Decreto cautelare 7 giugno 2025
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 22/12/2025, n. 8343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8343 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08343/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02826/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2826 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide De Vivo e Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11.
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio.
avverso e per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Caserta a fronte dell'istanza di accesso agli atti in data 20.5.2025,
e per l'accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. IC De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha, tra l’altro, formulato istanza ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere dall’intimato Comune di Caserta l’ostensione degli atti di cui all’istanza di accesso del 20 maggio 2025;
- con la predetta istanza il sig. -OMISSIS- aveva chiesto ai sensi degli artt.22 e ss. L. n.241/90 di prendere visione della pratica edilizia relativa ai lavori in oggetto e di acquisire i seguenti documenti:
a - copia di tutti i titoli edilizi allo stato rilasciati per l’esecuzione dei lavori edili sulla
confinante proprietà -OMISSIS- e, segnatamente, del presupposto P.d.C. n.26/2024 e di
tutti gli allegati tecnici nonché ogni ulteriore/eventuale titolo rilasciato ad esso collegato;
b - copia di tutti i pareri sottesi al rilascio dei titoli edilizi anzidetti;
c - copia delle norme urbanistico-edilizie vigenti nella zona dell’intervento;
d - copia di ogni altro atto e/o provvedimento richiamato negli atti anzidetti;
- su tale istanza il Comune non risulta che ad oggi si sia pronunciato;
- alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- sussiste la legittimazione all’accesso, ex artt. 22 e ss della legge n. 241 del 1990, del ricorrente, considerato che la sua proprietà è confinante con quella cui si riferisce l’istanza di accesso e che la conoscenza della documentazione richiesta è strumentale all’esercizio delle sue indefettibili guarentigie di titolare di diritti sul bene immobile confinante, avendo il ricorrente evidenziato, in particolare, che la sua proprietà e il godimento della stessa sarebbero pregiudicate dall’asserito illegittimo rilascio dei titoli autorizzatori degli interventi in relazione ai quali ha presentato domanda di accesso;
- La conoscenza della documentazione richiesta è, invero, necessaria al ricorrente a verificare la legittimità degli interventi realizzati sul fondo confinante ed è evidentemente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al suo diritto di proprietà (art. 42 Cost.), onde poterne godere appieno senza indebite interferenze. E tanto basta a disvelare l’esistenza di un interesse personale, attuale e concreto, collegato agli atti, e quindi costituivo di una posizione legittimante all’accesso richiesto (cfr. tra le altre, Tar Napoli sent. n. 2480 del 2023 e n. 6411 del 2023);
- Né, considerato l’oggetto della richiesta di accesso e la finalità della stessa, sono rinvenibili apprezzabili esigenze di tutela della riservatezza del controinteressato (cfr. tra le altre Tar Napoli, sent. n.5974 del 2021).
- va, pertanto, ordinato al comune intimato di esibire alla ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 20 maggio 2025, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore;
- in caso di perdurante inerzia da parte del comune intimato oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente, si insedierà dando esecuzione alla presente sentenza;
- le spese di lite sono poste a carico del comune intimato, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il comune intimato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO LO, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
IC De CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De CO | AO LO |
IL SEGRETARIO