Sentenza 19 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01242/2026REG.PROV.COLL.
N. 07282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7282 del 2025, proposto da Easy Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Aloia e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D'Aloia in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta ter ) n. 12048/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il consigliere EL AD;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Easy Energy S.r.l. chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento prot. GSE/P20180037372 del 27 aprile 2018 di rigetto della richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. RVC0337045078917R056.
2. Con ricorso di primo grado la società lamentava l’illegittimità del provvedimento di diniego della RVC sopra indicata per violazione degli artt. 24 e 97 Cost. perché, a suo dire, l’avviso di giacenza della comunicazione contenente il preavviso di rigetto non era stato inserito nella buca postale della ricorrente ma in quella appartenente ad un altro soggetto. Di qui l’illegittimità del provvedimento di diniego in quanto fondato sulla mancata presentazione di osservazioni al preavviso di diniego in realtà mai pervenuto al destinatario.
3. Il T.a.r. adito, con sentenza n. 12048 del 19 giugno 2025, respingeva il ricorso evidenziando che l’avviso di giacenza, depositato in atti, riporta esattamente l’indirizzo della società ricorrente e l’indicazione di quest’ultima quale destinataria della raccomandata avente ad oggetto il preavviso di rigetto. Rilevava, inoltre, che, ove la società avesse voluto contestare la difformità della notifica dalle risultanze documentali, avrebbe dovuto proporre querela di falso.
4. La società ricorrente ha interposto appello articolando due motivi di gravame relativi a:
I. ERRORE DI DIRITTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10-BIS L. 241/1990, 1335 C.C. E 2700 C.C. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANIFESTA ILLOGICITÀ. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER AVER RITENUTO NECESSARIA LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DI FALSO
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, CORRETTEZZA E LEALE COLLABORAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE.
5. Si è costituito in resistenza il GSE che ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del gravame.
6. All’udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
8. Con il primo motivo di appello Easy Energy S.r.l deduce che il giudice di primo grado avrebbe travisato il motivo di ricorso poiché non era in contestazione-come invece ritenuto dal T.a.r.- che l’agente postale avesse redatto un avviso di giacenza con l’indirizzo corretto bensì che, nonostante la correttezza formale dell’avviso, questo non fosse mai pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario a causa di un errore materiale nel recapito, essendo stato inserito nella cassetta postale di un altro soggetto.
In ogni caso, l’esponente chiede la sospensione del presente giudizio ai fini della proposizione della querela di falso dinanzi al giudice ordinario.
9. Il motivo è infondato.
10. Osserva il Collegio che l’appellante non ha fornito alcuna prova- com’era suo onere ai sensi dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 64, comma 1, c.p.a.- dell’asserito errore materiale in cui sarebbe incorso l’ufficiale postale, il quale avrebbe erroneamente inserito l’avviso di giacenza nella casetta postale sbagliata.
11. Non costituisce certo prova di quanto affermato la pec ricevuta dal signor RO in data 11 marzo 2018 (prodotta in giudizio), attesa la genericità della medesima. Con essa, infatti, il predetto si limita a comunicare di aver reperito, in data 2 marzo 2018, nella propria cassetta alcuni avvisi di ricevimento “ scaduti da tempo ” di cui ignora il destinatario.
12. Non vi è alcuna prova che, tra gli avvisi reperiti, ci fosse quello relativo al preavviso di diniego del 26 gennaio 2018, indirizzato alla società.
13. Quanto all’istanza di sospensione del giudizio ai fini della proposizione della querela di falso, formulata dall’appellante, essa non può essere accolta, ai sensi dell’art. 77, comma 2, c.p.a.
14. L’asserita falsità dell’avviso di compiuta giacenza, infatti, non è dirimente ai fini della valutazione della legittimità dell’impugnato diniego di RVC poiché la mancata comunicazione del preavviso di diniego si risolve in un vizio formale non invalidante ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/1990 nella formulazione ratione temporis vigente (prima della modifica introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76).
15. Al riguardo è sufficiente osservare che:
a) l’appellante non ha contestato nemmeno in giudizio il merito del provvedimento che evidenzia plurime criticità ostative all’accoglimento dell’istanza, non avendo la società fornito, in sede di richiesta di verifica e certificazione, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’incentivazione, alla luce del principio di autoresponsabilità;
b) con pec del 18 luglio 2018, il GSE ha nuovamente inviato a Easy Energy il preavviso di diniego del 26 gennaio 2018, rendendosi disponibile a valutare le eventuali osservazioni (doc. 1 produzione GSE del 27 luglio 2018), osservazioni che l’interessata ha inviato in data 1 agosto 2018 e 11 novembre 2018;
c) la circostanza indicata sub b) -non contestata dall’appellante- esclude la lamentata lesione del contraddittorio procedimentale; non risulta, peraltro, che, a seguito dell’esame delle osservazioni, il Gestore si sia rideterminato, almeno in parte, con riguardo alla RVC.
16. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente statuito che il provvedimento amministrativo non può essere annullato per violazione delle garanzie partecipative laddove il privato si limiti a contestare l’omessa comunicazione del preavviso, senza nemmeno allegare le circostanze che non avrebbe potuto incolpevolmente sottoporre all’Amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 10/11/2025, n. 8726; sez. IV 06/12/2013, n. 5818; sez. III, 04/04/2024, n. 3123).
17. Le sopra esposte considerazioni conducono alla reiezione del primo motivo di appello.
18. Con il secondo motivo di appello l’appellante censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe omesso di valutare la condotta complessiva del GSE, ritenuta contraria ai principi di correttezza e buona fede perché non avrebbe risposto alla richiesta della società di inoltro via pec del preavviso di diniego.
19. Il motivo è manifestamente infondato.
20. L’omesso inoltro via pec del preavviso di diniego, già inviato per posta, non determina l’illegittimità del provvedimento definitivo successivamente adottato né per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 né per violazione dell’art. 1 comma 2 bis l. 241/1990.
21. L’asserito errore materiale commesso dall’ufficiale postale, infatti, incide solo nella sfera di conoscenza del destinatario e non in quella dell’amministrazione, per la quale la comunicazione risulta perfezionata per compiuta giacenza (circostanza, quest’ultima, non contestata dalla società).
22. Ciò in disparte la circostanza, sopra segnalata al § 15 lett. b), che il Gestore ha comunque inviato nuovamente via pec all’appellante il preavviso di diniego, riaprendo il termine procedimentale per eventuali osservazioni.
23. Alla luce delle sopra esposte considerazioni l’appello deve essere respinto, con conseguente reiezione anche della domanda istruttoria ivi formulata.
24.Va, in ultimo, rilevata l’inammissibilità per violazione dell’art. 101 c.p.a. del paragrafo n. 3 dell’appello con cui viene integralmente riproposta la domanda di primo grado.
25. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB LE, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
EL AD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AD | OB LE |
IL SEGRETARIO