Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 112
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale in quanto l'ente impositore e il concessionario hanno sede a Napoli, competente a decidere nel merito.

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    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale in quanto l'ente impositore e il concessionario hanno sede a Napoli, competente a decidere nel merito.

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    Condanna al pagamento delle spese di giudizio

    Le spese sono riservate al definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 112
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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