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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Federica Girfatti Giudice dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2787/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: divorzio congiunto promosso da:
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. D'ONOFRIO MARIA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso sottoscritto dalle parti e depositato in data 25/11/2024, e Parte_1 [...]
hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto in Parte_2 data 10/06/1995 in CASTELLO DI CISTERNA, alle condizioni tra loro concordate.
I ricorrenti hanno inoltre esposto di essersi separati consensualmente davanti al Tribunale di Nola
e di non essersi più riconciliati. Con successivo decreto il giudice relatore ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione.
2. Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n.162 e dalla L.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (25/11/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal
Presidente del Tribunale di Nola (04.07.2023) nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa;
dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo, non risultando richiesta alcuna ulteriore statuizione accessoria e vertendo la presente pronuncia sul solo status.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASTELLO DI CISTERNA il
10/06/1995, col rito civile, tra , nato a [...], il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...] (atto n. 12 parte II, S. Parte_2
A., reg. Atti Matrimonio anno 1995), provvedendo in conformità al seguente accordo raggiunto tra le parti:
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELLO DI CISTERNA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Peluso
dott.ssa Vincenza Barbalucca