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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/10/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 632/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. FAVALESI MARCO, e dell'Avv. TEDOLDI RUDJ
( con domicilio eletto presso lo studio degli stessi C.F._1 sito in 46043 - Castiglione delle Stiviere (MN), Via W. Gnutti n. 64/B, pec
- Email_1 Email_2
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv.. DOLCINO ROBERTO, e P.IVA_2 dell'Avv. DOLCINO CARLOTTA ( con domicilio C.F._2 eletto in VIA ROMA 11/8 16121 GENOVA presso il difensore, pec
- Email_3 Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
CONCLUSIONI
pagina1 di 10 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che la società
in qualità di vettore, è Controparte_2 responsabile ai sensi dell'art. 1693 in combinato disposto con l'art. 1696 c.
5 c.c. e/o è responsabile a qualsivoglia altro titolo che dovesse risultare in corso di causa, per i danni, diretti o indiretti, causati alla macchina sezionatrice durante le operazioni di scarico, come descritto in atti.
Conseguentemente condannare, in forza di quanto disposto dall'art. 1696
c. 5 c.c. e/o a qualsivoglia altro titolo che dovesse risultare in corso di causa, la società a risarcire Controparte_2 integralmente alla società i danni Parte_1 subiti quantificati nell'importo di €.11.597,07, come meglio descritto in atti,
o in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa (entro i limiti dello scaglione di valore del C.U.), se del caso con liquidazione in via equitativa.
In ogni caso: condannare la convenuta alla refusione delle spese di lite della fase di merito, con condanna ex art. 93 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nel merito: respingere integralmente la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea voler limitare il risarcimento ad €
1200,00 pari al limite di responsabilità vettoriale.
In via istruttoria: Nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse aderire alla richiesta di condanna per colpa grave della convenuta, si chiede fin d'ora ammissione di CTU tecnica volta alla quantificazione dei danni al macchinario.
pagina2 di 10 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La società come in atti ha convenuto in giudizio la società Pt_1
, come in atti, per sentirla condannare al risarcimento Controparte_2 del danno occorso il giorno 14/06/2023, quando durante le fasi di scarico presso l'acquirente si era verificata la caduta ed il conseguente danneggiamento della macchina sezionatrice . CP_3
Questo macchinario era stato venduto da nell'ambito della Pt_1 propria attività di lavorazione, manutenzione, riparazione ed assemblaggio di macchine per la lavorazione del legno, alla doc. di CP_4
Ripalimosani CB;
aveva affidato ad il trasporto Pt_1 Controparte_2 del macchinario presso l'acquirente. Le operazioni di carico erano avvenute alla presenza del Sig. referente commerciale Persona_1
dell'autista di Sig. , e dell'autista dipendente Pt_1 Pt_1 Persona_2 della società , Sig. fornendo le istruzioni da seguire CP_2 Per_3 nelle fasi di carico e scarico. Pertanto l'attrice, dopo avere corrisposto le spese di riparazioni effettuate dalla ditta Albricci Srl ne ha chiesto ristoro alla convenuta sostenendone la responsabilità per l'occorso.
La convenuta si è costituita contestando la domanda;
ha sostenuto il difetto di legittimazione di posto che la merce era giunta al Pt_1 destinatario Campopiano Sss, quindi quest'ultimo era subentrato nel contratto di trasporto;
ha negato la responsabilità del vettore, che non era tenuto alle operazioni di scarico;
ha comunque richiamato la limitazione di responsabilità vettoriale di cui all'art. 1696 cc;
ha contestato il quantum della richiesta risarcitoria.
La causa è stata istruita mediante assunzione dele prove orali articolate dalle parti
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc pagina3 di 10 DIRITTO
I. All'esito dell'istruttoria svolta si ritiene che l'occorso vada imputato alla responsabilità della convenuta . Controparte_2
II. L'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'attrice non sussiste: la convenuta sostiene che siccome l'evento si è verificato quando il destinatario della consegna era subentrato avendo ricevuto la consegna, quest'ultimo sarebbe stato l'unico legittimato all'azione risarcitoria.
In disparte la considerazione che l'attore agisce documentando un esborso proprio, quindi, più che di – così qualificata - legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) l'eccezione verte in tema di titolarità del rapporto sostanziale, cioè sulla titolarità del diritto al risarcimento, v'è che le risultanze processuali di seguito esaminate evidenziano che l'occorso si è verificato prima del perfezionamento della consegna, escludendo quindi il dedotto subentro del destinatario della consegna.
Da questo deriva la caducazione dell'eccezione pure sollevata dalla convenuta di incompatibilità ex art.246 cpc del teste Tes_1
, leg rapp.te della .
[...] CP_4
III. Non è contestata la conclusione tra le parti del contratto per il trasporto e consegna del macchinario presso la sede CP_3 dell'acquirente CP_4
IV. Secondo la disciplina generale (art.1693 CC) il vettore è responsabile della perdita e avaria della merce trasportata, dal momento in cui la riceve, fino al momento della riconsegna.
V. Sulla base del disposto dell'art.1687 CC la riconsegna consiste nella messa della merce a disposizione del destinatario, nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o in mancanza, dagli usi.
VI. Secondo l'assunto della parte attrice, le operazioni di scarico della merce trasportata erano state pattuite a cura del vettore. Tale affermazione però non è riscontrabile sulla base di previsioni pagina4 di 10 contrattuali documentate, né può essere accreditata dalla deposizione del teste secondo cui egli aveva Tes_2 commissionato il trasporto (“chiesto il camion”) “Dicendo che avrebbero dovuto procedere anche allo scarico e mi dissero che andava bene, preciso che anche negli altri trasporti che commissionavo a lo scarico a loro cura era sempre CP_2 compreso”.
VII. Infatti, pur non potendo escludersi, in termini pratici, che l'assunzione delle operazioni di scarico da parte di CP_2 potesse costituire prassi d'uso per l'abitualità dei rapporti tra di esse esistenti, nel caso di specie ciò è smentito dalle deposizioni del titolare e di dipendente della , Testimone_3 CP_4 destinataria della merce, che hanno confermato di avere operato le attività di scarico del materiale, mediante utilizzo di personale dipendente e mezzi (muletto) di proprietà CP_4
VIII. D'altro canto la possibilità che nel caso di specie potesse CP_2 effettivamente porre in essere le operazioni di scarico, e che quindi queste fossero in tali termini effettivamente concordate, non pare configurabile, posto che non risultano predisposti dal vettore, presso la sede del destinatario, mezzi idonei allo scarico del macchinario di rilevante peso e dimensioni come quello oggetto del trasporto, che infatti ha richiesto l'uso di un carrello elevatore (il c.d.
“muletto”).
IX. Nei medesimi sensi, la circostanza che all'atto del carico presso
“Pianeta Legno”, luogo di partenza della spedizione, il Tes_2 avesse illustrato all'autista le modalità da seguire allo scarico non depone in senso inequivoco a configurare un'obbligazione in tali sensi assunta dal vettore: il conferma di avere spiegato CP_5 all'autista che la procedura di scarico della sezionatrice per il legno
Striebig richiede una gru o un muletto a cui agganciare la macchina utilizzando un gancio di sostegno e la presenza di almeno 2 o 3 operatori a causa dell'ingente peso della macchina;
e l'assenza a destinazione di personale e macchinari di preposti allo CP_2
pagina5 di 10 scarico impedisce di configurare l'obbligazione di scarico tra quelle assunte dal vettore. D'altro canto neppure può ricondursi alle istruzioni rilasciate all'autista (non dal datore di lavoro, ma dal committente il trasporto) l'effetto di ritenere che questi avrebbe dovuto assumere la direzione delle operazioni di scarico.
X. La responsabilità del vettore va invece connessa all'onere di custodia, ricondotto al disposto dell'art.1693 cc, della merce che cade a suo carico fino alla consegna della merce presso il luogo di consegna, e questo rende necessario esaminare e ricondurre al caso specifico il concetto di consegna.
XI. E' evidente che la consegna non può coincidere di per sé con l'arrivo del mezzo di trasporto all'indirizzo di destinazione, perché essa si perfeziona nel momento in cui la merce entra nella piena disponibilità dl destinatario, e questa d'altro canto si concretizza in modo inequivoco con il momento in cui le operazioni di scarico sono concluse.
XII. Durante lo svolgimento delle operazioni di scarico, però, si profila certamente una fase intermedia, una sorta di zona grigia nell'ambito della quale si deve individuare e valutare il fattore scatenante l'episodio dannoso, per l'individuazione delle responsabilità e conseguenze connesse.
XIII. Nel caso di specie, è indubbio che la corretta operazione di scarico avrebbe dovuto essere eseguita procedendo dapprima ad imbragare il macchinario in modo da predisporlo per il sollevamento con il carrello elevatore del destinatario, e solo una volta assicurato in tale modo, con le imbragature del carrello elevatore in trazione, cioè idonee a sorreggere da sole il peso del macchinario, questo avrebbe potuto essere sganciato dal camion.
XIV. Il perfezionamento della consegna, nel caso di specie in cui non si profila assunzione di obbligo di scarico da parte del vettore, va quindi individuato nel momento in cui, sganciato dal mezzo di trasporto, il macchinario viene sollevato dal camion e rimane sostenuto dal solo carrello elevatore. In questo momento, con il pagina6 di 10 distacco definitivo dal mezzo di trasporto (in particolare, anche se ancora sulla verticale del cassone) il macchinario passa nella disponibilità del destinatario ed il vettore è libero da responsabilità.
Se dopo il sollevamento il macchinario cade perché assicurato in modo inidoneo al carrello elevatore la responsabilità va individuata valutando la correttezza dell'operazione di scarico, quindi dell'imbragatura, di chi l'abbia predisposta o di chi era tenuto a verificarne anche in via concorrente, la correttezza.
XV. Nel caso di specie, invece, lo scivolamento del carico risulta essersi verificato in un momento in cui le operazioni di scarico erano iniziate, con lo scarico di alcuni pezzi minori ed accessori del macchinario principale, ma non avevano ancora interessato quest'ultimo.
XVI. In particolare, lo scivolamento del macchinario è avvenuto in un momento in cui il personale del destinatario, ed il carrello elevatore, erano distanti dal cassone, in quanto stavano sistemando i materiali minori appena scaricati. Ciò nonostante, il dipendente della convenuta, conducente del camion, ha sganciato il macchinario che era assicurato alla sponda laterale del cassone, causandone lo scivolamento. Poiché in quel momento non v'era alcun contatto con i presidi destinati allo scarico il fatto risulta occorso quando il macchinario era ancora sotto la custodia del vettore, peraltro restando sul cassone, su cui scivolava assumendo posizione orizzontale.
XVII. Con questo improvvido intervento l'autista, oltre a porre in serio pericolo la propria incolumità personale (egli infatti era sul cassone e poteva essere investito dallo scivolamento del pesante macchinario), è di fatto intervenuto, alterandole, sulle modalità di imballaggio del materiale correttamente predisposte al momento del carico, con ciò escludendo la possibilità per il vettore di richiamare l'esimente del caso fortuito, del vizio della cosa o del suo imballaggio, o del fatto del mittente o del destinatario, oltre a configurare un'azione, contraria alle più elementari regole di pagina7 di 10 prudenza, e idonea a cagionare pericolo per l'incolumità delle persone, quindi di gravità tale da precludere l'applicazione della limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1696 CC.
XVIII. D'altro canto, poiché l'attività di scarico non era prevista a carico del vettore, neppure si profila ragione per cui fosse dovuta la presenza dell'autista sul cassone.
XIX. Viene in rilievo, in aggiunta a quanto sopra, che l'autista che ha operato al momento dello scarico è persona diversa da quella presente al momento del carico, ed alla quale erano state illustrate le corrette procedure di scarico: l'affido del trasporto, da parte del vettore a personal diverso, senza assicurarsi che fosse a piena conoscenza delle caratteristiche della merce e del suo imballaggio costituisce ulteriore elemento attributivo di responsabilità al convenuto
Co
. Il convenuto è pertanto tenuto a rispondere dell'abnorme operato del proprio dipendente.
*****
XXI. L'odierna attrice è legittimata all'azione risarcitoria, avendo assunto su di sé l'onere di spesa per la riparazione del bene, nella dovuta ottemperanza alla propria obbligazione di consegna, quale parte venditrice, di bene nelle condizioni pattuite, chiedendone rivalsa al soggetto responsabile del danno.
****
XXII. Non sussistono ragioni di dubbio circa la congruità delle spese sostenute. E' risultato dalle testimonianze del teste suo Tes_4 dipendente, che la società Albricci opera in esclusiva per l'Italia sui macchinari . Il teste ha confermato di essere CP_3 Tes_4 intervenuto sia per la verifica dei danni riportati dal macchinario, sia per la successiva riparazione;
inoltre lo stesso acquirente ha dichiarato di essersi rivoto a questa ditta per la CP_4 manutenzione del macchinario.
XXIII. A fronte di queste risultanze, non sono addotti dalla convenuta pagina8 di 10 elementi di contrasto, quali, come già rilevato in sede di diniego della ctu la prospettabilità di interventi di pari efficacia a condizioni economiche più vantaggiose, e senza che sia emersa dall'attività istruttoria svolta la concreta possibilità per l'attrice di rivolgersi ad altra ditta per la medesima tipologia di interventi, a dimostrazione del pagamento l'attrice ha prodotto la Fatt. n. FTV/2023/V2301074 del 28.07.2023 di €.2.317,80 + IVA e la Fatt. n.
del 22.11.2023 di €.9.279,27 + IVA nonché la NumeroDiCartaI_1 prova di pagamento con n. 4 pagamenti a mezzo (doc. 12). CP_7
XXIV. La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice delle somme da questa esborsate per la riparazione del macchinario danneggiato durante le operazioni di scarico
XXV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 919
Fase introduttiva 777
Fase istruttoria - trattazione 1680
Fase decisionale 1701
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la convenuta Controparte_2 responsabile del danno subito durante le operazioni di scarico dalla macchina sezionatrice di cui al - DDT 99/C del CP_3
13.06.2023;
2. Condanna per l'effetto la convenuta a rimborsare all'attrice
[...]
l'importo da questa corrisposto Parte_1 per la riparazione del macchinario nell'ammontare complessivo di
€.11.597,07 + IVA di Legge,
3. Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre 15 %
pagina9 di 10 per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 30 ottobre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 632/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. FAVALESI MARCO, e dell'Avv. TEDOLDI RUDJ
( con domicilio eletto presso lo studio degli stessi C.F._1 sito in 46043 - Castiglione delle Stiviere (MN), Via W. Gnutti n. 64/B, pec
- Email_1 Email_2
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv.. DOLCINO ROBERTO, e P.IVA_2 dell'Avv. DOLCINO CARLOTTA ( con domicilio C.F._2 eletto in VIA ROMA 11/8 16121 GENOVA presso il difensore, pec
- Email_3 Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
CONCLUSIONI
pagina1 di 10 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che la società
in qualità di vettore, è Controparte_2 responsabile ai sensi dell'art. 1693 in combinato disposto con l'art. 1696 c.
5 c.c. e/o è responsabile a qualsivoglia altro titolo che dovesse risultare in corso di causa, per i danni, diretti o indiretti, causati alla macchina sezionatrice durante le operazioni di scarico, come descritto in atti.
Conseguentemente condannare, in forza di quanto disposto dall'art. 1696
c. 5 c.c. e/o a qualsivoglia altro titolo che dovesse risultare in corso di causa, la società a risarcire Controparte_2 integralmente alla società i danni Parte_1 subiti quantificati nell'importo di €.11.597,07, come meglio descritto in atti,
o in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa (entro i limiti dello scaglione di valore del C.U.), se del caso con liquidazione in via equitativa.
In ogni caso: condannare la convenuta alla refusione delle spese di lite della fase di merito, con condanna ex art. 93 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nel merito: respingere integralmente la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea voler limitare il risarcimento ad €
1200,00 pari al limite di responsabilità vettoriale.
In via istruttoria: Nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse aderire alla richiesta di condanna per colpa grave della convenuta, si chiede fin d'ora ammissione di CTU tecnica volta alla quantificazione dei danni al macchinario.
pagina2 di 10 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La società come in atti ha convenuto in giudizio la società Pt_1
, come in atti, per sentirla condannare al risarcimento Controparte_2 del danno occorso il giorno 14/06/2023, quando durante le fasi di scarico presso l'acquirente si era verificata la caduta ed il conseguente danneggiamento della macchina sezionatrice . CP_3
Questo macchinario era stato venduto da nell'ambito della Pt_1 propria attività di lavorazione, manutenzione, riparazione ed assemblaggio di macchine per la lavorazione del legno, alla doc. di CP_4
Ripalimosani CB;
aveva affidato ad il trasporto Pt_1 Controparte_2 del macchinario presso l'acquirente. Le operazioni di carico erano avvenute alla presenza del Sig. referente commerciale Persona_1
dell'autista di Sig. , e dell'autista dipendente Pt_1 Pt_1 Persona_2 della società , Sig. fornendo le istruzioni da seguire CP_2 Per_3 nelle fasi di carico e scarico. Pertanto l'attrice, dopo avere corrisposto le spese di riparazioni effettuate dalla ditta Albricci Srl ne ha chiesto ristoro alla convenuta sostenendone la responsabilità per l'occorso.
La convenuta si è costituita contestando la domanda;
ha sostenuto il difetto di legittimazione di posto che la merce era giunta al Pt_1 destinatario Campopiano Sss, quindi quest'ultimo era subentrato nel contratto di trasporto;
ha negato la responsabilità del vettore, che non era tenuto alle operazioni di scarico;
ha comunque richiamato la limitazione di responsabilità vettoriale di cui all'art. 1696 cc;
ha contestato il quantum della richiesta risarcitoria.
La causa è stata istruita mediante assunzione dele prove orali articolate dalle parti
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc pagina3 di 10 DIRITTO
I. All'esito dell'istruttoria svolta si ritiene che l'occorso vada imputato alla responsabilità della convenuta . Controparte_2
II. L'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'attrice non sussiste: la convenuta sostiene che siccome l'evento si è verificato quando il destinatario della consegna era subentrato avendo ricevuto la consegna, quest'ultimo sarebbe stato l'unico legittimato all'azione risarcitoria.
In disparte la considerazione che l'attore agisce documentando un esborso proprio, quindi, più che di – così qualificata - legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) l'eccezione verte in tema di titolarità del rapporto sostanziale, cioè sulla titolarità del diritto al risarcimento, v'è che le risultanze processuali di seguito esaminate evidenziano che l'occorso si è verificato prima del perfezionamento della consegna, escludendo quindi il dedotto subentro del destinatario della consegna.
Da questo deriva la caducazione dell'eccezione pure sollevata dalla convenuta di incompatibilità ex art.246 cpc del teste Tes_1
, leg rapp.te della .
[...] CP_4
III. Non è contestata la conclusione tra le parti del contratto per il trasporto e consegna del macchinario presso la sede CP_3 dell'acquirente CP_4
IV. Secondo la disciplina generale (art.1693 CC) il vettore è responsabile della perdita e avaria della merce trasportata, dal momento in cui la riceve, fino al momento della riconsegna.
V. Sulla base del disposto dell'art.1687 CC la riconsegna consiste nella messa della merce a disposizione del destinatario, nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o in mancanza, dagli usi.
VI. Secondo l'assunto della parte attrice, le operazioni di scarico della merce trasportata erano state pattuite a cura del vettore. Tale affermazione però non è riscontrabile sulla base di previsioni pagina4 di 10 contrattuali documentate, né può essere accreditata dalla deposizione del teste secondo cui egli aveva Tes_2 commissionato il trasporto (“chiesto il camion”) “Dicendo che avrebbero dovuto procedere anche allo scarico e mi dissero che andava bene, preciso che anche negli altri trasporti che commissionavo a lo scarico a loro cura era sempre CP_2 compreso”.
VII. Infatti, pur non potendo escludersi, in termini pratici, che l'assunzione delle operazioni di scarico da parte di CP_2 potesse costituire prassi d'uso per l'abitualità dei rapporti tra di esse esistenti, nel caso di specie ciò è smentito dalle deposizioni del titolare e di dipendente della , Testimone_3 CP_4 destinataria della merce, che hanno confermato di avere operato le attività di scarico del materiale, mediante utilizzo di personale dipendente e mezzi (muletto) di proprietà CP_4
VIII. D'altro canto la possibilità che nel caso di specie potesse CP_2 effettivamente porre in essere le operazioni di scarico, e che quindi queste fossero in tali termini effettivamente concordate, non pare configurabile, posto che non risultano predisposti dal vettore, presso la sede del destinatario, mezzi idonei allo scarico del macchinario di rilevante peso e dimensioni come quello oggetto del trasporto, che infatti ha richiesto l'uso di un carrello elevatore (il c.d.
“muletto”).
IX. Nei medesimi sensi, la circostanza che all'atto del carico presso
“Pianeta Legno”, luogo di partenza della spedizione, il Tes_2 avesse illustrato all'autista le modalità da seguire allo scarico non depone in senso inequivoco a configurare un'obbligazione in tali sensi assunta dal vettore: il conferma di avere spiegato CP_5 all'autista che la procedura di scarico della sezionatrice per il legno
Striebig richiede una gru o un muletto a cui agganciare la macchina utilizzando un gancio di sostegno e la presenza di almeno 2 o 3 operatori a causa dell'ingente peso della macchina;
e l'assenza a destinazione di personale e macchinari di preposti allo CP_2
pagina5 di 10 scarico impedisce di configurare l'obbligazione di scarico tra quelle assunte dal vettore. D'altro canto neppure può ricondursi alle istruzioni rilasciate all'autista (non dal datore di lavoro, ma dal committente il trasporto) l'effetto di ritenere che questi avrebbe dovuto assumere la direzione delle operazioni di scarico.
X. La responsabilità del vettore va invece connessa all'onere di custodia, ricondotto al disposto dell'art.1693 cc, della merce che cade a suo carico fino alla consegna della merce presso il luogo di consegna, e questo rende necessario esaminare e ricondurre al caso specifico il concetto di consegna.
XI. E' evidente che la consegna non può coincidere di per sé con l'arrivo del mezzo di trasporto all'indirizzo di destinazione, perché essa si perfeziona nel momento in cui la merce entra nella piena disponibilità dl destinatario, e questa d'altro canto si concretizza in modo inequivoco con il momento in cui le operazioni di scarico sono concluse.
XII. Durante lo svolgimento delle operazioni di scarico, però, si profila certamente una fase intermedia, una sorta di zona grigia nell'ambito della quale si deve individuare e valutare il fattore scatenante l'episodio dannoso, per l'individuazione delle responsabilità e conseguenze connesse.
XIII. Nel caso di specie, è indubbio che la corretta operazione di scarico avrebbe dovuto essere eseguita procedendo dapprima ad imbragare il macchinario in modo da predisporlo per il sollevamento con il carrello elevatore del destinatario, e solo una volta assicurato in tale modo, con le imbragature del carrello elevatore in trazione, cioè idonee a sorreggere da sole il peso del macchinario, questo avrebbe potuto essere sganciato dal camion.
XIV. Il perfezionamento della consegna, nel caso di specie in cui non si profila assunzione di obbligo di scarico da parte del vettore, va quindi individuato nel momento in cui, sganciato dal mezzo di trasporto, il macchinario viene sollevato dal camion e rimane sostenuto dal solo carrello elevatore. In questo momento, con il pagina6 di 10 distacco definitivo dal mezzo di trasporto (in particolare, anche se ancora sulla verticale del cassone) il macchinario passa nella disponibilità del destinatario ed il vettore è libero da responsabilità.
Se dopo il sollevamento il macchinario cade perché assicurato in modo inidoneo al carrello elevatore la responsabilità va individuata valutando la correttezza dell'operazione di scarico, quindi dell'imbragatura, di chi l'abbia predisposta o di chi era tenuto a verificarne anche in via concorrente, la correttezza.
XV. Nel caso di specie, invece, lo scivolamento del carico risulta essersi verificato in un momento in cui le operazioni di scarico erano iniziate, con lo scarico di alcuni pezzi minori ed accessori del macchinario principale, ma non avevano ancora interessato quest'ultimo.
XVI. In particolare, lo scivolamento del macchinario è avvenuto in un momento in cui il personale del destinatario, ed il carrello elevatore, erano distanti dal cassone, in quanto stavano sistemando i materiali minori appena scaricati. Ciò nonostante, il dipendente della convenuta, conducente del camion, ha sganciato il macchinario che era assicurato alla sponda laterale del cassone, causandone lo scivolamento. Poiché in quel momento non v'era alcun contatto con i presidi destinati allo scarico il fatto risulta occorso quando il macchinario era ancora sotto la custodia del vettore, peraltro restando sul cassone, su cui scivolava assumendo posizione orizzontale.
XVII. Con questo improvvido intervento l'autista, oltre a porre in serio pericolo la propria incolumità personale (egli infatti era sul cassone e poteva essere investito dallo scivolamento del pesante macchinario), è di fatto intervenuto, alterandole, sulle modalità di imballaggio del materiale correttamente predisposte al momento del carico, con ciò escludendo la possibilità per il vettore di richiamare l'esimente del caso fortuito, del vizio della cosa o del suo imballaggio, o del fatto del mittente o del destinatario, oltre a configurare un'azione, contraria alle più elementari regole di pagina7 di 10 prudenza, e idonea a cagionare pericolo per l'incolumità delle persone, quindi di gravità tale da precludere l'applicazione della limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1696 CC.
XVIII. D'altro canto, poiché l'attività di scarico non era prevista a carico del vettore, neppure si profila ragione per cui fosse dovuta la presenza dell'autista sul cassone.
XIX. Viene in rilievo, in aggiunta a quanto sopra, che l'autista che ha operato al momento dello scarico è persona diversa da quella presente al momento del carico, ed alla quale erano state illustrate le corrette procedure di scarico: l'affido del trasporto, da parte del vettore a personal diverso, senza assicurarsi che fosse a piena conoscenza delle caratteristiche della merce e del suo imballaggio costituisce ulteriore elemento attributivo di responsabilità al convenuto
Co
. Il convenuto è pertanto tenuto a rispondere dell'abnorme operato del proprio dipendente.
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XXI. L'odierna attrice è legittimata all'azione risarcitoria, avendo assunto su di sé l'onere di spesa per la riparazione del bene, nella dovuta ottemperanza alla propria obbligazione di consegna, quale parte venditrice, di bene nelle condizioni pattuite, chiedendone rivalsa al soggetto responsabile del danno.
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XXII. Non sussistono ragioni di dubbio circa la congruità delle spese sostenute. E' risultato dalle testimonianze del teste suo Tes_4 dipendente, che la società Albricci opera in esclusiva per l'Italia sui macchinari . Il teste ha confermato di essere CP_3 Tes_4 intervenuto sia per la verifica dei danni riportati dal macchinario, sia per la successiva riparazione;
inoltre lo stesso acquirente ha dichiarato di essersi rivoto a questa ditta per la CP_4 manutenzione del macchinario.
XXIII. A fronte di queste risultanze, non sono addotti dalla convenuta pagina8 di 10 elementi di contrasto, quali, come già rilevato in sede di diniego della ctu la prospettabilità di interventi di pari efficacia a condizioni economiche più vantaggiose, e senza che sia emersa dall'attività istruttoria svolta la concreta possibilità per l'attrice di rivolgersi ad altra ditta per la medesima tipologia di interventi, a dimostrazione del pagamento l'attrice ha prodotto la Fatt. n. FTV/2023/V2301074 del 28.07.2023 di €.2.317,80 + IVA e la Fatt. n.
del 22.11.2023 di €.9.279,27 + IVA nonché la NumeroDiCartaI_1 prova di pagamento con n. 4 pagamenti a mezzo (doc. 12). CP_7
XXIV. La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice delle somme da questa esborsate per la riparazione del macchinario danneggiato durante le operazioni di scarico
XXV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 919
Fase introduttiva 777
Fase istruttoria - trattazione 1680
Fase decisionale 1701
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la convenuta Controparte_2 responsabile del danno subito durante le operazioni di scarico dalla macchina sezionatrice di cui al - DDT 99/C del CP_3
13.06.2023;
2. Condanna per l'effetto la convenuta a rimborsare all'attrice
[...]
l'importo da questa corrisposto Parte_1 per la riparazione del macchinario nell'ammontare complessivo di
€.11.597,07 + IVA di Legge,
3. Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre 15 %
pagina9 di 10 per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 30 ottobre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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