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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46944/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. ssa Valentina Boroni, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 12.11.2021 e 23.11.2021 da
Parte_1
in proprio con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano - via Fabio Filzi n. 2
[...]
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente fra loro, giusta procura speciale alle liti qui allegata (all.
A) dagli avvocati Federico Corti e Maria Maddalena Pretolani del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, via Guido d'Arezzo n. 7,
CONVENUTA
E
TR
[...]
Controparte_3
Controparte_4
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PROF. AVV. IN PERSONA Parte_1
DEL LIQUIDATORE DOTT. Controparte_5
AVV. LINO GERVASONI
DOTT. Controparte_6
- CONVENUTI CONTUMACI-
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice
NEL MERITO:
I.1° accertare e dichiarare la nullità della compravendita conclusa l'8 aprile 2021, nello studio del notaio per atto a rogito dott.ssa Rep. n°. 114.712, raccolta n°. Controparte_7 Persona_1
42.3902, con la quale compravendita la società con Controparte_1 Controparte_1 unico socio, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig. ha Controparte_8
venduto alla società con unico socio, in persona dello stesso TR
amministratore unico e legale rappresentante sig. la piena proprietà dei seguenti Controparte_8 immobili, dandosi atto che i dati catastali seguenti riflettono scrupolosamente quelli nell'atto di compravendita a rogito notaio dott. in data 8.4.2021, Rep. 114.712/42.3903 e, precisamente: Per_1
“ Unità immobiliari site nel Comune di Milano, rispettivamente censite:
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 392 come segue: “ - mapp. n.ro 239 sub.
102, Via Gaetano Donizetti n. 20, piano T-S1, z.c. 1, cat. A/10, cl. 4, vani 13,5, Sup. Cat. mq. 316, R.C. euro 11.504,08 individuante ufficio al piano terreno con cantine al piano interrato;
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 392 come segue: “ - mapp. n.ro 239 sub.
103, Via Gaetano Donizetti n. 20, piano 1-S1, z.c. 1, cat. A/10, cl. 4, vani 17, Sup. Cat. mq.461, R.C. euro 14.486,62, individuante ufficio al piano primo con cantine al piano interrato;
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 392 come segue: “ - mapp. n.ro 239 sub.
503, Via Gaetano Donizetti n. 20, piano 2, z.c. 1, cat. A/10, cl. 4, vani 16,5, Sup. Cat. mq. 454, R.C. euro 14.060,54, individuante ufficio al piano secondo;
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 392 come segue: “ - mapp. n.ro 341 sub.
28, Via Gaetano Donizetti n. 23, piano S2, z.c. 1, cat. C/2, cl. 2, metri quadri 6, Sup. Cat. mq. 9, R.C. euro 13,01, individuante cantina pertinenziale al piano cantinato;
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 392 come segue: “ - mapp. n.ro 239 sub.
711, Via Gaetano Donizetti n. 20, piano T, z.c. 1, cat. A/3, cl. 4, vani 3, Sup. Cat. mq. 76, R.C. euro
666,23, individuante abitazione pertinenziale (appartamento del custode) al piano terra;
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 488 come segue: “ - mapp. n.ro 29 sub.
502, Via Marco Fabio Quintiliano n. 5, piano T-1, z.c. 3, cat. D/8, R.C. euro 22.890,70, individuante capannone industriale (privo di impianti).
pagina 2 di 11 “Agli immobili suddetti compete la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio come definite per legge dall'art. 1117 del Codice Civile e per destinazione in base ai documenti catastali, ivi comprese le utilità comuni - beni non censibili.”
I.2° E, per l'effetto, dichiarare che la società è tutt'ora la Controparte_1 proprietà degli immobili che hanno formato l'oggetto della compravendita in data 8.4.2021, a rogito notaio Rep. n°. 114.712, ra.ccolta n°. 42.3904 Per_1
I.3° Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. per la convenuta – Controparte_1 CP_1
Voglia il Tribunale: - in via preliminare o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e/o di legittimazione attiva dell'attore ; - per l'effetto rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale descritta in narrativa e trascritta il 16 novembre 2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano 1 Territorio, con nota di trascrizione n. 89934
(registro generale) e n. 62514 (registro particolare) sugli immobili ubicati in 20122 Milano, e identificati al N.C.E.U. del Comune di Milano come segue: 1) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 102, Via Gaetano Donizetti n. 20, cat. A/10, consistenza 13,5 vani, piano T-S1; 2) catasto
Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 103, Via Gaetano Donizetti n. 20, cat. A/10, consistenza 17,0 vani, piano 1-S1; 3) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 503, Via Gaetano Donizetti n. 20, cat.
A/10, consistenza 16,5 vani, piano 2; 4) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 341, sub. 28, Via Gaetano
Donizetti n. 23, cat. C/2, consistenza 6 metri quadri, piano S2; 5) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 711, Via Gaetano Donizetti n. 20, cat. A/3, consistenza 3,0 vani, piano T;
6) catasto
Fabbricati, foglio 488, part. 29, sub. 502, Via Marco Fabio Quintiliano n. 5, cat. D/8, piano T-1; il tutto con esonero di responsabilità del conservatore;
- con vittoria di spese, oltre al rimborso forfettario ex art. 2 d.m. n. 55/2014 oltre gli accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto davanti al Tribunale Parte_1
e , Controparte_1 CP_1 TR CP_2
, , DEL PATRIMONIO PROF. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_9
AVV. IN PERSONA DEL LIQUIDATORE DOTT. , L' AVV. Parte_1 Controparte_5
LINO GERVASONI E LA DOTT. esponendo – in modo non sempre chiaro - Controparte_6
quanto segue.
pagina 3 di 11 Ricordava che a seguito del fallimento di Società Italiana Calzature ( SIC) in data 17.5.2016, società appartenente alla famiglia dell'attore, erano iniziate due procedure una “per sé” e l'altra per CP_1
e Servizi;
nel primo caso vi era stato un Accordo di composizione con proposta omologata in
[...]
data 5.2.2008 e nel secondo il concordato ( in data 3.7.2018); in entrambi i casi il giudice delegato era il dott. Rossetti.
Nelle due procedure erano state espletate due vendite competitive aventi ad oggetto due porzioni di un unico immobile sito in Milano Via Quintiliano 5 di grande prestigio e che per posizione centrale e conseguente importante plusvalenza a seguito della vendita imponeva di essere venduto con cessione unitaria.
L'avv Lino VA, invece, in totale spregio di tale finalità, aveva incontrato i liquidatori
[...]
e concordando di “restrellare” i crediti nei confronti dell'attore ed acquisire CP_10 CP_5
separatamente le due porzioni.
Il cosiddetto “Programma” di VA veniva realizzato attraverso alcune società a lui riferibili;
la società , da lui amministrata, aveva fin dal febbraio 2018 rastrellato dalle banche Controparte_3 da sola crediti pari al 99,66% nell'ambito della procedura che riguardava l'attore e per il 95%.nella procedura di Fallimento di unitamente a quindi CP_1 Controparte_4 Controparte_11 aveva acquistato per euro 50.000 la “Partecipazione” in;
CP_1 TR acquistava la “porzione minore” al prezzo di euro 8.050.000 – pagandola non in contanti ma attraverso i crediti vantati con l'autorizzazione del giudice delegato. Quindi avviava le operazioni CP_3
più importanti del rastrellamento ( che coinvolgeva anche il diritto di godimento di parte dell'immobile della ex coniuge dell'attore, sig.ra ) ed formulava, nel marzo 2019, proposta di acquisto CP_6
per euro 50.000 del capitale sociale di , società che era appena stata dichiarata fallita. CP_1
Rappresentava quindi che attraverso due precedenti atti di citazione ( diversi dal presente che costituiva il terzo) aveva chiesto accertarsi la collusione tra e il giudice delegato Rossetti da un lato e CP_5
VA dall'altro in relazione agli atti delle due procedure che avevano posto in essere la vendita della “partecipazione” e la vendita della “porzione minore” separatamente nonché la nullità di entrambe le vendite con riconoscimento che l'attore era tutt'ora proprietario sia della partecipazione sia della porzione minore.
CP_ Lamentava che amministratore unico di e , avesse svuotato patrimonialmente CP_8 CP_1
Par
vendendo a tutte le proprietà immobiliari della prima e precisamente la Porzione maggiore CP_1 dell'immobile, vendita della quale aveva richiesto dichiararsi la nullità nel primo dei due atti di citazione richiamati.
pagina 4 di 11 A fronte di un tale contesto, già sottoposto alla attenzione del Tribunale di Milano, l'attore, con la presente citazione evidenziava un nuovo profilo di nullità della vendita dell'intero patrimonio immobiliare di per condotta contraria alle norme imperative di cui all'art. 2479, comma 2 e 5 CP_1 cc essendo vietato all'amministratore compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale”. La modificazione dell'oggetto sociale sarebbe costituita dallo svuotamento del patrimonio sociale di . CP_1
Con riguardo alla specifica vendita oggetto di contestazione in questo giudizio, avvenuta in data
8.4.2021, osservava che lo svuotamento del patrimonio sociale doveva considerarsi esistente atteso che il prezzo di vendita era stato pagato interamente attraverso l'accollo del debito nei confronti di con ciò determinando la perdita dell'unico strumento produttivo posseduto da Controparte_4 CP_1 con cessazione di fatto della attività immobiliare “storicamente esercitata”.
Chiedeva quindi dichiararsi la nullità della vendita avvenuta in data 8 aprile 2021 con la quale la
Con società Co ha venduto a O. Co la piena proprietà di una serie di unità CP_13 Parte_3
immobiliari tutte site in Milano, Via Donizzetti 20 e via marco Quintiliano 5 con accertamento della
CP attuale proprietà di tali beni immobili in capo a Parte_4
Di tutti i convenuti, pur ritualmente citati, solo Se. si è costituita chiedendo dichiararsi in via CP_14 preliminare la carenza di interesse in capo all'attore e in subordine e nel merito il rigetto della domanda.
Ha osservato come l'odierno giudizio segue a diversi altri ( non solo i due richiamati dall'attore) volti a far emergere una supposta ed insussistente collusione degli organi della procedura di liquidazione con il sig. VA, sulla base di mere supposizioni e comunque da ritenersi insussistente tenuto conto dello svolgimento di adeguata pubblicità della vendita, svolta con procedura competitiva, che ha consentito a chiunque di partecipare alla vendita e della piena regolarità della procedura stessa, come già affermato in altre occasioni in cui il Tribunale di Milano si è occupato della vicenda.
Ha quindi ripercorso i tratti essenziali delle due vendite come segue:
“quelli della vendita della Partecipazione che l'esponente si sarebbe aggiudicata a seguito dell'asserito
“complotto”: - l'avvocato era proprietario di una partecipazione totalitaria in di Parte_1 Controparte_1
cui il Tribunale di Milano ha poi dichiarato il fallimento con sentenza n. 66 del 10 gennaio 2019; - il 26 marzo 2019 ha formulato alla Procedura di Liquidazione una proposta di acquisto Controparte_3 della Partecipazione al prezzo di € 50.000,00; - a seguito del deposito della predetta proposta di acquisto il 28 marzo 2019 il Liquidatore ha depositato istanza di autorizzazione all'avvio della procedura competitiva di vendita della Partecipazione;
- il 1° aprile 2019 il giudice designato ha autorizzato l'esperimento di vendita;
- a seguito dell'autorizzazione del giudice, il Liquidatore: (i) con pagina 5 di 11 avviso di vendita del 3 aprile 2019 ha indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12 del 14 maggio 2019 e fissato per il giorno successivo l'eventuale gara tra gli offerenti;
(ii) ha pubblicato l'avviso di vendita sul portale delle Vendite Pubbliche, sul Corriere della sera – edizione
Lombardia e sui siti www.trovoaste.corriere.it, www.legalmente.net e www.asteannunci.it. - decaduta la proposta di acquisto di per mancato deposito della cauzione nel termine, il 15 Controparte_3
maggio 2019 la Procedura ha aggiudicato la Partecipazione a (ora Controparte_11 [...]
che aveva medio tempore avanzato una proposta di acquisto di € 50.000; - il 20 maggio 2019 il CP_2
Tribunale ha autorizzato la vendita che si è poi tenuta tra le parti avanti al notaio con Persona_2
atto rep. n. 172.425, racc. n. 31.762 del 9 settembre 2019; - ha provveduto a pagare il prezzo CP_11 di vendita in unica soluzione con bonifico bancario del 23 maggio 2019”.
Con riguardo alla procedura competitiva di vendita dell'immobile, aggiudicato a TR
, la convenuta ha ricordato che: “ - l'avvocato era proprietario di varie unità
[...] Parte_1 immobiliari che, insieme a quelle di proprietà della società compongono l'intero Controparte_1
stabile in Milano, via Donizetti n. 20; - con perizia del 23 gennaio 2020 il CTU., arch. Persona_3 ha attribuito agli immobili di proprietà del signor il complessivo valore di € 7.353.022,00; - il Parte_1
27 febbraio 2020 ha formulato proposta irrevocabile di acquisto di tutti gli immobili Controparte_4 di proprietà del signor al prezzo di € 8.000.000,00 oltre oneri fiscali e notarili, con cauzione Parte_1 di € 800.000,00 versata tramite bonifico sul conto corrente della Procedura;
- con provvedimento del 6 aprile 2020 il giudice designato ha autorizzato il liquidatore: «all'avvio di una procedura competitiva di vendita in LOTTO UNICO delle unità immobiliari di proprietà del debitore ubicate in Milano, Via
Donizetti n. 20, ivi inclusi i beni mobili inventariati ed in corso di inventariazione a cura della procedura (arredi, libri), con prezzo base pari all'offerta già a mani del Liquidatore di Euro
8.000.000,00 oltre imposte e oneri notarili»; - il liquidatore ha, quindi, fissato l'esperimento di vendita per il giorno 18 settembre 2020, alle ore 15.00, presso il proprio studio, (i) pubblicando l'avviso di vendita su: Portale delle Vendite Pubbliche, Il Corriere della Sera (ed. Nazionale), La Repubblica (ed.
Lombardia) e l'inserto “Pregio” del Corriere della Sera e (ii) comunicandolo al debitore, all'ex coniuge del debitore signora che allora viveva nell'appartamento al piano seminterrato, ed ai CP_6
creditori insinuati nella Procedura;
- sono state fatte n. 37 richieste di documentazione e/o di visita degli immobili;
- l'8 settembre 2020 il giudice ha emesso l'ordinanza di rilascio per avviare le relative operazioni nelle more della procedura di vendita;
- il 18 settembre 2020 la Procedura ha aggiudicato l'immobile alla società convenuta che aveva presentato un'offerta di TR acquisto superiore di € 50.000,00 a quella formulata da - il 18 novembre 2020, per Controparte_4
atto del notaio rep. n. 7578, racc. n. 6239, le parti hanno stipulato la compravendita;
- Persona_4
pagina 6 di 11 l'acquirente ha regolato il prezzo di vendita con le seguenti modalità (cfr. doc. 29, art. 5): quanto ad €
805.000,00 (cauzione del 10%) mediante 4 assegni circolari;
quanto ad € 1.991.282,60, mediante bonifico del 6 novembre 2020 sul conto corrente della Procedura;
quanto al saldo residuo di €
5.253.717,40 mediante assunzione del debito della Procedura nei confronti del creditore ipotecario di primo grado, ai sensi degli artt. 508 e 585 c.p.c.”. Controparte_4
La difesa della convenuta ha quindi rilevato come, essendo contestato solo il secondo atto di vendita, mancherebbe l'interesse ad agire dell'attore perché, quand'anche fosse ritenuta fondata la sua prospettazione nel merito, la dichiarazione di nullità della vendita determinerebbe la restituzione del bene immobile alla società nella quale l'attore non risulta detenere più alcuna partecipazione CP_1
e la procedura di liquidazione si è esaurita;
nel merito ha contestato che la vendita del bene immobile possa considerarsi condotta contraria alle norme imperative di cui all'art. 2479, comma 2 e 5 cc in assenza di operazione che comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, tento conto dell'oggetto della predetta società che prevede proprio l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, il godimento, la conduzione di immobili di qualsiasi genere.
La causa è pervenuta in decisione senza svolgimento di istruttoria, in assenza di istanze delle parti ad eccezione che per la acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.5.2023 e quindi, a seguito di rimessione in istruttoria ad opera del precedente giudice assegnatario del procedimento, alla udienza del 26.11.2024, tenutasi davanti al sottoscritto giudice, nuovo assegnatario del procedimento;
l'udienza si è svolta con trattazione scritta a seguito della quale sono stati assegnati, su richiesta della difesa di parte attrice, ulteriori termini, ridotti, per il deposito di scritti conclusivi.
2. Quanto alla preliminare eccezione di carenza di interesse si osserva quanto segue.
Il principio stabilito dall'art. 100 cpc per il quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” deve concretizzarsi, quantomeno nella allegazione della parte attrice come un interesse concreto ed attuale.
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
La disposizione dell'art. 1421 cc, in virtù della quale la nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime, in vero, il soggetto che propone la relativa azione dal dimostrare la sussistenza d'un proprio interesse ad agire concreto ed attuale, secondo le norme generali e con riferimento anche all'art. 100 cpc;
pertanto, l'azione stessa non è proponibile in difetto della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice onde evitare il verificarsi d'una pagina 7 di 11 lesione del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, mentre non rileva l'intento di perseguire un fine generale d'attuazione della legge ne' è sufficiente dedurre l'esigenza di rimuovere una situazione d'incertezza, occorrendo pur sempre dimostrare che questa produce un danno giuridicamente rilevante (e pluribus: Cass. 11.1.01 n. 338, 1.7.93 n. 7197, 12.7.91 n. 7717, 17.3.81
n. 1553, 7.7.77 n. 3024). Non diversamente, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cpc disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza d'un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe il pregiudizio d'una propria situazione giuridica protetta;
ond'è ch'esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, viceversa restando escluso ove il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica d'una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (e pluribus: Cass.
5.3.01 n. 3157, 10.8.00 n. 565, 20.4.95 n. 4444, 21.6.93 n. 6859).
Ora l'attore a seguito della comparsa di costituzione avversaria, nella memoria 183 sesto Parte_1
comma n. 2 cpc, ha precisato, con riferimento alla domanda di nullità in questa sede proposta ( e precisata), unico parametro di riferimento per valutare la sussistenza del predetto interesse, che il proprio interesse a coltivare la domanda di nullità si fonda nelle seguenti ragioni: “La simulata vendita dei beni immobili di pregiudica i diritti miei – e di riflesso quelli della Procedura – poiché mi CP_1
impedisce, con l'accertamento e la dichiarazione della nullità della vendita 8 aprile 2021, a rogito dott.ssa di riavere pienamente a mio nome la titolarità del diritto di proprietà sul capitale sociale Per_1
di tuttora proprietaria degli immobili dei quali è stata invece svuotata con la vendita predetta. La CP_1 mia azione è pertanto pienamente legittima ex art.1415, ultimo comma, c.c.”
L'approfondimento si impone atteso che in altre occasioni la Corte di legittimità ha valutato l'interesse dei soci quale interesse di mero fatto, con esclusione della sussistenza dell'interesse ex art. 100 cpc ( cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 8434 del 28/05/2012 (Rv. 622810 - 01) che ha affermato che i soci della società fallita, a differenza di quest'ultima, non sono legittimati a proporre reclamo ex art. 26 legge fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che abbia negato la sospensione della vendita coattiva dei beni sociali, in quanto essi sono privi di alcun diritto reale su quei beni, e perciò titolari non del necessario interesse ex art. 100 cod. proc. civ., bensì di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale).
pagina 8 di 11 Ora il Tribunale osserva che, prescindendo dal riferimento alla simulazione della vendita dell'immobile sito in Milano, Via M. Quintiliano solo adombrata dalla parte ad colorandum rispetto alla domanda principale volta alla dichiarazione di nullità della vendita per contrarietà al divieto di modifica dell'oggetto sociale da parte degli amministratori ex art. all'art. 2479, comma 2 e 5 cc (ed anche perchè diversamente opinando si tratterebbe di domanda chiaramente tardiva), l'interesse ad agire dell'attore presenta, in queste sede, le caratteristiche dell'interesse concreto ed attuale per le ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo l'interesse prospettato dallo stesso attore non attiene tanto alla mera verifica della regolarità della vendita del patrimonio immobiliare facente capo alla società della quale precedentemente deteneva la quota totalitaria, verifica che peraltro è stata richiesta in altro processo, e che in ogni caso va valutato in relazione allo scopo perseguito dalla fase di liquidazione che, in quanto tale, si dirige verso la necessaria vendita dei beni (mobili ed immobili) della società per far fronte al pagamento dei debiti della stessa, sotto la direzione e vigilanza del liquidatore e del giudice delegato, quanto piuttosto a verificare se la vendita degli immobili a suo tempo di proprietà di ( siti in Pt_5
Milano, Via Donizzetti 20, 23 e in Via Quintiliano 5), società rispetto alla quale egli vantava la qualifica di socio totalitario, ne abbia svuotato integralmente il patrimonio per finalità differenti a quelle proprie della fase liquidatoria.
Tale domanda si colloca in una fase della procedura che è ben rappresentata nell'incipit dell'atto di compravendita in esame ( doc. 13 delle produzioni di parte attrice) ove si afferma che la vendita viene posta in essere quando “ a seguito del decreto di chiusura del " Parte_6 [...]
a socio unico, emesso dal Tribunale di Milano in data 3 marzo 2021 e Controparte_1
pubblicato nel Registro Imprese in data 4 marzo 2021, la società
[...]
a socio unico, è tornata in bonis …”. Controparte_1
In secondo luogo risulta pacifica la attuale pendenza di numerosi giudizi volti a contestare anche la regolarità della procedura attinente la regolarità e validità della cessione della partecipazione di in assenza di giudicato. Parte_1
Ne consegue che l'attore può vantare un interesse concreto ed attuale alla presente azione giudiziaria volta alla dichiarazione di nullità ( allegata tra l'altro sotto il profilo della violazione di norme imperative) della vendita immobiliare di un patrimonio del quale, in ipotesi di accoglimento delle proprie istanze in ordine alla validità della cessione della partecipazione, vendita la cui rimozione non può essere ottenuta se non con provvedimento giudiziale che accerti la nullità della stessa ed al fine di tutelare un proprio diritto patrimoniale e non patrimoniale collegato ad un programma di recupero degli assetti economici antecedenti alla fase liquidatoria.
pagina 9 di 11 3. Il merito della domanda di nullità
Tanto premesso, la domanda è infondata.
La nullità della vendita è stata prospettata per violazione della norma che vieta agli amministratori di adottare atti che mutino l'oggetto sociale (senza la preventiva deliberazione assembleare).
La tesi viene sostenuta richiamando un precedente di merito che si è occupato dei limiti al potere rappresentativo degli amministratori di una società a responsabilità limitata con particolare riferimento al caso della cessione della azienda che esaurisce il patrimonio sociale (Trib. Roma, 3 agosto 2018). In particolare, il Tribunale ha affermato che “la cessione della unica azienda della società, non essendo stata preceduta dalla dovuta assunzione di una deliberazione assembleare, è nulla in quanto contraria a quanto disposto dall'art. 2479, comma 2 n. 5 c.c., che richiede il pronunciamento dei soci per le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. L'art. 2479, comma 2 n. 5, riservando alla competenza funzionale dei soci le decisioni ivi previste pone un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori. Ebbene, come riconosciuto da una parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, la cessione d'azienda, trasformando l'attività dell'impresa cedente da produttiva a finanziaria, rientra tra gli atti che certamente modificano l'oggetto sociale stabilito nell'atto costitutivo e modificano in maniera rilevante i diritti dei soci. Ne consegue che il difetto del potere rappresentativo rende invalido l'atto di cessione ed è opponibile ai terzi indipendentemente da qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo”.
Ora, nel caso che interessa, l'attore non ha offerto alcuna prova che la vendita in esame avesse tale caratteristica allegando esclusivamente che detta vendita abbia “svuotato” il patrimonio della società.
La vendita in data 8.4.2021 del compendio immobiliare di infatti, risulta essere avvenuta CP_1
quando la società era ritornata in bonis da parte del proprio amministratore di modo che può affermarsi che la stessa disponesse di un capitale sociale e di un patrimonio sufficiente per garantire il pagamento dei debiti e svolgere la propria attività di impresa.
Non risulta agli atti alcun documento contabile del tempo che consenta di affermare che l'operazione in esame abbia prosciugato le attività e i beni della società impedendone la prosecuzione della attività caratteristica.
Invece dall'atto di vendita risulta che sia stato effettuato un cospicuo pagamento in contanti (oltre al documentato pagamento dei crediti) ciò evidenziando come l'operazione consentisse alla società di procedere oltre nella sua attività caratteristica.
pagina 10 di 11 Né risulta che l'operazione di vendita abbia determinato una modifica nell'oggetto sociale se si considera che esso era proprio riferito alla compravendita immobiliare – senza perciò configurare quella trasformazione evocata dal Tribunale di Roma da realtà produttiva a realtà finanziaria.
Non vi è dunque prova che la vendita della quale si lamenta la nullità abbia determinato quella modifica dell'oggetto sociale così come contenuto nello statuto societario ( doc. 19 come emergente nell'unico atto societario depositato dall'attore con riguardo alla attività statutaria della società) che fonderebbe il rilievo di nullità.
Del resto la ricostruzione attorea volta a sostenere la causa di nullità si fonda su di un percorso logico che vorrebbe ricondurre la vendita dell'immobile ad uno svuotamento complessivo dell'attività sociale tale da mutarne l'oggetto solo poggiando su di un dato meramente apodittico atteso che viene ricollegato dall'attore alla collusione tra VA e amministratore di Se, dato il cui CP_14
accertamento è rimasto sfornito di prova.
La domanda attorea va quindi respinta.
La domanda è soggetta a trascrizione ex artt. 2652 e 2643 cc;
tuttavia non è presente agli atti alcuna nota di trascrizione della domanda di modo che non può essere dato seguito all'adempimento dell'ordine di cancellazione,
4. La regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa come indeterminabile di complessità media, della assenza di attività istruttoria e della assenza di questioni di particolare complessità sulla base degli indici tariffari medi di cui al DM 147/22.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- Respinge la domanda di parte attrice Parte_1
- Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
forfettario, iva e cpa come per legge
- Nulla sulle spese dei restanti convenuti, rimasti contumaci
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. ssa Valentina Boroni, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 12.11.2021 e 23.11.2021 da
Parte_1
in proprio con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano - via Fabio Filzi n. 2
[...]
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente fra loro, giusta procura speciale alle liti qui allegata (all.
A) dagli avvocati Federico Corti e Maria Maddalena Pretolani del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, via Guido d'Arezzo n. 7,
CONVENUTA
E
TR
[...]
Controparte_3
Controparte_4
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PROF. AVV. IN PERSONA Parte_1
DEL LIQUIDATORE DOTT. Controparte_5
AVV. LINO GERVASONI
DOTT. Controparte_6
- CONVENUTI CONTUMACI-
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice
NEL MERITO:
I.1° accertare e dichiarare la nullità della compravendita conclusa l'8 aprile 2021, nello studio del notaio per atto a rogito dott.ssa Rep. n°. 114.712, raccolta n°. Controparte_7 Persona_1
42.3902, con la quale compravendita la società con Controparte_1 Controparte_1 unico socio, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig. ha Controparte_8
venduto alla società con unico socio, in persona dello stesso TR
amministratore unico e legale rappresentante sig. la piena proprietà dei seguenti Controparte_8 immobili, dandosi atto che i dati catastali seguenti riflettono scrupolosamente quelli nell'atto di compravendita a rogito notaio dott. in data 8.4.2021, Rep. 114.712/42.3903 e, precisamente: Per_1
“ Unità immobiliari site nel Comune di Milano, rispettivamente censite:
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 392 come segue: “ - mapp. n.ro 239 sub.
102, Via Gaetano Donizetti n. 20, piano T-S1, z.c. 1, cat. A/10, cl. 4, vani 13,5, Sup. Cat. mq. 316, R.C. euro 11.504,08 individuante ufficio al piano terreno con cantine al piano interrato;
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 392 come segue: “ - mapp. n.ro 239 sub.
103, Via Gaetano Donizetti n. 20, piano 1-S1, z.c. 1, cat. A/10, cl. 4, vani 17, Sup. Cat. mq.461, R.C. euro 14.486,62, individuante ufficio al piano primo con cantine al piano interrato;
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 392 come segue: “ - mapp. n.ro 239 sub.
503, Via Gaetano Donizetti n. 20, piano 2, z.c. 1, cat. A/10, cl. 4, vani 16,5, Sup. Cat. mq. 454, R.C. euro 14.060,54, individuante ufficio al piano secondo;
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 392 come segue: “ - mapp. n.ro 341 sub.
28, Via Gaetano Donizetti n. 23, piano S2, z.c. 1, cat. C/2, cl. 2, metri quadri 6, Sup. Cat. mq. 9, R.C. euro 13,01, individuante cantina pertinenziale al piano cantinato;
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 392 come segue: “ - mapp. n.ro 239 sub.
711, Via Gaetano Donizetti n. 20, piano T, z.c. 1, cat. A/3, cl. 4, vani 3, Sup. Cat. mq. 76, R.C. euro
666,23, individuante abitazione pertinenziale (appartamento del custode) al piano terra;
“ = nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano “ - foglio 488 come segue: “ - mapp. n.ro 29 sub.
502, Via Marco Fabio Quintiliano n. 5, piano T-1, z.c. 3, cat. D/8, R.C. euro 22.890,70, individuante capannone industriale (privo di impianti).
pagina 2 di 11 “Agli immobili suddetti compete la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio come definite per legge dall'art. 1117 del Codice Civile e per destinazione in base ai documenti catastali, ivi comprese le utilità comuni - beni non censibili.”
I.2° E, per l'effetto, dichiarare che la società è tutt'ora la Controparte_1 proprietà degli immobili che hanno formato l'oggetto della compravendita in data 8.4.2021, a rogito notaio Rep. n°. 114.712, ra.ccolta n°. 42.3904 Per_1
I.3° Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. per la convenuta – Controparte_1 CP_1
Voglia il Tribunale: - in via preliminare o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e/o di legittimazione attiva dell'attore ; - per l'effetto rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale descritta in narrativa e trascritta il 16 novembre 2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano 1 Territorio, con nota di trascrizione n. 89934
(registro generale) e n. 62514 (registro particolare) sugli immobili ubicati in 20122 Milano, e identificati al N.C.E.U. del Comune di Milano come segue: 1) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 102, Via Gaetano Donizetti n. 20, cat. A/10, consistenza 13,5 vani, piano T-S1; 2) catasto
Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 103, Via Gaetano Donizetti n. 20, cat. A/10, consistenza 17,0 vani, piano 1-S1; 3) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 503, Via Gaetano Donizetti n. 20, cat.
A/10, consistenza 16,5 vani, piano 2; 4) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 341, sub. 28, Via Gaetano
Donizetti n. 23, cat. C/2, consistenza 6 metri quadri, piano S2; 5) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 711, Via Gaetano Donizetti n. 20, cat. A/3, consistenza 3,0 vani, piano T;
6) catasto
Fabbricati, foglio 488, part. 29, sub. 502, Via Marco Fabio Quintiliano n. 5, cat. D/8, piano T-1; il tutto con esonero di responsabilità del conservatore;
- con vittoria di spese, oltre al rimborso forfettario ex art. 2 d.m. n. 55/2014 oltre gli accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto davanti al Tribunale Parte_1
e , Controparte_1 CP_1 TR CP_2
, , DEL PATRIMONIO PROF. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_9
AVV. IN PERSONA DEL LIQUIDATORE DOTT. , L' AVV. Parte_1 Controparte_5
LINO GERVASONI E LA DOTT. esponendo – in modo non sempre chiaro - Controparte_6
quanto segue.
pagina 3 di 11 Ricordava che a seguito del fallimento di Società Italiana Calzature ( SIC) in data 17.5.2016, società appartenente alla famiglia dell'attore, erano iniziate due procedure una “per sé” e l'altra per CP_1
e Servizi;
nel primo caso vi era stato un Accordo di composizione con proposta omologata in
[...]
data 5.2.2008 e nel secondo il concordato ( in data 3.7.2018); in entrambi i casi il giudice delegato era il dott. Rossetti.
Nelle due procedure erano state espletate due vendite competitive aventi ad oggetto due porzioni di un unico immobile sito in Milano Via Quintiliano 5 di grande prestigio e che per posizione centrale e conseguente importante plusvalenza a seguito della vendita imponeva di essere venduto con cessione unitaria.
L'avv Lino VA, invece, in totale spregio di tale finalità, aveva incontrato i liquidatori
[...]
e concordando di “restrellare” i crediti nei confronti dell'attore ed acquisire CP_10 CP_5
separatamente le due porzioni.
Il cosiddetto “Programma” di VA veniva realizzato attraverso alcune società a lui riferibili;
la società , da lui amministrata, aveva fin dal febbraio 2018 rastrellato dalle banche Controparte_3 da sola crediti pari al 99,66% nell'ambito della procedura che riguardava l'attore e per il 95%.nella procedura di Fallimento di unitamente a quindi CP_1 Controparte_4 Controparte_11 aveva acquistato per euro 50.000 la “Partecipazione” in;
CP_1 TR acquistava la “porzione minore” al prezzo di euro 8.050.000 – pagandola non in contanti ma attraverso i crediti vantati con l'autorizzazione del giudice delegato. Quindi avviava le operazioni CP_3
più importanti del rastrellamento ( che coinvolgeva anche il diritto di godimento di parte dell'immobile della ex coniuge dell'attore, sig.ra ) ed formulava, nel marzo 2019, proposta di acquisto CP_6
per euro 50.000 del capitale sociale di , società che era appena stata dichiarata fallita. CP_1
Rappresentava quindi che attraverso due precedenti atti di citazione ( diversi dal presente che costituiva il terzo) aveva chiesto accertarsi la collusione tra e il giudice delegato Rossetti da un lato e CP_5
VA dall'altro in relazione agli atti delle due procedure che avevano posto in essere la vendita della “partecipazione” e la vendita della “porzione minore” separatamente nonché la nullità di entrambe le vendite con riconoscimento che l'attore era tutt'ora proprietario sia della partecipazione sia della porzione minore.
CP_ Lamentava che amministratore unico di e , avesse svuotato patrimonialmente CP_8 CP_1
Par
vendendo a tutte le proprietà immobiliari della prima e precisamente la Porzione maggiore CP_1 dell'immobile, vendita della quale aveva richiesto dichiararsi la nullità nel primo dei due atti di citazione richiamati.
pagina 4 di 11 A fronte di un tale contesto, già sottoposto alla attenzione del Tribunale di Milano, l'attore, con la presente citazione evidenziava un nuovo profilo di nullità della vendita dell'intero patrimonio immobiliare di per condotta contraria alle norme imperative di cui all'art. 2479, comma 2 e 5 CP_1 cc essendo vietato all'amministratore compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale”. La modificazione dell'oggetto sociale sarebbe costituita dallo svuotamento del patrimonio sociale di . CP_1
Con riguardo alla specifica vendita oggetto di contestazione in questo giudizio, avvenuta in data
8.4.2021, osservava che lo svuotamento del patrimonio sociale doveva considerarsi esistente atteso che il prezzo di vendita era stato pagato interamente attraverso l'accollo del debito nei confronti di con ciò determinando la perdita dell'unico strumento produttivo posseduto da Controparte_4 CP_1 con cessazione di fatto della attività immobiliare “storicamente esercitata”.
Chiedeva quindi dichiararsi la nullità della vendita avvenuta in data 8 aprile 2021 con la quale la
Con società Co ha venduto a O. Co la piena proprietà di una serie di unità CP_13 Parte_3
immobiliari tutte site in Milano, Via Donizzetti 20 e via marco Quintiliano 5 con accertamento della
CP attuale proprietà di tali beni immobili in capo a Parte_4
Di tutti i convenuti, pur ritualmente citati, solo Se. si è costituita chiedendo dichiararsi in via CP_14 preliminare la carenza di interesse in capo all'attore e in subordine e nel merito il rigetto della domanda.
Ha osservato come l'odierno giudizio segue a diversi altri ( non solo i due richiamati dall'attore) volti a far emergere una supposta ed insussistente collusione degli organi della procedura di liquidazione con il sig. VA, sulla base di mere supposizioni e comunque da ritenersi insussistente tenuto conto dello svolgimento di adeguata pubblicità della vendita, svolta con procedura competitiva, che ha consentito a chiunque di partecipare alla vendita e della piena regolarità della procedura stessa, come già affermato in altre occasioni in cui il Tribunale di Milano si è occupato della vicenda.
Ha quindi ripercorso i tratti essenziali delle due vendite come segue:
“quelli della vendita della Partecipazione che l'esponente si sarebbe aggiudicata a seguito dell'asserito
“complotto”: - l'avvocato era proprietario di una partecipazione totalitaria in di Parte_1 Controparte_1
cui il Tribunale di Milano ha poi dichiarato il fallimento con sentenza n. 66 del 10 gennaio 2019; - il 26 marzo 2019 ha formulato alla Procedura di Liquidazione una proposta di acquisto Controparte_3 della Partecipazione al prezzo di € 50.000,00; - a seguito del deposito della predetta proposta di acquisto il 28 marzo 2019 il Liquidatore ha depositato istanza di autorizzazione all'avvio della procedura competitiva di vendita della Partecipazione;
- il 1° aprile 2019 il giudice designato ha autorizzato l'esperimento di vendita;
- a seguito dell'autorizzazione del giudice, il Liquidatore: (i) con pagina 5 di 11 avviso di vendita del 3 aprile 2019 ha indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12 del 14 maggio 2019 e fissato per il giorno successivo l'eventuale gara tra gli offerenti;
(ii) ha pubblicato l'avviso di vendita sul portale delle Vendite Pubbliche, sul Corriere della sera – edizione
Lombardia e sui siti www.trovoaste.corriere.it, www.legalmente.net e www.asteannunci.it. - decaduta la proposta di acquisto di per mancato deposito della cauzione nel termine, il 15 Controparte_3
maggio 2019 la Procedura ha aggiudicato la Partecipazione a (ora Controparte_11 [...]
che aveva medio tempore avanzato una proposta di acquisto di € 50.000; - il 20 maggio 2019 il CP_2
Tribunale ha autorizzato la vendita che si è poi tenuta tra le parti avanti al notaio con Persona_2
atto rep. n. 172.425, racc. n. 31.762 del 9 settembre 2019; - ha provveduto a pagare il prezzo CP_11 di vendita in unica soluzione con bonifico bancario del 23 maggio 2019”.
Con riguardo alla procedura competitiva di vendita dell'immobile, aggiudicato a TR
, la convenuta ha ricordato che: “ - l'avvocato era proprietario di varie unità
[...] Parte_1 immobiliari che, insieme a quelle di proprietà della società compongono l'intero Controparte_1
stabile in Milano, via Donizetti n. 20; - con perizia del 23 gennaio 2020 il CTU., arch. Persona_3 ha attribuito agli immobili di proprietà del signor il complessivo valore di € 7.353.022,00; - il Parte_1
27 febbraio 2020 ha formulato proposta irrevocabile di acquisto di tutti gli immobili Controparte_4 di proprietà del signor al prezzo di € 8.000.000,00 oltre oneri fiscali e notarili, con cauzione Parte_1 di € 800.000,00 versata tramite bonifico sul conto corrente della Procedura;
- con provvedimento del 6 aprile 2020 il giudice designato ha autorizzato il liquidatore: «all'avvio di una procedura competitiva di vendita in LOTTO UNICO delle unità immobiliari di proprietà del debitore ubicate in Milano, Via
Donizetti n. 20, ivi inclusi i beni mobili inventariati ed in corso di inventariazione a cura della procedura (arredi, libri), con prezzo base pari all'offerta già a mani del Liquidatore di Euro
8.000.000,00 oltre imposte e oneri notarili»; - il liquidatore ha, quindi, fissato l'esperimento di vendita per il giorno 18 settembre 2020, alle ore 15.00, presso il proprio studio, (i) pubblicando l'avviso di vendita su: Portale delle Vendite Pubbliche, Il Corriere della Sera (ed. Nazionale), La Repubblica (ed.
Lombardia) e l'inserto “Pregio” del Corriere della Sera e (ii) comunicandolo al debitore, all'ex coniuge del debitore signora che allora viveva nell'appartamento al piano seminterrato, ed ai CP_6
creditori insinuati nella Procedura;
- sono state fatte n. 37 richieste di documentazione e/o di visita degli immobili;
- l'8 settembre 2020 il giudice ha emesso l'ordinanza di rilascio per avviare le relative operazioni nelle more della procedura di vendita;
- il 18 settembre 2020 la Procedura ha aggiudicato l'immobile alla società convenuta che aveva presentato un'offerta di TR acquisto superiore di € 50.000,00 a quella formulata da - il 18 novembre 2020, per Controparte_4
atto del notaio rep. n. 7578, racc. n. 6239, le parti hanno stipulato la compravendita;
- Persona_4
pagina 6 di 11 l'acquirente ha regolato il prezzo di vendita con le seguenti modalità (cfr. doc. 29, art. 5): quanto ad €
805.000,00 (cauzione del 10%) mediante 4 assegni circolari;
quanto ad € 1.991.282,60, mediante bonifico del 6 novembre 2020 sul conto corrente della Procedura;
quanto al saldo residuo di €
5.253.717,40 mediante assunzione del debito della Procedura nei confronti del creditore ipotecario di primo grado, ai sensi degli artt. 508 e 585 c.p.c.”. Controparte_4
La difesa della convenuta ha quindi rilevato come, essendo contestato solo il secondo atto di vendita, mancherebbe l'interesse ad agire dell'attore perché, quand'anche fosse ritenuta fondata la sua prospettazione nel merito, la dichiarazione di nullità della vendita determinerebbe la restituzione del bene immobile alla società nella quale l'attore non risulta detenere più alcuna partecipazione CP_1
e la procedura di liquidazione si è esaurita;
nel merito ha contestato che la vendita del bene immobile possa considerarsi condotta contraria alle norme imperative di cui all'art. 2479, comma 2 e 5 cc in assenza di operazione che comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, tento conto dell'oggetto della predetta società che prevede proprio l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, il godimento, la conduzione di immobili di qualsiasi genere.
La causa è pervenuta in decisione senza svolgimento di istruttoria, in assenza di istanze delle parti ad eccezione che per la acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.5.2023 e quindi, a seguito di rimessione in istruttoria ad opera del precedente giudice assegnatario del procedimento, alla udienza del 26.11.2024, tenutasi davanti al sottoscritto giudice, nuovo assegnatario del procedimento;
l'udienza si è svolta con trattazione scritta a seguito della quale sono stati assegnati, su richiesta della difesa di parte attrice, ulteriori termini, ridotti, per il deposito di scritti conclusivi.
2. Quanto alla preliminare eccezione di carenza di interesse si osserva quanto segue.
Il principio stabilito dall'art. 100 cpc per il quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” deve concretizzarsi, quantomeno nella allegazione della parte attrice come un interesse concreto ed attuale.
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
La disposizione dell'art. 1421 cc, in virtù della quale la nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime, in vero, il soggetto che propone la relativa azione dal dimostrare la sussistenza d'un proprio interesse ad agire concreto ed attuale, secondo le norme generali e con riferimento anche all'art. 100 cpc;
pertanto, l'azione stessa non è proponibile in difetto della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice onde evitare il verificarsi d'una pagina 7 di 11 lesione del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, mentre non rileva l'intento di perseguire un fine generale d'attuazione della legge ne' è sufficiente dedurre l'esigenza di rimuovere una situazione d'incertezza, occorrendo pur sempre dimostrare che questa produce un danno giuridicamente rilevante (e pluribus: Cass. 11.1.01 n. 338, 1.7.93 n. 7197, 12.7.91 n. 7717, 17.3.81
n. 1553, 7.7.77 n. 3024). Non diversamente, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cpc disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza d'un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe il pregiudizio d'una propria situazione giuridica protetta;
ond'è ch'esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, viceversa restando escluso ove il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica d'una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (e pluribus: Cass.
5.3.01 n. 3157, 10.8.00 n. 565, 20.4.95 n. 4444, 21.6.93 n. 6859).
Ora l'attore a seguito della comparsa di costituzione avversaria, nella memoria 183 sesto Parte_1
comma n. 2 cpc, ha precisato, con riferimento alla domanda di nullità in questa sede proposta ( e precisata), unico parametro di riferimento per valutare la sussistenza del predetto interesse, che il proprio interesse a coltivare la domanda di nullità si fonda nelle seguenti ragioni: “La simulata vendita dei beni immobili di pregiudica i diritti miei – e di riflesso quelli della Procedura – poiché mi CP_1
impedisce, con l'accertamento e la dichiarazione della nullità della vendita 8 aprile 2021, a rogito dott.ssa di riavere pienamente a mio nome la titolarità del diritto di proprietà sul capitale sociale Per_1
di tuttora proprietaria degli immobili dei quali è stata invece svuotata con la vendita predetta. La CP_1 mia azione è pertanto pienamente legittima ex art.1415, ultimo comma, c.c.”
L'approfondimento si impone atteso che in altre occasioni la Corte di legittimità ha valutato l'interesse dei soci quale interesse di mero fatto, con esclusione della sussistenza dell'interesse ex art. 100 cpc ( cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 8434 del 28/05/2012 (Rv. 622810 - 01) che ha affermato che i soci della società fallita, a differenza di quest'ultima, non sono legittimati a proporre reclamo ex art. 26 legge fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che abbia negato la sospensione della vendita coattiva dei beni sociali, in quanto essi sono privi di alcun diritto reale su quei beni, e perciò titolari non del necessario interesse ex art. 100 cod. proc. civ., bensì di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale).
pagina 8 di 11 Ora il Tribunale osserva che, prescindendo dal riferimento alla simulazione della vendita dell'immobile sito in Milano, Via M. Quintiliano solo adombrata dalla parte ad colorandum rispetto alla domanda principale volta alla dichiarazione di nullità della vendita per contrarietà al divieto di modifica dell'oggetto sociale da parte degli amministratori ex art. all'art. 2479, comma 2 e 5 cc (ed anche perchè diversamente opinando si tratterebbe di domanda chiaramente tardiva), l'interesse ad agire dell'attore presenta, in queste sede, le caratteristiche dell'interesse concreto ed attuale per le ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo l'interesse prospettato dallo stesso attore non attiene tanto alla mera verifica della regolarità della vendita del patrimonio immobiliare facente capo alla società della quale precedentemente deteneva la quota totalitaria, verifica che peraltro è stata richiesta in altro processo, e che in ogni caso va valutato in relazione allo scopo perseguito dalla fase di liquidazione che, in quanto tale, si dirige verso la necessaria vendita dei beni (mobili ed immobili) della società per far fronte al pagamento dei debiti della stessa, sotto la direzione e vigilanza del liquidatore e del giudice delegato, quanto piuttosto a verificare se la vendita degli immobili a suo tempo di proprietà di ( siti in Pt_5
Milano, Via Donizzetti 20, 23 e in Via Quintiliano 5), società rispetto alla quale egli vantava la qualifica di socio totalitario, ne abbia svuotato integralmente il patrimonio per finalità differenti a quelle proprie della fase liquidatoria.
Tale domanda si colloca in una fase della procedura che è ben rappresentata nell'incipit dell'atto di compravendita in esame ( doc. 13 delle produzioni di parte attrice) ove si afferma che la vendita viene posta in essere quando “ a seguito del decreto di chiusura del " Parte_6 [...]
a socio unico, emesso dal Tribunale di Milano in data 3 marzo 2021 e Controparte_1
pubblicato nel Registro Imprese in data 4 marzo 2021, la società
[...]
a socio unico, è tornata in bonis …”. Controparte_1
In secondo luogo risulta pacifica la attuale pendenza di numerosi giudizi volti a contestare anche la regolarità della procedura attinente la regolarità e validità della cessione della partecipazione di in assenza di giudicato. Parte_1
Ne consegue che l'attore può vantare un interesse concreto ed attuale alla presente azione giudiziaria volta alla dichiarazione di nullità ( allegata tra l'altro sotto il profilo della violazione di norme imperative) della vendita immobiliare di un patrimonio del quale, in ipotesi di accoglimento delle proprie istanze in ordine alla validità della cessione della partecipazione, vendita la cui rimozione non può essere ottenuta se non con provvedimento giudiziale che accerti la nullità della stessa ed al fine di tutelare un proprio diritto patrimoniale e non patrimoniale collegato ad un programma di recupero degli assetti economici antecedenti alla fase liquidatoria.
pagina 9 di 11 3. Il merito della domanda di nullità
Tanto premesso, la domanda è infondata.
La nullità della vendita è stata prospettata per violazione della norma che vieta agli amministratori di adottare atti che mutino l'oggetto sociale (senza la preventiva deliberazione assembleare).
La tesi viene sostenuta richiamando un precedente di merito che si è occupato dei limiti al potere rappresentativo degli amministratori di una società a responsabilità limitata con particolare riferimento al caso della cessione della azienda che esaurisce il patrimonio sociale (Trib. Roma, 3 agosto 2018). In particolare, il Tribunale ha affermato che “la cessione della unica azienda della società, non essendo stata preceduta dalla dovuta assunzione di una deliberazione assembleare, è nulla in quanto contraria a quanto disposto dall'art. 2479, comma 2 n. 5 c.c., che richiede il pronunciamento dei soci per le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. L'art. 2479, comma 2 n. 5, riservando alla competenza funzionale dei soci le decisioni ivi previste pone un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori. Ebbene, come riconosciuto da una parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, la cessione d'azienda, trasformando l'attività dell'impresa cedente da produttiva a finanziaria, rientra tra gli atti che certamente modificano l'oggetto sociale stabilito nell'atto costitutivo e modificano in maniera rilevante i diritti dei soci. Ne consegue che il difetto del potere rappresentativo rende invalido l'atto di cessione ed è opponibile ai terzi indipendentemente da qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo”.
Ora, nel caso che interessa, l'attore non ha offerto alcuna prova che la vendita in esame avesse tale caratteristica allegando esclusivamente che detta vendita abbia “svuotato” il patrimonio della società.
La vendita in data 8.4.2021 del compendio immobiliare di infatti, risulta essere avvenuta CP_1
quando la società era ritornata in bonis da parte del proprio amministratore di modo che può affermarsi che la stessa disponesse di un capitale sociale e di un patrimonio sufficiente per garantire il pagamento dei debiti e svolgere la propria attività di impresa.
Non risulta agli atti alcun documento contabile del tempo che consenta di affermare che l'operazione in esame abbia prosciugato le attività e i beni della società impedendone la prosecuzione della attività caratteristica.
Invece dall'atto di vendita risulta che sia stato effettuato un cospicuo pagamento in contanti (oltre al documentato pagamento dei crediti) ciò evidenziando come l'operazione consentisse alla società di procedere oltre nella sua attività caratteristica.
pagina 10 di 11 Né risulta che l'operazione di vendita abbia determinato una modifica nell'oggetto sociale se si considera che esso era proprio riferito alla compravendita immobiliare – senza perciò configurare quella trasformazione evocata dal Tribunale di Roma da realtà produttiva a realtà finanziaria.
Non vi è dunque prova che la vendita della quale si lamenta la nullità abbia determinato quella modifica dell'oggetto sociale così come contenuto nello statuto societario ( doc. 19 come emergente nell'unico atto societario depositato dall'attore con riguardo alla attività statutaria della società) che fonderebbe il rilievo di nullità.
Del resto la ricostruzione attorea volta a sostenere la causa di nullità si fonda su di un percorso logico che vorrebbe ricondurre la vendita dell'immobile ad uno svuotamento complessivo dell'attività sociale tale da mutarne l'oggetto solo poggiando su di un dato meramente apodittico atteso che viene ricollegato dall'attore alla collusione tra VA e amministratore di Se, dato il cui CP_14
accertamento è rimasto sfornito di prova.
La domanda attorea va quindi respinta.
La domanda è soggetta a trascrizione ex artt. 2652 e 2643 cc;
tuttavia non è presente agli atti alcuna nota di trascrizione della domanda di modo che non può essere dato seguito all'adempimento dell'ordine di cancellazione,
4. La regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa come indeterminabile di complessità media, della assenza di attività istruttoria e della assenza di questioni di particolare complessità sulla base degli indici tariffari medi di cui al DM 147/22.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- Respinge la domanda di parte attrice Parte_1
- Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
forfettario, iva e cpa come per legge
- Nulla sulle spese dei restanti convenuti, rimasti contumaci
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
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