TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/08/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 745/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 745/22 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Carlo Paolo Brevi Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Elena Del Controparte_3
Vecchio resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE impugna l'intimazione di pagamento n. 00120229001010300, notificatale il 6.6.2022, Parte_1
limitatamente ai crediti previdenziali nella stessa riportati e relativi ad avvisi di addebito emessi dall' . CP_1
La ricorrente, limitate le doglianze a pretesa maturazione del termine di prescrizione quinquennale successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, conclude per «…l'inefficacia della esecutorietà dei titoli esattoriali…».
Resistono e CP_1 CP_4
Producono documentazione attestante l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi del corso della prescrizione (intimazioni di pagamento) e concludono per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha presentato querela di falso in merito alla sottoscrizione apposta in calce agli avvisi di ricevimento di due intimazioni di pagamento.
Nel corso del giudizio per querela di falso rinunziava ad avvalersi dell'intimazione di CP_4
pagamento n. 00120209001202907000 asseritamente notificata il 4.3.2020. Quanto all'intimazione di pagamento n. 00120179002313807000, asseritamente notificata il
27.10.2017, la CTU disposta nel corso del giudizio di falso ha confermato l'appartenenza della sottoscrizione alla ricorrente.
Con sentenza n. 669 del 2024 della sezione civile di questo Tribunale, è stato, tra le altre cose, così statuito: «Rigetta la querela di falso proposta dall'attrice avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67358403346-8, consegnata in data 27\10\2017».
Conseguentemente, in sede di riassunzione della presente causa, la ricorrente ha limitato la domanda alla declaratoria della decorrenza del termine di prescrizione esclusivamente all'avviso di addebito n.
3020150000726669.
Riguardo detto avviso di addebito la materia del contendere è cessata, avendo l' , come da CP_1
documentazione prodotta in sede di costituzione a seguito di riassunzione, provveduto allo sgravio integrale.
In conclusione, accertato l'intervenuto sgravio integrale dell'unico avviso di addebito per il quale la ricorrente ha insistito per l'accertamento dell'intervenuto decorso della prescrizione quinquennale, e preso atto che per le altre voci il credito azionato mediante l'intimazione di pagamento n.
00120229001010300 risulta dovuto dalla ricorrente, la pronunzia deve essere limitata alla cessazione della materia del contendere.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali.
Alessandria, 2 agosto 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 745/22 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Carlo Paolo Brevi Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Elena Del Controparte_3
Vecchio resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE impugna l'intimazione di pagamento n. 00120229001010300, notificatale il 6.6.2022, Parte_1
limitatamente ai crediti previdenziali nella stessa riportati e relativi ad avvisi di addebito emessi dall' . CP_1
La ricorrente, limitate le doglianze a pretesa maturazione del termine di prescrizione quinquennale successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, conclude per «…l'inefficacia della esecutorietà dei titoli esattoriali…».
Resistono e CP_1 CP_4
Producono documentazione attestante l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi del corso della prescrizione (intimazioni di pagamento) e concludono per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha presentato querela di falso in merito alla sottoscrizione apposta in calce agli avvisi di ricevimento di due intimazioni di pagamento.
Nel corso del giudizio per querela di falso rinunziava ad avvalersi dell'intimazione di CP_4
pagamento n. 00120209001202907000 asseritamente notificata il 4.3.2020. Quanto all'intimazione di pagamento n. 00120179002313807000, asseritamente notificata il
27.10.2017, la CTU disposta nel corso del giudizio di falso ha confermato l'appartenenza della sottoscrizione alla ricorrente.
Con sentenza n. 669 del 2024 della sezione civile di questo Tribunale, è stato, tra le altre cose, così statuito: «Rigetta la querela di falso proposta dall'attrice avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67358403346-8, consegnata in data 27\10\2017».
Conseguentemente, in sede di riassunzione della presente causa, la ricorrente ha limitato la domanda alla declaratoria della decorrenza del termine di prescrizione esclusivamente all'avviso di addebito n.
3020150000726669.
Riguardo detto avviso di addebito la materia del contendere è cessata, avendo l' , come da CP_1
documentazione prodotta in sede di costituzione a seguito di riassunzione, provveduto allo sgravio integrale.
In conclusione, accertato l'intervenuto sgravio integrale dell'unico avviso di addebito per il quale la ricorrente ha insistito per l'accertamento dell'intervenuto decorso della prescrizione quinquennale, e preso atto che per le altre voci il credito azionato mediante l'intimazione di pagamento n.
00120229001010300 risulta dovuto dalla ricorrente, la pronunzia deve essere limitata alla cessazione della materia del contendere.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali.
Alessandria, 2 agosto 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio