Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 17
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per mancata risposta alle osservazioni preliminari

    L'eccezione preliminare di illegittimità degli avvisi per violazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000 non è suscettibile di accoglimento posto che l'Agenzia delle Entrate ha notificato lo schema di avviso ed ha poi preso posizione sulle osservazioni della ricorrente. Nessuna norma stabilisce a carico dell'ente impositore l'obbligo, a pena di invalidità dell'avviso di accertamento, di confutare in esso espressamente e specificamente ciascun rilievo in fatto o argomento in diritto sollevato dalla contribuente all'esito dell'invio dello schema di avviso.

  • Accolto
    Applicabilità del regime di non imponibilità IVA ex art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/1972

    Il collegio osserva che, in materia di IVA, l'esenzione per mancanza del requisito di territorialità, prevista dall'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui all'art. 9 del cit. decreto, opera in ragione dei criteri oggettivi della prestazione di servizio, identificata secondo la natura, lo scopo ed il luogo di esecuzione, assimilato a territorio non statale (“porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine”). Nel caso in specie è controverso se il servizio fornito dalla ricorrente tramite serbatoi di stoccaggio su banchina portuale usufruisca o meno del predetto regime di non imposizione. Mette conto rilevare che: a) i serbatoi dove i liquidi vengono stoccati per conto dei clienti sono localizzati in banchina portuale; b) dalla perizia asseverata risulta che i carichi liquidi provenienti dalle navi vengono trasferiti nei serbatoi e da questi tramite autobotti consegnati ai destinatari; c) l'impresa ricorrente svolge tale servizio sulla base di concessione demaniale rilasciata dall'Autorità Portuale nella quale è stata presumibilmente vagliata l'utilità di tali serbatoi per l'attività di movimentazione delle merci. Dall'insieme di tali rilievi appare logico dedurre che l'attività svolta con tali serbatoi sia funzionale alla movimentazione della merce liquida trasportata con le navi che attraccano presso la banchina. Al riguardo si osserva che, secondo quanto indicato nella risoluzione n.322/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate – risoluzione vertente sul regime di non imponibilità che ci occupa - il radicamento (esclusivo) dell'attività presso una banchina portuale (dunque la localizzazione del servizio in ambito portuale) nonché la particolare natura delle prestazioni svolte di stoccaggio e di custodia dei materiali (prestazioni ordinarie svolte in ambito portuale) giustificano la conclusione che tra il servizio reso dalla ricorrente e l'attività portuale vi sia un collegamento diretto. D'altronde tale conclusione è indirettamente avvalorata dal rilievo che non emerge dagli atti di causa alcun elemento dal quale possa dedursi una destinazione operativa dei serbatoi (in gestione della ricorrente) anche ad attività extraportuali (non potendosi dedurre tale operatività dalla sola opinabile qualificazione negoziale dei contratti inerenti al servizio reso). Si osserva, peraltro, che la qualificazione dei contratti in termini di noleggio o locazione di per sé non sarebbe neppure automaticamente incompatibile con il regime di non imposizione di cui al citato art. 9 poiché anche la locazione, purché strumentale ad attività portuale, è ammessa al relativo regime di esenzione. Né tale collegamento con l'attività portuale pare potersi escludere sulla sola base della clausola “vuoto per pieno” (sulla quale insiste l'Agenzia delle Entrate) poiché trattasi di clausola di predeterminazione del corrispettivo il quale può essere quantificato mediante l'oggettivo collegamento al periodo di messa a disposizione dei serbatoi senza che ciò escluda automaticamente una vocazione strumentale esclusiva dei serbatoi rispetto all'attività portuale in assenza di altri elementi che denotino una chiara destinazione del servizio reso ad attività extraportuali.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per mancata risposta alle osservazioni preliminari

    L'eccezione preliminare di illegittimità degli avvisi per violazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000 non è suscettibile di accoglimento posto che l'Agenzia delle Entrate ha notificato lo schema di avviso ed ha poi preso posizione sulle osservazioni della ricorrente. Nessuna norma stabilisce a carico dell'ente impositore l'obbligo, a pena di invalidità dell'avviso di accertamento, di confutare in esso espressamente e specificamente ciascun rilievo in fatto o argomento in diritto sollevato dalla contribuente all'esito dell'invio dello schema di avviso.

  • Accolto
    Applicabilità del regime di non imponibilità IVA ex art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/1972

    Il collegio osserva che, in materia di IVA, l'esenzione per mancanza del requisito di territorialità, prevista dall'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui all'art. 9 del cit. decreto, opera in ragione dei criteri oggettivi della prestazione di servizio, identificata secondo la natura, lo scopo ed il luogo di esecuzione, assimilato a territorio non statale (“porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine”). Nel caso in specie è controverso se il servizio fornito dalla ricorrente tramite serbatoi di stoccaggio su banchina portuale usufruisca o meno del predetto regime di non imposizione. Mette conto rilevare che: a) i serbatoi dove i liquidi vengono stoccati per conto dei clienti sono localizzati in banchina portuale; b) dalla perizia asseverata risulta che i carichi liquidi provenienti dalle navi vengono trasferiti nei serbatoi e da questi tramite autobotti consegnati ai destinatari; c) l'impresa ricorrente svolge tale servizio sulla base di concessione demaniale rilasciata dall'Autorità Portuale nella quale è stata presumibilmente vagliata l'utilità di tali serbatoi per l'attività di movimentazione delle merci. Dall'insieme di tali rilievi appare logico dedurre che l'attività svolta con tali serbatoi sia funzionale alla movimentazione della merce liquida trasportata con le navi che attraccano presso la banchina. Al riguardo si osserva che, secondo quanto indicato nella risoluzione n.322/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate – risoluzione vertente sul regime di non imponibilità che ci occupa - il radicamento (esclusivo) dell'attività presso una banchina portuale (dunque la localizzazione del servizio in ambito portuale) nonché la particolare natura delle prestazioni svolte di stoccaggio e di custodia dei materiali (prestazioni ordinarie svolte in ambito portuale) giustificano la conclusione che tra il servizio reso dalla ricorrente e l'attività portuale vi sia un collegamento diretto. D'altronde tale conclusione è indirettamente avvalorata dal rilievo che non emerge dagli atti di causa alcun elemento dal quale possa dedursi una destinazione operativa dei serbatoi (in gestione della ricorrente) anche ad attività extraportuali (non potendosi dedurre tale operatività dalla sola opinabile qualificazione negoziale dei contratti inerenti al servizio reso). Si osserva, peraltro, che la qualificazione dei contratti in termini di noleggio o locazione di per sé non sarebbe neppure automaticamente incompatibile con il regime di non imposizione di cui al citato art. 9 poiché anche la locazione, purché strumentale ad attività portuale, è ammessa al relativo regime di esenzione. Né tale collegamento con l'attività portuale pare potersi escludere sulla sola base della clausola “vuoto per pieno” (sulla quale insiste l'Agenzia delle Entrate) poiché trattasi di clausola di predeterminazione del corrispettivo il quale può essere quantificato mediante l'oggettivo collegamento al periodo di messa a disposizione dei serbatoi senza che ciò escluda automaticamente una vocazione strumentale esclusiva dei serbatoi rispetto all'attività portuale in assenza di altri elementi che denotino una chiara destinazione del servizio reso ad attività extraportuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 17
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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