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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/07/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile –
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3623/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell' anno
2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
T R A
(c.f. ) nata il [...] a [...], residente in [...]del Greco Parte_1 C.F._1
(Na), alla Via Nuova Trecase n. 4 ed ivi altresì elettivamente domiciliata alla Via Crocifisso n. 29, presso lo Studio dell'avv. Virginia Palomba (C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende per procura alle liti su foglio separato allegato al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-
8818930; indirizzo di p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
E
(c.f. ) nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 attualmente in regime di detenzione presso la casa circondariale di Ariano Irpino (AV) alla via
Grignano n.60
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.03.2025 parte ricorrente si riporta alle richieste formulate nei propri scritti difensivi e chiede in ogni caso pronunciarsi sentenza sullo status. Conclude quindi per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio rinunciando ai termini ed alla discussione. Il P.M., in data 11.4.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato il 31.07.2024, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 01.12.1997, in Torre del Controparte_1
Greco, nel corso del quale erano nati tre figli, , nato il [...] a [...] Persona_1
Greco e , nato il [...] a [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
Per_ autosufficienti, e la figlia ancora minorenne , nata il [...] a [...]; chiedeva altresì al tribunale di affidare e collocare la figlia minore presso la madre, di regolamentare il diritto di visita del padre, di assegnare alla istante la casa familiare, condotta in locazione, sita in Torre del
Greco alla via Nuova Trecase n. 4, di porre a carico del padre l'assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la stessa, di autorizzare l'istante a percepire per intero l'assegno unico per la figlia che sarà versato dall'INPS.
A fondamento della domanda la deduceva che con sentenza n. 564/2023 pubblicata in data Pt_1
24.02.2023, il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la loro separazione giudiziale
(disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, ponendo a carico dell' un assegno mensile CP_1 di euro 200,00 per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie, compensando tra le parti le spese di lite), che dal momento della separazione non vi era stata più alcuna riconciliazione tra le parti, che l' si trovava in regime di detenzione presso la Casa CP_1
Circondariale “Antimo Graziano Bellizzi” in Bellizzi Irpino.
1.2. Fissata con decreto presidenziale l'udienza di comparizione del 25.11.2024 (con cui si sollecitava anche il deposito di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione nonché di estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di celebrazione), disposto il differimento di detta udienza al 31.3.2025 per consentire la rinotifica del ricorso al resistente nel rispetto del termine di comparizione (la notifica presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino non era andata a buon fine per essere stato l' trasferito presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino ove la notifica si era CP_1 perfezionata mediante consegna del plico postale in data 31.10.2024, ossia in violazione del termine di comparizione), all'udienza suddetta, dato atto della mancata costituzione del resistente e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudice procedeva all'ascolto della ricorrente;
all'esito, sulla richiesta della medesima ricorrente di pronuncia sullo status, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, in via provvisoria ed urgente confermava le condizioni della sentenza di separazione, salvo che per la regolamentazione del diritto di visita, in relazione al Per_ quale, atteso lo stato detentivo dell' , disponeva che la figlia minore incontrasse il padre CP_1
e mantenesse contatti telefonici con lo stesso nei limiti consentiti dal regolamento carcerario;
disponeva inoltre informazioni da parte dei SS di Torre del Greco in merito al contesto abitativo, familiare, scolastico e sociale in cui era inserita la minore e richiedeva informazioni alla Casa
Circondariale di Ariano Irpino in ordine all'attività di lavoro eventualmente svolta dall' ed al CP_1 reddito dallo stesso percepito;
quindi rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine allo status, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
2.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente non costituito in Controparte_1 giudizio benchè ritualmente raggiunto, con le modalità e nei termini in precedenza indicati, dalla notifica del ricorso.
3.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dal 17.3.2022, data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale poi definito dal medesimo tribunale con sentenza n. 564/2023, resa pubblica in data 24.2.2023 e passata in giudicato , giusta attestazione di cancelleria in data 2012.2024, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del resto, attese le risultanze di causa, e in specie la mancata costituzione in giudizio dell' e CP_1 la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
4.- Dovendo il giudizio proseguire per provvedere sulle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio, attinenti in particolare all'affidamento della figlia minore, ai rapporti della stessa con il padre ed al contributo di questi al mantenimento della stessa figlia, la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza in pari data.
5.- La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, pronunciando sulla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con ricorso depositato in data 31.7.2025 nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1 a) dichiara la contumacia di pronuncia la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio contratto a Torre del Greco (Na) in data 01.12.1997 da nata il Parte_1
23/5/1978 a Napoli e nato il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.664, parte II,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede per la prosecuzione della causa come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 12 maggio 2025 .
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile –
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3623/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell' anno
2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
T R A
(c.f. ) nata il [...] a [...], residente in [...]del Greco Parte_1 C.F._1
(Na), alla Via Nuova Trecase n. 4 ed ivi altresì elettivamente domiciliata alla Via Crocifisso n. 29, presso lo Studio dell'avv. Virginia Palomba (C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende per procura alle liti su foglio separato allegato al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-
8818930; indirizzo di p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
E
(c.f. ) nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 attualmente in regime di detenzione presso la casa circondariale di Ariano Irpino (AV) alla via
Grignano n.60
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.03.2025 parte ricorrente si riporta alle richieste formulate nei propri scritti difensivi e chiede in ogni caso pronunciarsi sentenza sullo status. Conclude quindi per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio rinunciando ai termini ed alla discussione. Il P.M., in data 11.4.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato il 31.07.2024, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 01.12.1997, in Torre del Controparte_1
Greco, nel corso del quale erano nati tre figli, , nato il [...] a [...] Persona_1
Greco e , nato il [...] a [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
Per_ autosufficienti, e la figlia ancora minorenne , nata il [...] a [...]; chiedeva altresì al tribunale di affidare e collocare la figlia minore presso la madre, di regolamentare il diritto di visita del padre, di assegnare alla istante la casa familiare, condotta in locazione, sita in Torre del
Greco alla via Nuova Trecase n. 4, di porre a carico del padre l'assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la stessa, di autorizzare l'istante a percepire per intero l'assegno unico per la figlia che sarà versato dall'INPS.
A fondamento della domanda la deduceva che con sentenza n. 564/2023 pubblicata in data Pt_1
24.02.2023, il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la loro separazione giudiziale
(disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, ponendo a carico dell' un assegno mensile CP_1 di euro 200,00 per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie, compensando tra le parti le spese di lite), che dal momento della separazione non vi era stata più alcuna riconciliazione tra le parti, che l' si trovava in regime di detenzione presso la Casa CP_1
Circondariale “Antimo Graziano Bellizzi” in Bellizzi Irpino.
1.2. Fissata con decreto presidenziale l'udienza di comparizione del 25.11.2024 (con cui si sollecitava anche il deposito di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione nonché di estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di celebrazione), disposto il differimento di detta udienza al 31.3.2025 per consentire la rinotifica del ricorso al resistente nel rispetto del termine di comparizione (la notifica presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino non era andata a buon fine per essere stato l' trasferito presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino ove la notifica si era CP_1 perfezionata mediante consegna del plico postale in data 31.10.2024, ossia in violazione del termine di comparizione), all'udienza suddetta, dato atto della mancata costituzione del resistente e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudice procedeva all'ascolto della ricorrente;
all'esito, sulla richiesta della medesima ricorrente di pronuncia sullo status, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, in via provvisoria ed urgente confermava le condizioni della sentenza di separazione, salvo che per la regolamentazione del diritto di visita, in relazione al Per_ quale, atteso lo stato detentivo dell' , disponeva che la figlia minore incontrasse il padre CP_1
e mantenesse contatti telefonici con lo stesso nei limiti consentiti dal regolamento carcerario;
disponeva inoltre informazioni da parte dei SS di Torre del Greco in merito al contesto abitativo, familiare, scolastico e sociale in cui era inserita la minore e richiedeva informazioni alla Casa
Circondariale di Ariano Irpino in ordine all'attività di lavoro eventualmente svolta dall' ed al CP_1 reddito dallo stesso percepito;
quindi rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine allo status, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
2.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente non costituito in Controparte_1 giudizio benchè ritualmente raggiunto, con le modalità e nei termini in precedenza indicati, dalla notifica del ricorso.
3.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dal 17.3.2022, data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale poi definito dal medesimo tribunale con sentenza n. 564/2023, resa pubblica in data 24.2.2023 e passata in giudicato , giusta attestazione di cancelleria in data 2012.2024, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del resto, attese le risultanze di causa, e in specie la mancata costituzione in giudizio dell' e CP_1 la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
4.- Dovendo il giudizio proseguire per provvedere sulle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio, attinenti in particolare all'affidamento della figlia minore, ai rapporti della stessa con il padre ed al contributo di questi al mantenimento della stessa figlia, la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza in pari data.
5.- La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, pronunciando sulla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con ricorso depositato in data 31.7.2025 nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1 a) dichiara la contumacia di pronuncia la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio contratto a Torre del Greco (Na) in data 01.12.1997 da nata il Parte_1
23/5/1978 a Napoli e nato il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.664, parte II,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede per la prosecuzione della causa come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 12 maggio 2025 .
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano