Art. 2.
Nell'ordine delle preferenze a parita' di merito, stabilito dall' art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:
n. 2-ter: i mutilati ed invalidi per servizio;
n. 3-ter: gli orfani dei caduti per servizio;
n. 6-ter: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
n. 7-ter: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.
Nell'ordine delle preferenze a parita' di merito, stabilito dall' art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:
n. 2-ter: i mutilati ed invalidi per servizio;
n. 3-ter: gli orfani dei caduti per servizio;
n. 6-ter: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
n. 7-ter: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.