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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 841/2024 RGA avverso la sentenza n. 585/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 282/2022, resa il 18.6.2024 e pubblicata in data 19.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: pubblico impiego - destituzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17.7.2025; promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Irene Lo Bue presso il cui studio, sito in Parma, Borgo A. Ronchini n.
9, ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in atti;
- appellante principale;
contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, per l' Controparte_2
, (C.F. in persona del rappresentante
[...] P.IVA_1
pag. 1 di 20 legale pro tempore, per l' Controparte_3
, in persona del Dirigente pro-tempore e per l'
[...] [...]
in persona del Dirigente pro Controparte_4
tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni
n. 6;
- parte appellata;
appellante in via incidentale;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17.7.2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati,
- docente di matematica presso l Parte_1 Controparte_4
prima sospeso in via cautelare e poi destituito "per atti e
[...]
comportamenti o molestie a carattere sessuale" o comunque lesivi della dignità delle persone, evocava – innanzi al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, il , nonché per l' Controparte_1 [...]
l' Controparte_2 Controparte_3
e l' , per sentir
[...] Controparte_4
accogliere le seguenti conclusioni:
- “IN VIA CAUTELARE ed immediata”, chiedeva - con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. o, in subordine con ordinanza, previa fissazione di udienza per la comparizione – la “riammissione in servizio” e
“l'erogazione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominato, riconnesso al rapporto di lavoro”;
- “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE,
pag. 2 di 20 previo annullamento, per i motivi dedotti dei seguenti provvedimenti:
Provvedimento protocollo numero 13848 del 22 dicembre 2021 dell'
[...]
, , Controparte_5 Controparte_3
Ufficio Legale contenzioso Disciplinare, Provvedimento protocollo numero
13849 del 22 dicembre 2021 dell' Controparte_5
, contenzioso
[...] Controparte_3 CP_6
Disciplinare, Provvedimento protocollo numero 0000683 del 28 gennaio 2022 dell' Controparte_7
, e di ogni atto presupposto
[...] Controparte_8
connesso e consequenziale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato delle amministrazioni resistenti per nullità e/o inesistenza della notificazione, nonché accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della sanzione inflitta dal
Dirigente Scolastico dell' prof.ssa di Sorbo con Controparte_9 Per_1 nota numero 10503 del 17 dicembre 2021 per carenza del potere disciplinare nonché accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della sanzione inflitta dall' Controparte_10
, in persona della dott.ssa
[...]
con Provvedimento protocollato al numero 0000683 del 28 CP_11 gennaio 2022, per inosservanza dei criteri generali previsti in riferimento agli art. 55 e ss DLGS 165/2001 come modificato dal D.LGS 75/17 nonché per mancato rispetto del principio di specificità della sanzione;
nonché, in ogni caso, accertare e dichiarare che il ricorrente non ha commesso gli atti addebitatigli e che nessun comportamento posto in essere dal ricorrente integra gli estremi della fattispecie di cui all'articolo 498 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 297/1994 conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente alla riassunzione in servizio del ricorrente, alla restituzione delle somme trattenute in esecuzione della sanzione maggiorate degli interessi legali decorrenti dal giorno dell'esecuzione al saldo effettivo, nonché alla cancellazione della sanzione dal fascicolo personale del docente, con ogni ulteriore conseguenza del caso e di legge.
pag. 3 di 20 IN VIA SUBORDINATA:
Valutata la proporzionalità tra il comportamento illecito posto in essere dal lavoratore e la sanzione irrogata dal datore di lavoro, ridurre la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente ed oggi impugnata”; il tutto col favore delle spese.
In particolare, emerge dagli atti che, in data 14 dicembre 2021, la Dirigente
Scolastica dell'Istituto - Dott.ssa Rossella Di Sorbo - veniva a conoscenza di gravi episodi avvenuti nel contesto scolastico attribuiti al Prof. , Parte_1 attraverso i verbali dei colloqui svolti in data 11 dicembre 2021 dai suoi collaboratori - e - con l'alunna Controparte_12 Controparte_13 [...]
(classe I BL). Per_2
Nello specifico, l'alunna segnalava ai due docenti che il Prof. aveva Parte_1
perpetrato le seguenti condotte:
1. in un episodio (accaduto qualche giorno precedente all'audizione), il docente l'aveva (testualmente) “colpita sul sedere con il libro, davanti a tutta la classe” mentre si recava “al posto dopo aver svolto esercizi alla lavagna”;
2. il 9 dicembre le era (testualmente) "passato accanto" e le aveva "sfiorato il fianco con la mano";
3. il 10 dicembre l'aveva "presa fisicamente per i fianchi (da dietro) mentre ero al posto, in piedi” intanto che sistemava “lo zaino, con la scusa di controllare gli esercizi assegnati per il lavoro domestico".
Il prof. veniva sentito lo stesso 11 dicembre 2021 dai prof.ri e Parte_1 CP_12
nel contesto scolastico ed ammetteva il primo accadimento, CP_13 segnatamente di aver colpito sulla natica, davanti a tutta la classe, con “il libro”
l'allieva mentre si recava al posto dopo aver svolto esercizi alla Per_2
lavagna, affermando che lo aveva fatto in senso punitivo, perché l'allieva aveva sbagliato l'esercizio; quanto agli altri accadimenti, nulla ammetteva ed anzi sosteneva di essere stato lui stesso vittima di comportamenti quantomeno inopportuni, quali quello dell'essere punto sul sedere dalla stessa accusatrice con
pag. 4 di 20 un oggetto non meglio specificato intanto che si muoveva tra i banchi e, comunque, in generale di essere deriso dagli allievi.
Alla luce di quanto emerso dalle audizioni, seguiva provvedimento di sospensione cautelare emesso in data 17 dicembre 2021 della Dirigente
Scolastica, ritenendo la gravità dei fatti rappresentati dall'allieva in quanto “lesivi della dignità degli studenti”, al fine di scongiurare la reiterazione di altri fatti analoghi.
Seguiva segnalazione ex art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, ritenendo che le condotte del Prof. integrassero infrazioni di natura disciplinare di Parte_1
competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD); pertanto il 22 dicembre 2021, l' di emanava due Controparte_14 CP_3 distinte determinazioni:
- la convalida del provvedimento cautelare di sospensione dal servizio del docente emanato dalla Dirigente, ritenendo condivisibili le motivazioni a supporto del predetto provvedimento di sospensione cautelare;
- l'avvio del procedimento disciplinare con formulazione di contestazione di addebito delle condotte come già delineate in sede di sospensione cautelare convalidata sopra delineate, con invito del Prof. a Parte_1 presentarsi per l'audizione in contraddittorio fissata per il 26 gennaio
2022, ferma la facoltà di presentare memorie scritte.
Tali atti venivano notificati al destinatario tramite raccomandata a/r del 22 dicembre 2021 all'indirizzo del domicilio del docente, sito in Soliera Via Roma
374 - luogo in cui, per stessa ammissione del ricorrente, egli aveva preso in locazione un appartamento per il periodo scolastico essendo lui formalmente residente nel proprio paese di origine, a Solarino (SR), via Trieste n. 5.
Gli esiti nelle notifiche erano i seguenti:
- quanto alla convalida della sospensione, a fronte della mancata presenza del docente al momento della consegna, la raccomandata veniva depositata presso l'Ufficio Postale di Soliera e resa disponibile per il ritiro dal 28 dicembre 2021: l'atto in effetti veniva ritirato dal destinatario;
pag. 5 di 20 - quanto all'atto di avvio del procedimento disciplinare contenente la contestazione disciplinare, stante l'assenza del destinatario presso il detto domicilio di Soliera, veniva rilasciato l'avviso di consegna in data 29 dicembre 2021 ai fini del successivo ritiro presso l'Ufficio postale (di
Soliera) dove risultava disponibile dal 31 dicembre 2021: pertanto la notifica si definiva la compiuta giacenza, cui seguiva la restituzione dell'atto al mittente in data 8 febbraio 2022.
Il 26 gennaio 2022, l'UPD - verificata la regolarità della notifica della contestazione di addebito - prendeva atto della mancata comparizione del lavoratore ai fini delle giustificazioni;
il procedimento disciplinare si concludeva, quindi, in data 28 gennaio 2022 con l'adozione della destituzione del docente ex art. 498 D.lgs. 297/94 e CCNL 2016/2018 artt. 11, co. 3 lett. f), art. 13 co, 8 lett.
c) e 29, co. 3: "per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista gravità o reiterazione", massimo provvedimento disciplinare notificato a mezzo raccomandata presso il domicilio del ricorrente, che lo riceveva in data 1° febbraio 2022.
Come già sopra evidenziato, il docente espulso dal contesto scolastico agiva in I grado avverso entrambi i provvedimenti adottati nei suoi confronti - sospensione cautelare e destituzione - con ricorso contenente contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. rivolta al Tribunale di Modena, al fine di ottenere la riammissione al servizio eccependo: i. la nullita' e/o inesistenza della notifica eseguita in luogo diverso dalla residenza del ricorrente;
ii. l'illegittimita' della sospensione inflitta per carenza del potere disciplinare in capo alla dirigente scolastica;
iii. l'illegittimita' della procedura disciplinare per violazione dei criteri generali previsti in riferimento agli artt. 55 e ss. del D.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 75/17; iiii. l'illegittimita' della sanzione disciplinare inflitta sulla base di condotte non specificate, inesistenti, insussistenti ed in concreto prive di portata lesiva ed, in ogni caso, erronea applicazione e mancato rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
pag. 6 di 20 Il Giudice di prime cure, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di parte resistente - che contestava ogni deduzione ed istanza di controparte – provvedeva, quanto alla fase cautelare, ad istruire anche oralmente la causa con l'assunzione delle dichiarazioni di
[...]
nonché dei compagni di classe , Per_2 Parte_2 Persona_3
, ; concesso termine per note, il Giudice definiva Persona_4 Persona_5
il cautelare in corso di causa con ordinanza pubblicata il 4.10.2022 con cui respingeva le domande svolte in via cautelare dal ricorrente per difetto del requisito del fumus boni iuris.
In particolare, superate le questioni di natura formale inerenti le notifiche degli atti impugnati e di natura procedimentale, il Giudice di primo grado - valorizzando le prove orali assunte nel corso del cautelare – riteneva sussistenti
“il nucleo delle condotte contestate” addebitate al docente, comunque escludendo la connotazione sessuale della prima di esse, consistita nell'avere colpito con un'agenda/libro (n.d.r.: mentre in sede di segnalazione l'allieva afferma di essere stata attinta da un libro impugnato dal professore, in sede di dichiarazioni in udienza parla di “agenda” del professore) l'allieva sul sedere dopo Per_2 una discussione avuta quando la stessa era alla lavagna, fatto comunque ritenuto riprovevole in quanto “inappropriato e non consono al ruolo di docente”, pertanto rilevante ai fini disciplinari.
Quanto al merito, completata l'istruttoria orale con riguardo ai fatti contestati al docente in via disciplinare con l'audizione dei docenti collaboratori che avevano raccolto le dichiarazioni dell' nonché del in Parte_3 Parte_1 data 11 dicembre 2021 - ossia e - nonché di Controparte_13 Controparte_12
, madre dell'alunna il Tribunale di Modena definiva nel Testimone_1 Per_2
merito la vertenza e, riprendendo la decisione cautelare, giungeva a respingere le eccezioni di natura formale (notifica e sospensione) nonché ogni altra questione e domanda svolta dalla parte ricorrente, condannandola altresì alla rifusione delle spese di lite, sia della fase cautelare che di quella di merito.
pag. 7 di 20 Con atto di appello tempestivamente depositato, impugnava Parte_1
la sentenza di I grado deducendone l'erroneita' sotto diversi profili, sulla base di 6 motivi di gravame (riproponendo in parte quanto già eccepito e dedotto in I grado) così riassumibili:
I motivo: si ripropone, in guisa di censura alla sentenza, la questione circa la nullità delle notifiche degli atti destinati al docente in quanto effettuati nel luogo del domicilio e non della residenza;
si deduce che il giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 1335 c.c. ritenendo corretto l'indirizzo del domicilio
- invero comunicato dal docente alla scuola "ad altri fini" - quando l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla notifica degli atti diretti all'appellante presso la residenza (sita in Solarino - SR), considerando anche – quanto, in particolare, alla notifica del provvedimento sospensivo - che all'Amministrazione era noto come durante le festività natalizie – dal 23.12.2021 al giorno 08.01.2022 - il docente si trovasse in Sicilia;
II motivo: si deduce l'omessa pronuncia sulla carenza di potere disciplinare in capo alla;
si reitera quando già dedotto in I grado laddove Parte_4
si afferma che la sospensione doveva essere disposta dall'Ufficio mministrazione, non dalla Dirigente;
CP_1 Parte_4
III motivo – si deduce la violazione Procedura Disciplinare - Violazione artt.
55 ss. D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 75/17, giacché l si sarebbe Controparte_5
limitato a ratificare la sospensione senza specifica contestazione scritta di addebito e senza convocazione per audizione in contraddittorio;
IV motivo - si censura la sentenza giacché i fatti accertati in giudizio sarebbero, almeno in parte, diversi da quelli contestati in quanto l'episodio della presa sui fianchi con la scusa di controllare i compiti segnalato dall'alunna ai docenti, non sarebbe stato accertato in quanto nemmeno ricordato dalla presunta vittima;
inoltre, il fatto dello strusciamento "dalla natica lungo il fianco" sarebbe, invero, diverso da quanto indicato nella contestazione giacché la Per_2 sentita in giudizio, riferiva che era di spalle mentre stava sistemando lo zaino
pag. 8 di 20 quando il professore passava e nonostante ci fosse spazio, le avrebbe strisciato la mano aperta sulla natica, quando invece in sede di audizione, davanti ai professori collaboratori e aveva riferito un fatto di tenore CP_13 CP_12
decisamente diverso e più contenuto, in quanto affermava che le era "passato accanto" e le aveva "sfiorato il fianco con la mano", non certo strusciato il fianco la mano aperta;
V motivo: si deduce la violazione delle norme processuali circa la valutazione di attendibilità della testimone si afferma, sul punto Per_2 specifico, che l'alunna avrebbe “ritrattato” rispetto alle dichiarazioni iniziali rese nel contesto scolastico, descrivendo in modo diverso il fatto dello
“strusciamento”, posto dal giudice a fondamento della decisione ed, addirittura, non ricordando il fatto più grave tra i tre segnalati nel contesto scolastico, ossia la
"presa fisica sui fianchi";
VI motivo: si assume la violazione dell'art. 55 quater D.Lgs. 165/2001 per mancata proporzionalità della sanzione;
si deduce che il giudice, nel porre a fondamento della destituzione un fatto diverso da quello contestato, si sarebbe sostituito al datore di lavoro nel valutare la proporzionalità della sanzione laddove si sarebbe dovuto limitare ad annullarla.
Si costituiva ritualmente l'Avvocatura dello Stato per le parti appellate che, svolte puntuali contestazioni quanto al gravame principale, proponeva appello in via incidentale – da ritenersi ritualmente proposto – volto ad ottenere la riforma parziale della sentenza al fine di ottenere l'accertamento della connotazione sessuale anche del comportamento descritto come "pacca con agenda/libro" riferibile al docente, richiamando la giurisprudenza penalistica da cui emerge che, per attribuire tale connotazione ad un atto, ciò che rileva non è la finalità di soddisfacimento sessuale bastando il dolo generico che deve supportare la condotta, ponendo in rilievo invece, ai fini dell'integrazione della condotta sessuale il contatto con la zona erogena di un soggetto non consenziente.
pag. 9 di 20 Tanto premesso, la Corte – alla luce degli atti e dei documenti già al fascicolo d'ufficio, ritenendo ultronea ogni altra attività istruttoria – perviene, per le ragioni appresso indicate, all'accoglimento parziale dell'appello principale con specifico riguardo alla domanda svolta in via subordinata in I grado e riproposta in tale sede, ed al rigetto dell'appello svolto in via incidentale dall'Avvocatura di
Stato.
Si ritiene, in primo luogo, che infondati siano i motivi di natura prettamente formale circa la legittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare e di destituzione riproposti in tale sede.
Quanto all'infondatezza del I motivo di appello principale, si richiama il disposto di cui all'art. 55-bis, comma 5, D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che la contestazione di addebito possa essere notificata "tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno", senza alcuna specificazione circa il luogo di notificazione;
si ritiene, così, di poter dare applicazione al disposto generale di cui all'art. 1335 c.c. secondo cui la dichiarazione recettizia "si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario", dovendosi precisare che la presunzione di conoscenza di cui alla norma richiamata non è stata superata da prova contraria dell'impossibilità incolpevole di averne notizia.
Si ritiene, quindi, che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo di tali principi, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indirizzo del destinatario non deve necessariamente coincidere con residenza o domicilio, purché si tratti di "luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequentazione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. 20/01/2003, n. 773; Cass. 23/12/2002, n. 18272). " (da
Cass. civ., Sez. III, n. 27412/2021).
pag. 10 di 20 Si perviene così ad avallare la puntuale valutazione svolta sul punto nella sentenza gravata laddove, nel richiamare quanto già esposto in sede di ordinanza cautelare, si ribadisce (cfr. pag. 4-5): “Se ciò è vero, trattandosi di atti stragiudiziali, non può che trovare applicazione l'art. 1335 c.c. ai del quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa. Si tratta di presunzione che opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, sicché ne consegue che, ove l'invio avvenga con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (cfr. Cass. 28/09/2018 n. 23589) con la conseguenza che incombe al destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la forzata lontananza in luogo non conosciuto o non raggiungibile. Tale impossibilità non è configurabile nell'ipotesi in cui il collegamento del soggetto con il luogo di destinazione della dichiarazione non rimanga interrotto in modo assoluto (cfr. Cass. 28/01/1985 n. 450, 02/2/1982 n.
6559).
Tale presunzione non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata
(cfr. Cass. 27/02/2015 n. 3984).
Salvo la citata eccezione, non può essere addebitata al datore di lavoro la mancata conoscenza in concreto, tenuto conto la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario, dovendosi per tale intendere il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di
pag. 11 di 20 esplicazione di un'attività lavorativa) o per preventiva comunicazione o pattuizione dell'interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario (cfr. Cass. 23/12/2002 n. 18272 ed anche Cass. 20/01/2003 n.
773).
I suddetti principi vanno letti alla luce del disposto dell'art. 52 bis d.lgs.
165/2001, a mente del quale "La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore".
La norma prevede, quindi, che le contestazioni disciplinari siano comunicate ai dipendenti tramite posta elettronica certificata ovvero tramite consegna a mano;
in alternativa a tali forme di comunicazione, la legge consente l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno.
La scelta dello strumento da utilizzare non è rimessa, però, alla scelta del dipendente ma a quella dell'Amministrazione datrice di lavoro, e ciò anche per motivi di efficienza e di economicità (Tribunale Napoli sez. lav., 20/09/2017,
n.6074).
Nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia la disponibilità di una casella Pec, mentre è emerso come il medesimo non fosse in servizio al momento dell'adozione dei suddetti provvedimenti, sicché appare ragionevole l'utilizzo della suddetta forma di notificazione”.
pag. 12 di 20 Con riguardo ai motivi II e III dell'appello principale, afferenti alla dedotta carenza di potere disciplinare in capo alla dirigente scolastica ed alla assunta violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 55 ss., d.lgs.
165/2001, si ritiene di procedere a trattazione congiunta in quanto entrambi afferenti alla sospensione cautelare.
Ebbene, si ritiene di avallare sul punto l'eccezione svolta dall'Avvocatura di
Stato quanto all'inammissibilità degli stessi per difetto di interesse, atteso che il provvedimento cautelare risultava già essere stato integralmente eseguito alla data della sentenza e a fortiori al momento dell'appello; si osserva, inoltre, che la carenza di interesse in tale sede segue anche alla considerazione che tale sospensione avente natura cautelare è stata eseguita senza sospensione della retribuzione, di talché non può esservi l'interesse della parte ad ottenere un recupero di somme a titolo retributivo.
Per quel che attiene ai motivi di gravame principale IV, V e VI nonché all'unico motivo di appello incidentale, si ritiene di dover procedere ad una valutazione unitaria in quanto afferenti alla valutazione circa la sussistenza degli addebiti disciplinari posti a fondamento della sanzione massima espulsiva che ha colpito l'odierno appellante (in via principale), alla loro rilevanza disciplinare ed al giudizio di proporzionalità della sanzione applicata.
Si ritiene utile ricordare gli addebiti di cui alla contestazione disciplinare cui è seguita la sanzione della destituzione, come segnalati dell'allieva in Per_2
sede di audizione nel contesto scolastico (in data 11/12/2021):
1. in un episodio (accaduto qualche giorno precedente all'audizione), la segnalava che il docente l'aveva (testualmente) “colpita sul Per_2 sedere con il libro, davanti a tutta la classe” mentre si recava “al posto dopo aver svolto esercizi alla lavagna”;
2. in altro episodio, asseritamente accaduto il 9 dicembre, affermava l'allieva che il docente le era (testualmente) "passato accanto" e le aveva "sfiorato il fianco con la mano";
pag. 13 di 20
3. in ulteriore episodio, riferito al 10 dicembre, la riferiva che il Per_2
Prof. l'aveva "presa fisicamente per i fianchi (da dietro)” Parte_1
mentre era “al posto, in piedi”, intanto che sistemava “lo zaino, con la scusa di controllare gli esercizi assegnati per il lavoro domestico".
Ora, con riguardo alla materialità del primo degli episodi contestati, si osserva come, invero, non sussistano ragioni di contrasto tra le parti in causa giacché è emerso, in modo incontrovertibile, che, in data prossima all'audizione della
(11.12.2021), il docente l'aveva colpita sul gluteo "con un Per_2 libro/agenda", davanti a tutta la classe mentre si recava al posto dopo aver svolto esercizi alla lavagna;
sul punto il giudice di prime cure ha, infatti, proceduto ad effettuare un'accurata ricostruzione del fatto, previa valutazione degli elementi di prova convergenti sul punto, accertando – del tutto condivisibilmente - che: “ … risulta provata la prima condotta contestata (aver colpito l'alunna sul Per_2 sedere con un libro davanti tutta la classe mentre si recava al posto dopo un'interrogazione alla lavagna), essendo il fatto stato confermato all'unisono dai testi escussi e apparso tutt'altro che involontario, come adombrato dalla difesa del ricorrente medesimo”.
Si conviene, peraltro, con il giudice di prime cure anche quanto alla valutazione di tale gesto, da ritenersi privo di connotazione sessuale;
deve piuttosto ritenersi qualificabile quale gesto estemporaneo di rabbia, posto in essere con intento punitivo, come puntualmente e condivisibilmente espresso in sede di sentenza gravata laddove – previa accurata e prudente valutazione degli elementi probatori di rilievo - si accerta che: “… senonché dalla dinamica e dal contesto riferiti dai testi, pur non potendo non stigmatizzarsene il carattere inappropriato e non consono al ruolo di docente, sembra potersi escludere che la connotazione sessuale dell'atto: dalla narrazione dei testi appare come una reazione repentina
a una discussione avuta alla lavagna con la medesima studentessa in merito allo svolgimento di un esercizio;
il docente, non gradendo evidentemente il tono della
le avrebbe intimato di recarsi al suo posto, accompagnando Per_2
pag. 14 di 20 l'intimazione con il gesto censurato, eseguito non direttamente col palmo della mano, bensì con l'agenda”.
Si noti che, in sede di segnalazione nel contesto scolastico, l'allieva Per_2 aveva riferito di essere stata colpita con “il libro”, mentre in sede di escussione testimoniale durante la fase cautelare riferiva di essere stata colpita da l'agenda del professore: si tratta, invero, di divergenza non rilevante giacché, ciò che assume significato pregnante ai fini della qualificabilità del fatto nel senso della esclusione della connotazione sessuale, è che il contatto non sia avvenuto in modo diretto tra la mano del docente e la natica dell'allieva, bensì per il tramite di un oggetto, peraltro con gesto repentino e per nulla concupiscente. Piuttosto è emerso, anche agli occhi del resto della classe innanzi alla quale avveniva il fatto, come tale gesto avesse avuto una connotazione punitiva, volta a stigmatizzare da parte del docente, l'errore commesso dalla studentessa durante lo svolgimento degli esercizi alla lavagna.
Si ritiene, pertanto, di dover evidenziare come - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante in via incidentale - tale condotta non abbia comportato alcuna invasione lesiva della sfera sessuale della giovane studentessa;
ciò emerge sia dallo sviluppo del gesto nella sua materialità come sopra descritto, sia dalla percezione che dello stesso ha avuto la stessa la quale riferiva sul Per_2
punto specifico: “… non so perché mi abbia colpito con l'agenza, forse l'ha fatto scherzosamente”, proseguendo “ma a me ha dato fastidio”; fastidio che, del tutto ragionevolmente, si ritiene di potere ricondurre all'umiliazione subita dalla giovane in quanto punita – per motivo che la stessa non aveva colto – innanzi a tutta la classe e non certo perché attinta in una zona erogena.
Ed è, pertanto, in termini esclusivamente punitivi e non certo sessuali che deve essere qualificata l'intenzionale condotta riferibile al docente il quale, peraltro, in sede di audizione innanzi ai colleghi (il giorno 11.12.2021), aveva ammesso il fatto qualificandolo proprio in senso punitivo;
è da rilevare come tale
pag. 15 di 20 connotazione risulta correttamente accertata e stigmatizzata dal giudice di prime cure laddove si esprimeva - con pieno avallo di questa Corte - nei seguenti termini: “Siffatta descrizione non pare raffigurare un atto diretto a soddisfare un impulso sessuale del suo autore e a comprimere la libertà sessuale della vittima, quando piuttosto un gesto scomposto (e inappropriato, oltre che illecito sul piano disciplinare) di rabbia. quando piuttosto un gesto scomposto (e inappropriato, oltre che illecito sul piano disciplinare) di rabbia”.
Si ritiene pertanto, in termini conclusivi sul punto, che il gesto punitivo dell'aver attinto fugacemente la natica dell'allieva con un libro/agenda intanto che la stessa si recava al posto, avvenuto innanzi a tutta la classe, debba essere valutato non quale gesto a connotazione sessuale bensì quale condotta da valutarsi in termini di grave sconvenienza, in quanto profondamente lesivo della dignità della e avente comunque valenza disciplinare. Per_2
L'esclusione della connotazione sessuale della condotta appena esaminata – comunque ritenuta rilevante dal punto di vista disciplinare - porta ad escludere la fondatezza dell'appello incidentale.
Quanto, poi, agli ulteriori due episodi a spiccata connotazione sessuale segnalati dalla (asseritamente avvenuti il 9 e il dicembre 2021) – ossia Per_2
l'essere stata, in classe ed in presenza dei compagni, sfiorata dal docente sul fianco e l'essere stata, sempre in analogo contesto, "presa fisicamente per i fianchi (da dietro) mentre” era “al posto, in piedi” intanto che sistemava “lo zaino, con la scusa di controllare gli esercizi assegnati per il lavoro domestico"
– si ritengono fondate le censure di parte appellante principale circa la carenza di prova.
Al fine di avallare tale conclusione occorre principiare la disamina proprio dalla dichiarazione resa in sede giudiziale dalla ella con riguardo al Per_2
più grave dei due fatti – ossia l'essere stata presa per i fianchi intanto che era in piedi al posto con la scusa di controllare i compiti – del tutto inspiegabilmente,
pag. 16 di 20 trattandosi peraltro del più grave fra i fatti segnalati, nulla riferiva;
nello specifico, rispondeva alla domanda del giudice sul punto nei seguenti termini:
“non ricordo l'episodio che mi viene letto”.
Quanto invece al residuo episodio, sentita sulla condotta specifica, addirittura ne ampliava la portata fattuale affermando che: “io ero di spalle mettendo lo zaino sulla sedia e lui mi ha strusciato la mano dalla natica lungo il fianco… con la mano aperta…” percependolo come “gesto intenzionale”, quando, invece, in sede di segnalazione, si era limitata a riferire che le era (testualmente) "passato accanto" e le aveva "sfiorato il fianco con la mano", senza quindi affermare che lo sfioramento o lo strusciamento avesse impegnato la zona corporea dalla natica al fianco e tanto meno che ciò fosse avvenuto con la mano aperta.
Ebbene quanto evidenziato - circa l'assoluta mancanza di ricordo circa il fatto più eclatante tra quelli segnalati (la presa per i fianchi) e quanto alla significativa discrasia tra la descrizione resa in sede giudiziale con riguardo al residuo episodio (laddove riferiva l'intenzionale strusciamento sul fianco con mano aperta quando, invece, innanzi ai docenti aveva narrato una condotta decisamente più blanda quale il mero sfioramento sul fianco) - porta seriamente a dubitare dell'affidabilità probatoria delle propalazioni rese dalla giovane;
v'è peraltro da porre in rilievo come non vi siano ulteriori elementi probatori da poter valorizzare per poter superare tale inaffidabilità probatoria, perché nessuno degli altri compagni escussi in sede giudiziale ha confermato i due episodi in trattazione od anche solo il perturbamento della giovane che ragionevolmente ci si sarebbe potuti attendere dopo due fatti di tale connotazione;
significativa è, altresì – nel senso della mancanza di affidabilità probatoria delle dichiarazioni della - la circostanza che non risulti essere stata sporta alcuna Per_2 denuncia per violenza sessuale ai danni del docente per tali episodi.
In altri termini, tutto quanto appena rilevato, porta a ritenere - attraverso una prudente valutazione delle dichiarazioni rese in sede giudiziale dalla svolta in un'ottica di valorizzazione complessiva del compendio Per_2
pag. 17 di 20 probatorio laddove di interesse, con assorbimento di ogni altra questione non trattata in quanto ultronea – come non provate le condotte appena trattate (in termini di estrema sintesi) dello sfioramento del fianco e della presa dai fianchi contestate in via disciplinare in capo all'appellante (principale).
Tirando le fila di quanto esposto, si perviene pertanto a ritenere come l'unico fatto accertato tra quelli addebitati in sede disciplinare al Prof. , Parte_1 sia incontrovertibilmente la c.d. “pacca sulla natica”, posta in essere intenzionalmente dal docente con un'“agenda” o “libro”, condotta avvenuta innanzi a tutta la classe intanto che la si recava al posto dopo Per_2
l'interrogazione alla lavagna;
atto rispetto al quale questa Corte esclude, per le ragioni sopra esposte, la connotazione sessuale, con pieno avallo delle valutazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure, e cui segue il rigetto dell'appello incidentale.
Cionondimeno è già stato rilevato dalla Corte – anche in tale caso, avallando le valutazioni puntuali e prudenti svolte dal giudice di I grado - come tale comportamento abbia comunque rilevanza dal punto di vista disciplinare, in quanto gravemente lesivo della dignità della come diretta destinataria Per_2
del gesto;
comportamento che trova la sua stigmatizzazione alla luce della previsione applicabile, nel caso di specie, nel CCNL relativo al personale del comparto istruzione-ricerca del 2016-2018 di cui all'art. 13, co. 8 lett. c), in cui espressamente si prevede la sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione nell'ipotesi (ricorrente nel caso di specie) di “atti, comportamenti lesivi della dignità della persona”.
Segnatamente, avuto riguardo alla cornice edittale stabilita contrattualmente - da
11 giorni al massimo di 6 mesi - si ritiene proporzionata l'applicazione della misura massima prevista come da ultimo riportata, in ragione della gravità della condotta posta in essere dal docente nel contesto dello svolgimento delle attività scolastiche, per il significato profondamento lesivo della dignità dell'allieva - colpita dal docente con l'agenda/libro innanzi all'intera classe;
gravità da
pag. 18 di 20 valutarsi come significativa anche in ragione dell'incidenza del comportamento del docente in rapporto ai doveri della propria funzione, tra cui porre in primaria rilevanza – nell'ottica della formazione dello studente nel contesto collettivo - il rispetto dell'altrui persona, in qualsivoglia situazione, anche la più tesa e conflittuale.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, assorbita ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta ultronea, si ritiene pertanto di accogliere parzialmente l'appello proposto da , stante la ritenuta fondatezza Parte_1 della domanda svolta in via subordinata di applicazione di sanzione conservativa ritenuta proporzionata rispetto a quanto accertato, pervenendosi – ex art. 63 co. 2 bis D.lgs. 165/2001 – all'applicazione, in capo a , per il fatto Parte_1 accertato in tale sede nei termini come sopra esposti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza retribuzione per la durata di mesi 6, con rigetto dell'appello incidentale.
Si precisa che, a tale statuizione, non segue alcun obbligo di natura restitutoria in capo al con riferimento alle retribuzioni dal termine della CP_1
sospensione sino alla scadenza del contratto, giacché la mancata formulazione di tale domanda (diversamente da quanto emerge con riferimento alla domanda principale, in cui espressamente si chiedeva - previa declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della destituzione - la restituzione delle retribuzioni non corrisposte dalla cesura del rapporto sino alla scadenza del contratto), porta a ritenere che la parte vi abbia inequivocabilmente rinunciato.
Quanto alle spese, alla luce della reciproca parziale soccombenza ed avuto riguardo alle oggettive difficoltà ricostruttive della fattispecie concreta, si ritiene di poter pervenire alla integrale compensazione delle spese processuali di entrambi di gradi di giudizio (quanto al giudizio di primo grado, anche con riguardo alla fase cautelare), in applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., come innovato dall'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.
77/2018.
pag. 19 di 20 Si precisa, infine, che nonostante il rigetto dell'appello svolto in via incidentale, non soccorre l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115/02 – relativo al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione – giacché la parte soccombente (quanto all'appello incidentale) è qualificabile quale
Amministrazione, non tenuta al versamento del contributo unificato in base alle specifiche previsioni del TU Spese di Giustizia (si precisa che, nel caso di specie, il CU viene prenotato a debito dall'ufficio giudiziario).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 585/2024 del Tribunale di Modena resa in data 18/06/2024 e pubblicata il giorno 19/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento parziale dell'appello principale, rigettato l'appello incidentale:
1. ridetermina, in applicazione dell'art. 63 co. 2 bis D.lgs. 165/2001 - la sanzione disciplinare da applicare a per il fatto accertato in Parte_1
sentenza la sospensione dal servizio senza retribuzione per la durata di mesi 6;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 17/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 841/2024 RGA avverso la sentenza n. 585/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 282/2022, resa il 18.6.2024 e pubblicata in data 19.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: pubblico impiego - destituzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17.7.2025; promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Irene Lo Bue presso il cui studio, sito in Parma, Borgo A. Ronchini n.
9, ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in atti;
- appellante principale;
contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, per l' Controparte_2
, (C.F. in persona del rappresentante
[...] P.IVA_1
pag. 1 di 20 legale pro tempore, per l' Controparte_3
, in persona del Dirigente pro-tempore e per l'
[...] [...]
in persona del Dirigente pro Controparte_4
tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni
n. 6;
- parte appellata;
appellante in via incidentale;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17.7.2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati,
- docente di matematica presso l Parte_1 Controparte_4
prima sospeso in via cautelare e poi destituito "per atti e
[...]
comportamenti o molestie a carattere sessuale" o comunque lesivi della dignità delle persone, evocava – innanzi al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, il , nonché per l' Controparte_1 [...]
l' Controparte_2 Controparte_3
e l' , per sentir
[...] Controparte_4
accogliere le seguenti conclusioni:
- “IN VIA CAUTELARE ed immediata”, chiedeva - con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. o, in subordine con ordinanza, previa fissazione di udienza per la comparizione – la “riammissione in servizio” e
“l'erogazione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominato, riconnesso al rapporto di lavoro”;
- “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE,
pag. 2 di 20 previo annullamento, per i motivi dedotti dei seguenti provvedimenti:
Provvedimento protocollo numero 13848 del 22 dicembre 2021 dell'
[...]
, , Controparte_5 Controparte_3
Ufficio Legale contenzioso Disciplinare, Provvedimento protocollo numero
13849 del 22 dicembre 2021 dell' Controparte_5
, contenzioso
[...] Controparte_3 CP_6
Disciplinare, Provvedimento protocollo numero 0000683 del 28 gennaio 2022 dell' Controparte_7
, e di ogni atto presupposto
[...] Controparte_8
connesso e consequenziale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato delle amministrazioni resistenti per nullità e/o inesistenza della notificazione, nonché accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della sanzione inflitta dal
Dirigente Scolastico dell' prof.ssa di Sorbo con Controparte_9 Per_1 nota numero 10503 del 17 dicembre 2021 per carenza del potere disciplinare nonché accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della sanzione inflitta dall' Controparte_10
, in persona della dott.ssa
[...]
con Provvedimento protocollato al numero 0000683 del 28 CP_11 gennaio 2022, per inosservanza dei criteri generali previsti in riferimento agli art. 55 e ss DLGS 165/2001 come modificato dal D.LGS 75/17 nonché per mancato rispetto del principio di specificità della sanzione;
nonché, in ogni caso, accertare e dichiarare che il ricorrente non ha commesso gli atti addebitatigli e che nessun comportamento posto in essere dal ricorrente integra gli estremi della fattispecie di cui all'articolo 498 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 297/1994 conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente alla riassunzione in servizio del ricorrente, alla restituzione delle somme trattenute in esecuzione della sanzione maggiorate degli interessi legali decorrenti dal giorno dell'esecuzione al saldo effettivo, nonché alla cancellazione della sanzione dal fascicolo personale del docente, con ogni ulteriore conseguenza del caso e di legge.
pag. 3 di 20 IN VIA SUBORDINATA:
Valutata la proporzionalità tra il comportamento illecito posto in essere dal lavoratore e la sanzione irrogata dal datore di lavoro, ridurre la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente ed oggi impugnata”; il tutto col favore delle spese.
In particolare, emerge dagli atti che, in data 14 dicembre 2021, la Dirigente
Scolastica dell'Istituto - Dott.ssa Rossella Di Sorbo - veniva a conoscenza di gravi episodi avvenuti nel contesto scolastico attribuiti al Prof. , Parte_1 attraverso i verbali dei colloqui svolti in data 11 dicembre 2021 dai suoi collaboratori - e - con l'alunna Controparte_12 Controparte_13 [...]
(classe I BL). Per_2
Nello specifico, l'alunna segnalava ai due docenti che il Prof. aveva Parte_1
perpetrato le seguenti condotte:
1. in un episodio (accaduto qualche giorno precedente all'audizione), il docente l'aveva (testualmente) “colpita sul sedere con il libro, davanti a tutta la classe” mentre si recava “al posto dopo aver svolto esercizi alla lavagna”;
2. il 9 dicembre le era (testualmente) "passato accanto" e le aveva "sfiorato il fianco con la mano";
3. il 10 dicembre l'aveva "presa fisicamente per i fianchi (da dietro) mentre ero al posto, in piedi” intanto che sistemava “lo zaino, con la scusa di controllare gli esercizi assegnati per il lavoro domestico".
Il prof. veniva sentito lo stesso 11 dicembre 2021 dai prof.ri e Parte_1 CP_12
nel contesto scolastico ed ammetteva il primo accadimento, CP_13 segnatamente di aver colpito sulla natica, davanti a tutta la classe, con “il libro”
l'allieva mentre si recava al posto dopo aver svolto esercizi alla Per_2
lavagna, affermando che lo aveva fatto in senso punitivo, perché l'allieva aveva sbagliato l'esercizio; quanto agli altri accadimenti, nulla ammetteva ed anzi sosteneva di essere stato lui stesso vittima di comportamenti quantomeno inopportuni, quali quello dell'essere punto sul sedere dalla stessa accusatrice con
pag. 4 di 20 un oggetto non meglio specificato intanto che si muoveva tra i banchi e, comunque, in generale di essere deriso dagli allievi.
Alla luce di quanto emerso dalle audizioni, seguiva provvedimento di sospensione cautelare emesso in data 17 dicembre 2021 della Dirigente
Scolastica, ritenendo la gravità dei fatti rappresentati dall'allieva in quanto “lesivi della dignità degli studenti”, al fine di scongiurare la reiterazione di altri fatti analoghi.
Seguiva segnalazione ex art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, ritenendo che le condotte del Prof. integrassero infrazioni di natura disciplinare di Parte_1
competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD); pertanto il 22 dicembre 2021, l' di emanava due Controparte_14 CP_3 distinte determinazioni:
- la convalida del provvedimento cautelare di sospensione dal servizio del docente emanato dalla Dirigente, ritenendo condivisibili le motivazioni a supporto del predetto provvedimento di sospensione cautelare;
- l'avvio del procedimento disciplinare con formulazione di contestazione di addebito delle condotte come già delineate in sede di sospensione cautelare convalidata sopra delineate, con invito del Prof. a Parte_1 presentarsi per l'audizione in contraddittorio fissata per il 26 gennaio
2022, ferma la facoltà di presentare memorie scritte.
Tali atti venivano notificati al destinatario tramite raccomandata a/r del 22 dicembre 2021 all'indirizzo del domicilio del docente, sito in Soliera Via Roma
374 - luogo in cui, per stessa ammissione del ricorrente, egli aveva preso in locazione un appartamento per il periodo scolastico essendo lui formalmente residente nel proprio paese di origine, a Solarino (SR), via Trieste n. 5.
Gli esiti nelle notifiche erano i seguenti:
- quanto alla convalida della sospensione, a fronte della mancata presenza del docente al momento della consegna, la raccomandata veniva depositata presso l'Ufficio Postale di Soliera e resa disponibile per il ritiro dal 28 dicembre 2021: l'atto in effetti veniva ritirato dal destinatario;
pag. 5 di 20 - quanto all'atto di avvio del procedimento disciplinare contenente la contestazione disciplinare, stante l'assenza del destinatario presso il detto domicilio di Soliera, veniva rilasciato l'avviso di consegna in data 29 dicembre 2021 ai fini del successivo ritiro presso l'Ufficio postale (di
Soliera) dove risultava disponibile dal 31 dicembre 2021: pertanto la notifica si definiva la compiuta giacenza, cui seguiva la restituzione dell'atto al mittente in data 8 febbraio 2022.
Il 26 gennaio 2022, l'UPD - verificata la regolarità della notifica della contestazione di addebito - prendeva atto della mancata comparizione del lavoratore ai fini delle giustificazioni;
il procedimento disciplinare si concludeva, quindi, in data 28 gennaio 2022 con l'adozione della destituzione del docente ex art. 498 D.lgs. 297/94 e CCNL 2016/2018 artt. 11, co. 3 lett. f), art. 13 co, 8 lett.
c) e 29, co. 3: "per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista gravità o reiterazione", massimo provvedimento disciplinare notificato a mezzo raccomandata presso il domicilio del ricorrente, che lo riceveva in data 1° febbraio 2022.
Come già sopra evidenziato, il docente espulso dal contesto scolastico agiva in I grado avverso entrambi i provvedimenti adottati nei suoi confronti - sospensione cautelare e destituzione - con ricorso contenente contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. rivolta al Tribunale di Modena, al fine di ottenere la riammissione al servizio eccependo: i. la nullita' e/o inesistenza della notifica eseguita in luogo diverso dalla residenza del ricorrente;
ii. l'illegittimita' della sospensione inflitta per carenza del potere disciplinare in capo alla dirigente scolastica;
iii. l'illegittimita' della procedura disciplinare per violazione dei criteri generali previsti in riferimento agli artt. 55 e ss. del D.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 75/17; iiii. l'illegittimita' della sanzione disciplinare inflitta sulla base di condotte non specificate, inesistenti, insussistenti ed in concreto prive di portata lesiva ed, in ogni caso, erronea applicazione e mancato rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
pag. 6 di 20 Il Giudice di prime cure, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di parte resistente - che contestava ogni deduzione ed istanza di controparte – provvedeva, quanto alla fase cautelare, ad istruire anche oralmente la causa con l'assunzione delle dichiarazioni di
[...]
nonché dei compagni di classe , Per_2 Parte_2 Persona_3
, ; concesso termine per note, il Giudice definiva Persona_4 Persona_5
il cautelare in corso di causa con ordinanza pubblicata il 4.10.2022 con cui respingeva le domande svolte in via cautelare dal ricorrente per difetto del requisito del fumus boni iuris.
In particolare, superate le questioni di natura formale inerenti le notifiche degli atti impugnati e di natura procedimentale, il Giudice di primo grado - valorizzando le prove orali assunte nel corso del cautelare – riteneva sussistenti
“il nucleo delle condotte contestate” addebitate al docente, comunque escludendo la connotazione sessuale della prima di esse, consistita nell'avere colpito con un'agenda/libro (n.d.r.: mentre in sede di segnalazione l'allieva afferma di essere stata attinta da un libro impugnato dal professore, in sede di dichiarazioni in udienza parla di “agenda” del professore) l'allieva sul sedere dopo Per_2 una discussione avuta quando la stessa era alla lavagna, fatto comunque ritenuto riprovevole in quanto “inappropriato e non consono al ruolo di docente”, pertanto rilevante ai fini disciplinari.
Quanto al merito, completata l'istruttoria orale con riguardo ai fatti contestati al docente in via disciplinare con l'audizione dei docenti collaboratori che avevano raccolto le dichiarazioni dell' nonché del in Parte_3 Parte_1 data 11 dicembre 2021 - ossia e - nonché di Controparte_13 Controparte_12
, madre dell'alunna il Tribunale di Modena definiva nel Testimone_1 Per_2
merito la vertenza e, riprendendo la decisione cautelare, giungeva a respingere le eccezioni di natura formale (notifica e sospensione) nonché ogni altra questione e domanda svolta dalla parte ricorrente, condannandola altresì alla rifusione delle spese di lite, sia della fase cautelare che di quella di merito.
pag. 7 di 20 Con atto di appello tempestivamente depositato, impugnava Parte_1
la sentenza di I grado deducendone l'erroneita' sotto diversi profili, sulla base di 6 motivi di gravame (riproponendo in parte quanto già eccepito e dedotto in I grado) così riassumibili:
I motivo: si ripropone, in guisa di censura alla sentenza, la questione circa la nullità delle notifiche degli atti destinati al docente in quanto effettuati nel luogo del domicilio e non della residenza;
si deduce che il giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 1335 c.c. ritenendo corretto l'indirizzo del domicilio
- invero comunicato dal docente alla scuola "ad altri fini" - quando l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla notifica degli atti diretti all'appellante presso la residenza (sita in Solarino - SR), considerando anche – quanto, in particolare, alla notifica del provvedimento sospensivo - che all'Amministrazione era noto come durante le festività natalizie – dal 23.12.2021 al giorno 08.01.2022 - il docente si trovasse in Sicilia;
II motivo: si deduce l'omessa pronuncia sulla carenza di potere disciplinare in capo alla;
si reitera quando già dedotto in I grado laddove Parte_4
si afferma che la sospensione doveva essere disposta dall'Ufficio mministrazione, non dalla Dirigente;
CP_1 Parte_4
III motivo – si deduce la violazione Procedura Disciplinare - Violazione artt.
55 ss. D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 75/17, giacché l si sarebbe Controparte_5
limitato a ratificare la sospensione senza specifica contestazione scritta di addebito e senza convocazione per audizione in contraddittorio;
IV motivo - si censura la sentenza giacché i fatti accertati in giudizio sarebbero, almeno in parte, diversi da quelli contestati in quanto l'episodio della presa sui fianchi con la scusa di controllare i compiti segnalato dall'alunna ai docenti, non sarebbe stato accertato in quanto nemmeno ricordato dalla presunta vittima;
inoltre, il fatto dello strusciamento "dalla natica lungo il fianco" sarebbe, invero, diverso da quanto indicato nella contestazione giacché la Per_2 sentita in giudizio, riferiva che era di spalle mentre stava sistemando lo zaino
pag. 8 di 20 quando il professore passava e nonostante ci fosse spazio, le avrebbe strisciato la mano aperta sulla natica, quando invece in sede di audizione, davanti ai professori collaboratori e aveva riferito un fatto di tenore CP_13 CP_12
decisamente diverso e più contenuto, in quanto affermava che le era "passato accanto" e le aveva "sfiorato il fianco con la mano", non certo strusciato il fianco la mano aperta;
V motivo: si deduce la violazione delle norme processuali circa la valutazione di attendibilità della testimone si afferma, sul punto Per_2 specifico, che l'alunna avrebbe “ritrattato” rispetto alle dichiarazioni iniziali rese nel contesto scolastico, descrivendo in modo diverso il fatto dello
“strusciamento”, posto dal giudice a fondamento della decisione ed, addirittura, non ricordando il fatto più grave tra i tre segnalati nel contesto scolastico, ossia la
"presa fisica sui fianchi";
VI motivo: si assume la violazione dell'art. 55 quater D.Lgs. 165/2001 per mancata proporzionalità della sanzione;
si deduce che il giudice, nel porre a fondamento della destituzione un fatto diverso da quello contestato, si sarebbe sostituito al datore di lavoro nel valutare la proporzionalità della sanzione laddove si sarebbe dovuto limitare ad annullarla.
Si costituiva ritualmente l'Avvocatura dello Stato per le parti appellate che, svolte puntuali contestazioni quanto al gravame principale, proponeva appello in via incidentale – da ritenersi ritualmente proposto – volto ad ottenere la riforma parziale della sentenza al fine di ottenere l'accertamento della connotazione sessuale anche del comportamento descritto come "pacca con agenda/libro" riferibile al docente, richiamando la giurisprudenza penalistica da cui emerge che, per attribuire tale connotazione ad un atto, ciò che rileva non è la finalità di soddisfacimento sessuale bastando il dolo generico che deve supportare la condotta, ponendo in rilievo invece, ai fini dell'integrazione della condotta sessuale il contatto con la zona erogena di un soggetto non consenziente.
pag. 9 di 20 Tanto premesso, la Corte – alla luce degli atti e dei documenti già al fascicolo d'ufficio, ritenendo ultronea ogni altra attività istruttoria – perviene, per le ragioni appresso indicate, all'accoglimento parziale dell'appello principale con specifico riguardo alla domanda svolta in via subordinata in I grado e riproposta in tale sede, ed al rigetto dell'appello svolto in via incidentale dall'Avvocatura di
Stato.
Si ritiene, in primo luogo, che infondati siano i motivi di natura prettamente formale circa la legittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare e di destituzione riproposti in tale sede.
Quanto all'infondatezza del I motivo di appello principale, si richiama il disposto di cui all'art. 55-bis, comma 5, D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che la contestazione di addebito possa essere notificata "tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno", senza alcuna specificazione circa il luogo di notificazione;
si ritiene, così, di poter dare applicazione al disposto generale di cui all'art. 1335 c.c. secondo cui la dichiarazione recettizia "si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario", dovendosi precisare che la presunzione di conoscenza di cui alla norma richiamata non è stata superata da prova contraria dell'impossibilità incolpevole di averne notizia.
Si ritiene, quindi, che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo di tali principi, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indirizzo del destinatario non deve necessariamente coincidere con residenza o domicilio, purché si tratti di "luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequentazione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. 20/01/2003, n. 773; Cass. 23/12/2002, n. 18272). " (da
Cass. civ., Sez. III, n. 27412/2021).
pag. 10 di 20 Si perviene così ad avallare la puntuale valutazione svolta sul punto nella sentenza gravata laddove, nel richiamare quanto già esposto in sede di ordinanza cautelare, si ribadisce (cfr. pag. 4-5): “Se ciò è vero, trattandosi di atti stragiudiziali, non può che trovare applicazione l'art. 1335 c.c. ai del quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa. Si tratta di presunzione che opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, sicché ne consegue che, ove l'invio avvenga con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (cfr. Cass. 28/09/2018 n. 23589) con la conseguenza che incombe al destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la forzata lontananza in luogo non conosciuto o non raggiungibile. Tale impossibilità non è configurabile nell'ipotesi in cui il collegamento del soggetto con il luogo di destinazione della dichiarazione non rimanga interrotto in modo assoluto (cfr. Cass. 28/01/1985 n. 450, 02/2/1982 n.
6559).
Tale presunzione non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata
(cfr. Cass. 27/02/2015 n. 3984).
Salvo la citata eccezione, non può essere addebitata al datore di lavoro la mancata conoscenza in concreto, tenuto conto la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario, dovendosi per tale intendere il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di
pag. 11 di 20 esplicazione di un'attività lavorativa) o per preventiva comunicazione o pattuizione dell'interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario (cfr. Cass. 23/12/2002 n. 18272 ed anche Cass. 20/01/2003 n.
773).
I suddetti principi vanno letti alla luce del disposto dell'art. 52 bis d.lgs.
165/2001, a mente del quale "La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore".
La norma prevede, quindi, che le contestazioni disciplinari siano comunicate ai dipendenti tramite posta elettronica certificata ovvero tramite consegna a mano;
in alternativa a tali forme di comunicazione, la legge consente l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno.
La scelta dello strumento da utilizzare non è rimessa, però, alla scelta del dipendente ma a quella dell'Amministrazione datrice di lavoro, e ciò anche per motivi di efficienza e di economicità (Tribunale Napoli sez. lav., 20/09/2017,
n.6074).
Nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia la disponibilità di una casella Pec, mentre è emerso come il medesimo non fosse in servizio al momento dell'adozione dei suddetti provvedimenti, sicché appare ragionevole l'utilizzo della suddetta forma di notificazione”.
pag. 12 di 20 Con riguardo ai motivi II e III dell'appello principale, afferenti alla dedotta carenza di potere disciplinare in capo alla dirigente scolastica ed alla assunta violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 55 ss., d.lgs.
165/2001, si ritiene di procedere a trattazione congiunta in quanto entrambi afferenti alla sospensione cautelare.
Ebbene, si ritiene di avallare sul punto l'eccezione svolta dall'Avvocatura di
Stato quanto all'inammissibilità degli stessi per difetto di interesse, atteso che il provvedimento cautelare risultava già essere stato integralmente eseguito alla data della sentenza e a fortiori al momento dell'appello; si osserva, inoltre, che la carenza di interesse in tale sede segue anche alla considerazione che tale sospensione avente natura cautelare è stata eseguita senza sospensione della retribuzione, di talché non può esservi l'interesse della parte ad ottenere un recupero di somme a titolo retributivo.
Per quel che attiene ai motivi di gravame principale IV, V e VI nonché all'unico motivo di appello incidentale, si ritiene di dover procedere ad una valutazione unitaria in quanto afferenti alla valutazione circa la sussistenza degli addebiti disciplinari posti a fondamento della sanzione massima espulsiva che ha colpito l'odierno appellante (in via principale), alla loro rilevanza disciplinare ed al giudizio di proporzionalità della sanzione applicata.
Si ritiene utile ricordare gli addebiti di cui alla contestazione disciplinare cui è seguita la sanzione della destituzione, come segnalati dell'allieva in Per_2
sede di audizione nel contesto scolastico (in data 11/12/2021):
1. in un episodio (accaduto qualche giorno precedente all'audizione), la segnalava che il docente l'aveva (testualmente) “colpita sul Per_2 sedere con il libro, davanti a tutta la classe” mentre si recava “al posto dopo aver svolto esercizi alla lavagna”;
2. in altro episodio, asseritamente accaduto il 9 dicembre, affermava l'allieva che il docente le era (testualmente) "passato accanto" e le aveva "sfiorato il fianco con la mano";
pag. 13 di 20
3. in ulteriore episodio, riferito al 10 dicembre, la riferiva che il Per_2
Prof. l'aveva "presa fisicamente per i fianchi (da dietro)” Parte_1
mentre era “al posto, in piedi”, intanto che sistemava “lo zaino, con la scusa di controllare gli esercizi assegnati per il lavoro domestico".
Ora, con riguardo alla materialità del primo degli episodi contestati, si osserva come, invero, non sussistano ragioni di contrasto tra le parti in causa giacché è emerso, in modo incontrovertibile, che, in data prossima all'audizione della
(11.12.2021), il docente l'aveva colpita sul gluteo "con un Per_2 libro/agenda", davanti a tutta la classe mentre si recava al posto dopo aver svolto esercizi alla lavagna;
sul punto il giudice di prime cure ha, infatti, proceduto ad effettuare un'accurata ricostruzione del fatto, previa valutazione degli elementi di prova convergenti sul punto, accertando – del tutto condivisibilmente - che: “ … risulta provata la prima condotta contestata (aver colpito l'alunna sul Per_2 sedere con un libro davanti tutta la classe mentre si recava al posto dopo un'interrogazione alla lavagna), essendo il fatto stato confermato all'unisono dai testi escussi e apparso tutt'altro che involontario, come adombrato dalla difesa del ricorrente medesimo”.
Si conviene, peraltro, con il giudice di prime cure anche quanto alla valutazione di tale gesto, da ritenersi privo di connotazione sessuale;
deve piuttosto ritenersi qualificabile quale gesto estemporaneo di rabbia, posto in essere con intento punitivo, come puntualmente e condivisibilmente espresso in sede di sentenza gravata laddove – previa accurata e prudente valutazione degli elementi probatori di rilievo - si accerta che: “… senonché dalla dinamica e dal contesto riferiti dai testi, pur non potendo non stigmatizzarsene il carattere inappropriato e non consono al ruolo di docente, sembra potersi escludere che la connotazione sessuale dell'atto: dalla narrazione dei testi appare come una reazione repentina
a una discussione avuta alla lavagna con la medesima studentessa in merito allo svolgimento di un esercizio;
il docente, non gradendo evidentemente il tono della
le avrebbe intimato di recarsi al suo posto, accompagnando Per_2
pag. 14 di 20 l'intimazione con il gesto censurato, eseguito non direttamente col palmo della mano, bensì con l'agenda”.
Si noti che, in sede di segnalazione nel contesto scolastico, l'allieva Per_2 aveva riferito di essere stata colpita con “il libro”, mentre in sede di escussione testimoniale durante la fase cautelare riferiva di essere stata colpita da l'agenda del professore: si tratta, invero, di divergenza non rilevante giacché, ciò che assume significato pregnante ai fini della qualificabilità del fatto nel senso della esclusione della connotazione sessuale, è che il contatto non sia avvenuto in modo diretto tra la mano del docente e la natica dell'allieva, bensì per il tramite di un oggetto, peraltro con gesto repentino e per nulla concupiscente. Piuttosto è emerso, anche agli occhi del resto della classe innanzi alla quale avveniva il fatto, come tale gesto avesse avuto una connotazione punitiva, volta a stigmatizzare da parte del docente, l'errore commesso dalla studentessa durante lo svolgimento degli esercizi alla lavagna.
Si ritiene, pertanto, di dover evidenziare come - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante in via incidentale - tale condotta non abbia comportato alcuna invasione lesiva della sfera sessuale della giovane studentessa;
ciò emerge sia dallo sviluppo del gesto nella sua materialità come sopra descritto, sia dalla percezione che dello stesso ha avuto la stessa la quale riferiva sul Per_2
punto specifico: “… non so perché mi abbia colpito con l'agenza, forse l'ha fatto scherzosamente”, proseguendo “ma a me ha dato fastidio”; fastidio che, del tutto ragionevolmente, si ritiene di potere ricondurre all'umiliazione subita dalla giovane in quanto punita – per motivo che la stessa non aveva colto – innanzi a tutta la classe e non certo perché attinta in una zona erogena.
Ed è, pertanto, in termini esclusivamente punitivi e non certo sessuali che deve essere qualificata l'intenzionale condotta riferibile al docente il quale, peraltro, in sede di audizione innanzi ai colleghi (il giorno 11.12.2021), aveva ammesso il fatto qualificandolo proprio in senso punitivo;
è da rilevare come tale
pag. 15 di 20 connotazione risulta correttamente accertata e stigmatizzata dal giudice di prime cure laddove si esprimeva - con pieno avallo di questa Corte - nei seguenti termini: “Siffatta descrizione non pare raffigurare un atto diretto a soddisfare un impulso sessuale del suo autore e a comprimere la libertà sessuale della vittima, quando piuttosto un gesto scomposto (e inappropriato, oltre che illecito sul piano disciplinare) di rabbia. quando piuttosto un gesto scomposto (e inappropriato, oltre che illecito sul piano disciplinare) di rabbia”.
Si ritiene pertanto, in termini conclusivi sul punto, che il gesto punitivo dell'aver attinto fugacemente la natica dell'allieva con un libro/agenda intanto che la stessa si recava al posto, avvenuto innanzi a tutta la classe, debba essere valutato non quale gesto a connotazione sessuale bensì quale condotta da valutarsi in termini di grave sconvenienza, in quanto profondamente lesivo della dignità della e avente comunque valenza disciplinare. Per_2
L'esclusione della connotazione sessuale della condotta appena esaminata – comunque ritenuta rilevante dal punto di vista disciplinare - porta ad escludere la fondatezza dell'appello incidentale.
Quanto, poi, agli ulteriori due episodi a spiccata connotazione sessuale segnalati dalla (asseritamente avvenuti il 9 e il dicembre 2021) – ossia Per_2
l'essere stata, in classe ed in presenza dei compagni, sfiorata dal docente sul fianco e l'essere stata, sempre in analogo contesto, "presa fisicamente per i fianchi (da dietro) mentre” era “al posto, in piedi” intanto che sistemava “lo zaino, con la scusa di controllare gli esercizi assegnati per il lavoro domestico"
– si ritengono fondate le censure di parte appellante principale circa la carenza di prova.
Al fine di avallare tale conclusione occorre principiare la disamina proprio dalla dichiarazione resa in sede giudiziale dalla ella con riguardo al Per_2
più grave dei due fatti – ossia l'essere stata presa per i fianchi intanto che era in piedi al posto con la scusa di controllare i compiti – del tutto inspiegabilmente,
pag. 16 di 20 trattandosi peraltro del più grave fra i fatti segnalati, nulla riferiva;
nello specifico, rispondeva alla domanda del giudice sul punto nei seguenti termini:
“non ricordo l'episodio che mi viene letto”.
Quanto invece al residuo episodio, sentita sulla condotta specifica, addirittura ne ampliava la portata fattuale affermando che: “io ero di spalle mettendo lo zaino sulla sedia e lui mi ha strusciato la mano dalla natica lungo il fianco… con la mano aperta…” percependolo come “gesto intenzionale”, quando, invece, in sede di segnalazione, si era limitata a riferire che le era (testualmente) "passato accanto" e le aveva "sfiorato il fianco con la mano", senza quindi affermare che lo sfioramento o lo strusciamento avesse impegnato la zona corporea dalla natica al fianco e tanto meno che ciò fosse avvenuto con la mano aperta.
Ebbene quanto evidenziato - circa l'assoluta mancanza di ricordo circa il fatto più eclatante tra quelli segnalati (la presa per i fianchi) e quanto alla significativa discrasia tra la descrizione resa in sede giudiziale con riguardo al residuo episodio (laddove riferiva l'intenzionale strusciamento sul fianco con mano aperta quando, invece, innanzi ai docenti aveva narrato una condotta decisamente più blanda quale il mero sfioramento sul fianco) - porta seriamente a dubitare dell'affidabilità probatoria delle propalazioni rese dalla giovane;
v'è peraltro da porre in rilievo come non vi siano ulteriori elementi probatori da poter valorizzare per poter superare tale inaffidabilità probatoria, perché nessuno degli altri compagni escussi in sede giudiziale ha confermato i due episodi in trattazione od anche solo il perturbamento della giovane che ragionevolmente ci si sarebbe potuti attendere dopo due fatti di tale connotazione;
significativa è, altresì – nel senso della mancanza di affidabilità probatoria delle dichiarazioni della - la circostanza che non risulti essere stata sporta alcuna Per_2 denuncia per violenza sessuale ai danni del docente per tali episodi.
In altri termini, tutto quanto appena rilevato, porta a ritenere - attraverso una prudente valutazione delle dichiarazioni rese in sede giudiziale dalla svolta in un'ottica di valorizzazione complessiva del compendio Per_2
pag. 17 di 20 probatorio laddove di interesse, con assorbimento di ogni altra questione non trattata in quanto ultronea – come non provate le condotte appena trattate (in termini di estrema sintesi) dello sfioramento del fianco e della presa dai fianchi contestate in via disciplinare in capo all'appellante (principale).
Tirando le fila di quanto esposto, si perviene pertanto a ritenere come l'unico fatto accertato tra quelli addebitati in sede disciplinare al Prof. , Parte_1 sia incontrovertibilmente la c.d. “pacca sulla natica”, posta in essere intenzionalmente dal docente con un'“agenda” o “libro”, condotta avvenuta innanzi a tutta la classe intanto che la si recava al posto dopo Per_2
l'interrogazione alla lavagna;
atto rispetto al quale questa Corte esclude, per le ragioni sopra esposte, la connotazione sessuale, con pieno avallo delle valutazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure, e cui segue il rigetto dell'appello incidentale.
Cionondimeno è già stato rilevato dalla Corte – anche in tale caso, avallando le valutazioni puntuali e prudenti svolte dal giudice di I grado - come tale comportamento abbia comunque rilevanza dal punto di vista disciplinare, in quanto gravemente lesivo della dignità della come diretta destinataria Per_2
del gesto;
comportamento che trova la sua stigmatizzazione alla luce della previsione applicabile, nel caso di specie, nel CCNL relativo al personale del comparto istruzione-ricerca del 2016-2018 di cui all'art. 13, co. 8 lett. c), in cui espressamente si prevede la sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione nell'ipotesi (ricorrente nel caso di specie) di “atti, comportamenti lesivi della dignità della persona”.
Segnatamente, avuto riguardo alla cornice edittale stabilita contrattualmente - da
11 giorni al massimo di 6 mesi - si ritiene proporzionata l'applicazione della misura massima prevista come da ultimo riportata, in ragione della gravità della condotta posta in essere dal docente nel contesto dello svolgimento delle attività scolastiche, per il significato profondamento lesivo della dignità dell'allieva - colpita dal docente con l'agenda/libro innanzi all'intera classe;
gravità da
pag. 18 di 20 valutarsi come significativa anche in ragione dell'incidenza del comportamento del docente in rapporto ai doveri della propria funzione, tra cui porre in primaria rilevanza – nell'ottica della formazione dello studente nel contesto collettivo - il rispetto dell'altrui persona, in qualsivoglia situazione, anche la più tesa e conflittuale.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, assorbita ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta ultronea, si ritiene pertanto di accogliere parzialmente l'appello proposto da , stante la ritenuta fondatezza Parte_1 della domanda svolta in via subordinata di applicazione di sanzione conservativa ritenuta proporzionata rispetto a quanto accertato, pervenendosi – ex art. 63 co. 2 bis D.lgs. 165/2001 – all'applicazione, in capo a , per il fatto Parte_1 accertato in tale sede nei termini come sopra esposti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza retribuzione per la durata di mesi 6, con rigetto dell'appello incidentale.
Si precisa che, a tale statuizione, non segue alcun obbligo di natura restitutoria in capo al con riferimento alle retribuzioni dal termine della CP_1
sospensione sino alla scadenza del contratto, giacché la mancata formulazione di tale domanda (diversamente da quanto emerge con riferimento alla domanda principale, in cui espressamente si chiedeva - previa declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della destituzione - la restituzione delle retribuzioni non corrisposte dalla cesura del rapporto sino alla scadenza del contratto), porta a ritenere che la parte vi abbia inequivocabilmente rinunciato.
Quanto alle spese, alla luce della reciproca parziale soccombenza ed avuto riguardo alle oggettive difficoltà ricostruttive della fattispecie concreta, si ritiene di poter pervenire alla integrale compensazione delle spese processuali di entrambi di gradi di giudizio (quanto al giudizio di primo grado, anche con riguardo alla fase cautelare), in applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., come innovato dall'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.
77/2018.
pag. 19 di 20 Si precisa, infine, che nonostante il rigetto dell'appello svolto in via incidentale, non soccorre l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115/02 – relativo al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione – giacché la parte soccombente (quanto all'appello incidentale) è qualificabile quale
Amministrazione, non tenuta al versamento del contributo unificato in base alle specifiche previsioni del TU Spese di Giustizia (si precisa che, nel caso di specie, il CU viene prenotato a debito dall'ufficio giudiziario).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 585/2024 del Tribunale di Modena resa in data 18/06/2024 e pubblicata il giorno 19/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento parziale dell'appello principale, rigettato l'appello incidentale:
1. ridetermina, in applicazione dell'art. 63 co. 2 bis D.lgs. 165/2001 - la sanzione disciplinare da applicare a per il fatto accertato in Parte_1
sentenza la sospensione dal servizio senza retribuzione per la durata di mesi 6;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 17/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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