TAR Palermo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 22
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti per la compensazione ex art. 1-septies, d.l. n. 73/2021

    Il Tribunale ha ritenuto che i lavori erano ultimati prima dell'entrata in vigore della legge che prevedeva la compensazione, pertanto non erano 'in corso di esecuzione'. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prova che le lavorazioni per cui chiedeva la compensazione fossero state eseguite nel periodo rilevante (gennaio 2021).

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che, essendo infondata la pretesa principale di compensazione, anche il motivo relativo al difetto di motivazione non potesse essere accolto.

  • Rigettato
    Richiesta di maggiori somme, interessi e rivalutazione

    Il Tribunale ha rigettato la pretesa principale di compensazione, rendendo infondata anche la richiesta di interessi e rivalutazione.

  • Rigettato
    Istanza risarcitoria per ritardo

    Il Tribunale ha rigettato l'istanza risarcitoria per mancanza di adeguato supporto probatorio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, il 18 novembre 2025, con riferimento al ricorso numero 903 del 2023. La parte ricorrente, una società di costruzioni, ha contestato un certificato di pagamento emesso dall'ANAS, sostenendo che l'importo riconosciuto di € 8.701,76 fosse inferiore a quanto dovuto, pari a € 26.126,71, e ha richiesto anche il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria. Le questioni giuridiche sollevate includevano la violazione di norme costituzionali e legislative, nonché un difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il presupposto per l'applicazione della norma invocata dalla ricorrente (art. 1-septies del D.L. n. 73/2021) non era soddisfatto, poiché i lavori erano stati ultimati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare che le lavorazioni per cui chiedeva compensazione fossero state eseguite nel periodo richiesto. Pertanto, il giudice ha ritenuto infondate tutte le pretese della ricorrente, compresa quella di risarcimento danni, e ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti, considerando la peculiarità della questione.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 22
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo