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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QUARANTA ENRICO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3681/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 20250002179341118204070 BOLLO 2015 contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 534177850043 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5517/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Nominativo_1 esponeva che in data 23/07/2025 riceveva la notifica dellintimazione di pagamento n. 20250002179341118204070 del 05/06/2025 (cfr all. n.1) da parte della
Municipia Spa per conto della Regione Campania relativa alla tassa automobilistica 2015 riferita alla targa: Targa_1
Ciò premesso, articolava i seguenti motivi di doglianza:
1)- Inesistenza del credito - Prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste: sosteneva al riguardo di non essere mai venuto a conoscenza della notifica del 22.11.2018, indicata nella predetta intimazione di pagamento e comunque ne eccepiva la nullità e/o inesistenza;
2)- Inesistenza del credito-Prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste: rilevava in proposito che nel caso di specie in riferimento all'anno d'imposta 2015, in ogni caso risultava spirato l'ulteriore termine triennale previsto dalla normativa di riferimento legge n. 53/1983, sino alla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata.
Pertanto così concludeva: - In via principale accogliersi il presente ricorso, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato e per l'effetto annullare la impugnata cartella di pagamento, per tutte le motivazioni sopra esposte;
in ogni caso: - condannare i convenuti al pagamento di onorari e spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Si costituiva la Regione Campania deducendo la competenza dell'adita Corte e, nel merito, l'inammissibilità
e comunque l'infondatezza del ricorso, giacché In relazione al motivo di ricorso con il quale il contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione per omessa notifica delgli atti propedeutici a quello impugnato, rappresentava che al predetto erano state viceversa notificati ingiunzione di pagamento il 18/03/2021 e l'avviso di accertamento il 22/11/2018. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva pure il concessionario della riscossione che chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1) In via assolutamente preliminare, dichiararsi la tardività dell'opposizione; 2) In via principale, dichiararsi e, per l'effetto, rigettarsi la domanda perché comunque infondata in fatto e in diritto;
3) Condannare, in ogni caso, il ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze di lite in favore della MUNICIPIA Spa.
All'udienza dell'1.12.25 la Corte, in composizione monocratica, decideva come al seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunziata l'incompetenza per territorio dell'adita giustizia.
Soccorre al riguardo quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui : "La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, senza che possa assumere rilievo l'acquisizione del parere di altra direzione provinciale, alla quale non è riconducibile l'atto impugnato. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione che aveva individuato quale giudice tributario territorialmente competente quello della sede della direzione provinciale che aveva rilasciato un parere prodromico all'emissione del provvedimento di diniego, in luogo di quello in cui aveva sede l'ufficio finanziario che aveva emesso l'atto impugnato). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/11/2014) (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 24/08/2022, n. 25194 (rv. 665494-01)
Nel caso di specie l'ente impositore ha sede a Napoli e parimenti ivi il concessionario, come si legge dall'intestazione dell'atto impugnato.
Ne consegue che, per effetto di questa duplice condizione, competente a decidere il merito sia la Corte di
Giustizia di primo grado di Napoli, cui vanno trasmessi gli atti
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Caserta definitivamente pronunciando, così delibera: -dichiara l'incompetenza dell'adita corte per esser competente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli dinanzi alla quale le parti provvederanno a riassumere la lite nei termini di legge;
spese del giudizio al definitivo. Così deciso in Caserta l'1.12.25 Il Giudice Monocratico Dott. Enrico Quaranta
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QUARANTA ENRICO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3681/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 20250002179341118204070 BOLLO 2015 contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 534177850043 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5517/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Nominativo_1 esponeva che in data 23/07/2025 riceveva la notifica dellintimazione di pagamento n. 20250002179341118204070 del 05/06/2025 (cfr all. n.1) da parte della
Municipia Spa per conto della Regione Campania relativa alla tassa automobilistica 2015 riferita alla targa: Targa_1
Ciò premesso, articolava i seguenti motivi di doglianza:
1)- Inesistenza del credito - Prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste: sosteneva al riguardo di non essere mai venuto a conoscenza della notifica del 22.11.2018, indicata nella predetta intimazione di pagamento e comunque ne eccepiva la nullità e/o inesistenza;
2)- Inesistenza del credito-Prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste: rilevava in proposito che nel caso di specie in riferimento all'anno d'imposta 2015, in ogni caso risultava spirato l'ulteriore termine triennale previsto dalla normativa di riferimento legge n. 53/1983, sino alla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata.
Pertanto così concludeva: - In via principale accogliersi il presente ricorso, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato e per l'effetto annullare la impugnata cartella di pagamento, per tutte le motivazioni sopra esposte;
in ogni caso: - condannare i convenuti al pagamento di onorari e spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Si costituiva la Regione Campania deducendo la competenza dell'adita Corte e, nel merito, l'inammissibilità
e comunque l'infondatezza del ricorso, giacché In relazione al motivo di ricorso con il quale il contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione per omessa notifica delgli atti propedeutici a quello impugnato, rappresentava che al predetto erano state viceversa notificati ingiunzione di pagamento il 18/03/2021 e l'avviso di accertamento il 22/11/2018. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva pure il concessionario della riscossione che chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1) In via assolutamente preliminare, dichiararsi la tardività dell'opposizione; 2) In via principale, dichiararsi e, per l'effetto, rigettarsi la domanda perché comunque infondata in fatto e in diritto;
3) Condannare, in ogni caso, il ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze di lite in favore della MUNICIPIA Spa.
All'udienza dell'1.12.25 la Corte, in composizione monocratica, decideva come al seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunziata l'incompetenza per territorio dell'adita giustizia.
Soccorre al riguardo quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui : "La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, senza che possa assumere rilievo l'acquisizione del parere di altra direzione provinciale, alla quale non è riconducibile l'atto impugnato. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione che aveva individuato quale giudice tributario territorialmente competente quello della sede della direzione provinciale che aveva rilasciato un parere prodromico all'emissione del provvedimento di diniego, in luogo di quello in cui aveva sede l'ufficio finanziario che aveva emesso l'atto impugnato). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/11/2014) (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 24/08/2022, n. 25194 (rv. 665494-01)
Nel caso di specie l'ente impositore ha sede a Napoli e parimenti ivi il concessionario, come si legge dall'intestazione dell'atto impugnato.
Ne consegue che, per effetto di questa duplice condizione, competente a decidere il merito sia la Corte di
Giustizia di primo grado di Napoli, cui vanno trasmessi gli atti
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Caserta definitivamente pronunciando, così delibera: -dichiara l'incompetenza dell'adita corte per esser competente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli dinanzi alla quale le parti provvederanno a riassumere la lite nei termini di legge;
spese del giudizio al definitivo. Così deciso in Caserta l'1.12.25 Il Giudice Monocratico Dott. Enrico Quaranta