TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/09/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 06/11/2024 da on il patrocinio dell',avv. RAFFAELLA PIROTTA elettivamente Parte_1 domiciliato presso il difensore
RI
CO
, in persona del legale COparte_1 rappresentante in carica, rappresentato e difeso da RA AZ elettivamente CP_ domiciliato presso gli uffici in Varese, via Volta
RESISTENTE
OGGETTO Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/11/2024 iscritto d'ufficio alla gestione Parte_1 commercianti con provvedimento 17 maggio 2024 quale socio di maggioranza della
'Fanta Group srl, ha impugnato tale iscrizione in assenza dei presupposti di legge, rivestendo la posizione di socio non operativo stante l'accertata invalidità civile al 75%.
Ha pertanto chiesto: “- in accoglimento del presente ricorso di opposizione alla delibera n. CP_1
1780/24, alla luce di documenti prodotti, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione del ricorrente, sig. alla 'gestione assicurativa degli Parte_1 esercenti attività commerciali' e, conseguentemente, annullare/revocare l'iscrizione d'ufficio CP_ deliberata da in data 17.05.24; -annullare e revocare, per l'effetto, le n. 4 rate di contributi previdenziali emesse da a carico del ricorrente per l'anno 2024, pari a complessivi € CP_1
5.669,72 (vedasi prospetto e allegati sub doc.4) ed ogni eventuale successivo onere per il
1
medesimo titolo”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, ha ribadito la sussistente dei requisiti per CP_1
l'iscrizione chiedendo il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, in assenza di necessità istruttorie, è stata disposta la discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. All'esito del deposito tempestivo delle note nel termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
L'ente resistente sostiene la fondatezza dell'iscrizione sulla dei seguenti assunti:
è stato iscritto d'ufficio dall' in qualità di socio al 60% ed Parte_1 CP_1 amministratore unico (fino al 16.5.2024) della società Fanta Group srl con attività di
“allestimento ed organizzazione di eventi con inizio attività ad ottobre 2023 ( cfr. visura camerale della società).
La società non impiega lavoratori subordinati e neanche collaboratori, pur essendo attiva
L'altro socio al 40%, non è iscritto alla gestione commercianti
Il ricorrente non risulta svolgere altra attività ed è privo di copertura previdenziale obbligatoria (cfr. estratto contributivo).“ CP_ Sulla base di questi elementi deduce l'esistenza di una presunzione assoluta della sussistenza dell'obbligo di iscrizione.
Parte ricorrente deduce invece la propria invalidità civile nonché il ruolo attivo della socia di minoranza.
Benchè le deduzioni di parte ricorrente non siano dirimenti né fornite della prova necessaria, va detto che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio, seppure di maggioranza, di una società commerciale. La prova di tale attività incombe all'ente previdenziale che, nel caso di specie, non la ha fornita. Né è sufficiente la deduzione dell'assenza di copertura previdenziale da parte del ricorrente che peraltro risultava essere amministratore della società dalla costituzione dal 13.10.2023 al 9.05.2024 (cfr. visura in atti prodotta da entrambe le parti).
Il ricorso va pertanto accolto.
Deve quindi dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente e del conseguente obbligo contributivo (decorrente dal
13.10.2023) per l'attività svolta quale socio di maggioranza di Fanta Group s.r.l.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in
2
complessivi euro 2.000,00 (applicati i minimi per la non complessità del giudizio nello scaglione fino a 26.000 omessa la fase istruttoria) oltre spese generarli, spese vive per euro 43,00 e accessori di legge da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa
- accogliendo il ricorso, dichiara in favore del ricorrente l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e del conseguente obbligo contributivo (decorrente dal 13.10.2023) per l'attività svolta dal ricorrente quale socio di maggioranza di Fanta
Group s.r.l. condanna parte resistente a rivalere il ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generarli, spese vive per euro 43,00 e accessori di legge da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Busto Arsizio, 20/09/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
3