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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1453/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
IO LO, GI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 373/2021 depositato il 20/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2410/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 09/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020765460 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2014, quale notificatagli dalla Riscossione Sicilia s.p.
a. addì 28 gennaio 2019. Il ricorso – indirizzato anche contro l'Agenzia delle Entrate, ma notificato solamente all'Agente della riscossione – denunciò la mancata notificazione del presupposto avviso di accertamento e la maturata prescrizione.
Si costituì la Riscossione Sicilia s.p.a., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva giacché le censure del Ricorrente denunciavano vizio addebitabile all'Ente impositore ed una prescrizione del credito dello stesso, quale causata da quel medesimo vizio.
Il GI adìto ha accolto il ricorso perché, data la mancata prova di notificati atti prodromici e interruttivi della prescrizione, questa doveva ritenersi maturata in ragione del vano decorso di oltre tre anni tra la notifica dell'intimazione e la conclusione dell'anno entro il quale la tassa automobilistica avrebbe dovuto essere pagata.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello affermandovi l'avvenuta notificazione di due prevenienti avvisi di accertamento (l'uno, per € 67,07 e l'altro per € 383,93, riferiti a due distinti autoveicoli) e il deposito che se ne faceva unitamente al ricorso in appello.
Non si è costituito l'Appellato e neppure l'Agente della riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata che, sebbene l'atto d'appello dichiari il deposito di documenti probanti della notificazione degli avvisi di accertamento presupposti dalla cartella impugnata, nel fascicolo informatico non figurano gli accennati documenti e neppure gli avvisi di accertamento, pur specificati dall'Appellante. Sicché non può che confermarsi l'impugnata statuizione di prescrizione del credito, giacché non v'è, neppure nel presento grado di giudizio, dimostrazione né della notificazione di atti interruttivi della prescrizione né tampoco dell'esistenza degli atti presupposti.
In difetto di costituzione dell'Appellato non v'è adito a pronuncia in ordine alla rifusione delle spese.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 373/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
IO LO, GI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 373/2021 depositato il 20/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2410/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 09/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020765460 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2014, quale notificatagli dalla Riscossione Sicilia s.p.
a. addì 28 gennaio 2019. Il ricorso – indirizzato anche contro l'Agenzia delle Entrate, ma notificato solamente all'Agente della riscossione – denunciò la mancata notificazione del presupposto avviso di accertamento e la maturata prescrizione.
Si costituì la Riscossione Sicilia s.p.a., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva giacché le censure del Ricorrente denunciavano vizio addebitabile all'Ente impositore ed una prescrizione del credito dello stesso, quale causata da quel medesimo vizio.
Il GI adìto ha accolto il ricorso perché, data la mancata prova di notificati atti prodromici e interruttivi della prescrizione, questa doveva ritenersi maturata in ragione del vano decorso di oltre tre anni tra la notifica dell'intimazione e la conclusione dell'anno entro il quale la tassa automobilistica avrebbe dovuto essere pagata.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello affermandovi l'avvenuta notificazione di due prevenienti avvisi di accertamento (l'uno, per € 67,07 e l'altro per € 383,93, riferiti a due distinti autoveicoli) e il deposito che se ne faceva unitamente al ricorso in appello.
Non si è costituito l'Appellato e neppure l'Agente della riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata che, sebbene l'atto d'appello dichiari il deposito di documenti probanti della notificazione degli avvisi di accertamento presupposti dalla cartella impugnata, nel fascicolo informatico non figurano gli accennati documenti e neppure gli avvisi di accertamento, pur specificati dall'Appellante. Sicché non può che confermarsi l'impugnata statuizione di prescrizione del credito, giacché non v'è, neppure nel presento grado di giudizio, dimostrazione né della notificazione di atti interruttivi della prescrizione né tampoco dell'esistenza degli atti presupposti.
In difetto di costituzione dell'Appellato non v'è adito a pronuncia in ordine alla rifusione delle spese.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 373/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone