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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLISI ADRIANA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1013/2025 depositato il 03/06/2025, relativo alla sentenza n.
2377/2024 sezione 03
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 3.6.2025 l'avv. Ricorrente_2 chiedeva l'ottemperanza ex art.70 del D. Lgs. n°546/92, della sentenza n°2377/2024 della Corte di Giustizia Tributaria I Grado di Siracusa oramai divenuta definitiva, depositata il 02.10.2024, che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 923,00 oltre accessori, nonché il contributo unificato, a favore del difensore antistatario e non avendovi ottemperato nonostante la diffida.
Nessuno si costitiuva per controprate.
In data 11.6.2025 veniva presentata dal ricorrente istanza di riunzia al giudizio di ottemperanza.
Alla udienza del 2.12.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che parte ricorrente ha presentato in data 11.6.2025 istanza di rinunzia al giudizio di ottemperanza, con la conseguenza che va dichiarata la estinzione del giudizio .
Nulla sulle spese .
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio.
Compensa le spese.
Siracusa, 2.12.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLISI ADRIANA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1013/2025 depositato il 03/06/2025, relativo alla sentenza n.
2377/2024 sezione 03
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 3.6.2025 l'avv. Ricorrente_2 chiedeva l'ottemperanza ex art.70 del D. Lgs. n°546/92, della sentenza n°2377/2024 della Corte di Giustizia Tributaria I Grado di Siracusa oramai divenuta definitiva, depositata il 02.10.2024, che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 923,00 oltre accessori, nonché il contributo unificato, a favore del difensore antistatario e non avendovi ottemperato nonostante la diffida.
Nessuno si costitiuva per controprate.
In data 11.6.2025 veniva presentata dal ricorrente istanza di riunzia al giudizio di ottemperanza.
Alla udienza del 2.12.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che parte ricorrente ha presentato in data 11.6.2025 istanza di rinunzia al giudizio di ottemperanza, con la conseguenza che va dichiarata la estinzione del giudizio .
Nulla sulle spese .
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio.
Compensa le spese.
Siracusa, 2.12.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)