CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1255/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI PAOLO APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. OREFICI PAOLO e dell'avv. SPANO' GIUSEPPE ( ) BORGO ANTINI 3 43100 C.F._1 Pt_1 APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza n. 725/2022 del Tribunale di Parma, pubblicata in data 1 giugno 2022, notificata a mezzo pec in data 8 giugno 2022: Nel merito: accertare e dichiarare
l'inadempimento della società (già ) al Controparte_2 Controparte_3 patto di prelazione di cui all'art. 8 del contratto di compravendita del 20.11.1933 rogito Notaio
[...]
rep. n. 10029/6635 intervenuto tra le parti, e, per l'effetto, condannare la convenuta Per_1
al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal in Controparte_2 Parte_1 dipendenza dell'inadempimento contrattuale della convenuta quantificabile in Euro 985.000,00 o in quella minore o maggiore somma che verrà provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento o, in subordine dalla data di costituzione in
pagina 1 di 9 mora sino al saldo effettivo ed integrale. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge”.
In via Istruttoria si chiede la revoca dell'ordinanza non ammissiva delle richieste istruttorie che si reiterano qui di seguito. Si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della
sui seguenti capitoli: 1) Vero che con atto notarile del 20/11/1933 il CP_1 Controparte_1 vendeva alla un terreno esteso di mq 19.644 Parte_1 Controparte_3 riservandosi il diritto di prelazione sul terreno rimasto libero dopo la costruzione del fabbricato industriale. 2) Vero che il con l'atto di cui al precedente capitolo cedeva alla Parte_1
un terreno per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico (e Controparte_3 cioè la costruzione di un edificio produttivo che consentisse ai cittadini l'approvvigionamento) a condizioni economiche vantaggiose per l'attuatore dell'intervento, ponendo patti e condizioni (quale il diritto di prelazione in proprio favore) sul patrimonio alienato a garanzia dello stesso interesse pubblico. 3) Vero che al termine della costruzione da parte della Controparte_3 dello stabilimento industriale (comprensivo degli edifici servizio custode, direzione e sale lavorazione
e rimessa), l'area costruita era pari 1900 mq superficie, mentre la restante parte di terreno era superficie libera. 4) Vero che in data in data 20/03/2006 (doc. 7 – atto di citazione che si rammostra) con atto a rogito Notaio Dott. rep. 32.670, racc. n. 7.889, registrato a il 4/04/2006 Persona_2 Pt_1 al n. 3706 la vendeva alla società gli immobili Controparte_1 Parte_2 facenti parte del complesso già adibito a stabilimento produttivo della medesima “ ” Controparte_3 posto tra Via Torelli e Viale Viotti e censiti al Catasto Fabbricati al Comune di Sez. 1, Foglio Pt_1
20, mapp. 832, sub. 1 e mapp. 880. 5) Dica l'interrogato se la prima di Controparte_1 procedere alla vendita di cui al capitolo precedente, effettuava la denuntiatio al Comune di in Pt_1 ottemperanza al disposto di cui all'art. 8 del contratto di compravendita a rogito Notaio Dott.
[...] del 20/11/1933 rep. n. 10029/6635. 6) Vero che a seguito della vendita dei terreni da Per_1
a la prima presentava “per conto” di quest'ultima, i seguenti titoli Controparte_3 Parte_2 abitativi edilizi: PdC 1639/2005, DIA 3985/2006, DIA 1567/2008. 7) Vero che in occasione dell'intervento residenziale conseguente alle autorizzazioni di cui al capitolo precedente, l'ex fabbricato industriale costruito dalla è stato pressoché interamente demolito per Controparte_3 consentire la costruzione degli edifici residenziali ad oggi esistenti. 8) Vero che, a seguito della demolizione dell'ex fabbricato industriale, di cui al capitolo precedente, il terreno originariamente alienato dal Comune di a è tornato ad essere libero. Pt_1 Controparte_3
Si chiede altresì l'ammissione di una CTU tecnica che determini i mq di superficie di terreno, facente parte dell'area alienata dal in favore della con Parte_1 Controparte_3
pagina 2 di 9 atto a rogito Notaio dott. del 20/11/1933, rimasti liberi al termine della costruzione da parte Per_1 della dello stabilimento industriale (comprensivo degli edifici Controparte_3 servizio custode, direzione e sale lavorazione e rimessa), nonché la superficie dell'area rimasta in capo alla a seguito della risoluzione del contratto di compravendita tra quest'ultima e Parte_2 la . Controparte_3
Si chiede infine disporsi CTU tecnico-estimativa che quantifichi il risarcimento di tutti i danni diretti, indiretti e mediati patiti dal in dipendenza dell'inadempimento della Parte_1 Controparte_1
con particolare riferimento alla differenza tra il valore di mercato dell'area suscettibile
[...] di essere riscattata dal stesso nell'attuale destinazione urbanistica ed il prezzo che Parte_1
l'odierno attore avrebbe dovuto sostenere per il riscatto dell'area così come stabilito all'art. 8 del contratto 20/11/1933 e successive modifiche rivalutato e trasformato nella moneta attuale.
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata: - in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. previgenti;
- nel merito rigettare l'appello perché infondato, non provato o come meglio, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento ex art. 96 co. 3
c.p.c. in favore dell'appellata di una somma equitativamente determinata oltre competenze, spese e accessori di lite”
IN FATTO
1. Il conveniva in giudizio la per ottenere la condanna di Pt_1 Pt_1 Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del patto di prelazione convenzionale contenuto nel compromesso allegato alla compravendita del 1933, con cui il aveva Parte_1 venduto alla (ora, un terreno di 19.644 CP_3 Controparte_3 Controparte_1 mq sito in al prezzo di Lire 4,50 al mq, affinché fosse realizzato, a cura e spese dell'acquirente, Pt_1 uno stabilimento industriale di interesse pubblico finalizzato alla produzione del latte.
L'attore esponeva che al punto 8 del compromesso le parti avevano convenuto il seguente patto di prelazione: “Dopo costruito il fabbricato industriale, la società non potrà vendere il Controparte_3 terreno rimasto libero, se non dopo averlo offerto al Comune il quale avrà diritto, volendo, di riacquistarlo al prezzo medesimo del presente compromesso ed entro sei mesi dalla ricevuta offerta.
Trascorso tale periodo senza che il si valga del diritto di riacquisto, la società proprietaria Pt_1 rimane esonerata da ogni ulteriore obbligo verso il e potrà vendere il terreno in parola a chi Pt_1 meglio crederà”; che la aveva realizzato il fabbricato industriale Controparte_3 occupando solo una parte dell'area compravenduta all'interno del comparto di 8.468 mq, rimanendo disponibile un'area pari a 11.176 mq;
che su una porzione pari a 3.165 mq dell'area residua veniva pagina 3 di 9 successivamente costruito uno stabilimento dell' , che la Centrale del Latte Parte_3
Parma s.p.a. (ora, trasferiva nel 1948 a titolo gratuito alla Controparte_1 CP_4
, previa autorizzazione del il quale rinunciava alla prelazione su detta
[...] Parte_1 porzione di terreno e acconsentiva all'aumento del prezzo di acquisto della porzione di terreno residua
(pari a 8.011 mq) da Lire 4,50 a Lire 6,28 al mq;
che nel 2005 il Comune di rilasciava alla Pt_1
Centrale Latte Parma s.p.a. un permesso di costruire per la realizzazione di un immobile a destinazione residenziale, autorizzando la demolizione parziale dello storico “fabbricato industriale”, ormai dismesso, esistente sull'area costruita adibita a stabilimento produttivo;
che nel 2006 la Centrale Latte
Parma s.p.a. alienava al una porzione dell'area edificanda, adempiendo l'obbligo Parte_1 urbanistico di cui all'atto unilaterale d'obbligo (cessione d'area per destinazione a parcheggio pubblico) assunto con atto notarile del 16 dicembre 2005; che, sempre nel 2006, la Centrale Latte
Parma s.p.a. alienava alla società l'area oggetto di intervento edilizio autorizzato, Parte_2 con due compravendite (del 20/03/2006 e del 27/06/2006), la seconda delle quali veniva risolta consensualmente nel 2009, sicchè l'area in questione ritornava in piena proprietà della Controparte_1
che le due compravendite alla si erano perfezionate senza che prima
[...] Parte_2 fosse stata effettuata la denuntiatio prevista dal patto di prelazione in favore del che Parte_1 il inviava due comunicazioni stragiudiziali nel 2009 e nel 2016, con cui rilevava Parte_1
l'inadempimento del patto di prelazione e avanzava una pretesa risarcitoria del conseguente danno, che, in sede di atto di citazione in giudizio, veniva computato in € 985.000,00, corrispondenti alla differenza tra il valore di mercato dell'area nell'attuale destinazione urbanistica e il prezzo che il avrebbe Pt_1 dovuto sostenere per il riscatto.
2. Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le domande Controparte_1 dell'attore e chiedendone il rigetto, nonché la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 3, c.p.c. per temerarietà della lite. Eccepiva la convenuta che non sussisteva alcun diritto di prelazione a favore del Comune sull'area (di 8.468 mq) su cui era stato costruito l'insediamento produttivo, ma solo sulla residua area libera pari a 11.176 mq (19.644-8.468= 11.176); che su tale area residua era stato costruito il , occupando un'area di 3.165 mq, che era poi stata oggetto di donazione alla Parte_3 fondazione , con rinuncia del alla prelazione su tale porzione di terreno;
CP_4 Parte_1 che in data 23 dicembre 1940, il aveva acquistato dalla Società Anonima Centrale Parte_1
Latte Parma l'ultima area libera di 8.011 mq (11.176-3.165=8.011), esercitando il diritto di prelazione di cui all'art. 8 del compromesso, al prezzo di riacquisto prelazionario di Lire 6,28 al mq;
che, di conseguenza, il patto di prelazione aveva esaurito i propri effetti fin dal 1940.
pagina 4 di 9 In ogni caso, la violazione del patto sarebbe stata, tutt'al più, sanzionata dalla penale contrattuale prevista all'art. 11 del compromesso del 1933, in base al quale “Nel caso di inadempienza agli obblighi come infra assunti, accertata dall'Amministrazione Comunale, questa è fin d'ora autorizzata ad applicare a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, una penale che potrà arrivare fino al quinto del prezzo del terreno che l'acquirente si obbliga senz'altro di pagare entro un mese dalla comunicazione, prendendone con quest'atto formale impegno”.
3. Rigettate le istanze di prova richieste da parte attrice, il Tribunale di Parma, con sentenza n.
725/2022, rigettava la domanda attorea e condannava il alla rifusione in favore della Parte_1 convenuta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 28.000,00 oltre accessori di legge.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva infondata e contraddittoria la tesi prospettata da parte attrice - che considerava oggetto del patto di prelazione l'area di 8.468 mq sulla quale era stato originariamente edificato lo stabilimento produttivo - sia per quanto riguardava il terreno che sin dall'origine non era stato occupato dalle superfici di sedime dei fabbricati, da considerarsi come
“terreno rimasto libero”, sia con riferimento al “terreno tornato libero” a seguito della demolizione del fabbricato industriale, intervenuta dopo il rilascio del permesso di costruire del 2005.
Osservava il Tribunale, applicando le norme in materia di interpretazione del contratto (art. 1362 e ss.), che “in base ad un'interpretazione sistematica del contratto, volto a realizzare nell'interesse pubblico,
a cura e a spese di una società privata, uno stabilimento industriale finalizzato alla produzione del latte per l'approvvigionamento della popolazione, appare evidente che per “terreno rimasto libero dopo costruito il fabbricato industriale” debba intendersi il terreno rimasto libero rispetto all'intero insediamento produttivo, comprensivo non solo dei fabbricati industriali, ma anche dell'area di contorno a servizio dello stabilimento”.
Il giudice rilevava, altresì, come tale interpretazione trovasse conferma nel comportamento successivo delle parti (da tenere in considerazione per la ricostruzione della comune intenzione delle stesse), e in particolare: - nell'atto del Podestà del 27 novembre 1939, in cui il Comune esplicitamente indicava che
“la società aveva occupato con la costruzione industriale solo una parte dell'area stessa e precisamente mq 8.468, mentre altra parte era stata successivamente occupata dall' per 3.165 Parte_3 mq, rimanendo però sempre inutilizzata un'area di mq 8.011”; - nell'atto del Podestà del 9 aprile 1940, in cui si legge che il Comune aveva deliberato di riacquistare i “mq 8.011 di terreno rimasti liberi, perché eccedenti il fabbisogno della società in relazione alla vendita” del 1933.
Riteneva, infine, non condivisibile la prospettazione di parte attrice secondo cui l'intera area destinata all'opificio sarebbe “tornata libera” dopo la demolizione della fabbrica, mirando il Comune in tal modo ad applicare principi propri delle concessioni amministrative, che non operano con riferimento all'atto pagina 5 di 9 di trasferimento intervenuto nel 1933, in cui non era stata prevista una facoltà di retrocessione per l'ipotesi di sopravvenuto venir meno della funzione pubblica;
retrocessione che il compromesso del
1933 prevedeva per le sole ipotesi di vendita prima dell'ultimazione della costruzione o di mancato avvio della costruzione dello stabilimento entro tre anni dalla data del rogito.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il ha resistito l'appellata. Parte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisone, con assegnazioni alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
5. Con un unico motivo di appello l'appellante lamenta l'errata interpretazione operata dal primo giudice della locuzione “terreno rimasto libero dopo costruito il fabbricato industriale” di cui all'art. 8 del compromesso del 1933, insistendo nelle due argomentazioni secondo le quali: a) già all'epoca della costruzione del fabbricato industriale vi era una parte di terreno rimasta libera nell'area di 8.468 mq, dato che l'area edificata (intesa come area di sedime dei vari edifici) occupava una superficie di circa
1.900 mq;
b) in ogni caso, a seguito della demolizione del fabbricato per costruire edifici residenziali, il terreno originariamente alienato dal Comune di alla è Pt_1 Controparte_3 tornato ad essere per l'intera sua estensione “terreno libero”.
L'appellante evidenzia altresì una contraddittorietà della motivazione della sentenza laddove afferma che ““…..La tesi del risulta anzitutto contraddittoria in quanto, se fosse condivisibile la Pt_1 prospettazione dell'ente, secondo cui la demolizione del fabbricato industriale avrebbe fatto tornare
"libero" tutto il terreno destinato alla funzione produttiva della , allora non si Controparte_3 comprende perché lo stesso limiti l'azione risarcitoria alla sola area di 2.191, anziché Pt_1 pretendere il risarcimento con riferimento all'intera area destinata alla funzione produttiva dell'opificio (8.468 mq), a suo dire "tornata libera· dopo la demolizione dell'opificio e la costruzione degli attuali edifici residenziali…””. Sul punto, il avrebbe invece correttamente limitato la Pt_1 propria azione alla parte di terreno effettivamente compravenduta dalla (pari a Parte_2
2.191 mq), dato che la seconda compravendita si è risolta.
6. Il gravame è infondato.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, non è condivisibile l'interpretazione che parte appellante fa della locuzione “terreno rimasto libero” di cui all'art. 8 del compromesso del 1933, in alcuna delle due accezioni di: 1) terreno ricompreso nel lotto industriale, che sin dall'origine non era stato occupato dalle superfici di sedime dei fabbricati;
2) terreno tornato libero a seguito della demolizione del fabbricato industriale.
pagina 6 di 9 7. Con riguardo al primo profilo, il tribunale attribuisce condivisibilmente rilievo allo scopo del contratto: l'obiettivo sotteso al trasferimento immobiliare – come esplicitato nel compromesso - era infatti quello di realizzare uno stabilimento industriale;
ne consegue che devono considerarsi parte del lotto industriale tutte le aree pertinenziali utili allo svolgimento della funzione della centrale del latte.
Contrasterebbe con tale ratio il trasferimento alla società delle sole aree di sedime dei fabbricati, in quanto in tal modo non verrebbe consentito lo svolgimento delle funzioni industriali nel lotto di terreno in caso di successivo trasferimento delle aree medesime (liberamente trasferibili) separatamente dalle aree pertinenziali (soggette al diritto di prelazione, secondo l'interpretazione dell'appellante).
Viene altresì correttamente valorizzato in sentenza, ai fini dell'interpretazione del compromesso, il comportamento delle parti successivo al rogito, esplicitato negli atti del del 1939 e del 1940, Pt_4 con cui il Comune individua con precisione gli 8.468 mq dell'area da considerarsi occupata dal fabbricato industriale e gli 8011 mq del terreno rimasto libero, oggetto del diritto di prelazione.
Al riguardo, è destituita di fondamento la contestazione che parte appellante fa del ruolo che il primo giudice attribuisce a tali dichiarazioni del Podestà: esse non vengono infatti considerate quali rinunce al diritto di prelazione;
assumendo piuttosto una valenza probatoria dell'intenzione delle parti (e nello specifico del Comune prelazionario) di considerare come “terreno rimasto libero” e, quindi, come area soggetta al diritto di prelazione, la sola area di 8.011 mq, estranea al lotto industriale di 8.468 mq.
A ciò si aggiunga che, in base ad un'interpretazione del contratto secondo buona fede (ai sensi dell'art. 1366 c.c.), occorre riconoscere la rilevanza che tali ripetute dichiarazioni ufficiali da parte del
[...]
(consacrate nelle delibere del hanno avuto nell'ingenerare un legittimo affidamento Pt_1 Pt_4 della controparte in ordine all'interpretazione fornita dal della locuzione “terreno rimasto Pt_4 libero” di cui alla clausola ex art.
8. Infatti, solo a distanza di più di 50 anni, il ne Parte_1 propone un'interpretazione diversa, considerando soggette al diritto di prelazione aree che la
[...] riteneva, in base, appunto, anche al legittimo affidamento ingenerato dalle dichiarazioni Controparte_2 della controparte, estranee al perimetro di operatività dell'art. 8 del compromesso.
Infine, anche da una lettura sistematica del compromesso - ai sensi dell'art. 1363 c.c. in base al quale
“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” - emerge che, nei punti in cui le parti hanno fatto riferimento all'”area su cui insiste il fabbricato”, hanno indubbiamente considerato l'area comprensiva sia del fabbricato che degli spazi pertinenziali.
In tal senso, l'art. 5 prevede che “lungo i confini del terreno che risulterà esuberante dopo la costruzione del fabbricato industriale ed accessori, non potranno costruirsi muri di cinta o divisori pieni, ma dovranno invece, verso la strada costruirsi esclusivamente una cinta con cancellata pagina 7 di 9 metallica sopra zoccolo in muratura alto non più di metri uno e venti e dell'altezza complessiva non inferiore a metri due dal piano stradale e nell'interno cinte come sopra o divisori con rete metallica su ritti in ferro” (co.2) e “il terreno invece su cui verrà costruito il detto fabbricato industriale dovrà essere chiuso con cancellata …” (co. 3). È evidente in porposito come per “terreno esuberante” e
“terreno su cui costruito fabbricato industriale” il testo del compromesso faccia dunque riferimento ad aree recintabili e quindi non frazionabili nelle singole aree di sedime dei fabbricati (che si riducono a proiezioni orizzontali dell'impronta degli edifici sul terreno), in relazione alle quali risulterebbe non funzionale la recinzione di ogni singolo edificio.
8. Quanto al secondo profilo, la prospettazione dell'appellante - secondo cui al “terreno rimasto libero” andrebbe equiparato il “terreno tornato libero” - supera il dato letterale della clausola ex art. 8, senza peraltro trovare conforto nell'interpretazione sistematica del compromesso e nel suo scopo.
È infatti evidente come tale clausola sia volta a regolare la situazione al momento della costruzione della centrale del latte, al fine di consentire un riacquisto in capo al Comune del terreno “eccedente il fabbisogno della società in base alla vendita” (come confermato dall'atto del Podestà del 1940).
Gli effetti della clausola che prevede la prelazione convenzionale si sono infatti prodotti negli anni immediatamente successivi al rogito, tramite l'acquisto da parte del comune degli 8.011 mq e la rinuncia al diritto di prelazione, funzionale alla donazione, sulla porzione di 3.165 mq.
Non si tratta, invece, di una clausola che mira a regolare i rapporti successivi al venir meno dell'interesse pubblico del lotto industriale. Tale effetto sarebbe potuto derivare dall'apposizione di una clausola che avesse previsto la retrocessione al mutare della destinazione di uso del lotto;
il compromesso prevede invece la facoltà di retrocessione per il solo caso di mancato inizio della costruzione del fabbricato industriale entro 3 anni o di vendita del terreno prima della costruzione del fabbricato.
9. Da ultimo, si segnala che la sentenza appellata sembra in effetti presentare un passaggio poco chiaro, evidenziato da parte appellante, laddove è riportato che “…..La tesi del risulta anzitutto Pt_1 contraddittoria in quanto, se fosse condivisibile la prospettazione dell'ente, secondo cui la demolizione del fabbricato industriale avrebbe fatto tornare "libero" tutto il terreno destinato alla funzione produttiva della , allora non si comprende perché lo stesso limiti l'azione Controparte_3 Pt_1 risarcitoria alla sola area di 2.191, anziché pretendere il risarcimento con riferimento all'intera area destinata alla funzione produttiva dell'opificio (8.468 mq), a suo dire "tornata libera· dopo la demolizione dell'opificio e la costruzione degli attuali edifici residenziali…””. Con tale statuizione, il giudice di prime cure sembra non considerare che il ha correttamente limitato la domanda Pt_1
pagina 8 di 9 risarcitoria ai 2.191 mq che sono stati oggetto di effettivo trasferimento alla società Parte_2
[...]
Si ritiene tuttavia trattarsi di un refuso circoscritto alla singola statuizione, che non ha compromesso il ragionamento logico esplicitato dal giudice di prime cure ai fini della decisione, né la motivazione complessiva della sentenza.
10. L'appello va pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co.3,
c.p.c. per temerarietà della lite, in quanto l'infondatezza della domanda non equivale, di per sé, a mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal
[...] nei confronti della contro la sentenza n. 725/2022 del Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Parma e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in €
26.155,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
21/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1255/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI PAOLO APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. OREFICI PAOLO e dell'avv. SPANO' GIUSEPPE ( ) BORGO ANTINI 3 43100 C.F._1 Pt_1 APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza n. 725/2022 del Tribunale di Parma, pubblicata in data 1 giugno 2022, notificata a mezzo pec in data 8 giugno 2022: Nel merito: accertare e dichiarare
l'inadempimento della società (già ) al Controparte_2 Controparte_3 patto di prelazione di cui all'art. 8 del contratto di compravendita del 20.11.1933 rogito Notaio
[...]
rep. n. 10029/6635 intervenuto tra le parti, e, per l'effetto, condannare la convenuta Per_1
al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal in Controparte_2 Parte_1 dipendenza dell'inadempimento contrattuale della convenuta quantificabile in Euro 985.000,00 o in quella minore o maggiore somma che verrà provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento o, in subordine dalla data di costituzione in
pagina 1 di 9 mora sino al saldo effettivo ed integrale. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge”.
In via Istruttoria si chiede la revoca dell'ordinanza non ammissiva delle richieste istruttorie che si reiterano qui di seguito. Si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della
sui seguenti capitoli: 1) Vero che con atto notarile del 20/11/1933 il CP_1 Controparte_1 vendeva alla un terreno esteso di mq 19.644 Parte_1 Controparte_3 riservandosi il diritto di prelazione sul terreno rimasto libero dopo la costruzione del fabbricato industriale. 2) Vero che il con l'atto di cui al precedente capitolo cedeva alla Parte_1
un terreno per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico (e Controparte_3 cioè la costruzione di un edificio produttivo che consentisse ai cittadini l'approvvigionamento) a condizioni economiche vantaggiose per l'attuatore dell'intervento, ponendo patti e condizioni (quale il diritto di prelazione in proprio favore) sul patrimonio alienato a garanzia dello stesso interesse pubblico. 3) Vero che al termine della costruzione da parte della Controparte_3 dello stabilimento industriale (comprensivo degli edifici servizio custode, direzione e sale lavorazione
e rimessa), l'area costruita era pari 1900 mq superficie, mentre la restante parte di terreno era superficie libera. 4) Vero che in data in data 20/03/2006 (doc. 7 – atto di citazione che si rammostra) con atto a rogito Notaio Dott. rep. 32.670, racc. n. 7.889, registrato a il 4/04/2006 Persona_2 Pt_1 al n. 3706 la vendeva alla società gli immobili Controparte_1 Parte_2 facenti parte del complesso già adibito a stabilimento produttivo della medesima “ ” Controparte_3 posto tra Via Torelli e Viale Viotti e censiti al Catasto Fabbricati al Comune di Sez. 1, Foglio Pt_1
20, mapp. 832, sub. 1 e mapp. 880. 5) Dica l'interrogato se la prima di Controparte_1 procedere alla vendita di cui al capitolo precedente, effettuava la denuntiatio al Comune di in Pt_1 ottemperanza al disposto di cui all'art. 8 del contratto di compravendita a rogito Notaio Dott.
[...] del 20/11/1933 rep. n. 10029/6635. 6) Vero che a seguito della vendita dei terreni da Per_1
a la prima presentava “per conto” di quest'ultima, i seguenti titoli Controparte_3 Parte_2 abitativi edilizi: PdC 1639/2005, DIA 3985/2006, DIA 1567/2008. 7) Vero che in occasione dell'intervento residenziale conseguente alle autorizzazioni di cui al capitolo precedente, l'ex fabbricato industriale costruito dalla è stato pressoché interamente demolito per Controparte_3 consentire la costruzione degli edifici residenziali ad oggi esistenti. 8) Vero che, a seguito della demolizione dell'ex fabbricato industriale, di cui al capitolo precedente, il terreno originariamente alienato dal Comune di a è tornato ad essere libero. Pt_1 Controparte_3
Si chiede altresì l'ammissione di una CTU tecnica che determini i mq di superficie di terreno, facente parte dell'area alienata dal in favore della con Parte_1 Controparte_3
pagina 2 di 9 atto a rogito Notaio dott. del 20/11/1933, rimasti liberi al termine della costruzione da parte Per_1 della dello stabilimento industriale (comprensivo degli edifici Controparte_3 servizio custode, direzione e sale lavorazione e rimessa), nonché la superficie dell'area rimasta in capo alla a seguito della risoluzione del contratto di compravendita tra quest'ultima e Parte_2 la . Controparte_3
Si chiede infine disporsi CTU tecnico-estimativa che quantifichi il risarcimento di tutti i danni diretti, indiretti e mediati patiti dal in dipendenza dell'inadempimento della Parte_1 Controparte_1
con particolare riferimento alla differenza tra il valore di mercato dell'area suscettibile
[...] di essere riscattata dal stesso nell'attuale destinazione urbanistica ed il prezzo che Parte_1
l'odierno attore avrebbe dovuto sostenere per il riscatto dell'area così come stabilito all'art. 8 del contratto 20/11/1933 e successive modifiche rivalutato e trasformato nella moneta attuale.
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata: - in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. previgenti;
- nel merito rigettare l'appello perché infondato, non provato o come meglio, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento ex art. 96 co. 3
c.p.c. in favore dell'appellata di una somma equitativamente determinata oltre competenze, spese e accessori di lite”
IN FATTO
1. Il conveniva in giudizio la per ottenere la condanna di Pt_1 Pt_1 Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del patto di prelazione convenzionale contenuto nel compromesso allegato alla compravendita del 1933, con cui il aveva Parte_1 venduto alla (ora, un terreno di 19.644 CP_3 Controparte_3 Controparte_1 mq sito in al prezzo di Lire 4,50 al mq, affinché fosse realizzato, a cura e spese dell'acquirente, Pt_1 uno stabilimento industriale di interesse pubblico finalizzato alla produzione del latte.
L'attore esponeva che al punto 8 del compromesso le parti avevano convenuto il seguente patto di prelazione: “Dopo costruito il fabbricato industriale, la società non potrà vendere il Controparte_3 terreno rimasto libero, se non dopo averlo offerto al Comune il quale avrà diritto, volendo, di riacquistarlo al prezzo medesimo del presente compromesso ed entro sei mesi dalla ricevuta offerta.
Trascorso tale periodo senza che il si valga del diritto di riacquisto, la società proprietaria Pt_1 rimane esonerata da ogni ulteriore obbligo verso il e potrà vendere il terreno in parola a chi Pt_1 meglio crederà”; che la aveva realizzato il fabbricato industriale Controparte_3 occupando solo una parte dell'area compravenduta all'interno del comparto di 8.468 mq, rimanendo disponibile un'area pari a 11.176 mq;
che su una porzione pari a 3.165 mq dell'area residua veniva pagina 3 di 9 successivamente costruito uno stabilimento dell' , che la Centrale del Latte Parte_3
Parma s.p.a. (ora, trasferiva nel 1948 a titolo gratuito alla Controparte_1 CP_4
, previa autorizzazione del il quale rinunciava alla prelazione su detta
[...] Parte_1 porzione di terreno e acconsentiva all'aumento del prezzo di acquisto della porzione di terreno residua
(pari a 8.011 mq) da Lire 4,50 a Lire 6,28 al mq;
che nel 2005 il Comune di rilasciava alla Pt_1
Centrale Latte Parma s.p.a. un permesso di costruire per la realizzazione di un immobile a destinazione residenziale, autorizzando la demolizione parziale dello storico “fabbricato industriale”, ormai dismesso, esistente sull'area costruita adibita a stabilimento produttivo;
che nel 2006 la Centrale Latte
Parma s.p.a. alienava al una porzione dell'area edificanda, adempiendo l'obbligo Parte_1 urbanistico di cui all'atto unilaterale d'obbligo (cessione d'area per destinazione a parcheggio pubblico) assunto con atto notarile del 16 dicembre 2005; che, sempre nel 2006, la Centrale Latte
Parma s.p.a. alienava alla società l'area oggetto di intervento edilizio autorizzato, Parte_2 con due compravendite (del 20/03/2006 e del 27/06/2006), la seconda delle quali veniva risolta consensualmente nel 2009, sicchè l'area in questione ritornava in piena proprietà della Controparte_1
che le due compravendite alla si erano perfezionate senza che prima
[...] Parte_2 fosse stata effettuata la denuntiatio prevista dal patto di prelazione in favore del che Parte_1 il inviava due comunicazioni stragiudiziali nel 2009 e nel 2016, con cui rilevava Parte_1
l'inadempimento del patto di prelazione e avanzava una pretesa risarcitoria del conseguente danno, che, in sede di atto di citazione in giudizio, veniva computato in € 985.000,00, corrispondenti alla differenza tra il valore di mercato dell'area nell'attuale destinazione urbanistica e il prezzo che il avrebbe Pt_1 dovuto sostenere per il riscatto.
2. Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le domande Controparte_1 dell'attore e chiedendone il rigetto, nonché la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 3, c.p.c. per temerarietà della lite. Eccepiva la convenuta che non sussisteva alcun diritto di prelazione a favore del Comune sull'area (di 8.468 mq) su cui era stato costruito l'insediamento produttivo, ma solo sulla residua area libera pari a 11.176 mq (19.644-8.468= 11.176); che su tale area residua era stato costruito il , occupando un'area di 3.165 mq, che era poi stata oggetto di donazione alla Parte_3 fondazione , con rinuncia del alla prelazione su tale porzione di terreno;
CP_4 Parte_1 che in data 23 dicembre 1940, il aveva acquistato dalla Società Anonima Centrale Parte_1
Latte Parma l'ultima area libera di 8.011 mq (11.176-3.165=8.011), esercitando il diritto di prelazione di cui all'art. 8 del compromesso, al prezzo di riacquisto prelazionario di Lire 6,28 al mq;
che, di conseguenza, il patto di prelazione aveva esaurito i propri effetti fin dal 1940.
pagina 4 di 9 In ogni caso, la violazione del patto sarebbe stata, tutt'al più, sanzionata dalla penale contrattuale prevista all'art. 11 del compromesso del 1933, in base al quale “Nel caso di inadempienza agli obblighi come infra assunti, accertata dall'Amministrazione Comunale, questa è fin d'ora autorizzata ad applicare a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, una penale che potrà arrivare fino al quinto del prezzo del terreno che l'acquirente si obbliga senz'altro di pagare entro un mese dalla comunicazione, prendendone con quest'atto formale impegno”.
3. Rigettate le istanze di prova richieste da parte attrice, il Tribunale di Parma, con sentenza n.
725/2022, rigettava la domanda attorea e condannava il alla rifusione in favore della Parte_1 convenuta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 28.000,00 oltre accessori di legge.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva infondata e contraddittoria la tesi prospettata da parte attrice - che considerava oggetto del patto di prelazione l'area di 8.468 mq sulla quale era stato originariamente edificato lo stabilimento produttivo - sia per quanto riguardava il terreno che sin dall'origine non era stato occupato dalle superfici di sedime dei fabbricati, da considerarsi come
“terreno rimasto libero”, sia con riferimento al “terreno tornato libero” a seguito della demolizione del fabbricato industriale, intervenuta dopo il rilascio del permesso di costruire del 2005.
Osservava il Tribunale, applicando le norme in materia di interpretazione del contratto (art. 1362 e ss.), che “in base ad un'interpretazione sistematica del contratto, volto a realizzare nell'interesse pubblico,
a cura e a spese di una società privata, uno stabilimento industriale finalizzato alla produzione del latte per l'approvvigionamento della popolazione, appare evidente che per “terreno rimasto libero dopo costruito il fabbricato industriale” debba intendersi il terreno rimasto libero rispetto all'intero insediamento produttivo, comprensivo non solo dei fabbricati industriali, ma anche dell'area di contorno a servizio dello stabilimento”.
Il giudice rilevava, altresì, come tale interpretazione trovasse conferma nel comportamento successivo delle parti (da tenere in considerazione per la ricostruzione della comune intenzione delle stesse), e in particolare: - nell'atto del Podestà del 27 novembre 1939, in cui il Comune esplicitamente indicava che
“la società aveva occupato con la costruzione industriale solo una parte dell'area stessa e precisamente mq 8.468, mentre altra parte era stata successivamente occupata dall' per 3.165 Parte_3 mq, rimanendo però sempre inutilizzata un'area di mq 8.011”; - nell'atto del Podestà del 9 aprile 1940, in cui si legge che il Comune aveva deliberato di riacquistare i “mq 8.011 di terreno rimasti liberi, perché eccedenti il fabbisogno della società in relazione alla vendita” del 1933.
Riteneva, infine, non condivisibile la prospettazione di parte attrice secondo cui l'intera area destinata all'opificio sarebbe “tornata libera” dopo la demolizione della fabbrica, mirando il Comune in tal modo ad applicare principi propri delle concessioni amministrative, che non operano con riferimento all'atto pagina 5 di 9 di trasferimento intervenuto nel 1933, in cui non era stata prevista una facoltà di retrocessione per l'ipotesi di sopravvenuto venir meno della funzione pubblica;
retrocessione che il compromesso del
1933 prevedeva per le sole ipotesi di vendita prima dell'ultimazione della costruzione o di mancato avvio della costruzione dello stabilimento entro tre anni dalla data del rogito.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il ha resistito l'appellata. Parte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisone, con assegnazioni alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
5. Con un unico motivo di appello l'appellante lamenta l'errata interpretazione operata dal primo giudice della locuzione “terreno rimasto libero dopo costruito il fabbricato industriale” di cui all'art. 8 del compromesso del 1933, insistendo nelle due argomentazioni secondo le quali: a) già all'epoca della costruzione del fabbricato industriale vi era una parte di terreno rimasta libera nell'area di 8.468 mq, dato che l'area edificata (intesa come area di sedime dei vari edifici) occupava una superficie di circa
1.900 mq;
b) in ogni caso, a seguito della demolizione del fabbricato per costruire edifici residenziali, il terreno originariamente alienato dal Comune di alla è Pt_1 Controparte_3 tornato ad essere per l'intera sua estensione “terreno libero”.
L'appellante evidenzia altresì una contraddittorietà della motivazione della sentenza laddove afferma che ““…..La tesi del risulta anzitutto contraddittoria in quanto, se fosse condivisibile la Pt_1 prospettazione dell'ente, secondo cui la demolizione del fabbricato industriale avrebbe fatto tornare
"libero" tutto il terreno destinato alla funzione produttiva della , allora non si Controparte_3 comprende perché lo stesso limiti l'azione risarcitoria alla sola area di 2.191, anziché Pt_1 pretendere il risarcimento con riferimento all'intera area destinata alla funzione produttiva dell'opificio (8.468 mq), a suo dire "tornata libera· dopo la demolizione dell'opificio e la costruzione degli attuali edifici residenziali…””. Sul punto, il avrebbe invece correttamente limitato la Pt_1 propria azione alla parte di terreno effettivamente compravenduta dalla (pari a Parte_2
2.191 mq), dato che la seconda compravendita si è risolta.
6. Il gravame è infondato.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, non è condivisibile l'interpretazione che parte appellante fa della locuzione “terreno rimasto libero” di cui all'art. 8 del compromesso del 1933, in alcuna delle due accezioni di: 1) terreno ricompreso nel lotto industriale, che sin dall'origine non era stato occupato dalle superfici di sedime dei fabbricati;
2) terreno tornato libero a seguito della demolizione del fabbricato industriale.
pagina 6 di 9 7. Con riguardo al primo profilo, il tribunale attribuisce condivisibilmente rilievo allo scopo del contratto: l'obiettivo sotteso al trasferimento immobiliare – come esplicitato nel compromesso - era infatti quello di realizzare uno stabilimento industriale;
ne consegue che devono considerarsi parte del lotto industriale tutte le aree pertinenziali utili allo svolgimento della funzione della centrale del latte.
Contrasterebbe con tale ratio il trasferimento alla società delle sole aree di sedime dei fabbricati, in quanto in tal modo non verrebbe consentito lo svolgimento delle funzioni industriali nel lotto di terreno in caso di successivo trasferimento delle aree medesime (liberamente trasferibili) separatamente dalle aree pertinenziali (soggette al diritto di prelazione, secondo l'interpretazione dell'appellante).
Viene altresì correttamente valorizzato in sentenza, ai fini dell'interpretazione del compromesso, il comportamento delle parti successivo al rogito, esplicitato negli atti del del 1939 e del 1940, Pt_4 con cui il Comune individua con precisione gli 8.468 mq dell'area da considerarsi occupata dal fabbricato industriale e gli 8011 mq del terreno rimasto libero, oggetto del diritto di prelazione.
Al riguardo, è destituita di fondamento la contestazione che parte appellante fa del ruolo che il primo giudice attribuisce a tali dichiarazioni del Podestà: esse non vengono infatti considerate quali rinunce al diritto di prelazione;
assumendo piuttosto una valenza probatoria dell'intenzione delle parti (e nello specifico del Comune prelazionario) di considerare come “terreno rimasto libero” e, quindi, come area soggetta al diritto di prelazione, la sola area di 8.011 mq, estranea al lotto industriale di 8.468 mq.
A ciò si aggiunga che, in base ad un'interpretazione del contratto secondo buona fede (ai sensi dell'art. 1366 c.c.), occorre riconoscere la rilevanza che tali ripetute dichiarazioni ufficiali da parte del
[...]
(consacrate nelle delibere del hanno avuto nell'ingenerare un legittimo affidamento Pt_1 Pt_4 della controparte in ordine all'interpretazione fornita dal della locuzione “terreno rimasto Pt_4 libero” di cui alla clausola ex art.
8. Infatti, solo a distanza di più di 50 anni, il ne Parte_1 propone un'interpretazione diversa, considerando soggette al diritto di prelazione aree che la
[...] riteneva, in base, appunto, anche al legittimo affidamento ingenerato dalle dichiarazioni Controparte_2 della controparte, estranee al perimetro di operatività dell'art. 8 del compromesso.
Infine, anche da una lettura sistematica del compromesso - ai sensi dell'art. 1363 c.c. in base al quale
“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” - emerge che, nei punti in cui le parti hanno fatto riferimento all'”area su cui insiste il fabbricato”, hanno indubbiamente considerato l'area comprensiva sia del fabbricato che degli spazi pertinenziali.
In tal senso, l'art. 5 prevede che “lungo i confini del terreno che risulterà esuberante dopo la costruzione del fabbricato industriale ed accessori, non potranno costruirsi muri di cinta o divisori pieni, ma dovranno invece, verso la strada costruirsi esclusivamente una cinta con cancellata pagina 7 di 9 metallica sopra zoccolo in muratura alto non più di metri uno e venti e dell'altezza complessiva non inferiore a metri due dal piano stradale e nell'interno cinte come sopra o divisori con rete metallica su ritti in ferro” (co.2) e “il terreno invece su cui verrà costruito il detto fabbricato industriale dovrà essere chiuso con cancellata …” (co. 3). È evidente in porposito come per “terreno esuberante” e
“terreno su cui costruito fabbricato industriale” il testo del compromesso faccia dunque riferimento ad aree recintabili e quindi non frazionabili nelle singole aree di sedime dei fabbricati (che si riducono a proiezioni orizzontali dell'impronta degli edifici sul terreno), in relazione alle quali risulterebbe non funzionale la recinzione di ogni singolo edificio.
8. Quanto al secondo profilo, la prospettazione dell'appellante - secondo cui al “terreno rimasto libero” andrebbe equiparato il “terreno tornato libero” - supera il dato letterale della clausola ex art. 8, senza peraltro trovare conforto nell'interpretazione sistematica del compromesso e nel suo scopo.
È infatti evidente come tale clausola sia volta a regolare la situazione al momento della costruzione della centrale del latte, al fine di consentire un riacquisto in capo al Comune del terreno “eccedente il fabbisogno della società in base alla vendita” (come confermato dall'atto del Podestà del 1940).
Gli effetti della clausola che prevede la prelazione convenzionale si sono infatti prodotti negli anni immediatamente successivi al rogito, tramite l'acquisto da parte del comune degli 8.011 mq e la rinuncia al diritto di prelazione, funzionale alla donazione, sulla porzione di 3.165 mq.
Non si tratta, invece, di una clausola che mira a regolare i rapporti successivi al venir meno dell'interesse pubblico del lotto industriale. Tale effetto sarebbe potuto derivare dall'apposizione di una clausola che avesse previsto la retrocessione al mutare della destinazione di uso del lotto;
il compromesso prevede invece la facoltà di retrocessione per il solo caso di mancato inizio della costruzione del fabbricato industriale entro 3 anni o di vendita del terreno prima della costruzione del fabbricato.
9. Da ultimo, si segnala che la sentenza appellata sembra in effetti presentare un passaggio poco chiaro, evidenziato da parte appellante, laddove è riportato che “…..La tesi del risulta anzitutto Pt_1 contraddittoria in quanto, se fosse condivisibile la prospettazione dell'ente, secondo cui la demolizione del fabbricato industriale avrebbe fatto tornare "libero" tutto il terreno destinato alla funzione produttiva della , allora non si comprende perché lo stesso limiti l'azione Controparte_3 Pt_1 risarcitoria alla sola area di 2.191, anziché pretendere il risarcimento con riferimento all'intera area destinata alla funzione produttiva dell'opificio (8.468 mq), a suo dire "tornata libera· dopo la demolizione dell'opificio e la costruzione degli attuali edifici residenziali…””. Con tale statuizione, il giudice di prime cure sembra non considerare che il ha correttamente limitato la domanda Pt_1
pagina 8 di 9 risarcitoria ai 2.191 mq che sono stati oggetto di effettivo trasferimento alla società Parte_2
[...]
Si ritiene tuttavia trattarsi di un refuso circoscritto alla singola statuizione, che non ha compromesso il ragionamento logico esplicitato dal giudice di prime cure ai fini della decisione, né la motivazione complessiva della sentenza.
10. L'appello va pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co.3,
c.p.c. per temerarietà della lite, in quanto l'infondatezza della domanda non equivale, di per sé, a mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal
[...] nei confronti della contro la sentenza n. 725/2022 del Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Parma e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in €
26.155,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
21/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9