Art. 2-bis. ((La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, e' effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario per la quale va tenuto conto del beneficio previsto dall'art. 98 del testo unico delle leggi vigenti sulla istruzione superiore. A parita' di tale decorrenza e' tenuto conto dell'ordine di graduatoria insultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parita' di ogni altra condizione e' tenuto conto dell'eta')) ((1)) --------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 maggio 1950, n. 355 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265 , con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso."
Articolo 2Articolo 3
- Decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265
Articolo 2 bis del Decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265
Versione
8 luglio 1950
8 luglio 1950
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