Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 126
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità della notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto presupposto. La notifica era stata eseguita con il rito dell'irreperibilità assoluta, assumendo il trasferimento del destinatario, mentre il contribuente ha prodotto certificato storico di residenza che attestava la sua residenza all'indirizzo indicato nella relata. Pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita con il rito dell'irreperibilità relativa. Il mancato invio della C.A.D. determina la nullità della notifica degli atti presupposti e dell'intimazione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 126
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 126
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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