CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6723/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006016129000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006016129000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006016129000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006016129000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180023124912000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025549376000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025549376000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025549376000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, emessa per la riscossione di crediti tributari Iva e Irpef relativi al periodo di imposta 2015.
A sostegno del ricorso, con cui chiedeva l'annullamento dell' atto impugnato, il contribuente deduceva l'inesistenza della notifica delle cartelle sottostanti l'intimazione impugnata e la decadenza del potere di riscossione.
L'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, produceva gli avvisi di ricevimento degli atti presupposti, assumeva la regolarità della notifica ed, in ogni caso, l'avvenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Risultata fondata l'eccezione della nullità della notifica dell'atto presupposto.
La notifica risulta essere stata eseguita in data 21.5.2019 con il rito dell'irreperibilità assoluta assumendo l'avvenuto trasferimento del destinatario, mentre il contribuente ha prodotto il certificato storico di residenza da cui si desume che, all'epoca della notifica, risultava residente all'indirizzo indicato nella relata.
Ne consegue che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita con il diverso rito concernente l'irreperibilità relativa.
Il mancato invio della cad determina la nullità della notifica degli atti presupposti e l'intimazione impugnata, quindi, difettando la regolare notifica dell'atto impositivo presupposto deve essere annullata.
In virtù del principio di soccombenza la Corte condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione, in solido, alla refusione, in favore del contribuente, delle spese del giudizio che liquida in € 30 per spese ed € 900 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% da distrarre in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l' atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e Agenzia entrate riscossione, in solido, alla refusione, in favore del contribuente, delle spese del giudizio che liquida in € 30 per spese ed € 900 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% da distrarre in favore del procuratore costituito.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6723/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006016129000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006016129000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006016129000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006016129000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180023124912000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025549376000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025549376000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025549376000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, emessa per la riscossione di crediti tributari Iva e Irpef relativi al periodo di imposta 2015.
A sostegno del ricorso, con cui chiedeva l'annullamento dell' atto impugnato, il contribuente deduceva l'inesistenza della notifica delle cartelle sottostanti l'intimazione impugnata e la decadenza del potere di riscossione.
L'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, produceva gli avvisi di ricevimento degli atti presupposti, assumeva la regolarità della notifica ed, in ogni caso, l'avvenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Risultata fondata l'eccezione della nullità della notifica dell'atto presupposto.
La notifica risulta essere stata eseguita in data 21.5.2019 con il rito dell'irreperibilità assoluta assumendo l'avvenuto trasferimento del destinatario, mentre il contribuente ha prodotto il certificato storico di residenza da cui si desume che, all'epoca della notifica, risultava residente all'indirizzo indicato nella relata.
Ne consegue che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita con il diverso rito concernente l'irreperibilità relativa.
Il mancato invio della cad determina la nullità della notifica degli atti presupposti e l'intimazione impugnata, quindi, difettando la regolare notifica dell'atto impositivo presupposto deve essere annullata.
In virtù del principio di soccombenza la Corte condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione, in solido, alla refusione, in favore del contribuente, delle spese del giudizio che liquida in € 30 per spese ed € 900 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% da distrarre in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l' atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e Agenzia entrate riscossione, in solido, alla refusione, in favore del contribuente, delle spese del giudizio che liquida in € 30 per spese ed € 900 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% da distrarre in favore del procuratore costituito.