizione del serbatoio anche qualora non vi siano prodotti stoccati e, quindi, in assenza di alcuna movimentazione della merce)– rispondesse principalmente non ad esigenze di movimentazioni delle merci (ai quali è collegata la concessione del beneficio) ma alle variabili esigenze commerciali dei clienti.
2. Motivazione. L'eccezione preliminare di illegittimità degli avvisi per violazione dell'art. 6 bis della
4 legge 212/2000 non è suscettibile di accoglimento posto che l'Agenzia delle Entrate ha notificato lo schema di avviso ed ha poi preso posizione sulle osservazioni della ricorrente. Nessuna norma stabilisce a carico dell'ente impositore l'obbligo, a pena di invalidità dell'avviso di accertamento, di confutare in esso espressamente e specificamente ciascun rilievo in fatto o argomento in diritto sollevato dalla contribuente all'esito dell'invio dello schema di avviso. Nel merito i ricorsi riuniti meritano accoglimento. Il collegio osserva che, in materia di IVA, l'esenzione per mancanza del requisito di territorialità, prevista dall'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui all'art. 9 del cit. decreto, opera in ragione dei criteri oggettivi della prestazione di servizio, identificata secondo la natura, lo scopo ed il luogo di esecuzione, assimilato a territorio non statale (“porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine”) (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26368 del 17/10/2019). Nel caso in specie è controverso se il servizio fornito dalla ricorrente tramite serbatoi di stoccaggio su banchina portuale usufruisca o meno del predetto regime di non imposizione. Mette conto rilevare che: a) i serbatoi dove i liquidi vengono stoccati per conto dei clienti sono localizzati in banchina portuale;
b) dalla perizia asseverata (cfr. perizia asseverata ing. Borasi del 18.11.2025), non specificamente contestata sul punto dall'Agenzia delle Entrate, risulta che i carichi liquidi provenienti dalle navi vengono trasferiti nei serbatoi e da questi tramite autobotti consegnati ai destinatari (ciò peraltro trova conferma indirettamente anche dalla comunicazione dell'Autorità Portuale che invitava la ricorrente a regolare meglio il flusso di autocisterne presso la banchina per il ritiro dei liquidi); c) l'impresa ricorrente svolge tale servizio sulla base di concessione demaniale rilasciata dall'Autorità Portuale nella quale è stata presumibilmente vagliata l'utilità di tali serbatoi per l'attività di movimentazione delle merci. Dall'insieme di tali rilievi appare logico dedurre che l'attività svolta con tali serbatoi sia funzionale alla movimentazione della merce liquida trasportata con le navi che attraccano presso la banchina. Al riguardo si osserva che, secondo quanto indicato nella risoluzione n.322/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate – risoluzione vertente sul regime di non imponibilità che ci occupa - il radicamento (esclusivo) dell'attività presso una banchina portuale (dunque la localizzazione del servizio in ambito portuale) nonché la particolare natura delle prestazioni svolte di stoccaggio e di custodia dei materiali (prestazioni
5 ordinariamente svolte in ambito portuale) giustificano la conclusione che tra il servizio reso dalla ricorrente e l'attività portuale vi sia un collegamento diretto. D'altronde tale conclusione è indirettamente avvalorata dal rilievo che non emerge dagli atti di causa alcun elemento dal quale possa dedursi una destinazione operativa dei serbatoi (in gestione della ricorrente) anche ad attività extraportuali (non potendosi dedurre tale operatività dalla sola opinabile qualificazione negoziale dei contratti inerenti al servizio reso). Si osserva, peraltro, che la qualificazione dei contratti in termini di noleggio o locazione di per sé non sarebbe neppure automaticamente incompatibile con il regime di non imposizione di cui al citato art. 9 poiché anche la locazione, purché strumentale ad attività portuale, è ammessa al relativo regime di esenzione (cfr. in termini Sez. 5 - , Sentenza n. 9525 del 24/03/2022 la quale ha ritenuto che il servizio di banchina reso per conto del contribuente da un soggetto terzo, in virtù di un contratto di locazione di beni strumentali, finalizzato alla movimentazione dei containers, essendo esso accessorio e direttamente connesso a quelli di funzionamento degli impianti e di transito delle merci, usufruisce della relativa esenzione di cui all'art. 9 citato). Né tale collegamento con l'attività portuale pare potersi escludere sulla sola base della clausola “vuoto per pieno” (sulla quale insiste l'Agenzia delle Entrate) poiché trattasi di clausola di predeterminazione del corrispettivo il quale può essere quantificato mediante l'oggettivo collegamento al periodo di messa a disposizione dei serbatoi senza che ciò escluda automaticamente una vocazione strumentale esclusiva dei serbatoi rispetto all'attività portuale in assenza di altri elementi che denotino una chiara destinazione del servizio reso ad attività extraportuali. La novità della questione sulla quale non si riscontrano precedenti in termini giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate. Così deciso in Genova in data 9 dicembre 2025.
Il IC relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)
6
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente BOLOGNESI MAURO PARENTINI MIRKO, Relatore
, IC SC ANGELO
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 933/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentato da
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306B405094/2024 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2018
- sul ricorso n. 934/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentato da
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306B405134 2024 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2019
2 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1117/2025 depositato il 11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. La società ricorrente, la quale ha in gestione da moltissimi anni, in regime di concessione demaniale nell'ambito del porto di Genova, un terminal per la movimentazione di rinfuse liquide, riceveva in data 6 giugno 2025, in relazione all'attività svolta nell'area portuale, la notificazione di due avvisi di accertamento mediante i quali l'Agenzia delle Entrate: a) per l'anno 2018, accertava ai fini Iva a carico della ricorrente un maggior volume d'affari imponibile per € 970.208, da assoggettare all'aliquota ordinaria del 22% e, conseguentemente, un'Iva dovuta pari a € 213.446, oltre ai relativi interessi ed irrogando sanzioni per complessivi € 240.126,75 e b) per l'anno 2019, accertava, ai fini IVA, un maggior volume d'affari imponibile per
€ 1.605.523,52, da assoggettare all'aliquota ordinaria del 22%, da cui è conseguita un'IVA dovuta per € 213.446, oltre interessi, nonché una sanzione irrogata di € 353.215,17. I due avvisi ivi impugnati scaturivano dal processo verbale di constatazione n. 681/ 2024, redatto dall'Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Genova il quale contestava alla ricorrente di aver illegittimamente fatturato i corrispettivi per le prestazioni di servizio rese (affitto di serbatoi e prestazioni accessorie quali pulizia, riscaldamento per mantenimento della temperatura, movimentazione in/out, …ecc.) come non imponibili ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6) del D.P.R. n. 633/1972. In particolare i verificatori ritenevano, all'esito della disamina dei contratti stipulati dalla Società con i propri clienti, che i servizi di messa a disposizione in via continuativa ed esclusiva di determinati serbatoi (identificati per numero e capacità) per lo stoccaggio delle merci liquide di proprietà di alcuni clienti (ed operazioni ad esse accessorie), non potessero rientrare nel regime di non imponibilità del citato art. 9 poiché si sarebbe trattato di esecuzione di prestazioni non riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero la movimentazione dei beni
3 e mezzi di trasporto (requisito richiesto dall'art. 9, c.1, n. 6) del DPR n. 633/1972). Nei due ricorsi riuniti la ricorrente, in via preliminare, eccepisce che nonostante avesse presentato puntuali rilievi e osservazioni critiche agli schemi di avviso notificati, l'Agenzia delle Entrate negli avvisi impugnati non aveva compiutamente preso posizione su tali osservazioni violando in tal modo l'art.
6-bis che, all'ultimo comma prescrive espressamente che “l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”. Nel merito con un unico articolato motivo viene dedotta l'illegittimità dei due avvisi impugnati poiché avrebbero disconosciuto la sussistenza del regime di non imponibilità IVA di cui al citato art. 9 nonostante, ad avviso della società ricorrente, sussistessero tutti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie. In particolare la ricorrente, dopo aver illustrato analiticamente l'attività resa ai propri clienti – consistente nella gestione in via esclusiva del terminal “al servizio” di quattro punti di approdo per le navi cisterne, in cui i prodotti liquidi movimentati vengono sbarcati o imbarcati, ove dispone di circa 80 serbatoi di dimensioni molto diverse tra di loro, ove depositare temporaneamente le merci in movimentazione, come reso necessario dai differenti tempi di imbarco o di sbarco delle navi rispetto a quelli richiesti dai mezzi terrestri (autobotti) – deduce che trattasi di attività che rientra a pieno titolo nel regime di non imponibilità di cui all'art. 9, punto 6, del D.P.R. 633/1972, il quale – contrariamente a quanto si asserisce negli avvisi impugnati – prefigura quale unico presupposto per l'applicazione del regime il collegamento della prestazione o servizio svolti con i siti portuali o aeroportuali senza richiedere che sia altresì necessaria una valutazione “della funzionalità diretta” della prestazione o del servizio con l'attività del porto. L'Agenzia delle Entrate chiedeva, nelle proprie controdeduzioni il rigetto dei due ricorsi riuniti, deducendo che l'attività resa dalla ricorrente, benché localizzata su banchina portuale, non era strettamente strumentale all'imbarco e sbarco di merci, ma sostanziandosi nella mera messa a disposizione dei serbatoi per materiali liquidi – come plasticamente sarebbe stato reso evidente dalla clausola “vuoto per pieno” (la quale impone al cliente di riconoscere un corrispettivo per la messa a disposizione del serbatoio anche qualora non vi siano prodotti stoccati e, quindi, in assenza di alcuna movimentazione della merce)– rispondesse principalmente non ad esigenze di movimentazioni delle merci (ai quali è collegata la concessione del beneficio) ma alle variabili esigenze commerciali dei clienti.
2. Motivazione. L'eccezione preliminare di illegittimità degli avvisi per violazione dell'art. 6 bis della
4 legge 212/2000 non è suscettibile di accoglimento posto che l'Agenzia delle Entrate ha notificato lo schema di avviso ed ha poi preso posizione sulle osservazioni della ricorrente. Nessuna norma stabilisce a carico dell'ente impositore l'obbligo, a pena di invalidità dell'avviso di accertamento, di confutare in esso espressamente e specificamente ciascun rilievo in fatto o argomento in diritto sollevato dalla contribuente all'esito dell'invio dello schema di avviso. Nel merito i ricorsi riuniti meritano accoglimento. Il collegio osserva che, in materia di IVA, l'esenzione per mancanza del requisito di territorialità, prevista dall'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui all'art. 9 del cit. decreto, opera in ragione dei criteri oggettivi della prestazione di servizio, identificata secondo la natura, lo scopo ed il luogo di esecuzione, assimilato a territorio non statale (“porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine”) (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26368 del 17/10/2019). Nel caso in specie è controverso se il servizio fornito dalla ricorrente tramite serbatoi di stoccaggio su banchina portuale usufruisca o meno del predetto regime di non imposizione. Mette conto rilevare che: a) i serbatoi dove i liquidi vengono stoccati per conto dei clienti sono localizzati in banchina portuale;
b) dalla perizia asseverata (cfr. perizia asseverata ing. Borasi del 18.11.2025), non specificamente contestata sul punto dall'Agenzia delle Entrate, risulta che i carichi liquidi provenienti dalle navi vengono trasferiti nei serbatoi e da questi tramite autobotti consegnati ai destinatari (ciò peraltro trova conferma indirettamente anche dalla comunicazione dell'Autorità Portuale che invitava la ricorrente a regolare meglio il flusso di autocisterne presso la banchina per il ritiro dei liquidi); c) l'impresa ricorrente svolge tale servizio sulla base di concessione demaniale rilasciata dall'Autorità Portuale nella quale è stata presumibilmente vagliata l'utilità di tali serbatoi per l'attività di movimentazione delle merci. Dall'insieme di tali rilievi appare logico dedurre che l'attività svolta con tali serbatoi sia funzionale alla movimentazione della merce liquida trasportata con le navi che attraccano presso la banchina. Al riguardo si osserva che, secondo quanto indicato nella risoluzione n.322/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate – risoluzione vertente sul regime di non imponibilità che ci occupa - il radicamento (esclusivo) dell'attività presso una banchina portuale (dunque la localizzazione del servizio in ambito portuale) nonché la particolare natura delle prestazioni svolte di stoccaggio e di custodia dei materiali (prestazioni
5 ordinariamente svolte in ambito portuale) giustificano la conclusione che tra il servizio reso dalla ricorrente e l'attività portuale vi sia un collegamento diretto. D'altronde tale conclusione è indirettamente avvalorata dal rilievo che non emerge dagli atti di causa alcun elemento dal quale possa dedursi una destinazione operativa dei serbatoi (in gestione della ricorrente) anche ad attività extraportuali (non potendosi dedurre tale operatività dalla sola opinabile qualificazione negoziale dei contratti inerenti al servizio reso). Si osserva, peraltro, che la qualificazione dei contratti in termini di noleggio o locazione di per sé non sarebbe neppure automaticamente incompatibile con il regime di non imposizione di cui al citato art. 9 poiché anche la locazione, purché strumentale ad attività portuale, è ammessa al relativo regime di esenzione (cfr. in termini Sez. 5 - , Sentenza n. 9525 del 24/03/2022 la quale ha ritenuto che il servizio di banchina reso per conto del contribuente da un soggetto terzo, in virtù di un contratto di locazione di beni strumentali, finalizzato alla movimentazione dei containers, essendo esso accessorio e direttamente connesso a quelli di funzionamento degli impianti e di transito delle merci, usufruisce della relativa esenzione di cui all'art. 9 citato). Né tale collegamento con l'attività portuale pare potersi escludere sulla sola base della clausola “vuoto per pieno” (sulla quale insiste l'Agenzia delle Entrate) poiché trattasi di clausola di predeterminazione del corrispettivo il quale può essere quantificato mediante l'oggettivo collegamento al periodo di messa a disposizione dei serbatoi senza che ciò escluda automaticamente una vocazione strumentale esclusiva dei serbatoi rispetto all'attività portuale in assenza di altri elementi che denotino una chiara destinazione del servizio reso ad attività extraportuali. La novità della questione sulla quale non si riscontrano precedenti in termini giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate. Così deciso in Genova in data 9 dicembre 2025.
Il IC relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)
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