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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3551/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3551/2020 promossa da:
, cod. fisc. , nella qualità di Parte_1 C.F._1
titolare della cessata ditta individuale C&C Hair Style di Cutuli, rappresentato e difeso dall' Avv. Manuela Raciti
APPELLANTE
Contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Moschella
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio per chiedere la riforma della Controparte_1
sentenza n. 345/2019, emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia, in data
19.11.2019, per i seguenti motivi: erronea valutazione del contenuto delle difese di parte convenuta;
mancata prova dell'inadempimento da parte dell'attrice; risarcimento danno morale: inesistenza dei presupposti per il suo riconoscimento;
mancata indicazione dei criteri di valutazione per la sua liquidazione;
sull'omessa pronuncia della domanda riconvenzionale.
In particolare, l'appellante allegava che il Giudice di Pace avesse errato nel riconoscere il risarcimento in via equitativa di euro 550,00 in favore dell'odierna appellata a causa del taglio difforme e della tinta errata eseguita dal figlio dell'appellante nel salone di sua proprietà. Asseriva che la prestazione effettuata era stata realizzata in modo conforme alle richieste dell'appellata. Chiedeva, inoltre, il pagamento di euro 80,00, di cui euro 40,00
a saldo per il prezzo pattuito per il trattamento iniziale e di euro 40,00 per un ulteriore trattamento di colorazione che era stato eseguito nei confronti di
[...]
alcuni giorni dopo. CP_1
Si costituiva in giudizio , la quale preliminarmente Controparte_1
chiedeva di accertare il rispetto dei termini di costituzione dell'appellante ai sensi dell'art. 165 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello. Proponeva, inoltre,
appello incidentale domandando l'iniziale somma richiesta a titolo di risarcimento danni.
§§§ Preliminarmente non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte appellata sull'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 165 c.p.c.
Al riguardo, si osserva che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da
COVID-19, l'art. 83 del D.L. 18/2020 ha previsto che “Dal 9 marzo 2020 al
15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti
gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
E' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa
durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione
di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,
per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso
del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o
l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si
intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni
tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”. Nel giudizio de quo, alla luce della normativa, l'appello risulta essere tempestivo atteso che la notifica dell'atto di appello è avvenuta in data 06.03.2020 e la successiva iscrizione al ruolo è
stata effettuata in data 23.03.2020.
§§§
Nel merito l'appello relativamente al primo e principale motivo di gravame va accolto.
In punto di diritto l'attività del parrucchiere rientra nel novero del dispositivo dell'art. 2222 c.c. Il professionista che esegue una prestazione d'opera di risultato si impegna, dietro compenso, a eseguire un servizio quale taglio,
colore, ecc., senza vincolo di subordinazione. Nell'eseguire le proprie prestazioni deve utilizzare la diligenza del buon professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Egli, dunque, è tenuto ad eseguire la prestazione secondo precisi standard di diligenza e professionalità accertati nel settore.
La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso. Ai sensi dell'art. 1460 c.c. ciascuna parte può rifiutare di adempiere se l'altra non adempie contemporaneamente la propria obbligazione.
E' ormai riconosciuta in giurisprudenza, dunque, la possibilità di risarcire i danni derivanti dall'esecuzione di un taglio di capelli errato o da danni morali e di immagine causati, ma è onere del cliente dimostrare il danno subito e il nesso causale tra l'errato taglio e il danno stesso. E' necessario dimostrare che il parrucchiere abbia violato gli obblighi contrattuali e abbia agito con negligenza professionale, in quanto il risarcimento del danno è escluso se il parrucchiere ha agito secondo la corretta tecnica richiesta.
Nel caso di specie, richiedeva il rimborso per quanto Controparte_1
speso presso il salone, il risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute a seguito del danno subito e della prestazione eseguita diversamente e il danno morale a seguito di ciò.
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 1228 c.c., il prestatore d'opera risponde anche per il fatto colposo che possano aver cagionati i propri ausiliari, vale a dire i propri dipendenti, apprendisti e collaboratori.
Sebbene parte appellata abbia allegato delle fotografie a sostegno della propria domanda, queste non hanno sufficiente efficacia probatoria. Tali fotografie non possono essere considerate come prova valida e determinante del danno lamentato, in quanto non è possibile accertare se siano state scattate prima o dopo la prestazione del parrucchiere, né se rappresentino lo stato dei capelli dell'appellata al momento della prestazione. Quest'ultima ha versato in atti una fotografia scattata, a suo dire, in occasione del compleanno di un'amica avvenuta qualche giorno precedente al trattamento, al fine di mostrare lo stato dei capelli prima dell'esecuzione della prestazione, ma anche questa fotografia non presenta alcuna collocazione temporale definita. Non è stato,
dunque, assolto l'onere della prova posto a suo carico. A ciò si aggiunga che la stessa si è recata più volte nel salone di
[...]
al fine di modificare il colore dei capelli nei giorni successivi, Parte_1
circostanza non contestata, potendo ella stessa con le proprie richieste aver contribuito alla causazione del presunto danneggiamento.
Non risulta, altresì, dimostrato che il taglio effettuato sia difforme da quanto richiesto, atteso che occorre distinguere tra una soggettiva insoddisfazione che si verifica quando il risultato finale non piace al cliente, pur avendo il professionista rispettato le indicazioni del cliente e un errore professionale,
quando il risultato si discosta significativamente da quanto pattuito.
Quanto versato in atti non permette, pertanto, di verificare anche se si tratti di vizi apparenti o di vizi occulti ex art. 1495 c.c.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale relativa al pagamento di euro 80,00 a saldo dei servizi resi, anche a seguito di ulteriore trattamento di colorazione richiesta.
Si tratta, tuttavia, di una circostanza non certa atteso che a parere di questo
Decidente non è provato il sorgere di questa ulteriore obbligazione o del saldo ancora dovuto.
Prive di pregio e di credibilità, infatti, sono le risultanze testimoniali all'esito della fase istruttoria svolta nel primo grado di giudizio.
Occorre precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,
senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova ( cfr. Cass. Civ., n.16467/2017; Cass. Civ., n.11511/2014).
L'appello incidentale va rigettato alla luce dell'accoglimento dell'appello principale.
Da queste premesse va riformata la sentenza n. 345/2019 emessa dal Giudice
di Pace di Mascalucia rigettando la domanda di risarcimento di Controparte_1
[...]
La domanda relativa alla richiesta di pagamento di euro 80,00 a carico di
[...]
va rigettata. Controparte_1
L'appellata, in virtù del principio soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, nella misurata indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza n. 345/2019
emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia, rigetta la domanda di risarcimento di;
Controparte_1 - Rigetta ogni altra domanda45555555555555.
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 633,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e del secondo grado di giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'appello incidentale integralmente rigettato la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catania, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3551/2020 promossa da:
, cod. fisc. , nella qualità di Parte_1 C.F._1
titolare della cessata ditta individuale C&C Hair Style di Cutuli, rappresentato e difeso dall' Avv. Manuela Raciti
APPELLANTE
Contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Moschella
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio per chiedere la riforma della Controparte_1
sentenza n. 345/2019, emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia, in data
19.11.2019, per i seguenti motivi: erronea valutazione del contenuto delle difese di parte convenuta;
mancata prova dell'inadempimento da parte dell'attrice; risarcimento danno morale: inesistenza dei presupposti per il suo riconoscimento;
mancata indicazione dei criteri di valutazione per la sua liquidazione;
sull'omessa pronuncia della domanda riconvenzionale.
In particolare, l'appellante allegava che il Giudice di Pace avesse errato nel riconoscere il risarcimento in via equitativa di euro 550,00 in favore dell'odierna appellata a causa del taglio difforme e della tinta errata eseguita dal figlio dell'appellante nel salone di sua proprietà. Asseriva che la prestazione effettuata era stata realizzata in modo conforme alle richieste dell'appellata. Chiedeva, inoltre, il pagamento di euro 80,00, di cui euro 40,00
a saldo per il prezzo pattuito per il trattamento iniziale e di euro 40,00 per un ulteriore trattamento di colorazione che era stato eseguito nei confronti di
[...]
alcuni giorni dopo. CP_1
Si costituiva in giudizio , la quale preliminarmente Controparte_1
chiedeva di accertare il rispetto dei termini di costituzione dell'appellante ai sensi dell'art. 165 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello. Proponeva, inoltre,
appello incidentale domandando l'iniziale somma richiesta a titolo di risarcimento danni.
§§§ Preliminarmente non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte appellata sull'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 165 c.p.c.
Al riguardo, si osserva che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da
COVID-19, l'art. 83 del D.L. 18/2020 ha previsto che “Dal 9 marzo 2020 al
15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti
gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
E' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa
durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione
di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,
per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso
del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o
l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si
intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni
tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”. Nel giudizio de quo, alla luce della normativa, l'appello risulta essere tempestivo atteso che la notifica dell'atto di appello è avvenuta in data 06.03.2020 e la successiva iscrizione al ruolo è
stata effettuata in data 23.03.2020.
§§§
Nel merito l'appello relativamente al primo e principale motivo di gravame va accolto.
In punto di diritto l'attività del parrucchiere rientra nel novero del dispositivo dell'art. 2222 c.c. Il professionista che esegue una prestazione d'opera di risultato si impegna, dietro compenso, a eseguire un servizio quale taglio,
colore, ecc., senza vincolo di subordinazione. Nell'eseguire le proprie prestazioni deve utilizzare la diligenza del buon professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Egli, dunque, è tenuto ad eseguire la prestazione secondo precisi standard di diligenza e professionalità accertati nel settore.
La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso. Ai sensi dell'art. 1460 c.c. ciascuna parte può rifiutare di adempiere se l'altra non adempie contemporaneamente la propria obbligazione.
E' ormai riconosciuta in giurisprudenza, dunque, la possibilità di risarcire i danni derivanti dall'esecuzione di un taglio di capelli errato o da danni morali e di immagine causati, ma è onere del cliente dimostrare il danno subito e il nesso causale tra l'errato taglio e il danno stesso. E' necessario dimostrare che il parrucchiere abbia violato gli obblighi contrattuali e abbia agito con negligenza professionale, in quanto il risarcimento del danno è escluso se il parrucchiere ha agito secondo la corretta tecnica richiesta.
Nel caso di specie, richiedeva il rimborso per quanto Controparte_1
speso presso il salone, il risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute a seguito del danno subito e della prestazione eseguita diversamente e il danno morale a seguito di ciò.
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 1228 c.c., il prestatore d'opera risponde anche per il fatto colposo che possano aver cagionati i propri ausiliari, vale a dire i propri dipendenti, apprendisti e collaboratori.
Sebbene parte appellata abbia allegato delle fotografie a sostegno della propria domanda, queste non hanno sufficiente efficacia probatoria. Tali fotografie non possono essere considerate come prova valida e determinante del danno lamentato, in quanto non è possibile accertare se siano state scattate prima o dopo la prestazione del parrucchiere, né se rappresentino lo stato dei capelli dell'appellata al momento della prestazione. Quest'ultima ha versato in atti una fotografia scattata, a suo dire, in occasione del compleanno di un'amica avvenuta qualche giorno precedente al trattamento, al fine di mostrare lo stato dei capelli prima dell'esecuzione della prestazione, ma anche questa fotografia non presenta alcuna collocazione temporale definita. Non è stato,
dunque, assolto l'onere della prova posto a suo carico. A ciò si aggiunga che la stessa si è recata più volte nel salone di
[...]
al fine di modificare il colore dei capelli nei giorni successivi, Parte_1
circostanza non contestata, potendo ella stessa con le proprie richieste aver contribuito alla causazione del presunto danneggiamento.
Non risulta, altresì, dimostrato che il taglio effettuato sia difforme da quanto richiesto, atteso che occorre distinguere tra una soggettiva insoddisfazione che si verifica quando il risultato finale non piace al cliente, pur avendo il professionista rispettato le indicazioni del cliente e un errore professionale,
quando il risultato si discosta significativamente da quanto pattuito.
Quanto versato in atti non permette, pertanto, di verificare anche se si tratti di vizi apparenti o di vizi occulti ex art. 1495 c.c.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale relativa al pagamento di euro 80,00 a saldo dei servizi resi, anche a seguito di ulteriore trattamento di colorazione richiesta.
Si tratta, tuttavia, di una circostanza non certa atteso che a parere di questo
Decidente non è provato il sorgere di questa ulteriore obbligazione o del saldo ancora dovuto.
Prive di pregio e di credibilità, infatti, sono le risultanze testimoniali all'esito della fase istruttoria svolta nel primo grado di giudizio.
Occorre precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,
senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova ( cfr. Cass. Civ., n.16467/2017; Cass. Civ., n.11511/2014).
L'appello incidentale va rigettato alla luce dell'accoglimento dell'appello principale.
Da queste premesse va riformata la sentenza n. 345/2019 emessa dal Giudice
di Pace di Mascalucia rigettando la domanda di risarcimento di Controparte_1
[...]
La domanda relativa alla richiesta di pagamento di euro 80,00 a carico di
[...]
va rigettata. Controparte_1
L'appellata, in virtù del principio soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, nella misurata indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza n. 345/2019
emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia, rigetta la domanda di risarcimento di;
Controparte_1 - Rigetta ogni altra domanda45555555555555.
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 633,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e del secondo grado di giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'appello incidentale integralmente rigettato la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catania, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa