Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1242
TAR
Sentenza 19 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di diniego per mancata ricezione del preavviso di rigetto

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, poiché l'appellante non ha fornito prova dell'asserito errore materiale dell'ufficiale postale. Inoltre, anche in caso di falsità dell'avviso di compiuta giacenza, il vizio non sarebbe invalidante ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, dato che la società non ha contestato il merito del provvedimento e il GSE ha successivamente inviato nuovamente il preavviso di diniego via PEC, senza che la società abbia ottenuto una rideterminazione dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte del GSE

    Il motivo è infondato. L'omesso inoltro via PEC del preavviso di diniego, già inviato per posta, non determina l'illegittimità del provvedimento definitivo, né per violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990 né per violazione dell'art. 1 comma 2 bis l. 241/1990. L'errore materiale dell'ufficiale postale incide solo sulla sfera di conoscenza del destinatario e non su quella dell'amministrazione, per la quale la comunicazione risulta perfezionata per compiuta giacenza. Inoltre, il GSE ha comunque inviato nuovamente via PEC il preavviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1242
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1242
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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