TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00903/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00022 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00903/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2023, proposto dalla società Peluso
Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Orefice e Angelo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la società Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio De Salvo e Riccardo Giglione, con domicilio fisico presso la struttura territoriale Sicilia dell'anzidetta società, sita in Palermo, via A. De
Gasperi, n. 247, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento: N. 00903/2023 REG.RIC.
- del certificato di pagamento n. 4194 prot. 2598 del 5.4.2023, con il quale l'intimata società, in relazione all'appalto dei “Lavori di Manutenzione ricorrente per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze (manutenzione non programmata) tra i km 72+800 e 192+800 della A/19 “Palermo-Catania” – CIG. 8025871F6 – CUP
F76G19001140001, ha disposto il pagamento in favore della ricorrente - a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 - della somma di € 8.701,76, anziché di quella maggiore di € 26.126,71, nonché nella parte in cui non ha riconosciuto interessi per il ritardato pagamento e la rivalutazione monetaria;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, con particolare riferimento: a) ai calcoli effettuati dal direttore dei lavori, nonché agli atti o documenti nei quali tali calcoli siano inseriti; b) agli atti con i quali il responsabile del procedimento e/o il dirigente all'uopo preposto hanno provveduto a recepire e/o a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori; c) all'email del 4.5.2023 con la quale l'intimata società ha chiesto alla ricorrente società l'emissione di una fattura elettronica con un imponibile di € 8.701,76; nonché per accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 26.126,71 oltre IVA (o della maggiore/minore somma che sarà stabilita in corso di causa, anche eventualmente all'esito di C.T.U. o verificazione) a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e ss.mm.ii., nonché della ulteriore somma – da determinarsi in corso di causa anche eventualmente all'esito di C.T.U. o verificazione
– corrispondente agli interessi per il ritardato pagamento e alla rivalutazione monetaria sulla predetta somma dalla data di maturazione fino al soddisfo; nonché per condannare
l'intimata società al pagamento in favore della ricorrente della somma in tesi spettante,
o in subordine, qualora fosse nelle more intervenuto il pagamento di € 8.701,76 di cui al certificato di pagamento n. 4194 prot. 2598 del 5.4.2023, della somma N. 00903/2023 REG.RIC.
corrispondente alla differenza tra quanto spettante in virtù di quanto accertato in accoglimento della superiore istanza e quanto realmente riconosciuto da parte della stazione appaltante nel certificato di pagamento n. 4194 prot. 2598 del 5.4.2023, nonché agli interessi per il ritardato pagamento su tali somme e alla rivalutazione monetaria; nonché, in via subordinata, per accertare il ritardo serbato dall'ANAS S.p.A. nella conclusione dei procedimenti attivati dalla ricorrente a seguito della presentazione della istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e ss.mm.ii. presentata in data 6.12.2021 relativamente al primo semestre 2021, e per la conseguente condanna dell'ANAS
S.p.A. al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata società;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. Fabrizio
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha, in particolare, impugnato il certificato di pagamento in epigrafe, con il quale l'intimata società ha riconosciuto alla prima - a titolo di compensazione ex art. 1-septies, D.L. n. 73/2021, per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione concernenti il primo semestre 2021 - la minore somma di euro 8.701,76, in luogo di quella asseritamente spettantele (euro 26.126,71).
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere aggiudicataria di una commessa di lavori con l'intimata amministrazione; N. 00903/2023 REG.RIC.
- di aver presentato, in data 6.12.2021, istanza di compensazione ai sensi dell'anzidetta disposizione;
- di aver impugnato il silenzio-inadempimento dell'ANAS presso questo Tribunale
(giudizio R.G. n. 230/2023, definito con sentenza di improcedibilità n. 1287/2023 a seguito della adozione - pendente iudicio - del contestato certificato di pagamento);
- che tale certificato avrebbe riconosciuto alla ricorrente un importo inferiore di quello in tesi alla stessa dovuto, peraltro privo di interessi e rivalutazione monetaria.
1.2. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- 1) violazione artt. 41 e 97 Cost. – violazione art. 1 septies d.l. n. 73/2021 e ss.mm.ii.
– violazione del d.m. infrastrutture 11.11.2021 – violazione della circolare del
Ministero delle infrastrutture del 25.11.2021 – eccesso di potere in relazione ai seguenti profili: difetto di istruttoria – travisamento – sviamento – insussistenza dei presupposti;
- 2) violazione art. 3 l. n. 241/90 - difetto di motivazione;
- 3) violazione e falsa applicazione artt. 41 e 97 Cost. – violazione artt. 4 e 5 del d.lgs.
231/2002 - violazione della direttiva comunitaria 2000/35/ce – violazione d.lgs. n.
192/2012 e come interpretato in via autentica dalla legge n. 161/2014.
- 4) in subordine: sul risarcimento dei danni.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto:
- in via istruttoria, di onerare la resistente amministrazione di produrre gli atti del procedimento per cui è causa, con particolare riguardo ai conteggi effettuati e di disporre una C.T.U. o una verificazione;
- nel merito, di accogliere il ricorso, annullando per l'effetto i provvedimenti impugnati e riconoscendole le maggiori somme richieste, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- di distrarre le spese di lite in favore dei procuratori antistatari. N. 00903/2023 REG.RIC.
2. Si è costituita l'ANAS che, con memoria resa in prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, ne ha eccepito l'improcedibilità (quantomeno parziale), chiedendone il rigetto nella restante parte. In via istruttoria ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale del direttore dei lavori e dei direttori operativi dei lavori.
3. Parte ricorrente ha quindi depositato una memoria di replica.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L'infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dall'analisi dell'eccezione di improcedibilità articolata dalla resistente società e di definire il presente giudizio senza lo svolgimento degli approfondimenti istruttori chiesti – a diverso titolo – dalle parti.
2. Il presupposto di applicabilità della disposizione invocata dalla ricorrente (art. 1- septies, d.l. n. 73/2021, conv. con modif. dalla l. n. 106/2021) è che i contratti alla base delle istanze di compensazione fossero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della menzionata l. n. 106/2021 (pubblicata in G.U.R.I. il 24 luglio 2021, n.
176 ed entrata in vigore il giorno successivo; cfr. art. 1, c. 4, l. n. 106/2021).
Infatti, a mente dell'art. 1-septies, c. 1, d.l. n. 73/2021, “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Il successivo c. 2 dispone quindi che “Per i materiali da costruzione di cui al comma
1 [vale a dire quelli oggetto del D.M. di cui sopra, a sua volta inerente ai contratti in N. 00903/2023 REG.RIC.
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della vista legge di conversione] si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3,
4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a)”.
Nel caso di specie, il certificato di ultimazione dei lavori prodotto agli atti di causa
(all. 11 di parte ricorrente) ha affermato che “i servizi sono stati ultimati in data
22/01/2021”.
Risulta, dunque, che - alla data di entrata in vigore della l. n. 106/2021 (vale a dire, il
25.7.2021, giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale) - i lavori per cui è causa erano stati conclusi da circa sei mesi.
Essi, dunque, non avrebbero potuto dirsi “in corso di esecuzione”.
A ciò si aggiunga che, anche a voler astrattamente ammettere che alla ricorrente società sarebbe comunque spettata la compensazione in parola, detta compensazione avrebbe riguardato le sole lavorazioni eseguite e contabilizzate a partire dal 1° gennaio
2021 (art. 1-septies, c. 3, d.l. n. 73/2021).
Lavorazioni che, nel caso di specie, si sono protratte per sole tre settimane, posto che dal certificato di ultimazione dei lavori risulta che detti lavori sono stati consegnati il
20.2.2020 e sono cessati il 22.1.2021 (cfr. all. 11 di parte ricorrente).
In un simile contesto sarebbe stato onere della ricorrente fornire convincenti elementi per sostenere che tutte le lavorazioni di cui ha chiesto la compensazione fossero state svolte proprio nelle prime tre settimane del gennaio 2021. N. 00903/2023 REG.RIC.
Dagli atti di causa tuttavia risulta, invece, che:
- quanto alle pretese della ricorrente con riguardo alle tubazioni, l'unico riferimento temporale presente è all'interno del libretto delle misure n. 7, vale a dire il verbale di pesatura del 28.7.2020 (cfr. all. 14 di parte resistente, p. 3), ben antecedente al gennaio
2021;
- per il resto, la ricorrente non ha fornito alcun utile elemento per sostenere che i lavori di cui ha chiesto la compensazione fossero stati eseguiti a partire dal 1° gennaio 2021.
Le precedenti considerazioni consentono di rigettare tutti i motivi di ricorso di parte ricorrente, posto che, mancando a monte il presupposto di applicazione del citato art. 1-septies, d.l. n. 73/2021 (ed essendo in ogni caso rimasta indimostrata la fondatezza della sua pretesa in quanto non essa ha fornito alcun utile elemento per sostenere che le lavorazioni di cui ha chiesto la compensazione fossero state tutte svolte nel 2021), quest'ultima non può fondatamente dolersi né dell'errore di calcolo sulla compensazione (primo motivo di ricorso), né del difetto di motivazione dell'atto di pagamento (secondo motivo di ricorso).
L'infondatezza della pretesa compensatoria della ricorrente, a sua volta, determina l'impossibilità di accogliere le ulteriori censure articolate con il ricorso e inerenti a interessi moratori e rivalutazione monetaria (terzo motivo di ricorso), nonché la sua istanza risarcitoria (quarto motivo di ricorso), rimasta comunque sfornita di un adeguato supporto probatorio (cfr., quanto all'onere della prova di una simile istanza, la sentenza n. 3730/2023 della Sezione, resa tra le stesse parti).
3. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione.
P.Q.M. N. 00903/2023 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio GI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio GI OR IA
IL SEGRETARIO N. 00903/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00022 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00903/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2023, proposto dalla società Peluso
Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Orefice e Angelo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la società Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio De Salvo e Riccardo Giglione, con domicilio fisico presso la struttura territoriale Sicilia dell'anzidetta società, sita in Palermo, via A. De
Gasperi, n. 247, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento: N. 00903/2023 REG.RIC.
- del certificato di pagamento n. 4194 prot. 2598 del 5.4.2023, con il quale l'intimata società, in relazione all'appalto dei “Lavori di Manutenzione ricorrente per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze (manutenzione non programmata) tra i km 72+800 e 192+800 della A/19 “Palermo-Catania” – CIG. 8025871F6 – CUP
F76G19001140001, ha disposto il pagamento in favore della ricorrente - a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 - della somma di € 8.701,76, anziché di quella maggiore di € 26.126,71, nonché nella parte in cui non ha riconosciuto interessi per il ritardato pagamento e la rivalutazione monetaria;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, con particolare riferimento: a) ai calcoli effettuati dal direttore dei lavori, nonché agli atti o documenti nei quali tali calcoli siano inseriti; b) agli atti con i quali il responsabile del procedimento e/o il dirigente all'uopo preposto hanno provveduto a recepire e/o a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori; c) all'email del 4.5.2023 con la quale l'intimata società ha chiesto alla ricorrente società l'emissione di una fattura elettronica con un imponibile di € 8.701,76; nonché per accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 26.126,71 oltre IVA (o della maggiore/minore somma che sarà stabilita in corso di causa, anche eventualmente all'esito di C.T.U. o verificazione) a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e ss.mm.ii., nonché della ulteriore somma – da determinarsi in corso di causa anche eventualmente all'esito di C.T.U. o verificazione
– corrispondente agli interessi per il ritardato pagamento e alla rivalutazione monetaria sulla predetta somma dalla data di maturazione fino al soddisfo; nonché per condannare
l'intimata società al pagamento in favore della ricorrente della somma in tesi spettante,
o in subordine, qualora fosse nelle more intervenuto il pagamento di € 8.701,76 di cui al certificato di pagamento n. 4194 prot. 2598 del 5.4.2023, della somma N. 00903/2023 REG.RIC.
corrispondente alla differenza tra quanto spettante in virtù di quanto accertato in accoglimento della superiore istanza e quanto realmente riconosciuto da parte della stazione appaltante nel certificato di pagamento n. 4194 prot. 2598 del 5.4.2023, nonché agli interessi per il ritardato pagamento su tali somme e alla rivalutazione monetaria; nonché, in via subordinata, per accertare il ritardo serbato dall'ANAS S.p.A. nella conclusione dei procedimenti attivati dalla ricorrente a seguito della presentazione della istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e ss.mm.ii. presentata in data 6.12.2021 relativamente al primo semestre 2021, e per la conseguente condanna dell'ANAS
S.p.A. al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata società;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. Fabrizio
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha, in particolare, impugnato il certificato di pagamento in epigrafe, con il quale l'intimata società ha riconosciuto alla prima - a titolo di compensazione ex art. 1-septies, D.L. n. 73/2021, per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione concernenti il primo semestre 2021 - la minore somma di euro 8.701,76, in luogo di quella asseritamente spettantele (euro 26.126,71).
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere aggiudicataria di una commessa di lavori con l'intimata amministrazione; N. 00903/2023 REG.RIC.
- di aver presentato, in data 6.12.2021, istanza di compensazione ai sensi dell'anzidetta disposizione;
- di aver impugnato il silenzio-inadempimento dell'ANAS presso questo Tribunale
(giudizio R.G. n. 230/2023, definito con sentenza di improcedibilità n. 1287/2023 a seguito della adozione - pendente iudicio - del contestato certificato di pagamento);
- che tale certificato avrebbe riconosciuto alla ricorrente un importo inferiore di quello in tesi alla stessa dovuto, peraltro privo di interessi e rivalutazione monetaria.
1.2. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- 1) violazione artt. 41 e 97 Cost. – violazione art. 1 septies d.l. n. 73/2021 e ss.mm.ii.
– violazione del d.m. infrastrutture 11.11.2021 – violazione della circolare del
Ministero delle infrastrutture del 25.11.2021 – eccesso di potere in relazione ai seguenti profili: difetto di istruttoria – travisamento – sviamento – insussistenza dei presupposti;
- 2) violazione art. 3 l. n. 241/90 - difetto di motivazione;
- 3) violazione e falsa applicazione artt. 41 e 97 Cost. – violazione artt. 4 e 5 del d.lgs.
231/2002 - violazione della direttiva comunitaria 2000/35/ce – violazione d.lgs. n.
192/2012 e come interpretato in via autentica dalla legge n. 161/2014.
- 4) in subordine: sul risarcimento dei danni.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto:
- in via istruttoria, di onerare la resistente amministrazione di produrre gli atti del procedimento per cui è causa, con particolare riguardo ai conteggi effettuati e di disporre una C.T.U. o una verificazione;
- nel merito, di accogliere il ricorso, annullando per l'effetto i provvedimenti impugnati e riconoscendole le maggiori somme richieste, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- di distrarre le spese di lite in favore dei procuratori antistatari. N. 00903/2023 REG.RIC.
2. Si è costituita l'ANAS che, con memoria resa in prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, ne ha eccepito l'improcedibilità (quantomeno parziale), chiedendone il rigetto nella restante parte. In via istruttoria ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale del direttore dei lavori e dei direttori operativi dei lavori.
3. Parte ricorrente ha quindi depositato una memoria di replica.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L'infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dall'analisi dell'eccezione di improcedibilità articolata dalla resistente società e di definire il presente giudizio senza lo svolgimento degli approfondimenti istruttori chiesti – a diverso titolo – dalle parti.
2. Il presupposto di applicabilità della disposizione invocata dalla ricorrente (art. 1- septies, d.l. n. 73/2021, conv. con modif. dalla l. n. 106/2021) è che i contratti alla base delle istanze di compensazione fossero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della menzionata l. n. 106/2021 (pubblicata in G.U.R.I. il 24 luglio 2021, n.
176 ed entrata in vigore il giorno successivo; cfr. art. 1, c. 4, l. n. 106/2021).
Infatti, a mente dell'art. 1-septies, c. 1, d.l. n. 73/2021, “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Il successivo c. 2 dispone quindi che “Per i materiali da costruzione di cui al comma
1 [vale a dire quelli oggetto del D.M. di cui sopra, a sua volta inerente ai contratti in N. 00903/2023 REG.RIC.
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della vista legge di conversione] si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3,
4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a)”.
Nel caso di specie, il certificato di ultimazione dei lavori prodotto agli atti di causa
(all. 11 di parte ricorrente) ha affermato che “i servizi sono stati ultimati in data
22/01/2021”.
Risulta, dunque, che - alla data di entrata in vigore della l. n. 106/2021 (vale a dire, il
25.7.2021, giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale) - i lavori per cui è causa erano stati conclusi da circa sei mesi.
Essi, dunque, non avrebbero potuto dirsi “in corso di esecuzione”.
A ciò si aggiunga che, anche a voler astrattamente ammettere che alla ricorrente società sarebbe comunque spettata la compensazione in parola, detta compensazione avrebbe riguardato le sole lavorazioni eseguite e contabilizzate a partire dal 1° gennaio
2021 (art. 1-septies, c. 3, d.l. n. 73/2021).
Lavorazioni che, nel caso di specie, si sono protratte per sole tre settimane, posto che dal certificato di ultimazione dei lavori risulta che detti lavori sono stati consegnati il
20.2.2020 e sono cessati il 22.1.2021 (cfr. all. 11 di parte ricorrente).
In un simile contesto sarebbe stato onere della ricorrente fornire convincenti elementi per sostenere che tutte le lavorazioni di cui ha chiesto la compensazione fossero state svolte proprio nelle prime tre settimane del gennaio 2021. N. 00903/2023 REG.RIC.
Dagli atti di causa tuttavia risulta, invece, che:
- quanto alle pretese della ricorrente con riguardo alle tubazioni, l'unico riferimento temporale presente è all'interno del libretto delle misure n. 7, vale a dire il verbale di pesatura del 28.7.2020 (cfr. all. 14 di parte resistente, p. 3), ben antecedente al gennaio
2021;
- per il resto, la ricorrente non ha fornito alcun utile elemento per sostenere che i lavori di cui ha chiesto la compensazione fossero stati eseguiti a partire dal 1° gennaio 2021.
Le precedenti considerazioni consentono di rigettare tutti i motivi di ricorso di parte ricorrente, posto che, mancando a monte il presupposto di applicazione del citato art. 1-septies, d.l. n. 73/2021 (ed essendo in ogni caso rimasta indimostrata la fondatezza della sua pretesa in quanto non essa ha fornito alcun utile elemento per sostenere che le lavorazioni di cui ha chiesto la compensazione fossero state tutte svolte nel 2021), quest'ultima non può fondatamente dolersi né dell'errore di calcolo sulla compensazione (primo motivo di ricorso), né del difetto di motivazione dell'atto di pagamento (secondo motivo di ricorso).
L'infondatezza della pretesa compensatoria della ricorrente, a sua volta, determina l'impossibilità di accogliere le ulteriori censure articolate con il ricorso e inerenti a interessi moratori e rivalutazione monetaria (terzo motivo di ricorso), nonché la sua istanza risarcitoria (quarto motivo di ricorso), rimasta comunque sfornita di un adeguato supporto probatorio (cfr., quanto all'onere della prova di una simile istanza, la sentenza n. 3730/2023 della Sezione, resa tra le stesse parti).
3. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione.
P.Q.M. N. 00903/2023 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio GI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio GI OR IA
IL SEGRETARIO N. 00903/2023 REG.RIC.