Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 16905 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16905 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
nata a [...] la Habana (CUBA) il Parte_1
26/06/1992 (c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. LICCARDO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LICCARDO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art
473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 28/07/2023 le parti, Parte_1
e chiedevano pronunziarsi scioglimento del matrimonio in
[...] Controparte_1 relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli (NA) il 10/09/2018 (atto n. 35, P. I, S. T., anno
2018), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Precisavano che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 03/12/2024.
All'udienza del 06/02/2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro
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“nulla a prevedere a livello di statuizioni economiche essendo entrambi economicamente autosufficienti e nulla a prevedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale in quanto i coniugi già vivono e risiedono in due diverse abitazioni”. All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile. Nel merito la domanda è fondata.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 2526/2024 del Tribunale Ordinario di
Napoli, pubblicata in data 02/02/2024 e passata in giudicato, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi, pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis.49 e 473 bis.51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, compensa le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti Parte_1 nata a [...] il [...] e
[...] Controparte_1 nato a [...] il [...] (atto n.35, parte I , Serie , s. sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 2018 );
• Omologa le condizioni necessarie;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese compensate Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.02.2025
Il Giudice Rel Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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