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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 305 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertente TRA
c.f. rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Grattacaso e dall'avv. Anania Nicodemo, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(p.i. ) in persona del legale rapp.te p.t.; soc. Controparte_1 P.IVA_1
(p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t. ed il sig. CP_2 P.IVA_2
(c.F. , tutti rappresentati e difesi Controparte_3 C.F._2 dall'avv. Enzo Migliorino ed avv. Aniello Cioffi, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 10.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.02.2018, la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la soc. in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 ed il signor al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti Controparte_3 conclusioni:… “ a) disposto l'adeguamento della retribuzione a tutto quanto dovuto a norma del CCNL Pubblici Esercizi in costanza di rapporto di lavoro ed in ogni caso a norma dll'art. 36 Co Cost. e 2099 c.c. condannare i convenuti spett.le sig e CP_1 Controparte_3 CP_2 con il vincolo della solidarietà anche parziale tra loro ovvero secondo i criteri che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, con sentenza immediatamente esecutiva, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di Euro 80.251,00 a titolo di differenza paga, TFR, ferie non godute, straordinario, 13-14 mensilità, preavviso di licenziamento e nullità dello stesso. Il tutto comunque come da analitico prospetto allegato agli atti, oltre al risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito per effetto della intervenuta svalutazione monetaria, oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, sulle somme così rivalutate. b) vittoria di spese e competenze di giudizio con diretta attribuzione al sott. avvocato antistatario.…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio le parti resistenti, che nel contestare la domanda, concludevano per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è inammissibile per intervenuta conciliazione. Infatti risulta in atti e documentata da parte resistente l'avvenuta conciliazione della lite tr le parti dinanzai al sindacato ai sensi dell'art. 411 cpc;
in data 15.9.2017 la ricorrente sig.ra e la società resistente hanno infatti Parte_1 CP_1 sottoscritto verbale di conciliazione sindacale per gli stessi periodi lavorativi oggetto del presente giudizio. L'inoppugnabilità della conciliazione, se stipulata in sede sindacale, è prevista dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. in considerazione dell'effettiva partecipazione dei rappresentanti sindacali all'iter transattivo, poiché tale partecipazione fa venire meno la condizione di inferiorità del lavoratore, del quale dunque si garantisce una sostanziale libertà di volontà (Cass. n. 2244/1995); b) il requisito della fiducia fra lavoratore e rappresentante sindacale può evincersi dalla firma contestuale del verbale da parte dei due soggetti;
c) dal verbale si evince che il rappresentante sindacale ha avvertito le parti circa gli effetti propri della conciliazione e della sua inoppugnabilità ed è indicato espressamente l'oggetto, ossia le rivendicazioni economiche ….; […], in assenza di prova che tale situazione abbia in quale modo determinato uno squilibrio in favore del datore di lavoro o abbia inciso sulla libera determinazione di volontà del lavoratore o abbia in qualche modo pregiudicato la comprensione della portata e delle conseguenze dell'accordo; i) altrettanto irrilevante è il fatto che la ricorrente non fosse iscritta al sindacato, perché ciò non preclude certo la possibilità di concludere una conciliazione con l'assistenza di un rappresentante sindacale;
j) è comunque mancata qualunque prova del fatto che il mancato conferimento di un mandato preventivo abbia inciso sulla validità della conciliazione. Alla stregua di quanto sopra, la domanda non può trovare accoglimento. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 14.02.2018 da nei confronti della soc. Parte_1
n persona del legale rappresentante p.t., soc. in persona del CP_1 CP_2 legale rappresentante p.t. ed il signor ogni avversa istanza, Controparte_3 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui sopra
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Vallo della Lucania 10 luglio 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 305 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertente TRA
c.f. rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Grattacaso e dall'avv. Anania Nicodemo, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(p.i. ) in persona del legale rapp.te p.t.; soc. Controparte_1 P.IVA_1
(p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t. ed il sig. CP_2 P.IVA_2
(c.F. , tutti rappresentati e difesi Controparte_3 C.F._2 dall'avv. Enzo Migliorino ed avv. Aniello Cioffi, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 10.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.02.2018, la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la soc. in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 ed il signor al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti Controparte_3 conclusioni:… “ a) disposto l'adeguamento della retribuzione a tutto quanto dovuto a norma del CCNL Pubblici Esercizi in costanza di rapporto di lavoro ed in ogni caso a norma dll'art. 36 Co Cost. e 2099 c.c. condannare i convenuti spett.le sig e CP_1 Controparte_3 CP_2 con il vincolo della solidarietà anche parziale tra loro ovvero secondo i criteri che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, con sentenza immediatamente esecutiva, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di Euro 80.251,00 a titolo di differenza paga, TFR, ferie non godute, straordinario, 13-14 mensilità, preavviso di licenziamento e nullità dello stesso. Il tutto comunque come da analitico prospetto allegato agli atti, oltre al risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito per effetto della intervenuta svalutazione monetaria, oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, sulle somme così rivalutate. b) vittoria di spese e competenze di giudizio con diretta attribuzione al sott. avvocato antistatario.…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio le parti resistenti, che nel contestare la domanda, concludevano per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è inammissibile per intervenuta conciliazione. Infatti risulta in atti e documentata da parte resistente l'avvenuta conciliazione della lite tr le parti dinanzai al sindacato ai sensi dell'art. 411 cpc;
in data 15.9.2017 la ricorrente sig.ra e la società resistente hanno infatti Parte_1 CP_1 sottoscritto verbale di conciliazione sindacale per gli stessi periodi lavorativi oggetto del presente giudizio. L'inoppugnabilità della conciliazione, se stipulata in sede sindacale, è prevista dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. in considerazione dell'effettiva partecipazione dei rappresentanti sindacali all'iter transattivo, poiché tale partecipazione fa venire meno la condizione di inferiorità del lavoratore, del quale dunque si garantisce una sostanziale libertà di volontà (Cass. n. 2244/1995); b) il requisito della fiducia fra lavoratore e rappresentante sindacale può evincersi dalla firma contestuale del verbale da parte dei due soggetti;
c) dal verbale si evince che il rappresentante sindacale ha avvertito le parti circa gli effetti propri della conciliazione e della sua inoppugnabilità ed è indicato espressamente l'oggetto, ossia le rivendicazioni economiche ….; […], in assenza di prova che tale situazione abbia in quale modo determinato uno squilibrio in favore del datore di lavoro o abbia inciso sulla libera determinazione di volontà del lavoratore o abbia in qualche modo pregiudicato la comprensione della portata e delle conseguenze dell'accordo; i) altrettanto irrilevante è il fatto che la ricorrente non fosse iscritta al sindacato, perché ciò non preclude certo la possibilità di concludere una conciliazione con l'assistenza di un rappresentante sindacale;
j) è comunque mancata qualunque prova del fatto che il mancato conferimento di un mandato preventivo abbia inciso sulla validità della conciliazione. Alla stregua di quanto sopra, la domanda non può trovare accoglimento. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 14.02.2018 da nei confronti della soc. Parte_1
n persona del legale rappresentante p.t., soc. in persona del CP_1 CP_2 legale rappresentante p.t. ed il signor ogni avversa istanza, Controparte_3 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui sopra
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
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IL GDL
Dott. Mario Miele
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