Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2466/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2466 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 23.10.2024, avente a oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Calvi Risorta alla Parte_1 C.F._1
Via G. Leopardi, 16 presso lo studio dell'avv. Maria D'Onofrio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Casoria alla Via Arpino, CP_1 C.F._2
90 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Palladino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2024 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti e scritti difensivi e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso. depositato il 23.2.2023 ritualmente notificato, il ricorrente (nato a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Casoria, in data 23 agosto 1993, con la resistente (nata a
Napoli il 15.5.1972) e che dalla loro unione sono nati tre figli (nato il [...]), Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) ed (nata a [...] il [...]) - ha chiesto che venisse Per_3
pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione, essendo i figli maggiorenni ed indipendenti economicamente.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente chiedeva a sua volta pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni di separazione.
In particolare, chiedeva la conferma a carico del ricorrente dell' assegno di 150,00 euro in suo favore;
la conferma dell'assegno di 300,00 euro oltre Istat e spese straordinarie al 50% a titolo di mantenimento della LI , maggiorenne ma non indipendente economicamente;
nulla a titolo Per_3
di mantenimento dei figli e , maggiorenni ed autosufficienti fin dalla separazione. Per_1 Per_2
In data 11.7.2023 le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente (dott. ), il Persona_4
quale, dato atto del fallito tentativo di conciliazione, disponeva in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica delle statuizioni rese in sede di separazione personale, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente e a favore della coniuge in euro 100,00, oltre
Istat; per il resto confermava le condizioni della separazione (ossia assegno di euro 300,00 oltre spese, per la LI , maggiorenne ma non indipendente economicamente;
assegnazione della casa Per_3
familiare -sita in Casoria alla Via Giuseppe Bonito, 74- alla resistente, genitore convivente con la LI); infine nominava il G.I. rinviando all'udienza del 21.11.2023.
Concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., non avendo le parti articolato richieste istruttorie, la causa era rinviata all'udienza del 23.10.204 per valutare un accordo ed in subordine per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23-10-2024 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con memoria conclusionale depositata il 31.10.2024, la resistente chiedeva la conferma delle condizioni stabilite con ordinanza dell'11.7.2023, come sopra riportate.
Con comparsa conclusionale del 10.12.2024, il ricorrente chiedeva la fissazione a suo carico del contributo di mantenimento della LI pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_3
straordinarie, la conferma del godimento della casa familiare in capo alla sig.ra CP_1 nell'interesse esclusivo delle LI , maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_3
nulla disporsi a titolo di assegno divorzile per la coniuge.
Il P.M. apponeva il visto.
In via preliminare nulla va disposto sull'affido e diritto di visita essendo i figli maggiorenni.
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Parimenti nulla va disposto sul mantenimento dei figli maggiorenni e essendo Per_1 Per_2
pacificamente indipendenti economicamente.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli RD (avvenuta in data 9.6.2021) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli RD del 30.6.2021; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sulla domanda di mantenimento della LI (nata in [...] il [...]) maggiorenne Per_3
ma non indipendente economicamente.
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.: sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo la LI convivente con la madre, sussiste in capo alla resistente la Per_3
legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che, mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c.c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147,
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secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252).
La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente), sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori
(cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
E' doveroso in primis evidenziare che parte resistente non ha ottemperato a quanto richiesto giusta ordinanza del 23.11.2023 (ribadito altresì nell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del
6.5.2024).
Si rappresenta che nelle controversie in materia di famiglia - per una più efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte gli obblighi imposti dagli articoli 88 e 89 c.p.c. assumono un significato ed una portata più pregnante.
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In particolare l'obbligo di lealtà si estende ad un onere di trasparenza che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento, ogni notizia utile a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale e, per l'effetto, il mancato e/o parziale deposito di quanto richiesto ex art. 116, comma 2, c.p.c. rappresenta comportamento significativo ai fini della decisione di merito ( del resto è pacifico che in caso di contestazioni da parte di un coniuge sulla documentazione prodotta in causa -il presupposto della contestazione deve essere inteso in senso ampio, come risultante anche da una mera difesa della parte e non necessariamente attraverso la deduzione di un'eccezione in senso stretto- o essendovi incertezza sulla reale capacità patrimoniale e/o sull'attuale situazione reddituale delle parti in causa, il giudice può disporre indagini sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria, ma non per finalità meramente esplorative atteso che l'indagine della polizia tributaria rappresenta uno strumento volto a reperire informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova, non potendosi dar corso alla stessa per sopperire alla totale carenza della parte onerata della prova).
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, il ricorrente è un operaio;
risultano redditi di €
16.752,88 per il 2021; di € 17.174,00 per il 2022; vive in una casa condotta in locazione corrispondendo un canone di € 330,00; percepisce la pensione di invalidità; è gravato da un finanziamento;
ha un conto corrente mentre la resistente, seppur onerata, nulla ha depositato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della LI, la somma mensile di euro 400,00
(quattrocento,00) da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la LI come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista
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dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che essendo la resistente convivente con la LI , maggiorenne ma non Per_3 indipendente, la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in Casoria alla Via Giuseppe
Bonito, 74 - va accolta.
Sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l' an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013)- né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti,
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tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di
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causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale.
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Valutando tutti i citati elementi in rapporto alla durata del matrimonio (contratto nel 1993); considerato che la resistente svolge lavori saltuari;
non ha documentato un tenore di vita alto in costanza di matrimonio;
non ha provato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia ed assecondare le scelte lavorative del marito, dando un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e personale del sig. , il Collegio Pt_1
ritiene non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, con revoca dalla presente pronuncia dell'assegno fissato in sede presidenziale.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria in data 23 agosto 1993 (atto n. 74, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1993) tra
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); Pt_1 CP_1
b) nulla dispone sull'affido e diritto di visita essendo i figli maggiorenni;
c) conferma ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare -sita in Casoria alla via
Bonito, 74- alla resistente che l'abiterà unitamente alla LI maggiorenne ma non Per_3
indipendente economicamente;
d) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento della LI
maggiorenne e non indipendente economicamente oltre il 50%, delle spese mediche, Per_3
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la LI, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) Rigetta la domanda di assegno divorzile in favore della resistente in difetto dei presupposti, revocando con decorrenza dalla presente sentenza l'assegno fissato in sede presidenziale;
8 R.G. n. 2466/2023
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
g) compensa le spese di lite
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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