Articolo 2 della Legge 15 luglio 1950, n. 539
Articolo 1Articolo 3
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2 agosto 1950
Art. 2.
Nell'ordine delle preferenze a parita' di merito, stabilito dall' art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:
n. 2-ter: i mutilati ed invalidi per servizio;
n. 3-ter: gli orfani dei caduti per servizio;
n. 6-ter: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
n. 7-ter: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.
Entrata in vigore il 2 agosto 1950
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